Archivi tag: call center

Cartella di pagamento: notifica, somme dovute per mancato o ritardato pagamento, estratto conto e Rav

Le somme dovute a seguito dei controlli e degli accertamenti effettuati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le linee guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornate al settembre 2014, sono iscritte a ruolo a meno che la somma, comprensiva di sanzioni ed interessi, non supera euro 30,00 per ciascun credito e con riferimento ad un singolo periodo d’imposta. Quest’ultima disposizione non trova applicazione se il credito deriva da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi allo stesso.

Gli Agenti della riscossione attivano le procedure per il recupero del credito attraverso l’invio ai contribuenti della cartella di pagamento, notificata dal personale dell’Agente della riscossione, o da altri soggetti abilitati dallo stesso Agente, ovvero anche per raccomandata con avviso di ricevimento o per “Posta Elettronica Certificata”. In caso di mancato versamento entro 60 giorni, a decorrere dalla data di notifica, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo, l’intero compenso all’Agente (calcolato su capitale e interessi di mora) e tutte le ulteriori spese che eventualmente derivano dal mancato o ritardato pagamento della cartella, ed inoltre possono essere avviate azioni cautelari e conservative e procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni presenti e futuri (con i quali il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni).

I contribuenti possono usufruire del servizio on lineEstratto conto” per avere immediata visione della propria situazione debitoria a partire dall’anno 2000, una volta entrati in possesso delle credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate per utilizzare il “Cassetto fiscale” (www.agenziaentrate.gov.it) o delle credenziali rilasciate dall’Inps per usare i servizi sul sito www.inps.it.

La cartella di pagamento notificata contiene uno o più bollettini di versamento denominati Rav che possono essere utilizzati (precompilati e recanti indicazione dell’importo da versare) solo se il versamento viene effettuato entro la scadenza del termine indicato. Il pagamento può avvenire presso gli sportelli dell’Agente della riscossione che li ha emessi (senza applicazione di alcuna commissione aggiuntiva), gli sportelli bancari, gli uffici postali o i tabaccai abilitati, ovvero attraverso i servizi web e call center delle società del Gruppo Equitalia o ancora attraverso i servizi di home banking messi a disposizione dagli istituiti di credito e da Poste italiane.

I contribuenti che non riescono a fare fronte al pagamento in un’unica soluzione, invece, possono rivolgersi agli Agenti della riscossione per ottenere la rateazione.

(continua “Cartella di pagamento: richiesta, proroga e decadenza per il piano di rateizzazione ordinario o straordinario”)

Incentivi 2010: aggiornamenti sulla banda larga

Secondo le fonti ufficiali, contattate a mezzo call center, i fondi per gli incentivi del Ministero dello Sviluppo Economico da destinare ai nuovi acquirenti della banda larga sarebbero stati utilizzati sinora in misura ridotta, circa il 10% del patrimonio destinato a questa tipologia di prodotto in base ai programmi dei dirigenti pubblici (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010).

Destinatarie del beneficio sono le persone fisiche di età compresa tra i 18 e i 30 anni, incentivate con un bonus pari ad euro 50 per le nuove attivazioni di connessione in banda larga mobile e fissa.

La procedura da avviare per ottenere il beneficio è molto semplice: basta attivare una nuova linea fissa o accendere un abbonamento per navigazione in mobilità presso uno degli operatori disponibili, in questi giorni molto propensi a lanciare offerte studiate appositamente per incontrare la politica degli incentivi governativi.

In alcuni casi l’operatore mette a disposizione il proprio call center, sito web o punto vendita per tradurre il bonus in un allungamento del periodo di abbonamento; in altri casi i 50 euro si traducono in uno sconto ulteriore ed immediato sull’acquisto dello strumento per la connessione.

