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Redditometro – beni “sensibili” e coefficienti

Il nuovo 4° comma dell’art. 38 D.P.R. 600/1973, in riferimento alle spese effettivamente sostenute (http://www.questidenari.com/?p=3410), delinea l’accertamento sintetico puro stabilendo che l’ufficio “può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”. Lo scostamento rilevato anche per un solo anno, invece, è definito dal comma 6: “la determinazione sintetica del reddito complessivo ……. è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”.

L’utilizzo del redditometro (il cui meccanismo di funzionamento è stato modificato per effetto dell’art. 22 del D.L. 78 convertito nella legge 122/2010) è indicato sempre dall’art. 38 del D.P.R. 600 che al nuovo 5° comma recita: “la determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, …….”.

In merito a detti “elementi indicativi di capacità contributiva”, al momento – anche sulla base delle anticipazioni dell’Agenzia e con riferimento all’elenco contenuto nella Circolare della Guardia di Finanza n. 1 del 29/12/2008 (volume 2) – si ritiene che nuovi indicatori relativi a

–     pagamento di consistenti rate di mutuo e sostenimento di spese per arredo di lusso e per frequenti viaggi e crociere,

–        partecipazione ad aste,

–        iscrizione a circoli esclusivi e a scuole private particolarmente costose, etc.

affiancheranno le voci di spesa sotto riportate per costituire un insieme di circa 100 “beni sensibili” raggruppati in quattro macro-categorie (abitazioni, mezzi di trasporto, tempo libero, altre voci):

–        aerei ed elicotteri da turismo, alianti, motoalianti, ultraleggeri e deltaplani a motore

–        imbarcazioni da diporto di stazza lorda compresa fra 3 e 50 tonnellate, con propulsione a vela, ovvero non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 hp effettivi; navi di stazza superiore a t. 50; navi ed imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiore, complessivamente, a tre mesi all’anno

–     autoveicoli con alimentazione a benzina o a gasolio, di qualunque cilindrata, camper e autocaravan, motocicli con cilindrata superiore a 250 cc, roulotte

–        residenza principale in proprietà, locazione o comodato e residenze secondarie, in locazione stagionale in multiproprietà, ovvero anche in proprietà, locazione non stagionale e/o comodato

–        collaboratori familiari a tempo pieno conviventi o non conviventi, collaboratori a tempo parziale

–        cavalli da corsa o da equitazione, mantenuti in proprio o a pensione

–        assicurazioni, ad eccezione di quelle per RC auto, sulla vita e contro gli infortuni.

Dunque si può affermare che, per il nuovo redditometro, le differenze principali con l’attuale versione saranno costituite dalla composizione del “paniere” di elementi e dal fatto che i coefficienti – parametri idonei alla trasformazione della spesa in reddito, ovvero alla quantificazione del reddito presunto sintetico http://www.questidenari.com/?p=2938 – saranno collegati ai beni indice, al tenore di vita del luogo di residenza e al nucleo familiare.

(continua)

(per i chiarimenti sull’accertamento sintetico applicato dal periodo d’imposta 2009: “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: accertamento sintetico, scostamento 20%, risparmi, spese certe e spese Istat“)

Finanziaria 2011 – accertamenti fiscali (art. 1, commi 18-22)

Si riporta il contenuto dei commi 18-22 relativi all’art. 1 della Legge di stabilità (http://www.questidenari.com/?tag=finanziaria-2011: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) nel testo definitivo, in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

Comma 18 – Con decorrenza 1° febbraio 2011, le sanzioni amministrative applicabili nel caso di accertamento con adesione riferito alle imposte sui redditi, all’Iva ed alle altre imposte indirette, sono aumentate da un quarto ad un terzo del minimo previsto dalla legge (cfr. Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”, il 5° comma dell’art. 2 “Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto” diviene: “A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione commesse nel periodo d’imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall’ufficio. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi”).

Sempre a decorrere dal 01/02/2011, altresì sono elevate ad un terzo del minimo previsto dalla legge le multe in caso di rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione, e a formulare istanza di accertamento con adesione (l’art. 15, 1° dello stesso Dlgs 218/97, è così modificato: “Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell’articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell’articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell’articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione”).

