Archivi tag: ritardo

Riforma del condominio 2012: azione legale obbligatoria contro un condomino moroso, copia documenti in formato digitale, sanzioni e animali domestici

Con la legge di riforma del 20/11/2012 in materia di condominio, in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato previsto l’obbligo per l’amministratore di agire legalmente per la riscossione forzosa delle somme, al fine di ottenere pagamento dai condomini morosi, entro 6 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio durante il quale il credito è divenuto esigibile (articolo 1129 del codice civile).

Il mancato pagamento delle rate, pertanto, consente all’amministratore il ricorso al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, senza autorizzazione dell’assemblea e salvo che sia stato espressamente dispensato dalla stessa, ed impone la comunicazione ai creditori che lo interpellino dei dati relativi ai morosi: in tal modo i (fornitori) creditori potranno agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti (vincolo di solidarietà) soltanto dopo l’escussione degli altri condomini (sussidiarietà). Inoltre l’amministratore può sospendere il condomino inadempiente dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato in caso il ritardo nei versamenti si sia protratto per un semestre (articolo 63 disposizioni di attuazione del codice civile). Colui che subentra nei diritti del condomino rimane obbligato in solido con lo stesso per i pagamenti dell’anno in corso e del precedente.

L’art. 71-ter disp. att., se si forma la maggioranza di cui al 1136, 2°, c.c. (“sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio”), prevede per l’amministratore l’obbligo di attivazione di un sito internet condominiale che, protetto da password e con relativa spesa a carico dei condomini, consenta la fruizione in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera.

La violazione del regolamento condominiale, che non può contenere il divieto di tenere animali domestici in casa, comporta l’applicazione al condomino di una sanzione fino a 200 euro, elevata fino ad euro 800 in caso di recidiva, da devolversi al fondo spese ordinarie (art. 70 disp. att.).

(continua “Riforma del condominio 2012: conto corrente, maggioranze in assemblea, innovazioni, impianti di videosorveglianza, tabelle millesimali“)

Accredito pensione della Pubblica Amministrazione: indicazione degli estremi di conto corrente entro il 30 settembre 2012. IBAN e spese di chiusura

(continua da “Conto corrente di base per pensionati: gratuito o a pagamento”)

Gli strumenti indicati sono stati predisposti anche al fine di agevolare l’eliminazione dei pagamenti superiori a 1.000 euro effettuati in contanti a favore dei pensionati.

Già dal 1° luglio scorso, in aggiunta alle pensioni, la Pubblica Amministrazione ha proceduto al pagamento di stipendi e compensi pubblici superiori a mille euro attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici bancari o postali. In mancanza di comunicazione degli estremi del conto bancario, del conto postale o del libretto postale, la P.A. eroga le somme spettanti attraverso un assegno di traenza recante la data inderogabile entro la quale deve essere effettuato l’incasso oppure, in alternativa, versa i soldi su un conto di servizio infruttifero in attesa della scelta del pensionato. Qualora detta comunicazione proveniente dal soggetto beneficiario non dovesse giungere entro il termine del 30 settembre 2012, le somme torneranno nella piena disponibilità dell’Inps e per l’effettuazione del pagamento sarà necessario riavviare l’intera procedura.

Art. 3, comma 4-bis del D.L. 16/2012 convertito in legge:

All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:

(omissis)

4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei pagamenti di cui alla lettera c) del comma 4-ter, limitatamente alla fattispecie dei pagamenti pensionistici erogati dall’INPS, indicano un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se l’indicazione non è effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento.

4-septies. Se l’indicazione del beneficiario è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario medesimo. Se l’indicazione non è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento provvedono alla restituzione delle somme all’ente erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di traenza”.

L’utilizzo del conto base, come illustrato, consente la disposizione di pagamenti attraverso il bonifico: nella Guida della Banca d’Italia “Il conto corrente in parole semplici” viene sottolineata l’importanza dell’indicazione corretta del codice IBAN che ha sostituito le tradizionali coordinate bancarie (ABI, CAB e n° conto).

L’International Bank Account Number è definito come il codice utilizzato per identificare in maniera univoca, a livello internazionale, il conto di un cliente presso un’istituzione finanziaria. Esso rappresenta un’estensione del Basic bank account number (BBAN) utilizzato solo a livello nazionale.

La banca non è responsabile del pagamento sbagliato in caso di errore nell’indicazione dell’IBAN (anche se risultano corretti tutti i rimanenti elementi dell’ordine) ma deve attivarsi per il recupero delle somme versate erroneamente.

La chiusura definitiva del conto corrente non prevede spese nè penali, ad eccezione dei casi indicati sulla modulistica contrattuale.

