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Riforma del condominio 2012: ripartizione spese per scale e ascensore; requisiti, nomina e revoca dell’amministratore; polizza assicurativa

(continua da “Riforma del condominio 2012: conto corrente, maggioranze in assemblea, innovazioni, impianti di videosorveglianza, tabelle millesimali”)

La suddivisione delle spese sostenute per i lavori riguardanti scale e ascensori (pulizia, manutenzione, sostituzione, energia elettrica) viene stabilita per metà in base ai millesimi di proprietà e per metà in proporzione all’altezza del piano abitato. Inoltre, ai fini del concorso di metà della spesa ripartita in ragione del valore delle singole unità immobiliari, “si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune” (art. 1124 c.c.).

Quando i condomini sono almeno nove, l’assemblea (o l’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario se la stessa assemblea non vi provvede) nomina un amministratore (art. 1129 c.c.) che, all’accettazione della nomina o del rinnovo, deve specificare l’importo dovuto a titolo di compenso.

Se viene richiesto dall’assemblea, la nomina dell’amministratore è subordinata alla stipulazione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile, a copertura dai rischi derivanti dallo svolgimento del mandato. Contestualmente all’inizio di eventuali lavori straordinari, l’amministratore è obbligato ad adeguare i massimali di polizza in funzione dell’entità delle maggiori spese deliberate.

L’amministratore rimane in carica senza necessità di conferma anno per anno e può essere revocato in ogni momento con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina, o con le modalità previste dal regolamento condominiale. Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 (art. 1138 c.c.).

L’amministratore può essere revocato anche su disposizione dell’autorità giudiziaria a cui abbia fatto ricorso un singolo condomino in presenza di gravi irregolarità o per la mancata rendicontazione della gestione. Costituiscono gravi irregolarità, tra le altre, l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale e per la revoca/nomina dell’amministratore, la gestione dei flussi di denaro che generi confusione patrimoniale tra le somme dell’amministratore e quelle dei condomini, la mancanza di diligenza nella cura dell’azione ed esecuzione coattiva relativa all’azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio. Se si sono manifestate gravi irregolarità fiscali o non si è proceduto ad accensione di conto corrente intestato al condominio, i condomini possono chiedere la convocazione dell’assemblea a seguito della quale, in caso di mancata revoca, gli stessi possono ricorrere all’autorità giudiziaria; qualora la domanda venisse accolta, il ricorrente otterrebbe risarcimento delle spese legali dal condominio che a sua volta andrebbe a rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.

Può essere eletto amministratore colui che gode dei diritti civili e non è stato protestato né condannato per delitti contro il patrimonio. Inoltre l’amministratore deve possedere un diploma di maturità, deve aver frequentato un apposito corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale ad eccezione del caso in cui venga nominato uno tra i condomini dello stabile (art. 71-bis disp. att.); coloro che abbiano già svolto l’attività per almeno un anno fra i tre precedenti l’entrata in vigore delle presenti disposizioni, invece, sono obbligati alla sola formazione periodica.

Riforma del condominio 2012: conto corrente, maggioranze in assemblea, innovazioni, impianti di videosorveglianza, tabelle millesimali

(continua da “Riforma del condominio 2012: azione legale obbligatoria contro un condomino moroso, copia documenti in formato digitale, sanzioni e animali domestici”)

Tutti i flussi monetari, in uscita ed in entrata compresi quelli provenienti da terzi, devono transitare per un conto corrente bancario o postale intestato al condominio, affinchè non vi sia confusione patrimoniale tra le somme appartenenti ai condomini e quelle appartenenti all’amministratore; a ciascun condomino è consentito prendere visione della relativa rendicontazione o estrarne copia a proprie spese (art. 1129 c.c.). La riforma del condominio 2012, nella specie, recepisce la sentenza della Corte di Cassazione n. 7162 del 10/05/2012: “ ……. l’amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio, per evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale od eventualmente quello di altri differenti condomini, da lui amministrati. Vi è pure un’esigenza di trasparenza e di informazione, in modo che ciascun condomino possa costantemente verificare la destinazione dei propri esborsi e la chiarezza e facile comprensibilità dell’intera gestione condominiale.”).

In base al DDL definitivamente approvato dalla Commissione Giustizia del Senato il 20 novembre 2012, inoltre, il quorum costitutivo dell’assemblea in prima convocazione è stato abbassato alla maggioranza dei partecipanti al condominio e ai 2/3 terzi del valore dell’edificio, e le relative deliberazioni sono validamente approvate “con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio” (art. 1136, 1° e 2°, c.c.).