Comma 21 – Le disposizioni del comma 18 sono applicate agli atti definibili emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Comma 19 – A decorrere dal 1° febbraio 2011, le sanzioni aumentano da un terzo al 40% delle somme irrogabili in relazione all’ammontare del tributo conciliato. In materia di contenzioso tributario, l’art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo in vigore dal 1° gennaio 2005) è così modificato al comma 6: “In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo”.

Comma 22 – Le disposizioni del comma 19 si applicano ai ricorsi presentati a decorrere dal 1° febbraio 2011. Le disposizioni del comma 20 si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011 e con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Comma 20 – A decorrere dal 1° febbraio 2011, aumentano le sanzioni pecuniarie (un decimo; un ottavo; un decimo; un terzo; un terzo) in ordine alle varie ipotesi di ravvedimento operoso. Il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 è modificato con le maggiori sanzioni (supra) rispettivamente all’articolo 13, 1°, lettere a), b) e c); all’articolo 16, 3°; all’articolo 17, 2°.

(per gli aggiornamenti sulle aliquote contributive – Legge di stabilità 2011 – si legga http://www.questidenari.com/?p=3454)

Redditometro – le differenze tra vecchio e nuovo strumento di accertamento

Il nuovo redditometro – già delineato nei precedenti articoli: http://www.questidenari.com/?tag=redditometro – è operativo per le dichiarazioni dei redditi relativi all’anno 2009 (Unico 2010) e lascia aperti alcuni interrogativi circa la caratteristica di norma procedurale o sostanziale, e circa la possibilità di utilizzo in prospettiva “difensiva” per gli accertamenti degli anni pregressi.

Evidenti le differenze col vecchio redditometro (art. 38, 5° del D.P.R. 600/73) per il quale la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta, salvo prova contraria, coi redditi conseguiti nell’anno in cui è effettuata la spesa e nei quattro precedenti (ovvero vi è la presunzione che l’incremento patrimoniale derivi dai risparmi effettuati negli anni precedenti). Inoltre, al 4° comma, si precisa che lo scostamento tra reddito complessivo e reddito presunto sinteticamente deve riguardare due annualità (anche non consecutive, in base a Cass. n° 237 del 09/01/2009) e deve presentarsi in misura almeno pari al 25%. E ancora, le sentenze Cass. 05/11/1998 n° 26541 e Cass. 17200/2009 affermano che l’art. 38 del DPR 600 non impone all’ufficio di procedere contestualmente per i due o più periodi d’imposta per i quali ritiene la dichiarazione non essere congrua, né richiede che detta valutazione di non congruità venga preceduta necessariamente dall’invio del questionario di cui all’art. 32, n° 4 (così sentenza 14367/2007), ma è necessario che l’atto di accertamento sintetico per un determinato anno di imposta contenga indicazione delle ragioni (atte a consentire la difesa al contribuente) per le quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d’imposta così da legittimare l’accertamento sintetico.

Col nuovo redditometro gli incrementi patrimoniali sono totalmente eliminati e la ricostruzione sintetica del reddito, salvo prova contraria, avviene sulla base di ogni manifestazione di spesa che rileva nell’anno di sostenimento. Inoltre lo scostamento tra reddito complessivo e reddito presunto sinteticamente può riguardare anche una sola annualità e deve presentarsi in misura almeno pari al 20%.

(continua http://www.questidenari.com/?p=3463)

Conducenti professionali: le sanzioni del Codice della Strada per uso di alcol e inosservanza dei turni di lavoro e di riposo

Oltre alla possibilità di rimanere al volante del mezzo pesante fino a 68 anni, le novità che interessano i conducenti professionali – circa il rispetto delle regole stabilite dal Codice della Strada – riguardano i turni di guida, i turni di riposo, l’esibizione della documentazione all’organo accertatore e l’uso di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope da parte degli autisti.

La politica di “tolleranza zero” nei confronti dei conducenti professionali che assumono alcol si è concretizzata in una scala crescente di sanzioni (sulla base del tasso alcolemico rilevato) raddoppiate in caso di incidente – a partire dal minimo della multa compresa tra 155 e 624 euro (art. 186-bis, comma 2) e 5 punti patente decurtati, fino ad arrivare ai 6.000 euro e 10 punti patente in caso di ebbrezza grave, in aggiunta alle altre sanzioni della sospensione della patente e confisca del veicolo, o addirittura all’arresto e alla revoca della patente quando si guidano veicoli o complessi di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, autobus e altri veicoli per il trasporto di più di 9 persone (conducente compreso).

