Archivi tag: sgravio

Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze

Lo scorso venerdi 21 dicembre la Camera ha approvato in via definitiva la legge Stabilità che entra in vigore il 1° gennaio 2013 (comma 560 dell’unico articolo).

Il comma 380 (lettera a) attribuisce interamente ai Comuni il gettito dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2013 e 2014 e semplifica gli adempimenti con l’indicazione di un unico importo e codice tributo per il versamento, con l’eccezione (lettera f) della riserva di gettito spettante allo Stato sui capannoni industriali – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – per i quali la corrispondente aliquota base da applicare, pari allo 0,76%, può essere elevata dai Comuni sino allo 0,3% (lettera g).

A partire dal 1° luglio 2013 (comma 527) sono annullati di diritto i crediti fino a 2.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti a ruolo esecutivo sino al 31 dicembre 1999.

Dal 1° gennaio 2013 (commi 537 e 538), entro 90 giorni dalla notifica delle c.d. cartelle pazze (primo atto di riscossione utile o atto della procedura cautelare o esecutiva), i contribuenti possono presentare una dichiarazione per sospendere l’azione dell’agente alla riscossione documentando che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo sono stati interessati da:

        prescrizione o decadenza del diritto di credito;

–        provvedimento di sgravio;

        sospensione amministrativa o giudiziale, oppure “sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte”;

        pagamento effettuato;

        qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito.

L’atto viene annullato (comma 540) se trascorrono 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che l’ente creditore, tenuto a rispondere, abbia inviato comunicazione al debitore.

Dal 1° luglio 2013 (comma 480) aumenta la sola aliquota Iva al 22% (dal 21%. La “manovra correttiva 2011”, invece, prevedeva che le aliquote dell’Imposta sul Valore Aggiunto del 10% e del 21% venissero incrementate entrambe di 2 punti percentuali).

Dal 1° gennaio 2013 (comma 483) aumenta a 950 euro la detrazione per ogni figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti ed i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni e tutte le “detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap”.

(continua “Legge di stabilità 2013: Tobin Tax“)

(per i chiarimenti sui rapporti tra l’Imu e le imposte sui redditi: “Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013: quando l’Imu sostituisce l’Irpef. Immobili non locati“)

D.L. 16/2012 convertito in legge 44 del 2012: rateizzazione dei debiti tributari, pagamento delle somme eccedenti il debito d’imposta e riduzione dell’inadempimento (art. 1, commi da 4 a 4-quater)

L’art. 1 (Rateizzazione debiti tributari) del D.L. 16/2012, convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012, al 4° comma, precisa che gli enti pubblici possono consentire al debitore la corresponsione del debito tributario attraverso pagamenti a rate, anche se è in atto un contenzioso, ad eccezione del caso in cui gli enti previdenziali debbano riscuotere crediti in ottemperanza ad obblighi derivanti da sanzioni comunitarie.

Al fine di una più equilibrata riscossione dei loro crediti di natura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica, ancorché intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già fruisca di una rateizzazione, riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente periodo non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie.

Fermi restando i limiti di pignorabilità di cui all’art. 72-ter del D.P.R. 602/73 (per approfondimenti: “Stipendi e pensioni sopra i 1.000 euro, delega alla riscossione, pignoramento delle somme ed espropriazione immobiliare secondo il D.L. 16/2012 convertito in legge 44/2012 (art. 3)“), le società pubbliche, per non incorrere nella violazione dei doveri d’ufficio (comma 4-ter), procedono comunque al pagamento delle somme eccedenti il debito d’imposta anche se il beneficiario è stato segnalato all’agente della riscossione ai fini del recupero della somma iscritta a ruolo per cartelle esattoriali di importo complessivamente superiore a 10.000 euro. Art. 1, comma 4-bis:

In presenza della segnalazione di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico é comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall’articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 3,  comma  5,  lettera  b),  del  presente  decreto, e dall’articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l’ammontare del debito per cui si é verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

Durante il periodo di sospensione del pagamento che segue la comunicazione inviata da Equitalia, la società pubblica non riconosce somme al beneficiario fino a concorrenza del debito comunicato, pari all’ammontare per inadempimento maggiorato di spese esecutive ed interessi di mora.