La stessa condizione ultima per l’approvazione della deliberazione di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c. si rende necessaria per disporre le innovazioni (art. 1120 c.c.) che abbiano ad oggetto gli interventi volti a migliorare la sicurezza, “le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune”, “l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo” ed infine (art. 1122-ter c.c.) l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni. Per le innovazioni ordinarie, invece, è richiesta la maggioranza di cui al 5° comma dell’art. 1136 c.c.

L’assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza di 1/3 del numero complessivo dei condomini e di un terzo dei millesimi di proprietà, e la deliberazione è “approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio” (quorum deliberativo: art. 1136, 3°, c.c.).

Per modificare la destinazione d’uso delle parti comuni è necessario in assemblea un numero di voti che rappresenti i 4/5 dei partecipanti al condominio ed i 4/5 del valore dell’edificio (art. 1117-ter).

I valori delle tabelle millesimali possono essere rettificati o modificati all’unanimità (art. 69 disp. att.), mentre possono essere rettificati o modificati con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’art. 1136 in caso di errore oppure “quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino”; nell’ultimo caso le spese sono a carico di colui che ha dato luogo alla variazione.

In caso di revisione giudiziaria non viene previsto il litisconsorzio necessario.

Le precedenti disposizioni si applicano pure per le tabelle redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali.

Ogni condomino dissenziente, astenuto o assente può ricorrere all’autorità giudiziaria per chiedere l’annullamento della deliberazione contraria alla legge o al regolamento di condominio entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data della deliberazione per i dissenzienti e gli astenuti ovvero dalla data di comunicazione per gli assenti (art. 1137 c.c.).

Il condomino che non intenda beneficiare dell’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento può agire senza il benestare dell’assemblea purché non provochi squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini e continui a sostenere le relative spese di manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma (art. 1118, 4°, c.c.).

(continua “Riforma del condominio 2012: ripartizione spese per scale e ascensore; requisiti, nomina e revoca dell’amministratore; polizza assicurativa“)

Rateizzazione delle multe: la Circolare 6535 del 22 aprile 2011

(continua da http://www.questidenari.com/?p=4060)

La possibilità del ricorso è esclusa per i soggetti che richiedono la rateazione della multa.

La Circolare 6535 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, emanata il 22 aprile scorso per offrire chiarimenti in merito agli aspetti innovativi della riforma del Codice della strada (Legge 120/2010 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale), fornisce ulteriori indicazioni sull’argomento.

La riforma è ritenuta idonea ad incontrare le difficoltà dei meno abbienti (art. 202-bis: rateizzazione delle sanzioni pecuniarie); inoltre, essa è considerata adatta a disincentivare il contenzioso dato che i soggetti beneficiari della rateizzazione delle multe concretizzano la rinuncia al ricorso sia in sede amministrativa (http://www.questidenari.com/?tag=ricorso-al-prefetto) che giurisdizionale (http://www.questidenari.com/?tag=ricorso-al-giudice).

La sanzione pecuniaria, come è noto, potrà essere pagata a rate solo se quantificata in una somma almeno pari a 200 euro e se relativa a soggetto sanzionato la cui situazione economica, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi dopo aver conteggiato il numero dei componenti la famiglia, è da considerarsi disagiata. Il pagamento della multa potrà essere dilazionato fino ad un massimo di 60 rate mensili, ciascuna pari a non meno di 100 euro compresivi degli interessi di legge (ulteriori dettagli in http://www.questidenari.com/?p=2824).

La concessione della dilazione deve essere richiesta entro 30 giorni dalla notifica della violazione con apposita istanza che, inviata dall’interessato anche all’ufficio o Comando da cui dipendono gli accertatori, è finalizzata ad invitare l’Amministrazione a decidere in senso favorevole o meno entro 90 giorni dalla ricezione della stessa domanda.

In caso di accoglimento della richiesta, il mancato pagamento della prima rata, ovvero di due rate consecutive (successive alla prima versata), comporterà la decadenza dal beneficio.

La mancata risposta all’istanza entro il termine previsto è considerata diniego (silenzio-rigetto), da notificarsi all’interessato secondo le forme previste dall’art. 201 del Codice della Strada. Le stesse forme sono utilizzate pure per notificare l’accoglimento o il rigetto.