Per determinare nel dettaglio la griglia sanzionatoria – che per valori di alcol superiori a 0,5 g/l riprende quella prevista dall’art. 186, 2°, lettere a), b) e c) per la generalità dei conducenti consultabile alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2923 – si consideri che vengono applicate maggiorazioni delle sanzioni amministrative di 1/3 per valori compresi tra 0,5 e 0,8 g/l, e maggiorazioni da 1/3 alla metà delle sanzioni penali per valori superiori a 0,8 g/l. Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico comporta la sanzione fino a 9mila euro e l’arresto fino a 18 mesi (art. 186-bis, 6°).

Oltre che per il conseguimento della patente, è necessaria un’apposita certificazione sul non uso di alcol e di sostanze stupefacenti anche all’atto del rinnovo (sono compresi nell’obbligo pure i patentini filoviari).

In fatto di durata massima dei turni di guida, e permanenza nelle fasi di riposo, sono stati adottati i limiti europei previsti dal regolamento comunitario n. 561/ 2006.

Gli articoli 173 del Codice della Strada, al comma 5, e 174 ai commi da 5 a 7, prevedono sanzioni da 155 a 1.600 euro e la perdita da 1 a 10 punti patente (secondo un meccanismo di gradualità nella gravità dell’infrazione basato sulla percentuale di mancato rispetto del limite temporale) per il superamento dei periodi di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose e mancata osservanza dei periodi di riposo.

In particolare, il turno di lavoro relativo al periodo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore (estensibili a 10 ore per non più di due volte a settimana), il periodo di guida settimanale non deve superare le 56 ore, ed il periodo di guida accumulato in due settimane consecutive non deve essere superiore a 90 ore.

Per il turno di riposo, l’interruzione deve durare almeno 45 minuti dopo un periodo di guida di 4,5 ore (eccetto il caso in cui stia per iniziare un periodo di riposo), ovvero in alternativa si possono effettuare due interruzioni di almeno 15 e 30 minuti; il riposo giornaliero deve essere realizzato nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.

Lo stesso art. 174, al comma 4, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie da 38 a 800 euro, stabilisce che il superamento della durata del periodo di guida e l’inosservanza delle disposizioni sui periodi di riposo giornaliero comportano l’applicazione della sanzione anche agli altri membri dell’equipaggio, provocano il ritiro temporaneo dei documenti di guida ed obbligano in solido al pagamento il conducente e l’impresa da cui lo stesso dipende.

In ultimo, con obbligo di pagamento o di versamento della cauzione a mani dell’agente accertatore, si rammenta che la violazione della normativa comunitaria in materia di cabotaggio prevede la sanzione da euro 5mila a 15mila.

Accertamento sintetico e redditometro secondo il DL 78/2010 convertito nella legge 122

Il redditometro è lo strumento utilizzato per eseguire una specie di accertamento fiscale che rientra nel più ampio genere dell’accertamento sintetico.

Dato che la finalità dell’accertamento sintetico è quella di determinare il reddito delle persone fisiche – attraverso un procedimento induttivo fondato su fatti ritenuti certi individuati nelle spese sostenute – si giunge a quantificare il reddito complessivo del contribuente sulla base degli atti dispositivi, anziché sulla base delle fonti di guadagno.

Tra di essi, saranno tenuti in considerazione:

–        le spese di locazione, il possesso di abitazioni, i consumi di energia elettrica e gas, i mutui per gli immobili

–        le auto, i motocicli, i natanti, gli aerei ed il leasing/noleggio di auto per i mezzi di trasporto

–        i viaggi turistici ed i centri benessere per il tempo libero

–        i movimenti di capitale, le assicurazioni ed i contributi previdenziali dei lavoratori domestici per le altre voci.

La novità più interessante introdotta dal D.L. 78 riguarda la presunzione relativa, con onere probatorio a carico del contribuente, su cui si fonda l’accertamento sintetico: il reddito posseduto in un determinato periodo d’imposta “finanzia” le spese sostenute nel corso del medesimo periodo d’imposta. Detta presunzione legale può essere confutata se il contribuente, in possesso di atti certi, prova che il finanziamento delle spese si è realizzato con redditi relativi a precedenti periodi d’imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o con liberalità.

