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Sanzione a partire da 555 euro per chi guida il ciclomotore senza foglio rosa

Le modalità di conseguimento del Certificato di Idoneità alla Guida del Ciclomotore (CIGC) sono state oggetto di innovazione con gli interventi normativi di cui all’art. 17 della L. 120/2010 e all’art. 2, comma 1-quater della L. 10/2011.

In particolare, sono stabiliti un’ora di lezione circa le “elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza” (nell’ambito dei corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni: c.d. prova teorica), il rilascio di un’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore, e la previsione (dopo il superamento della prova teorica) di una prova pratica di guida ai fini del conseguimento del CIGC.

Il rilascio dell’autorizzazione (foglio rosa per motorini http://www.questidenari.com/?tag=motorini e minicar) ha validità per sei mesi, durante i quali il candidato può sostenere la prova pratica di guida al massimo per due volte, e la stessa viene ritirata in caso di esito negativo della seconda prova pratica. Come stabilito dal “Milleproroghe” convertito in legge (decreto legge n° 225 del 29/12/2010 convertito nella legge n° 10 del 26/02/2011 pubblicata su Supplemento Ordinario n° 53 alla Gazzetta Ufficiale n°47 del 26 febbraio 2011), il conducente che si esercita alla guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta, è punito ai sensi dell’art. 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e successive modificazioni, con la multa a partire da euro 555:

Art. 116 del Codice della Strada, comma 13-bis: “I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 555 a euro 2.220”.

Ai fini della disciplina applicativa, sono stati predisposti il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 marzo 2011 ed il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 23 marzo 2011: entrambi i decreti entrano in vigore il 1° aprile 2011 e le relative disposizioni sono applicabili alle istanze di conseguimento del CIGC presentate a decorrere dalla stessa data.

L’istanza di conseguimento del CIGC è redatta su modello TT2112 che, modificato a seconda della specifica casistica, può prevedere indicazione del tipo di veicolo col quale si intende sostenere la prova pratica di guida fra ciclomotore a due ruote, ovvero ciclomotore a tre ruote o quadriciclo leggero.

Ulteriori informazioni e documenti da scaricare dalla fonte web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

(per le novità 2012 su targa e certificato di circolazione dei ciclomotori si legga “Motorini e microcar immatricolati prima del 2006: multa da 519,67 euro per chi viaggia senza targa e certificato di circolazione dopo il 12 febbraio 2012”)

Approfondimenti sui limiti di guida e di velocità per neopatentati – art. 117 Codice della Strada

La definizione di neopatentato, oltre a fare riferimento al giovane che consegue il documento di guida, è da intendersi riferita anche a coloro che ottengono il documento per la prima volta in qualsiasi età anagrafica e a quanti conseguono la patente per la seconda volta a seguito di revoca.

In particolare, con la legge 120/2010 sono stati previsti molti eventi al verificarsi dei quali viene revocata la patente e che, successivamente, impediscono al trasgressore di conseguire il nuovo documento prima di 2 anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto definitivo, ovvero 3 anni dall’accertamento del reato di cui agli articoli del codice stradale

–        186: recidiva nel biennio per accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; incidente stradale con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico da chi ha ricevuto condanna per lo stesso reato nel biennio precedente;

–        186-bis: accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l per conducenti professionali, ovvero recidiva nel triennio per neopatentati con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l, o rifiuto di sottoporsi ad accertamento se il neopatentato o conducente professionale è stato condannato nei due anni precedenti per lo stesso reato;

–        187: uso di sostanze stupefacenti per conducenti professionali ovvero incidente provocato da conducente che guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

La revoca, inoltre, è prevista in caso di: partecipazione a competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore o gare in velocità nel corso delle quali siano derivate lesioni personali gravi o morte (artt. 9-bis e 9-ter); seconda violazione nel triennio per chi adibisce il veicolo a taxi senza averne ottenuto licenza o circola sullo stesso avendo subito la sospensione della stessa (art. 86, comma 2); sopravvenuta mancanza dei requisiti psico-fisici o morali (art. 130); seconda violazione nel biennio per superamento dei limiti di velocità per oltre 60 km/h (art. 142, comma 12); inversione del senso di marcia in autostrada o sulle strade extra-urbane principali quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli (art. 176, comma 22); alterazione del limitatore di velocità (art. 179, comma 9); circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della patente (art. 218, comma 6); violazione del codice con danni a persone e sentenza di condanna (art. 222); ritiro immediato del documento da parte dell’agente accertatore in conseguenza di ipotesi di reato (art. 223).

