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Detrazione 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi con bonifico, carta di credito o bancomat fino al 31 dicembre 2013

(continua da “Causale del bonifico per spese di ristrutturazione e codice fiscale del beneficiario. Trasferimento della detrazione per vendita dell’immobile”)

Per un elenco esemplificativo degli interventi ammessi ai fini della detrazione, riguardanti sia le singole unità abitative che le parti condominiali, è possibile fare riferimento alla fonte dell’Agenzia delle Entrate.

In aggiunta alla proroga al 31/12/2013, il decreto n. 63/2013 ha introdotto la detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), purché lo stesso acquisto sia finalizzato all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione e la relativa spesa documentata sia stata sostenuta dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.

Rientrano tra i mobili agevolabili, ad esempio, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscono necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, al contrario, porte, pavimentazioni (es. parquet), tende, tendaggi ed altri complementi di arredo.

Rientrano tra i grandi elettrodomestici, ad esempio, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici ed apparecchi per il condizionamento.

La detrazione, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro riferito alle spese complessivamente sostenute, va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. Detto limite si applica alla singola unità immobiliare, comprensiva di pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, ma il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su diverse unità immobiliari avrà diritto altrettante volte al beneficio.

L’intervento di recupero del patrimonio edilizio è individuato sia per la manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo su singole unità immobiliari residenziali come anche su parti comuni di edifici residenziali, sia per la manutenzione ordinaria sulle sole parti comuni dell’edificio residenziale.

Le Entrate sottolineano che la detrazione per gli arredi interni alla propria unità immobiliare non è consentita se sono oggetto di ristrutturazione le sole parti condominiali: in quest’ultimo caso il beneficio è concesso pro-quota ai condomini unicamente per i beni acquistati al fine di arredare le stesse parti comuni (es. guardiola o appartamento del portiere, oppure sala adibita a riunioni condominiali o lavatoio), oltre che per i lavori sulle parti in comproprietà (sempre pro-quota).

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

Ai fini della detrazione è indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui vengono sostenute le spese (nel periodo tra il 6 giugno 2013 ed il 31 dicembre 2013, come sopra indicato) per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali è prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata utilizzando le eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie oppure la comunicazione preventiva all’Asl; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000), invece, costituisce prova per quei lavori in relazione ai quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi.

Tra gli oneri detraibili vi sono le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati.

Al pari dei lavori di ristrutturazione, la detrazione per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici e per le relative spese di trasporto e montaggio dei beni spetta se i pagamenti vengono effettuati a mezzo bonifico bancario o postale con indicazione di:

–        causale del versamento (la stessa utilizzata da banche e Poste per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione agevolati fiscalmente);

–        codice fiscale del beneficiario della detrazione;

–        numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

In caso di pagamento a mezzo carta di credito o carta di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta come indicato nella ricevuta di transazione.

Diversamente, non è possibile effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

E’ necessario conservare tutta la documentazione relativa alla transazione, alla ricevuta di pagamento con bonifico o carta bancomat o carta di credito ed annesso carteggio di addebito in conto corrente, alla fattura indicante natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

Forni elettrici, piani cottura e cucine a gas: ancora pochi giorni per gli incentivi

Ad una settimana dalla riattivazione degli incentivi del Ministero dello Sviluppo Economico per tutte e dieci le categorie di prodotti e servizi (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010), rimane poco più del 10% delle risorse stanziate a disposizione dei consumatori e delle imprese per usufruire degli sconti (fonte: Radio24, Salvadanaio del 10/11/2010).

E’ bene ricordare che elettrodomestici come lavatrice e condizionatore sono esclusi da questa iniziativa del Governo, mentre un consistente interessamento ancora è suscitato dal forno per la cottura dei cibi.

I forni elettrici di classe A, i piani cottura a gas dotati di valvola di sicurezza ed infine le cucine a libera istallazione con piano cottura a gas dotato di valvola di sicurezza e forni elettrici di classe A si associano ad un incentivo pari al 20% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 80 euro che salgono a 100 euro per le cucine a gas; l’acquisto deve avvenire in sostituzione – rispettivamente – di un vecchio forno elettrico, di un vecchio piano cottura a gas o di una vecchia cucina a libera istallazione.

L’acquirente deve presentare documento d’identità e codice fiscale al rivenditore che, se accreditato presso il Ministero, si occuperà di tutte le procedure seguendo le opportune indicazioni.

Incentivi 2010: chiarimenti sulla casa ecologica

Nel primo giorno di acquisto dei beni incentivati (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010) dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito delle iniziative atte a favorire la ripresa economica, giungono ulteriori chiarimenti da parte dei funzionari dell’agenzia tecnica del Ministero.

