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Incentivi disponibili dal 3 novembre 2010 per motocicli, nautica, macchine agricole e banda larga. In arrivo i rimborsi ai rivenditori

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico è stato autorizzato l’utilizzo dei rimanenti fondi stanziati dal decreto legge n. 40/2010 (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010) per l’acquisto incentivato dei beni rientranti nelle dieci categorie previste: motocicli, cucine componibili complete di elettrodomestici efficienti, elettrodomestici, immobili ad alta efficienza energetica, internet veloce per i giovani, rimorchi e semirimorchi, macchine agricole e macchine movimento terra, gru a torre per edilizia, componenti elettrici ed elettronici, nautica da diporto.

A partire da aprile di quest’anno, quando negozianti e fornitori hanno iniziato ad applicare sconti sul prezzo di listino conteggiando l’incentivo statale, alcune categorie di prodotti e servizi come motocicli, macchine agricole, prodotti per la nautica e banda larga hanno esaurito con rapidità i bonus a disposizione; diversamente, altri beni (come le gru a torre per l’edilizia) hanno deluso le attese con richieste di molto inferiori al plafond stanziato.

Il decreto attuativo degli incentivi (decreto 26 marzo 2010), avendo stabilito anche variazioni compensative in previsione del verificarsi di una situazione simile a quella attuale, ha consentito di rimodulare le risorse ancora disponibili per 110 milioni di euro in un unico fondo, destinato ai richiedenti di tutte e dieci le categorie di beni e utilizzabile fino al 31/12/2010 in base alla domanda dei consumatori esaudita col criterio qui primi veniunt.

In pratica per i rimanenti giorni di ottobre, e fino al prossimo 1° novembre, tutto procederà normalmente, essendo terminati al momento i bonus per i beni sopra indicati (ad eccezione della “banda larga” prossima all’esaurimento); poi martedi 2 novembre il sistema tecnico (sito web http://incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it) non sarà più utilizzabile per la prenotazione con gli attuali criteri ma per la sola consultazione; infine, dal giorno successivo (03/11/2010) le prenotazioni sul nuovo fondo, effettuate con le solite procedure dai rivenditori e riservate agli acquirenti di tutte le categorie di beni che siano in possesso dei consueti requisiti, consentiranno gli acquisti agevolati fino ad esaurimento dei rimanenti 110 milioni. In particolare, i requisiti e le modalità di erogazione dei contributi relative a ciascuno dei settori incentivati sono dettagliati dal decreto del 26 marzo 2010 all’art. 2, comma 1, lettere da a) a s) e all’art. 3, mentre le modalità e le ragioni di eventuale revoca dei contributi sono indicate all’art. 5 dello stesso Dm.

Le attese di vendita, basate sui dati pregressi, sono forti per i motocicli – per l’incentivo sui quali non sono richiesti particolari adempimenti da parte dell’acquirente, dato che il rivenditore si occupa del necessario – ovvero per i modelli a due ruote fino a 400 cc o fino a 70 kw di categoria Euro 3 e per i modelli elettrici e ibridi (si legga http://www.questidenari.com/?p=2469). I primi sono scontati del 10% sul prezzo di vendita se contestualmente viene effettuata la rottamazione di un pezzo vecchio; quelli elettrici, invece, non prevedono rottamazione e danno diritto ad un bonus del 20% sul prezzo di vendita.

Buone attese anche per la nautica, coi motori fuoribordo e gli stampi per scafi da diporto, e per gli abbonamenti telefonici Adsl (http://www.questidenari.com/?tag=adsl).

E sul piano dei rimborsi ai rivenditori, relativamente agli incentivi sinora fruiti dai consumatori, è stato comunicato che il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha appena firmato il decreto per l’avvio delle procedure burocratiche di pagamento ai negozianti: una volta controllata la regolarità della documentazione pervenuta, le Poste renderanno disponibili i rimborsi fra circa due settimane (fonte: Radio 24, Salvadanaio del 22 ottobre 2010).

Per quanto riguarda gli immobili ad alta efficienza energetica, in attesa di ulteriori chiarimenti sulla certificazione da produrre, i rimborsi di 5mila o 7mila euro spettano direttamente agli acquirenti a completamento di una procedura diversa dalle altre: nella specie, il venditore si occupa di prenotare il bonus 20 giorni prima della firma dell’atto notarile (http://www.questidenari.com/?tag=attestato-certificazione-energetica).

Giova rammentare che le misure descritte non prevedono incentivi per la lavatrice.

Legge 120/10 – le sanzioni per eccesso di velocità previste dal Codice della Strada

Pubblicata sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 luglio 2010, la legge 120 mitiga la perdita dei punti patente per i conducenti che superano il limite massimo imposto alla velocità su strada, ma aumenta l’importo della sanzione pecuniaria.

Infatti, in base all’art. 142, 7°, il superamento del predetto limite entro i 10 km/h comporta l’applicazione di una sanzione da euro 38 a 155, mentre il superamento del limite tra i 10 ed i 40 km/h porta ad una multa tra i 155 ed i 624 euro (art. 142, 8°) ed alla perdita di 3 punti patente.

Scattano ulteriori sanzioni e conseguenze per coloro che si spingono oltre.

L’applicazione della sanzione pecuniaria tra 500 e 2.000 euro si associa alla perdita di 6 punti patente, alla sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi, ed alla sospensione della patente da 8 a 18 mesi se lo stesso conducente incappa in ulteriore violazione entro i successivi 2 anni (art. 142, 9°), nel caso del superamento del limite tra i 40 ed i 60 km/h.

Infine, se il superamento del limite eccede i 60 km/h, la multa passa da 779 euro a 3.119, la decurtazione dei punti a 10, la sospensione del documento da 6 a 12 mesi, e si procede alla revoca della patente in caso lo stesso conducente incappi in ulteriore violazione entro i successivi 2 anni (art. 142, 9°-bis).

Considerata la difficoltà di sistemazione dei cartelli di preavviso ad almeno 1 km dalla postazione di rilevamento della velocità al di fuori dei centri abitati (si attende il decreto attuativo per i chiarimenti del caso), ed applicata la tolleranza prevista dal codice pari al 5% della velocità col minimo di 5 km/h, il limite effettivo di velocità è pari a 55 km/h in città e la sospensione della patente scatta a 96 km orari (50 + 5 a cui si aggiunge 41, “minimo” del superamento limite di cui al comma 9 dell’art. 142).

Tutte le sanzioni descritte sono raddoppiate se le violazioni vengono commesse alla guida dei seguenti veicoli:

–        autoveicoli o motoveicoli per trasporto merci pericolose (classe 1)

–        treni costituiti da autoveicolo e rimorchio (lettere h, i, l dell’art. 54, 1°)

–        autobus e filobus di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate

–        autocarri di massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate, se adoperati per trasporto persone

–        mezzi d’opera viaggianti a pieno carico.

(per l’applicazione del vincolo della distanza tra il cartello di preavviso e la postazione di rilevamento della velocità si legga http://www.questidenari.com/?p=2857)