Il soggetto sanzionato, a partire dal giorno di notifica del rigetto o di comunicazione del silenzio-rigetto, dovrà eseguire il pagamento dell’intera multa entro 30 giorni.

Diversamente, sempre in caso di mancato accoglimento, il sanzionato può fare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica per impugnare il provvedimento di rigetto oppure la comunicazione di silenzio-rigetto.

Finanziaria 2011 – accertamenti fiscali (art. 1, commi 18-22)

Si riporta il contenuto dei commi 18-22 relativi all’art. 1 della Legge di stabilità (http://www.questidenari.com/?tag=finanziaria-2011: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) nel testo definitivo, in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

Comma 18 – Con decorrenza 1° febbraio 2011, le sanzioni amministrative applicabili nel caso di accertamento con adesione riferito alle imposte sui redditi, all’Iva ed alle altre imposte indirette, sono aumentate da un quarto ad un terzo del minimo previsto dalla legge (cfr. Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”, il 5° comma dell’art. 2 “Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto” diviene: “A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione commesse nel periodo d’imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall’ufficio. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi”).

Sempre a decorrere dal 01/02/2011, altresì sono elevate ad un terzo del minimo previsto dalla legge le multe in caso di rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione, e a formulare istanza di accertamento con adesione (l’art. 15, 1° dello stesso Dlgs 218/97, è così modificato: “Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell’articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell’articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell’articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione”).

Comma 21 – Le disposizioni del comma 18 sono applicate agli atti definibili emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Comma 19 – A decorrere dal 1° febbraio 2011, le sanzioni aumentano da un terzo al 40% delle somme irrogabili in relazione all’ammontare del tributo conciliato. In materia di contenzioso tributario, l’art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo in vigore dal 1° gennaio 2005) è così modificato al comma 6: “In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo”.

Comma 22 – Le disposizioni del comma 19 si applicano ai ricorsi presentati a decorrere dal 1° febbraio 2011. Le disposizioni del comma 20 si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011 e con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Comma 20 – A decorrere dal 1° febbraio 2011, aumentano le sanzioni pecuniarie (un decimo; un ottavo; un decimo; un terzo; un terzo) in ordine alle varie ipotesi di ravvedimento operoso. Il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 è modificato con le maggiori sanzioni (supra) rispettivamente all’articolo 13, 1°, lettere a), b) e c); all’articolo 16, 3°; all’articolo 17, 2°.

(per gli aggiornamenti sulle aliquote contributive – Legge di stabilità 2011 – si legga http://www.questidenari.com/?p=3454)

D.Lgs. 141/10: la tutela per il credito al consumo e le novità sui mutui

Il 19 settembre scorso è entrato in vigore il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 con cui, in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, è stata modificata la disciplina dei contratti di credito ai consumatori.

Tra le conseguenze di maggior rilievo per i consumatori che fanno ricorso al prestito personale, o alla cessione del quinto dello stipendio (http://www.questidenari.com/?tag=cessione-quinto) o della pensione, vi è il decadimento automatico del finanziamento collegato all’acquisto di un bene o servizio (collegamento negoziale), quando il contratto dello stesso ultimo sia stato annullato per difformità rispetto alla descrizione del venditore (inadempimento del fornitore).

Ciò significa che non solo l’annullamento del contratto di acquisto di un elettrodomestico o di un viaggio non obbliga più il consumatore all’impugnazione del finanziamento in separata sede, ma pure che la risoluzione del contratto di credito conferisce al consumatore il diritto al rimborso delle rate già pagate, e degli eventuali altri oneri, per un’operazione il cui importo complessivo sia compreso tra i 200 ed i 75.000 euro. Oltre detti limiti, invece, le nuove norme – su cui Banca d’Italia e CICR sono chiamati a produrre la normativa di dettaglio sulla tutela del credito al consumo di successiva emanazione – non modificano il Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93) ed il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/05).

Con riferimento alla generalità dei casi relativi al credito al consumo, il decreto fissa gli obblighi informativi fra i quali l’indicazione del tasso di costo complessivamente applicato (TAEG, comprensivo del tasso d’interesse) e la rappresentazione, anche grafica, del confronto tra le varie offerte di credito disponibili sul mercato (pubblicità). Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro i 14 giorni successivi alla conclusione, ovvero successivi al momento in cui riceve l’informativa prevista, senza che lo stesso sia obbligato al pagamento di penali ma soltanto tenuto alla restituzione del capitale erogato e degli interessi maturati sino alla data del rimborso (recesso del consumatore).