Fonte: Radio24

(per la nuova disponibilità degli incentivi per la banda larga al 3 novembre 2010 si legga http://www.questidenari.com/?p=3168)

Polizza auto on line: più trasparenza e responsabilità dal 15 luglio 2010

Regole nuove per le polizze on line. Il successo crescente dell’assicurazione auto “stipulata” col mouse ha indotto l’Isvap a varare regole che obbligano le compagnie ad un comportamento di maggiore trasparenza; al tempo stesso, le assicuratrici devono investire maggiormente sulle risorse umane (regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo, pubblicato il 6 aprile 2010 sulla Gazzetta Ufficiale, valido sia per il ramo “danni” che per quello “vita”).

Le compagnie che vendono polizze RC auto, ma anche altri prodotti, entro il 15 luglio prossimo dovranno dedicare un numero minimo di ore alla formazione del personale e, anche quando il call center risultasse in outsourcing, dovranno nominare un coordinatore assumendosi la piena responsabilità del servizio.

Tra gli altri cambiamenti ci sarà l’impossibilità di includere in automatico la polizza incorporandola in un altro servizio come (ad esempio) un finanziamento, ed il divieto di porre in essere procedure finalizzate a disincentivare gli utenti con profilo assicurativo più rischioso, come avviene per la pratica di utilizzo dei numeri telefonici a pagamento (anziché gratuiti) che forniscono informazioni ai residenti nelle zone del meridione a più alto tasso di sinistrosità.

Le sanzioni previste in caso di mancata osservanza da parte della compagnia assicuratrice, eventualmente segnalata dagli stessi utenti/potenziali clienti, potranno arrivare fino a 5 milioni di euro.

Concluso l’accordo a distanza a mezzo telefono o contatto Internet, il cliente riceverà il contratto (in formato cartaceo o elettronico) da restituire firmato a mezzo posta ordinaria o via fax.

Il contrassegno RCA ed il certificato assicurativo dovranno pervenire al cliente entro i 5 giorni successivi al pagamento del premio. Il neo-assicurato, nel frattempo, potrà circolare con altri documenti che attestino l’avvenuto pagamento del premio.

Il diritto di recesso dal contratto negoziato a distanza può essere esercitato nei 14 giorni successivi alla sottoscrizione.

Fonte: IlSole24Ore

(per il divieto di tacito rinnovo riguardante sia le compagnie assicurative tradizionali che le compagnie telefoniche/on line: “DECRETO LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179: esclusione del tacito rinnovo per la polizza R.C. Auto, collaborazione tra intermediari e polizze vita “dormienti” (art. 22)“)

Autocertificazione, scontrino parlante e verifica degli incentivi

Gli incentivi del Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010) procedono senza sosta, mentre giungono ulteriori informazioni sulle modalità operative per i destinatari della manovra a sostegno della ripresa economica.

Per esempio, ora è stabilito con certezza ciò che prima poteva solo essere immaginato come la soluzione più ragionevole al problema della rottamazione della cucina a gas, ovvero l’autocertificazione dell’acquirente in sostituzione dell’attestazione del demolitore. In mancanza di autocertificazione, infatti, il problema dei pasti sarebbe stato risolto solo al ristorante per uno o più giorni.

Altro dubbio risolto riguarda lo scontrino del venditore che deve essere “parlante”, ovvero contenere indicazioni sul prezzo, sulla tipologia di prodotto venduto e sull’incentivo applicato. In alternativa, qualora dallo scontrino non potessero evincersi dette informazioni, si renderebbe necessaria l’emissione di fattura.

Chi è indeciso sul motociclo da acquistare non può indugiare ancora per molto: i relativi incentivi sono prossimi ad esaurirsi, nonostante il meccanismo farraginoso di prenotazione che i venditori devono attivare (fonte: Corriere.it).

L’assalto al call center di cui si sono resi protagonisti molti operatori, perplessi ma obbligati alla prenotazione dell’incentivo a causa delle richieste numerose dei loro clienti, era prevedibile.

Tuttavia, in merito ai tempi di realizzazione, è bene rammentare che, dopo il perfezionamento del contratto di acquisto del ciclomotore, la legge consente la verifica della sussistenza del bonus in un lasso di tempo pari ai 2 giorni successivi alla data di acquisto.