Fra questi, riguardo all’obbligo di sostituzione dei vecchi beni, si precisa che l’erogazione del contributo è vincolata alla sostituzione di “un bene di pari categoria e funzione tranne le misure riguardanti i componenti elettrici ed elettronici, gli immobili, gli stampi in vetroresina per la nautica da diporto” e gli accessi ad Internet per i giovani.

Per i venditori, si precisa inoltre che su ogni vendita incentivata verrà trattenuta una percentuale pari all’1% del contributo di cui ha beneficiato l’acquirente.

A differenza della lettura iniziale della norma (e a parziale correzione di quanto scritto nel precedente articolo http://www.questidenari.com/?p=2427), è ora possibile affermare che la restrizione applicata ai fini dell’ottenimento dell’incentivo, costituita dalla “prima abitazione della famiglia” e dalla “nuova costruzione”, non riguarda solo gli immobili di classe B, ma anche quelli di classe A (fonte: IlSole24Ore).

Ulteriori informazioni riguardano la superficie dell’immobile oggetto di contributo in base ai metri quadrati ed alla classe energetica di appartenenza (http://www.questidenari.com/?p=2435): si puntualizza che per superficie si intende quella netta calpestabile, ovvero quella che esclude i muri interni ed esterni.

Permangono dubbi sulla certificazione energetica necessaria per l’accesso al bonus in caso l’immobile sia ubicato in alcune regioni come la Lombardia o l’Emilia-Romagna che legiferano in maniera autonoma: se infatti non vi sono difficoltà a valutare il taglio dei valori di fabbisogno energetico, superiore o meno alle soglie del 50% e 30%, tuttavia alcuni certificati energetici regionali attesterebbero classi diverse da quelle (A e B) previste dal decreto che fa riferimento alla legge per la certificazione nazionale.

Chiarimenti sono attesi anche per altri punti su cui, al momento, è possibile solo fornire un’interpretazione logica, ma non necessariamente valida.

Il riferimento è alla

–        caratteristica di novità della costruzione, che potrebbe intendersi come abitazione non utilizzata, per quanto costruita da molto tempo

–        definizione di “abitazione di famiglia”, che dovrebbe far ottenere l’incentivo anche all’acquirente single

–        definizione di “prima abitazione della famiglia”: l’incentivo potrebbe essere ottenuto anche qualora esista già un’abitazione se, a seguito di acquisto di immobile ad alta efficienza energetica, si procede a trasferire la residenza in modo che l’ultimo immobile acquistato divenga prima casa

–        ristrutturazione di immobile che, a seguito delle opere eseguite, ricade nella classe A: si potrebbe ottenere l’incentivo se la ristrutturazione è radicale e l’immobile, così equiparato a nuova costruzione, non è stato utilizzato

–        permuta della casa: l’incentivo potrebbe essere usufruito dato che, per normativa codicistica, alla permuta si applicano, se compatibili, le disposizioni della vendita di cui tratta espressamente il decreto.

Fonte: Radio24

Incentivi 2010: chiarimenti sugli elettrodomestici

Quest’oggi 15 aprile 2010 tutti i consumatori potranno iniziare ad acquistare i beni incentivati dal Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010), compresi coloro che intendono usufruire dello sconto Irpef (detrazione fiscale al 20% della spesa sostenuta) per i vecchi incentivi sui frigoriferi A+ ancora in vigore per tutto l’anno in corso.

Unico limite per ciascun acquirente è costituito dalla possibilità di usufruire dell’incentivo economico una sola volta per ogni categoria di prodotto.

Ieri, nel giorno in cui Emma Marcegaglia ha chiesto al Governo di inserire nel provvedimento anche i mobili d’arredamento, sono arrivati alcuni chiarimenti in merito agli elettrodomestici singoli che beneficiano di un bonus pari al 20% del costo con tetto variabile (l’elenco completo è disponibile sul portale http://incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it/index.shtml), e fra i quali sono da escludere la lavatrice ed il condizionatore.

E’ invece inclusa la caldaia da riscaldamento autonoma: è possibile sostituire lo scalda acqua elettrico con uno scalda acqua a pompa di calore ad alta efficienza (sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico sono indicate le definizioni tecniche).

Ma allo stato attuale permangono anche dubbi sullo svolgimento delle operazioni.

Se infatti per l’acquirente basterà recarsi dal venditore munito di documenti, una volta verificata la disponibilità dell’incentivo il venditore non farà altro che dedurre il bonus dal prezzo di vendita (ovvero quello che residua dal prezzo di listino una volta sottratto lo sconto eventualmente applicato) ed attendere che gli venga riaccreditato lo stesso bonus da parte di Poste Italiane, ente prescelto.

