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Legge 120/10 – le contravvenzioni nel nuovo Codice della Strada

A 15 giorni di distanza dalla pubblicazione sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 luglio 2010, la legge 120 entrerà in vigore nella parte dell’abbreviazione dei tempi di notifica della multa.

Dal 13 agosto 2010, infatti, le violazioni al Codice della Strada (http://www.questidenari.com/?tag=nuovo-cds) – commesse in data successiva all’entrata in vigore delle nuove norme sulla circolazione – saranno notificate a mezzo verbale entro i 90 giorni successivi all’infrazione. In caso di contestazione immediata, invece, viene introdotto il termine di 100 giorni per la notifica all’eventuale obbligato in solido (generalmente cointestatario dell’automezzo).

La possibilità di rateizzare la multa è stata sottoposta a diverse condizioni.

Anzitutto, il trasgressore – per una o più violazioni accertate contestualmente per importo superiore a 200 euro – deve essere titolare di un reddito (risultante dall’ultima dichiarazione) non superiore ad euro 10.628,16 aumentato di euro 1.032,91 per ciascun familiare convivente.

La richiesta di rateizzazione deve essere inviata in carta semplice al Prefetto competente per territorio se la violazione al codice è stata accertata da Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza, mentre la stessa domanda deve essere inviata al Sindaco del Comune se la violazione è stata accertata dalla Polizia Municipale.

Col minimo di 100 euro per ogni rata, la dilazione non può superare le 12 rate se l’importo da pagare è inferiore a 2.000 euro, non può superare le 24 rate se l’importo da pagare è compreso tra 2.000 e 5.000 euro, e non può superare le 60 rate se l’importo da pagare supera i 5.000 euro.

Ma le novità del codice stradale riguardano pure il ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis del CdS).

A partire dalla data di notifica degli atti, il termine di fissazione dell’udienza non potrà eccedere i 30 giorni (60 giorni per i residenti all’estero che intendono ricorrere).

Il termine è ridotto a 20 giorni in caso l’opponente richieda la sospensione del provvedimento, che può essere disposta dal giudice solo per gravi e documentati motivi in prima udienza, ed è impugnabile in tribunale.

Inoltre, si ricorda che dal 1° gennaio 2010 è necessario versare il “contributo unificato” pari a 30 euro (o 70 euro per sanzioni superiori ad euro 1.500) ed acquistare marche da bollo per euro 8: dette somme saranno recuperate solo se il giudice accoglierà le ragioni del ricorrente.

Il ricorso al Giudice di Pace contro la contravvenzione può essere presentato dal trasgressore, dal proprietario del veicolo a cui è giunta la notifica, dal legale rappresentante della società a cui è intestato il veicolo, o dal genitore del minorenne.

L’impugnazione dell’atto deve avvenire – su carta libera – entro 60 giorni dalla notifica, ed è possibile richiedere l’archiviazione della sanzione, oppure la sua modifica in altra sanzione, o infine la rateizzazione della sanzione pecuniaria.

Il ricorso al Giudice di Pace comporta l’applicazione della sanzione minima in caso di mancato accoglimento; contro la sentenza è possibile ricorrere in Cassazione.

Il ricorso al Prefetto comporta l’applicazione della sanzione doppia in caso di rigetto; contro la sentenza è possibile ricorrere al Giudice di Pace.

(per il termine a partire dal quale vengono abbreviati i tempi di notifica delle multe si legga anche la seconda Circolare del Ministero dell’Interno http://www.questidenari.com/?p=2857)

(per l’ottenimento di informazioni dalla rete Internet sull’esito del ricorso al Prefetto: http://www.questidenari.com/?p=3345)

(per approfondimenti sui tempi di notifica del verbale e sui tempi di pagamento della multa si veda http://www.questidenari.com/?p=3853)

(per i chiarimenti sulla rateizzazione delle multe forniti dalla Circolare 6535 del 22 aprile 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4111)

Legge 120/10 – le sanzioni per eccesso di velocità previste dal Codice della Strada

Pubblicata sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 luglio 2010, la legge 120 mitiga la perdita dei punti patente per i conducenti che superano il limite massimo imposto alla velocità su strada, ma aumenta l’importo della sanzione pecuniaria.

Infatti, in base all’art. 142, 7°, il superamento del predetto limite entro i 10 km/h comporta l’applicazione di una sanzione da euro 38 a 155, mentre il superamento del limite tra i 10 ed i 40 km/h porta ad una multa tra i 155 ed i 624 euro (art. 142, 8°) ed alla perdita di 3 punti patente.

Scattano ulteriori sanzioni e conseguenze per coloro che si spingono oltre.

L’applicazione della sanzione pecuniaria tra 500 e 2.000 euro si associa alla perdita di 6 punti patente, alla sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi, ed alla sospensione della patente da 8 a 18 mesi se lo stesso conducente incappa in ulteriore violazione entro i successivi 2 anni (art. 142, 9°), nel caso del superamento del limite tra i 40 ed i 60 km/h.

Infine, se il superamento del limite eccede i 60 km/h, la multa passa da 779 euro a 3.119, la decurtazione dei punti a 10, la sospensione del documento da 6 a 12 mesi, e si procede alla revoca della patente in caso lo stesso conducente incappi in ulteriore violazione entro i successivi 2 anni (art. 142, 9°-bis).

Considerata la difficoltà di sistemazione dei cartelli di preavviso ad almeno 1 km dalla postazione di rilevamento della velocità al di fuori dei centri abitati (si attende il decreto attuativo per i chiarimenti del caso), ed applicata la tolleranza prevista dal codice pari al 5% della velocità col minimo di 5 km/h, il limite effettivo di velocità è pari a 55 km/h in città e la sospensione della patente scatta a 96 km orari (50 + 5 a cui si aggiunge 41, “minimo” del superamento limite di cui al comma 9 dell’art. 142).

Tutte le sanzioni descritte sono raddoppiate se le violazioni vengono commesse alla guida dei seguenti veicoli:

–        autoveicoli o motoveicoli per trasporto merci pericolose (classe 1)

–        treni costituiti da autoveicolo e rimorchio (lettere h, i, l dell’art. 54, 1°)

–        autobus e filobus di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate

–        autocarri di massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate, se adoperati per trasporto persone

–        mezzi d’opera viaggianti a pieno carico.

(per l’applicazione del vincolo della distanza tra il cartello di preavviso e la postazione di rilevamento della velocità si legga http://www.questidenari.com/?p=2857)