(continua “Commissione su fido accordato e commissione di istruttoria veloce per sconfinamento (scoperto di conto e utilizzo extrafido) dal 1° ottobre 2012“)

Conto corrente di base per pensionati: gratuito o a pagamento

(continua da “Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC”)

Ai titolari di pensione entro la soglia di 1.500 euro mensili con ISEE pari o superiore a 7.500 euro, con riferimento a tutte le pensioni percepite ed escluse le forme di previdenza complementare, viene riservato un conto corrente che prevede l’erogazione gratuita soltanto di alcuni fra i servizi del conto base ordinario (es. illimitate op. di prelevamento da ATM dello stesso Gruppo e pagamento con carta di debito, 12 op. annue di prelevamento contante allo sportello) mentre altri non sono consentiti (es. prelevamento da ATM di altro Gruppo o versamento di contanti e assegni), fatta salva la possibilità di ottenere un numero di operazioni superiore a quello indicato.

In alternativa, i pensionati possono ottenere l’apertura di un conto che prevede l’erogazione gratuita degli stessi servizi (sempre con gli stessi limiti nel numero di operazioni annue consentite) e l’erogazione a pagamento di tutti i servizi esclusi dalla forma precedente. In ogni caso, l’imposta di bollo viene corrisposta come per legge, a meno di esenzione per giacenza media annua non superiore a 5 mila euro.

In caso di cointestazione, il reddito deve essere considerato in capo a ciascun intestatario anziché cumulativamente.

Anche per i pensionati, ai fini dell’apertura del conto, è necessaria la presentazione di un’autocertificazione in cui dichiarano di non essere titolari di altro conto base e di percepire redditi nei limiti indicati; la stessa dichiarazione sul reddito percepito dovrà essere nuovamente presentata entro il 1° marzo di ogni anno, pena la perdita della gratuità.

Dal 1° giugno 2012 le banche hanno messo le quattro tipologie di conto base a disposizione di tutti i consumatori, compresa la propria clientela già esistente. I motivi che possono impedire l’accensione del conto, o la prosecuzione del rapporto, si legano alla mancanza delle condizioni per il rispetto degli obblighi di antiriciclaggio per l’adeguata verifica della clientela (obbligo di astensione: art. 23 D.Lgs. 231/2007) o al mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del correntista.

(continua “Accredito pensione della Pubblica Amministrazione: indicazione degli estremi di conto corrente entro il 30 settembre 2012. IBAN e spese di chiusura“)

Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC

Come illustra la Guida “Il conto corrente in parole semplici” predisposta dalla Banca d’Italia, l’apertura di un conto corrente può avvenire dopo essersi recati presso una filiale bancaria, o accedendo direttamente al sito internet di un istituto di credito, al fine di ottenere la documentazione idonea ad informare sull’offerta del servizio e sui relativi costi senza che vi sia assunzione di alcun impegno da parte del richiedente.

Con il servizio di conto corrente, la banca raccoglie le entrate della propria clientela (stipendio, pensione, etc.), effettua per la stessa i pagamenti (bollette, disposizioni di bonifico, etc.) e consente l’utilizzo del denaro attraverso lo sportello, gli assegni, le carte etc.

Fra i molti conti corrente esistenti, alcuni possono essere ricondotti nella categoria dei “conti ordinari” cosiddetti a consumo per via delle spese proporzionali alle operazioni effettuate, altri nella categoria dei “conti di base” che, nelle forme del prodotto ordinario disponibile a tutti i consumatori, a fronte del pagamento del canone e senza remunerazione delle giacenze, consentono soltanto un numero limitato di operazioni: tra i servizi offerti è previsto il versamento di contanti e di assegni bancari e circolari (12 op. annue), il prelevamento di denaro contante allo sportello (6 op. annue), l’accredito della pensione o dello stipendio, la carta di debito (op. di pagamento illimitate, op. di prelevamento illimitate su ATM dello stesso Gruppo in Italia, 12 op. annue di prelevamento su ATM di altro Gruppo in Italia), la domiciliazione delle principali utenze domestiche (op. illimitate), il pagamento effettuato con bonifico nazionale o SEPA con addebito in conto (6 op. annue) e l’internet banking. Per gli stessi servizi ammessi, in ordine ai quali l’operatività del cliente abbia superato i limiti previsti, la banca può addebitare oneri aggiuntivi al canone annuo comunque non eccedenti i costi pagati dalla clientela per i conti ordinari offerti agli altri consumatori.

Si definisce “carta di debito” quel dispositivo che permette al titolare di:

        acquistare (a mezzo POS) beni e servizi presso qualsiasi esercizio commerciale aderente al circuito al quale la carta è abilitata;

        prelevare contante (tramite ATM) con addebito immediato sul conto corrente collegato alla carta detta “Bancomat”.