Trascorso detto periodo, se l’incentivo è disponibile l’acquirente potrà versare l’acconto vincolante per l’acquisto del bene. Diversamente, l’acquirente non sarà obbligato all’acquisto ed il venditore dovrà stracciare il contratto.

Incentivi 2010: chiarimenti sugli elettrodomestici

Quest’oggi 15 aprile 2010 tutti i consumatori potranno iniziare ad acquistare i beni incentivati dal Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010), compresi coloro che intendono usufruire dello sconto Irpef (detrazione fiscale al 20% della spesa sostenuta) per i vecchi incentivi sui frigoriferi A+ ancora in vigore per tutto l’anno in corso.

Unico limite per ciascun acquirente è costituito dalla possibilità di usufruire dell’incentivo economico una sola volta per ogni categoria di prodotto.

Ieri, nel giorno in cui Emma Marcegaglia ha chiesto al Governo di inserire nel provvedimento anche i mobili d’arredamento, sono arrivati alcuni chiarimenti in merito agli elettrodomestici singoli che beneficiano di un bonus pari al 20% del costo con tetto variabile (l’elenco completo è disponibile sul portale http://incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it/index.shtml), e fra i quali sono da escludere la lavatrice ed il condizionatore.

E’ invece inclusa la caldaia da riscaldamento autonoma: è possibile sostituire lo scalda acqua elettrico con uno scalda acqua a pompa di calore ad alta efficienza (sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico sono indicate le definizioni tecniche).

Ma allo stato attuale permangono anche dubbi sullo svolgimento delle operazioni.

Se infatti per l’acquirente basterà recarsi dal venditore munito di documenti, una volta verificata la disponibilità dell’incentivo il venditore non farà altro che dedurre il bonus dal prezzo di vendita (ovvero quello che residua dal prezzo di listino una volta sottratto lo sconto eventualmente applicato) ed attendere che gli venga riaccreditato lo stesso bonus da parte di Poste Italiane, ente prescelto.

Ma se poi, per un qualsiasi motivo, l’incentivo non venisse riconosciuto al venditore, su quest’ultimo graverebbe l’onere del minor corrispettivo incassato: al momento, è allo studio la possibilità di apporre condizione sospensiva al contratto di compravendita che produrrà l’interezza dei propri effetti solo al verificarsi dell’ottenimento del bonus. La stessa soluzione dovrebbe essere impiegata per le vendite on line, causa l’impossibilità di verifica immediata della documentazione dell’acquirente da parte del venditore.

Inoltre, il consumatore che intende acquistare l’elettrodomestico deve essere munito, oltre che di documento identificativo e codice fiscale, anche di attestato di avviamento alla discarica per il vecchio elettrodomestico. Al momento si sta cercando di appurare se tale ultimo documento si riferisce esclusivamente alla certificazione del demolitore, o può essere sostituito dall’autocertificazione del consumatore (si pensi all’impossibilità di provvedere alla preparazione e cottura dei cibi dal giorno della demolizione a quello del funzionamento della nuova cucina a gas).

In ultimo, si segnalano le difficoltà degli esercenti che si trovassero a vendere beni incentivati negli orari non compresi tra le 8,00 e le 20,00 da lunedi a sabato, o nell’intera giornata di domenica, dato che solo negli orari indicati è funzionante il call center di Poste Italiane per la prenotazione del contributo.

Fonte: Radio24

Incentivi 2010: le istruzioni del Ministero dello Sviluppo Economico

Sono arrivate le istruzioni del Ministero dello Sviluppo Economico per l’utilizzo degli incentivi relativi al decreto legge n. 40/2010 (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010).

I consumatori potranno ottenere informazioni su prodotti e relativi importi formulando il numero 800 123 450 da rete fissa e 199 123 450 da rete mobile. Non è necessario che i beni siano stati prodotti in Italia e/o marchiati “made in Italy”, ma basta siano venduti ed acquistati in Italia.