La violazione dei doveri d’ufficio è integrata se durante lo stesso periodo di sospensione, e prima della notifica dell’ordine al terzo di versamento (contenuto nell’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi), interviene pagamento da parte del beneficiario o provvedimento dell’ente creditore che riduce o elimina l’inadempimento, ovvero decorrono i 30 giorni senza che Equitalia abbia notificato l’ordine di versamento, e il soggetto pubblico non procede a pagare le somme dovute al beneficiario. Art. 1, comma 4-quater:

Costituisce altresì violazione dei doveri d’ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

D.M. n. 40/2008, art. 3, commi 5 e 6:

5. Se durante la sospensione di cui al comma 4 e prima della notifica dell’ordine di versamento di cui all’articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell’ente creditore che fanno venir meno l’inadempimento o ne riducono l’ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l’importo del pagamento che quest’ultimo puo’ conseguentemente effettuare a favore del beneficiario.

6. Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell’articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l’ordine di versamento di somme per l’importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

Lotta all’evasione fiscale: novità su cartelle esattoriali, compensazioni illecite, nuovo redditometro e transazioni col fisco

Svolta epocale nei rapporti tra contribuenti ed Agenzia delle Entrate.

Oggi servono circa due anni per partire dai controlli iniziali ed arrivare alle ganasce fiscali all’automobile o al pignoramento, passando per la cartella esattoriale (si legga http://www.questidenari.com/?tag=impugnare-cartella-esattoriale); ovvero c’è molto tempo a disposizione per gli evasori che possono intestare beni al coniuge separato fittiziamente o cedere ai prestanome.

A partire dal luglio 2011, con l’esecutività dell’avviso di accertamento, basteranno 90 giorni per completare l’intera procedura ed obbligare gli evasori al versamento delle imposte dovute.

Inoltre, sarà necessario procedere al pagamento delle somme iscritte a ruolo prima di effettuare la compensazione tra crediti e debiti fiscali, in caso residuino importi a sufficienza.

Farà la sua parte anche il nuovo redditometro (si veda la pagina http://www.questidenari.com/?tag=redditometro per gli ultimi aggiornamenti), con cui verranno contestate spese effettive esorbitanti in relazione ai guadagni dichiarati, e che farà scattare l’accertamento automatico già dal primo anno di superamento del reddito dichiarato nella misura del 20% (anziché dal secondo anno consecutivo di superamento della soglia del 25%, come avviene ora).

In ultimo, le imprese in crisi per motivi economici potranno continuare ad accordarsi sul pagamento dei debiti fiscali a mezzo transazione col fisco.

Ma in aggiunta rispetto a quanto già accade, gli imprenditori risponderanno penalmente della dichiarazione sostitutiva rilasciata in cui sono indicati i beni a garanzia delle somme dovute a titolo d’imposta; a seguito di mancato pagamento delle somme concordate, in caso detti beni non facciano più parte dell’attivo patrimoniale perché alienati fittiziamente, l’imprenditore stesso sarà sottoposto a pena detentiva da 6 mesi a 4 anni se i beni occultati hanno valore superiore a 50.000 euro, e da 1 a 6 anni se hanno valore superiore a 200.000 euro.

Fonte: Corriere.it

(per le novità sul redditometro a seguito di conversione in legge 122 del D.L. 78/2010 si veda http://www.questidenari.com/?p=2938)

Dl incentivi è legge: estensione dei bonus e delle agevolazioni fiscali, novità sulle liti fiscali

Col voto di ieri al Senato, il decreto incentivi è diventato legge.

Il sostegno ad alcuni settori dell’economia (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010) – nonostante i fondi per motocicli, macchine agricole e nautica siano terminati – prosegue sotto forma di incentivo sugli acquisti fino al 31/12/2010. Il bonus sui motorini è stato esteso alle bici a pedalata assistita, come gli incentivi sono stati estesi pure ai battelli lacustri alimentati a energia solare.