Si definisce “domiciliazione bancaria” quel servizio incluso nel conto corrente che consente di eseguire automaticamente pagamenti periodici relativi a bollette e rate di mutuo; in caso di estinzione del conto corrente, è possibile richiedere il trasferimento delle domiciliazioni alla nuova banca.

Rimangono esclusi dai conti “basic” (Convenzione conclusa tra Mef, Banca d’Italia, ABI, Poste Italiane, Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica) il rilascio di carnet assegni e carta di credito, l’apertura di dossier titoli e lo scoperto. Ma le stesse caratteristiche rendono possibile l’accensione anche per i soggetti protestati, dato che il conto lavora a credito ed è escluso l’utilizzo irregolare degli assegni.

Gli oneri fiscali sono quelli previsti per legge, ferma restando l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per giacenza media annua non superiore a 5.000 euro.

Per quei clienti inclusi nelle categorie socialmente svantaggiate con ISEE inferiore a 7.500 euro, il “conto di base” non prevede canone né spese o imposta di bollo ed offre gli stessi servizi del conto base ordinario. Il conto, aperto gratuitamente da coloro che presentano un’autocertificazione in cui attestano di non essere titolari di altro conto di base, può essere cointestato coi familiari considerati nel calcolo ISEE.

Si definisce Indicatore della Situazione Economica Equivalente l’indice della situazione economica di una famiglia che si calcola in base al reddito e ad altri elementi del patrimonio mobiliare ed immobiliare. Per ottenerne l’attestato è necessario rivolgersi all’INPS prima dell’apertura del conto e lo stesso va ripresentato alla banca ogni anno entro il 1° marzo: in caso di ritardo il pagamento del canone diviene obbligatorio per l’anno corrente e si perde il diritto all’esenzione del bollo.

Oltre ai costi fissi di un generico conto corrente riconducibili al canone annuo, al canone per eventuale carta di pagamento, alle imposte di bollo ed alle spese per l’invio delle comunicazioni al cliente, occorre valutare i costi dipendenti dall’utilizzo dello stesso conto: le spese per la registrazione sul conto di ogni operazione, le commissioni per l’esecuzione dei singoli servizi, gli interessi debitori e le spese di liquidazione periodica quando la banca calcola oneri e interessi, ad esempio, possono far aumentare sensibilmente il costo complessivo del servizio.

Al fine di valutare la potenziale onerosità del conto corrente, è utile riferirsi all’ISC: l’Indicatore Sintetico di Costo considera le spese e le commissioni che possono essere addebitate al cliente nel corso dell’anno, ad esclusione di oneri fiscali ed interessi, ed è calcolato per “profili di operatività tipo” (facenti riferimento a famiglie e pensionati) individuati dalla Banca d’Italia.

(continua “Conto corrente di base per pensionati: gratuito o a pagamento“)

(per la remunerazione di affidamenti e sconfinamenti, dopo la soppressione della commissione di massimo scoperto con l’art. 117-bis del Tub, si legga: “Commissione su fido accordato e commissione di istruttoria veloce per sconfinamento (scoperto di conto e utilizzo extrafido) dal 1° ottobre 2012“)

Violazioni al Codice della Strada dal 6 ottobre 2011: tempi di presentazione del ricorso al Giudice di Pace, contributo unificato, sanzione amministrativa accessoria

Come era stato esplicitato (http://www.questidenari.com/?p=3853), a partire dal giorno successivo alla notifica del verbale per l’infrazione commessa al Codice della Strada ovvero dal giorno successivo alla contestazione immediata della violazione, il trasgressore dispone di 60 giorni di tempo per il pagamento della multa o per il ricorso al Prefetto.

Se invece il trasgressore ritiene opportuno avvalersi dell’operato del Giudice di Pace a seguito di contestazione immediata o notificazione del verbale, e se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti, il periodo utile per il ricorso dimezza a 30 giorni computati a partire da quello successivo alla data di ricezione dell’atto, con riferimento alle infrazioni accertate dal 6 ottobre 2011, per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 pubblicato in G.U. n. 220 del 21-9-2011 (art. 7, 3° comma). In caso di infrazione accertata prima dell’entrata in vigore del provvedimento in data 06/10/2011, anche se il giorno di notifica del verbale è successivo alla stessa data, i tempi di presentazione del ricorso rimangono invariati a 60 giorni; stesso periodo di tempo è previsto dall’art. 7 per il ricorrente che ha residenza all’estero.

Art. 7 – Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada

1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

(omissis)

11. Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.

Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

12. Quando rigetta l’opposizione, il giudice non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

13. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

In merito al pagamento del contributo unificato necessario alla presentazione del ricorso, l’art. 37, comma 6, del D.L. 98/2011, convertito con L. 111/2011, ha aumentato gli importi da corrispondere in relazione al valore della causa obbligatoriamente dichiarato (che si ritiene essere coincidente col valore della piena sanzione del verbale, anziché col minimo edittale, ed essere pari alla somma dei valori riportati nei verbali seriali opposti nell’evenienza dell’unico ricorso); rimane fermo il pagamento delle spese forfetizzate da corrispondere apponendo le marche da bollo in calce all’atto:

–             ricorsi fino al valore di € 1.033,00: contributo € 37,00

–             ricorsi di valore compreso tra € 1.033,01 ed € 1.100,00: contributo € 37,00 + spese € 8,00

–             ricorsi di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00: contributo € 85,00 + spese € 8,00

–           ricorsi di valore superiore ad € 5.200,00 o di valore indeterminabile: contributo € 206,00 + spese € 8,00.

Il pagamento del contributo unificato, rimborsato assieme a quello della marca da bollo soltanto se vengono accolte le ragioni del ricorrente, non è causa di procedibilità della domanda (Corte Costituzionale, Ordinanza n. 143 depositata il 20/04/2011) ovvero, in caso non venga effettuato, il ricorso prosegue normalmente il suo iter perché il mancato assolvimento dell’obbligazione tributaria non inficia la continuazione del procedimento. Tuttavia il ricorrente sarà avvertito entro 30 giorni dal deposito dell’atto circa l’aumento delle spese a proprio carico a causa dell’applicazione di una sanzione compresa tra il 25% ed il 200% dell’importo dovuto (in base al ritardo accumulato per il pagamento: gdp.giustizia.it) e a causa dell’applicazione degli interessi al saggio legale, e la cancelleria del magistrato attiverà la procedura relativa al recupero coattivo del contributo e del doppio della marca da bollo (16 euro).

Senza entrare nel merito della violazione commessa, oggetto di impugnazione davanti al Giudice di Pace possono essere le sole sanzioni accessorie relative alla sospensione, revisione, revoca della patente o decurtazione dei punti, dato che trovano applicazione le norme previste per l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione: con le modalità stabilite dal nuovo art. 205 del Codice della Strada, che richiama l’articolo 6 del D.Lgs. 150 del 2011, il ricorso in appello deve essere depositato entro 30 giorni dalla data della notifica (art. 6, 6°: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”).

Pertanto, anche in caso di confisca del veicolo, divenuta sanzione amministrativa accessoria con la riforma del Codice della Strada e confermata tale da recenti pronunce della Suprema Corte (tra le quali: sentenza 38561/10 della Cassazione, quarta sezione penale), il provvedimento può essere impugnato di fronte al Giudice di Pace.

Decreto-legge 98/2011 convertito dalla legge 111 del 2011: indagini finanziarie, sanzioni, accertamento esecutivo, ritardati versamenti e termini di esigibilità (art. 23)

Le norme in materia tributaria riportate ai commi da 24 a 27 relativi all’art. 23 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, hanno accresciuto il numero dei destinatari delle richieste di indagini finanziarie dell’Amministrazione fiscale, consentendo agli uffici amministrativi di acquisire informazioni su attività di tipo finanziario provenienti da società ed enti di assicurazione.

Il comma 29 del D.L. 98/2011 riordina i procedimenti di irrogazione delle sanzioni: la definizione agevolata delle sanzioni si realizza anche quando, successivamente all’accoglimento delle deduzioni prodotte dal contribuente, le stesse sono state rideterminate dall’ufficio.

Al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni: a) all’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell’accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell’importo stabilito dal comma 3.». La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelli notificati prima della predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;

In particolare, il 3° comma dell’art. 16 del D.Lgs. 472/97 recita: “Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell’atto di contestazione. La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie”.

Con la lettera b) del comma 29 diviene obbligatoria l’irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui fanno riferimento, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica:

b) nel comma 1 dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: «possono essere» sono sostituite con la seguente: «sono». La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.

Pertanto, la nuova formulazione del 1° comma dell’art. 17 (Irrogazione immediata) del D.Lgs. 472/97 diventa: “In deroga alle previsioni dell’articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità”.

Il comma 30 dell’art. 23 del D.L. 98/2011 trasla dal 1° luglio al 1° ottobre 2011 l’iniziale applicazione delle disposizioni sull’accertamento esecutivo.

Il comma 31 dell’art. 23 – con la soppressione delle parole “riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria,” nel primo comma, 2° periodo, dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – consente di applicare le sanzioni amministrative in misura ridotta a tutti i versamenti di tributi effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni.

Così diviene l’art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti), 1°, del D.lgs. 471/97: “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”.

Il comma 34 dell’art. 23 proroga al 30 settembre 2012 i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per gli agenti della riscossione.

La ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» è disponibile all’indirizzo web direttorigenerali.it.

(per le disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale – legge 111/2011 – si legga http://www.questidenari.com/?p=4721)