Riguardo all’acquisto dei beni, ad eccezione degli immobili ad alta efficienza energetica, per i consumatori sarà sufficiente recarsi da un venditore aderente all’iniziativa a cui fornire un documento identificativo in corso di validità ed il codice fiscale.

La procedura da seguire per l’acquisto degli immobili ad alta efficienza energetica è invece più complessa.

Si premette che la distinzione delle eco-case in base alla classe energetica avviene in considerazione del taglio dei valori di fabbisogno energetico previsti dall’allegato C, n° 1, di cui alla tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Se detti valori sono abbattuti almeno nella misura del 30%, allora si ricade nella classe energetica B che prevede un contributo di € 83,00 a metro quadrato e tetto massimo di € 5.000,00. Se invece gli stessi valori sono abbattuti almeno nella misura del 50%, si ricade nella classe energetica A che prevede un contributo di € 116,00 a metro quadrato e tetto massimo di € 7.000,00.

L’acquirente deve possedere l’attestato di certificazione energetica dell’immobile (rilasciato dall’Enea) ed il contratto preliminare di compravendita (stipulato con atto di data certa successivo al 6 aprile 2010) necessari alla prenotazione dell’incentivo.

La prenotazione è effettuata dal venditore che, entro i 20 giorni precedenti la stipula del contratto di compravendita, comunica il settore di appartenenza del prodotto, la tipologia di prodotto (classe A, classe B), la superficie utile sulla quale viene calcolato il contributo, gli estremi dell’acquirente (codice fiscale e dati bancari) ed il prezzo base (al lordo di IVA).

Entro i 45 giorni successivi alla stipula del contratto definitivo di compravendita, l’acquirente deve inviare la documentazione relativa a: richiesta di rimborso contenente la ricevuta di registrazione e autodichiarazione firmata in formato check list dei documenti allegati (compilazione e download dal portale), copia documento identità, codice fiscale e dati bancari, copia del contratto definitivo di compravendita con indicazione dell’incentivo.

Tornando agli adempimenti di competenza dei venditori, per ora essi devono adottare una procedura di prenotazione a mezzo contact center in attesa dello svolgimento integrale delle operazioni on line (quando sarà realizzata la piena operatività del sistema informatico).

Al momento della registrazione, le aziende che dispongono di più punti vendita possono ottenere un codice identificativo per ciascuno di essi indicando il codice fiscale, il numero di REA, la provincia dell’azienda, il CAP e la località di ciascun esercizio.

I contributi potranno essere richiesti solo dal 15 aprile 2010 e verranno concessi per i beni venduti non prima della stessa data.

Tra i requisiti per avere diritto all’incentivo (elettrodomestici ad alta efficienza energetica: 10%), è bene sottolineare che nella cucina componibile vanno inseriti almeno due elettrodomestici di classe energetica ad alta efficienza tra: 1) frigorifero\congelatore di classe A+ o A++, 2) piano cottura a gas con dispositivo di sorveglianza di fiamma, 3) lavastoviglie di classe AAA o superiore, 4) forno di classe A. L’acquisto di eventuali altri elettrodomestici, rispondenti ai requisiti previsti dal decreto per sostituzione, tipologia e classe energetica, farà beneficiare degli incentivi come se gli stessi fossero stati acquistati indipendentemente dalla cucina componibile.

Se gli elettrodomestici non appartenessero alle classi energetiche ad alta efficienza, essi non concorrerebbero a formare il prezzo della cucina sul quale calcolare l’incentivo.

Si definisce cappa climatizzata quell’unico elettrodomestico che unisce le funzionalità di cappa aspirante a quelle di condizionatore.

Riguardo alle macchine agricole, il destinatario del contributo, entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo macchinario, è obbligato a demolire il macchinario sostituito e provvedere alla cancellazione legale per demolizione, fornendo idoneo certificato di rottamazione al venditore che ne trasmetterà copia all’ente erogatore (pena la decadenza dal contributo). La data di fabbricazione del mezzo sostituito deve essere anteriore al 31/12/1999.

Ulteriori informazioni dal sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/).

Fonte: IlSole24Ore

[polldaddy rating=”1781555″]