E’ stata estesa al settore calzaturiero l’agevolazione fiscale per gli investimenti in Ricerca & Sviluppo finalizzati a realizzare campionari nel settore tessile e confezioni di articoli di abbigliamento. Inoltre, per gli stessi settori del tessile e dell’abbigliamento, sono stati stanziati fondi per il 2010 destinati alle imprese che applicano volontariamente il sistema di etichettatura dei prodotti “Made in Italy”.

Equitalia non può iscrivere ipoteca sulla casa del contribuente che abbia un debito col Fisco complessivamente inferiore ad 8.000 euro, e viene consentito al debitore iscritto a ruolo di contrastare l’esecuzione di riscossione coattiva producendo il titolo di pagamento (http://www.questidenari.com/?tag=ruolo). In materia di liti fiscali (c.d. lodo Cassazione), al contribuente è consentito di chiudere i contenziosi ultradecennali pendenti in Cassazione, che hanno visto soccombere l’amministrazione finanziaria nei primi due gradi di giudizio, attraverso il pagamento del 5% del valore della controversia.

Dal 1° luglio 2010 diviene obbligatoria la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate per quei contribuenti che realizzano scambi commerciali con soggetti operanti nei paradisi fiscali.

E’ prevista l’iscrizione a ruolo per il recupero coattivo di somme erogate indebitamente dall’Inps e di crediti contributivi vantati dallo stesso istituto previdenziale.

L’esenzione dall’Iva è possibile soltanto per il servizio postale universale e per la vendita di beni e prestazioni accessorie di servizi. Per l’editoria no profit vengono ripristinate le tariffe postali agevolate.

In materia di giochi on line, il gioco a distanza “con vincita in denaro” può essere raccolto soltanto da concessionari autorizzati e nei luoghi autorizzati.

Fonti: IlSole24Ore.com

L’autodichiarazione contro le cartelle pazze

Equitalia, la società concessionaria che nell’interesse del Fisco si occupa di recuperare le tasse non versate, ha emanato la direttiva n. 10/2010 del 6 maggio in base alla quale il contribuente, presentando un’autodichiarazione, può sospendere la procedura di riscossione dei pagamenti già effettuati (c.d. cartelle pazze).

La direttiva fornisce così un ulteriore strumento di difesa al contribuente qualora “sia in grado di produrre un provvedimento di sgravio o di sospensione emesso dall’ente creditore in conseguenza della presentazione di un’istanza di autotutela, una sospensione giudiziale oppure una sentenza della magistratura, o anche un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo in favore dell’ente creditore”.

Nei dieci giorni successivi, l’agente della riscossione invierà la documentazione all’ente creditore per ottenere conferma o meno delle ragioni del debitore; in caso di silenzio dell’ente, verrà confermata la sospensione delle azioni di recupero del credito (fonte: IlMessaggero.it).

E’ possibile scaricare il fac-simile del modello di autodichiarazione in formato pdf dal sito web www.equitaliaonline.it.

(per le successive disposizioni della legge stabilità sulle cartelle pazze: “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze“)

La cartella esattoriale

Per le persone non particolarmente introdotte nel campo, cerchiamo di illustrare cos’è una cartella esattoriale e i motivi che inducono l’amministrazione ad emetterla.

Iniziamo col dire che tramite il ruolo esattoriale (cartella) la pubblica amministrazione riscuote determinate somme di denaro che il contribuente deve corrispondere.cartella-esattoriale2

Ci sono ruoli emessi annualmente e che il contribuente è tenuto a versare (molti enti locali riscuotono i loro tributi in questo modo, basti pensare ai contributi per la nettezza urbana e l’acqua). Sempre tramite ruolo, vengono riscosse le sanzioni per le infrazioni al codice della strada non liquidate entro il termine dei 60 giorni dalla notifica.

Ma il caso più frequente dell’emissione dei ruoli è la mancata corresponsione delle imposte sui redditi.

A differenza di una decina di anni fa, generalmente prima dell’emissione del ruolo, al contribuente arriva (dall’amministrazione) un avviso relativo ad un’anomalia delle dichiarazioni presentate, chiamato avviso bonario, che permette di provvedere alla risoluzione della controversia nel caso in cui non ci siano sanzioni da versare, oppure, se l’anomalia è verificata, consente di sanare versando una sanzione in misura ridotta.