A far procedere con l’accertamento basato sul redditometro sarà sufficiente la “non congruità” tra reddito e spese verificatasi anche per un solo periodo d’imposta ed uno scostamento tra reddito accertato – ovvero determinato presuntivamente – e dichiarato pari ad 1/5. Con le novità introdotte per la lotta all’evasione fiscale (http://www.questidenari.com/?p=2657) è stata abrogata la previsione che teneva in considerazione gli incrementi patrimoniali in base al reddito degli ultimi 5 anni.

Si attende il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per conoscere il “contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva” necessario ad operare la rettifica del reddito, estrapolato dall’analisi di campioni di contribuenti differenziati per composizione del nucleo familiare e zona geografica di residenza.

Prima di emettere l’accertamento, l’ufficio dovrà invitare il contribuente a fornire dati e notizie rilevanti, e quindi attivare l’accertamento con adesione tramite contraddittorio.

Le disposizioni ultime trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2009.

(per le definizioni di leasing fornite da OIC, IAS, codice civile, Legge, Circolari Banca d’Italia, Risoluzione Agenzia delle Entrate e pronunce della Cassazione si legga http://www.questidenari.com/?p=3379)

(per le novità di fine 2010 sul nuovo redditometro si legga: http://www.questidenari.com/?p=3410)

Guida sotto influenza di alcol e guida sotto effetto di sostanze stupefacenti – le sanzioni ed i punti previsti dal Codice della Strada aggiornato 2010

Con esclusione delle novità relative a conducenti di età inferiore a 21 anni, ai neopatentati e a coloro che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose (consultabili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2813), la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l è punita con una sanzione da 500 a 2.000 euro e con la decurtazione di 10 punti patente (art. 186, 2° comma, lettera a); tra le altre sanzioni è prevista la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

Inoltre, per livelli di gravità crescenti dell’infrazione:

–        tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l: sanzione da 800 a 3.200 euro, arresto fino a 6 mesi e decurtazione di 10 punti patente (art. 186, 2° comma, lettera b); tra le altre sanzioni è prevista la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno

–        tasso alcolemico oltre 1,5 g/l: sanzione da 1.500 a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a 1 anno e decurtazione di 10 punti patente (art. 186, 2° comma, lettera c); tra le altre sanzioni è prevista la sospensione della patente per una durata da 1 a 2 anni, raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato; in caso di recidiva nel biennio la patente viene revocata; eccetto il caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato, il veicolo è confiscato con la condanna, anche patteggiata

In caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, l’art. 186 comma 7 prevede la sanzione tra 1.500 e 6.000 euro, l’arresto da 3 mesi a 1 anno e la decurtazione di 10 punti patente. Tra le altre sanzioni, la patente viene sospesa da 6 mesi a 2 anni ed il veicolo confiscato, tranne il caso in cui esso appartenga a persona estranea alla violazione. In caso di recidiva nel biennio è disposta la revoca della patente.

In caso di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, è prevista dall’art. 187, 1° la sanzione da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da 6 mesi a 1 anno. Tra le altre sanzioni vi è la sospensione della patente da 1 a 2 anni, e la patente è revocata in caso di recidiva nel triennio o in caso il reato venga commesso da conducente professionale.

In caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, l’art. 187 comma 8 prevede la sanzione tra 800 e 3.200 euro, l’arresto fino a 6 mesi e la decurtazione di 10 punti patente. Tra le altre sanzioni: la patente viene sospesa da 6 mesi a 2 anni ed il veicolo confiscato, tranne il caso in cui esso appartenga a persona estranea alla violazione. E’ disposta la revoca della patente in caso il fatto venga commesso da soggetto già condannato per lo stesso reato nel biennio precedente.

Si rammenta che in caso le prove non invasive degli agenti accertatori forniscano esito positivo, il personale ausiliario delle forze di polizia è autorizzato a procedere ad accertamenti tossicologici su campioni di mucosa del cavo orale. Se il conducente rifiuta detto prelievo, lo stesso conducente viene accompagnato presso strutture sanitarie.

In ultimo, si ricorda che per il conseguimento della patente, anche nel caso dell’esercizio di attività professionali, è necessaria un’apposita certificazione sul non uso di alcol e di sostanze stupefacenti.

(ulteriori dettagli sulle sanzioni per uso di alcol da parte di conducenti professionali, e per mancato rispetto delle durate previste per i turni di lavoro e riposo, sono reperibili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2979)