L’art. 117 del Codice della Strada (riportato in http://www.questidenari.com/?p=3655), con riferimento ai neopatentati che rischiano la sanzione a partire da 152 euro, distingue fra limitazioni alla velocità e limitazioni alla guida, tutte ricorrenti a far data dal giorno di superamento dell’esame di cui all’articolo 121 (esame di idoneità), come precisa il comma 4 al fine di evitare confusione tra il “rilascio” (per ottenimento del documento) ed il “conseguimento” della patente di guida (sostenimento dell’esame).

I limiti di velocità (100 km/h su autostrade e 90 km/h su strade extra-urbane principali) si applicano per i primi 3 anni; i limiti di guida (potenza specifica e, in aggiunta, potenza assoluta per i veicoli M1) valgono per il 1° anno, ma si estendono ai primi 3 anni (sempre dal superamento dell’esame) se il soggetto ha avuto problemi di droga con la giustizia.

In particolare, il codice stradale si riferisce alle persone che, avendo fatto commercio di stupefacenti, sono destinatarie del divieto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n° 309, art. 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi), comma 1, lettera a:

1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C,  fuori delle condizioni di cui all’articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a  un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla”.

Il comma 2-bis dell’art. 117, invece, esclude dall’applicazione dei limiti di guida coloro che trasportano invalidi su veicoli idonei al servizio, purché la persona invalida sia presente sul veicolo stesso.

Guida sotto influenza di alcol e guida sotto effetto di sostanze stupefacenti – le sanzioni ed i punti previsti dal Codice della Strada aggiornato 2010

Con esclusione delle novità relative a conducenti di età inferiore a 21 anni, ai neopatentati e a coloro che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose (consultabili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2813), la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l è punita con una sanzione da 500 a 2.000 euro e con la decurtazione di 10 punti patente (art. 186, 2° comma, lettera a); tra le altre sanzioni è prevista la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

Inoltre, per livelli di gravità crescenti dell’infrazione:

–        tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l: sanzione da 800 a 3.200 euro, arresto fino a 6 mesi e decurtazione di 10 punti patente (art. 186, 2° comma, lettera b); tra le altre sanzioni è prevista la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno

–        tasso alcolemico oltre 1,5 g/l: sanzione da 1.500 a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a 1 anno e decurtazione di 10 punti patente (art. 186, 2° comma, lettera c); tra le altre sanzioni è prevista la sospensione della patente per una durata da 1 a 2 anni, raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato; in caso di recidiva nel biennio la patente viene revocata; eccetto il caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato, il veicolo è confiscato con la condanna, anche patteggiata

In caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, l’art. 186 comma 7 prevede la sanzione tra 1.500 e 6.000 euro, l’arresto da 3 mesi a 1 anno e la decurtazione di 10 punti patente. Tra le altre sanzioni, la patente viene sospesa da 6 mesi a 2 anni ed il veicolo confiscato, tranne il caso in cui esso appartenga a persona estranea alla violazione. In caso di recidiva nel biennio è disposta la revoca della patente.

In caso di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, è prevista dall’art. 187, 1° la sanzione da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da 6 mesi a 1 anno. Tra le altre sanzioni vi è la sospensione della patente da 1 a 2 anni, e la patente è revocata in caso di recidiva nel triennio o in caso il reato venga commesso da conducente professionale.

In caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, l’art. 187 comma 8 prevede la sanzione tra 800 e 3.200 euro, l’arresto fino a 6 mesi e la decurtazione di 10 punti patente. Tra le altre sanzioni: la patente viene sospesa da 6 mesi a 2 anni ed il veicolo confiscato, tranne il caso in cui esso appartenga a persona estranea alla violazione. E’ disposta la revoca della patente in caso il fatto venga commesso da soggetto già condannato per lo stesso reato nel biennio precedente.

Si rammenta che in caso le prove non invasive degli agenti accertatori forniscano esito positivo, il personale ausiliario delle forze di polizia è autorizzato a procedere ad accertamenti tossicologici su campioni di mucosa del cavo orale. Se il conducente rifiuta detto prelievo, lo stesso conducente viene accompagnato presso strutture sanitarie.

In ultimo, si ricorda che per il conseguimento della patente, anche nel caso dell’esercizio di attività professionali, è necessaria un’apposita certificazione sul non uso di alcol e di sostanze stupefacenti.

(ulteriori dettagli sulle sanzioni per uso di alcol da parte di conducenti professionali, e per mancato rispetto delle durate previste per i turni di lavoro e riposo, sono reperibili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2979)