Tra le novità del decreto in materia di mutui, inoltre, è prevista la decadenza della possibilità di revisione unilaterale delle condizioni contrattuali di mutuo da parte delle banche, e l’estensione alle imprese della portabilità del mutuo (prima riservata ai soli consumatori).

Per la visione completa del documento è possibile scaricare il decreto legislativo 141/2010 (in formato pdf) dal sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Legge 120/10 – le contravvenzioni nel nuovo Codice della Strada

A 15 giorni di distanza dalla pubblicazione sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 luglio 2010, la legge 120 entrerà in vigore nella parte dell’abbreviazione dei tempi di notifica della multa.

Dal 13 agosto 2010, infatti, le violazioni al Codice della Strada (http://www.questidenari.com/?tag=nuovo-cds) – commesse in data successiva all’entrata in vigore delle nuove norme sulla circolazione – saranno notificate a mezzo verbale entro i 90 giorni successivi all’infrazione. In caso di contestazione immediata, invece, viene introdotto il termine di 100 giorni per la notifica all’eventuale obbligato in solido (generalmente cointestatario dell’automezzo).

La possibilità di rateizzare la multa è stata sottoposta a diverse condizioni.

Anzitutto, il trasgressore – per una o più violazioni accertate contestualmente per importo superiore a 200 euro – deve essere titolare di un reddito (risultante dall’ultima dichiarazione) non superiore ad euro 10.628,16 aumentato di euro 1.032,91 per ciascun familiare convivente.

La richiesta di rateizzazione deve essere inviata in carta semplice al Prefetto competente per territorio se la violazione al codice è stata accertata da Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza, mentre la stessa domanda deve essere inviata al Sindaco del Comune se la violazione è stata accertata dalla Polizia Municipale.

Col minimo di 100 euro per ogni rata, la dilazione non può superare le 12 rate se l’importo da pagare è inferiore a 2.000 euro, non può superare le 24 rate se l’importo da pagare è compreso tra 2.000 e 5.000 euro, e non può superare le 60 rate se l’importo da pagare supera i 5.000 euro.

Ma le novità del codice stradale riguardano pure il ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis del CdS).

A partire dalla data di notifica degli atti, il termine di fissazione dell’udienza non potrà eccedere i 30 giorni (60 giorni per i residenti all’estero che intendono ricorrere).

Il termine è ridotto a 20 giorni in caso l’opponente richieda la sospensione del provvedimento, che può essere disposta dal giudice solo per gravi e documentati motivi in prima udienza, ed è impugnabile in tribunale.

Inoltre, si ricorda che dal 1° gennaio 2010 è necessario versare il “contributo unificato” pari a 30 euro (o 70 euro per sanzioni superiori ad euro 1.500) ed acquistare marche da bollo per euro 8: dette somme saranno recuperate solo se il giudice accoglierà le ragioni del ricorrente.

Il ricorso al Giudice di Pace contro la contravvenzione può essere presentato dal trasgressore, dal proprietario del veicolo a cui è giunta la notifica, dal legale rappresentante della società a cui è intestato il veicolo, o dal genitore del minorenne.

L’impugnazione dell’atto deve avvenire – su carta libera – entro 60 giorni dalla notifica, ed è possibile richiedere l’archiviazione della sanzione, oppure la sua modifica in altra sanzione, o infine la rateizzazione della sanzione pecuniaria.

Il ricorso al Giudice di Pace comporta l’applicazione della sanzione minima in caso di mancato accoglimento; contro la sentenza è possibile ricorrere in Cassazione.

Il ricorso al Prefetto comporta l’applicazione della sanzione doppia in caso di rigetto; contro la sentenza è possibile ricorrere al Giudice di Pace.

(per il termine a partire dal quale vengono abbreviati i tempi di notifica delle multe si legga anche la seconda Circolare del Ministero dell’Interno http://www.questidenari.com/?p=2857)

(per l’ottenimento di informazioni dalla rete Internet sull’esito del ricorso al Prefetto: http://www.questidenari.com/?p=3345)

(per approfondimenti sui tempi di notifica del verbale e sui tempi di pagamento della multa si veda http://www.questidenari.com/?p=3853)

(per i chiarimenti sulla rateizzazione delle multe forniti dalla Circolare 6535 del 22 aprile 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4111)