Può accadere che detto avviso non sia notificato ed al contribuente arrivi direttamente il ruolo esattoriale: se il contribuente non ha nulla da obiettare, può provvedere al pagamento richiedendo il rimborso della quota parte della sanzione applicata.

Se invece il contribuente ha motivo di contendere, può presentare la dovuta documentazione all’agenzia delle entrate e chiedere l’annullamento del ruolo, oppure può impugnare il ruolo stesso nei termini presso le commissioni tributarie.

Il contribuente può effettuare il pagamento del ruolo entro 30 giorni dalla notifica oppure predisporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica stessa. Il pagamento estingue la controversia.

Può accadere che il contribuente non sia nelle condizioni di effettuare il pagamento in unica soluzione, per cui lo stesso può versare in più riprese gli importi a lui più comodi ed estinguere il ruolo, ma questo comporta l’applicazione di interessi e more sull’importo ancora non evaso.

Questo si verifica perché il contribuente non ha la possibilità di effettuare una rateizzazione degli importi iscritti a ruolo in rate costanti per un massimo di 72 rate commisurate in base al debito e approvate dall’esattore stesso (Equitalia S.p.A. controllata al 51% dall’agenzia delle entrate e al 49% dall’INPS – http://www.equitaliaonline.it/equitalia/opencms/) che consente il pagamento con un tasso di interesse minore di quello dovuto nella precedente soluzione; se non vengono rispettate le scadenze la rateizzazione decade.

Resta inteso che nella prima modalità l’esattore ha l’obbligo di provvedere a riscuotere il dovuto con interventi che vanno dal fermo amministrativo sugli autoveicoli, alla trascrizione di ipoteca su immobili e pignoramento di somme depositate presso terzi (conti corrente bancari e postali).

Per maggior chiarezza, illustriamo il fermo amministrativo, detto anche “ganasce fiscali“, consistente nella trascrizione del fermo al PRA che non dovrebbe consentire la circolazione del mezzo; questo comporta il rischio del sequestro del mezzo, in caso si venga fermati dalle forze dell’ordine, e la mancata copertura assicurativa.

L’iscrizione dell’ipoteca sul bene immobile è una forma cautelativa dell’amministrazione che conferisce alla stessa la titolarità del diritto di essere soddisfatta con preferenza nel caso di espropriazione o vendita del bene.

Nel caso del pignoramento immobiliare, l’esattore provvederà all’atto esecutivo della vendita all’asta dell’immobile per debiti superiori a 8.000 Euro.

Nel caso del pignoramento mobiliare, l’esattore può pignorare beni mobili del debitore sia presso l’abitazione che presso la sede dove viene svolta l’attività (sede operativa), e successivamente provvedere a metterli all’asta per soddisfare il proprio credito.

Il caso del pignoramento presso terzi si ha quando l’esattore richiede al terzo debitore del contribuente di effettuare il pagamento sostituendosi al debitore.

Nel caso dello stipendio, l’importo da versare sino a totale copertura dell’insolvenza non può superare il quinto dello stipendio stesso (cessione del 5° dello stipendio).

Il provvedimento di sgravio si ha quando l’amministrazione riconosce il proprio errore ed emette un provvedimento col quale annulla gli effetti della precedente richiesta.

Il provvedimento di sospensione si ha quando il contribuente impugna la cartella esattoriale presso la commissione tributaria e la stessa, per fondati motivi, riconosce in via presuntiva che il debito non è dovuto e, al fine di evitare una situazione di possibile insolvenza da parte del ricorrente, provvede a chiedere la sospensione della riscossione del debito.

Nel caso in cui la sospensione non avvenisse, l’esattore deve procedere alla riscossione fino alla pronuncia del giudice tributario su ricorso.

SCARICA L’ISTANZA DI RATEAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO (PERSONA FISICA, IMPORTI FINO A 5.000 EURO) – formato pdf

SCARICA LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE – formato pdf

SCARICA IL RICORSO CONTRO LA CARTELLA DI PAGAMENTO – formato pdf

[polldaddy poll=1788154]

(per le novità di luglio 2010 in materia di multe comminate per violazioni del Codice della Strada: http://www.questidenari.com/?p=2790)