Ma se poi, per un qualsiasi motivo, l’incentivo non venisse riconosciuto al venditore, su quest’ultimo graverebbe l’onere del minor corrispettivo incassato: al momento, è allo studio la possibilità di apporre condizione sospensiva al contratto di compravendita che produrrà l’interezza dei propri effetti solo al verificarsi dell’ottenimento del bonus. La stessa soluzione dovrebbe essere impiegata per le vendite on line, causa l’impossibilità di verifica immediata della documentazione dell’acquirente da parte del venditore.

Inoltre, il consumatore che intende acquistare l’elettrodomestico deve essere munito, oltre che di documento identificativo e codice fiscale, anche di attestato di avviamento alla discarica per il vecchio elettrodomestico. Al momento si sta cercando di appurare se tale ultimo documento si riferisce esclusivamente alla certificazione del demolitore, o può essere sostituito dall’autocertificazione del consumatore (si pensi all’impossibilità di provvedere alla preparazione e cottura dei cibi dal giorno della demolizione a quello del funzionamento della nuova cucina a gas).

In ultimo, si segnalano le difficoltà degli esercenti che si trovassero a vendere beni incentivati negli orari non compresi tra le 8,00 e le 20,00 da lunedi a sabato, o nell’intera giornata di domenica, dato che solo negli orari indicati è funzionante il call center di Poste Italiane per la prenotazione del contributo.

Fonte: Radio24

Incentivi 2010: le istruzioni del Ministero dello Sviluppo Economico

Sono arrivate le istruzioni del Ministero dello Sviluppo Economico per l’utilizzo degli incentivi relativi al decreto legge n. 40/2010 (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010).

I consumatori potranno ottenere informazioni su prodotti e relativi importi formulando il numero 800 123 450 da rete fissa e 199 123 450 da rete mobile. Non è necessario che i beni siano stati prodotti in Italia e/o marchiati “made in Italy”, ma basta siano venduti ed acquistati in Italia.

Riguardo all’acquisto dei beni, ad eccezione degli immobili ad alta efficienza energetica, per i consumatori sarà sufficiente recarsi da un venditore aderente all’iniziativa a cui fornire un documento identificativo in corso di validità ed il codice fiscale.

La procedura da seguire per l’acquisto degli immobili ad alta efficienza energetica è invece più complessa.

Si premette che la distinzione delle eco-case in base alla classe energetica avviene in considerazione del taglio dei valori di fabbisogno energetico previsti dall’allegato C, n° 1, di cui alla tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Se detti valori sono abbattuti almeno nella misura del 30%, allora si ricade nella classe energetica B che prevede un contributo di € 83,00 a metro quadrato e tetto massimo di € 5.000,00. Se invece gli stessi valori sono abbattuti almeno nella misura del 50%, si ricade nella classe energetica A che prevede un contributo di € 116,00 a metro quadrato e tetto massimo di € 7.000,00.

L’acquirente deve possedere l’attestato di certificazione energetica dell’immobile (rilasciato dall’Enea) ed il contratto preliminare di compravendita (stipulato con atto di data certa successivo al 6 aprile 2010) necessari alla prenotazione dell’incentivo.

La prenotazione è effettuata dal venditore che, entro i 20 giorni precedenti la stipula del contratto di compravendita, comunica il settore di appartenenza del prodotto, la tipologia di prodotto (classe A, classe B), la superficie utile sulla quale viene calcolato il contributo, gli estremi dell’acquirente (codice fiscale e dati bancari) ed il prezzo base (al lordo di IVA).

Entro i 45 giorni successivi alla stipula del contratto definitivo di compravendita, l’acquirente deve inviare la documentazione relativa a: richiesta di rimborso contenente la ricevuta di registrazione e autodichiarazione firmata in formato check list dei documenti allegati (compilazione e download dal portale), copia documento identità, codice fiscale e dati bancari, copia del contratto definitivo di compravendita con indicazione dell’incentivo.

Tornando agli adempimenti di competenza dei venditori, per ora essi devono adottare una procedura di prenotazione a mezzo contact center in attesa dello svolgimento integrale delle operazioni on line (quando sarà realizzata la piena operatività del sistema informatico).

Al momento della registrazione, le aziende che dispongono di più punti vendita possono ottenere un codice identificativo per ciascuno di essi indicando il codice fiscale, il numero di REA, la provincia dell’azienda, il CAP e la località di ciascun esercizio.

I contributi potranno essere richiesti solo dal 15 aprile 2010 e verranno concessi per i beni venduti non prima della stessa data.

Tra i requisiti per avere diritto all’incentivo (elettrodomestici ad alta efficienza energetica: 10%), è bene sottolineare che nella cucina componibile vanno inseriti almeno due elettrodomestici di classe energetica ad alta efficienza tra: 1) frigorifero\congelatore di classe A+ o A++, 2) piano cottura a gas con dispositivo di sorveglianza di fiamma, 3) lavastoviglie di classe AAA o superiore, 4) forno di classe A. L’acquisto di eventuali altri elettrodomestici, rispondenti ai requisiti previsti dal decreto per sostituzione, tipologia e classe energetica, farà beneficiare degli incentivi come se gli stessi fossero stati acquistati indipendentemente dalla cucina componibile.

Se gli elettrodomestici non appartenessero alle classi energetiche ad alta efficienza, essi non concorrerebbero a formare il prezzo della cucina sul quale calcolare l’incentivo.

Si definisce cappa climatizzata quell’unico elettrodomestico che unisce le funzionalità di cappa aspirante a quelle di condizionatore.

Riguardo alle macchine agricole, il destinatario del contributo, entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo macchinario, è obbligato a demolire il macchinario sostituito e provvedere alla cancellazione legale per demolizione, fornendo idoneo certificato di rottamazione al venditore che ne trasmetterà copia all’ente erogatore (pena la decadenza dal contributo). La data di fabbricazione del mezzo sostituito deve essere anteriore al 31/12/1999.

Ulteriori informazioni dal sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/).

Fonte: IlSole24Ore

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Precisazioni (e interrogativi) per gli incentivi 2010

Anche se gli incentivi prenderanno avvio dal prossimo 15 aprile (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010), già dal 6 aprile 2010 – data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – i rivenditori hanno iniziato a registrarsi in un apposito elenco utilizzando il numero verde 800.556.670 presso il call center gestito da Poste Italiane. E’ invece a disposizione dei soli operatori delle telecomunicazioni (e non dei rivenditori) l’indirizzo email contributi.bandalarga@postecert.it per gli abbonamenti a Internet veloce.

La normativa in questione non prevede alcuna forma di sgravio fiscale, ma uno “sconto” (da calcolarsi sul costo del prodotto) soggetto a revoca qualora lo stesso contributo venga fruito in assenza dei requisiti previsti, ovvero la documentazione da esibire risulti incompleta o irregolare.

In particolare, per l’acquisto degli immobili ad alta efficienza energetica è necessario produrre l’attestato di certificazione energetica rilasciato dal soggetto accreditato (Enea). L’immobile, di nuova costruzione, deve essere destinato a prima abitazione della famiglia acquirente nel solo caso del bonus con tetto fissato a 5.000 euro. La normativa precisa che l’agevolazione sulle “case ecologiche” è l’unica cumulabile con altre agevolazioni sul medesimo bene (detrazioni fiscali nella misura del 55%).

In caso di acquisto di un motociclo “Euro 3”, al fine di ottenere il bonus si rende necessaria la contestuale rottamazione di un motociclo o ciclomotore “Euro 0” o “Euro 1”, mentre la stessa non è richiesta per l’acquisto di una moto dotata di alimentazione elettrica doppia o esclusiva.

Dell’elenco dei beni fanno parte anche le cucine componibili con almeno 2 elettrodomestici ad alta efficienza energetica (bonus 10% fino a 1.000 euro), i singoli elettrodomestici (bonus 20% con tetto variabile), i già menzionati motocicli (bonus 10% fino ad euro 750 o 1.500 se l’alimentazione è elettrica), abbonamenti Adsl per giovani tra i 18 ed i 30 anni (bonus 50 euro) ed immobili (bonus fino a 7.000 euro), ed infine motori, fuoribordo, macchine agricole, gru, inverter, gruppi di continuità.

Gli interrogativi su cui sono attesi chiarimenti riguardano i tempi di effettuazione delle operazioni: se il decreto esplicita che sono agevolabili gli acquisti a partire dalla data di pubblicazione su G.U. e fino al 31 dicembre 2010 (per gli immobili la data di stipula del preliminare di compravendita deve essere successiva al 6 aprile), il Ministero aveva precisato che per i consumatori la data di partenza sarebbe stata quella del 15 aprile. Ed infatti solo a partire dalla stessa metà del mese i rivenditori potranno verificare la disponibilità dei fondi per gli sconti, e potranno iniziare a prenotare la restituzione del contributo solo dal 17 maggio.

Inoltre, se il decreto stabilisce con chiarezza che spetta al venditore l’onere dello smaltimento dei prodotti sostituiti nel caso di motocicli, macchine agricole e gru elettriche, sembra che allo stesso spetti anche l’onere per la rottamazione delle cucine componibili, dato che il venditore è tenuto a dichiarare, a mezzo autocertificazione, che “l’acquisto è avvenuto in sostituzione di una cucina in uso”.

Fonti web: ultimenotizie.tv, IlSole24Ore

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