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Circolare N. 6/E dell’11 marzo 2014 – redditometro e protezione dei dati personali: utilizzabilità delle medie Istat per il calcolo delle spese, famiglia fiscale e famiglia anagrafica

Preso atto del parere del Garante della privacy che, reso il 21 novembre 2013, comporta il riadattamento delle istruzioni contenute nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E dell’11 marzo 2014, fornisce ulteriori indicazioni operative circa l’attività di accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche.

Il Garante ha escluso il trattamento dei dati personali unicamente automatizzato già nelle prime fasi istruttorie, dato che prima dell’adozione dell’atto deve essere sempre assicurato l’intervento del funzionario dell’Agenzia delle entrate nell’ambito del procedimento di accertamento.

Pertanto, “adottate le garanzie individuate dal Garante a tutela degli interessati, la ricostruzione sintetica può essere effettuata tenendo conto, oltre che della quota di incremento patrimoniale imputabile al periodo d’imposta e della quota di risparmio formatasi nell’anno, dellespese certe (es. mutuo o canone di locazione), delle “spese per elementi certi” (ancorate all’esistenza di elementi oggettivamente riscontrabili come i metri quadrati effettivi delle abitazioni o la potenza degli autoveicoli) e del fitto figurativo.

In ordine alla fase di selezione, viene attribuito il “lifestage” risultante dalla c.d. “famiglia fiscale” presente nell’anagrafe tributaria, determinata in base alla dichiarazione presentata dal contribuente e costituita dallo stesso, dal coniuge, dai figli e dagli altri familiari fiscalmente a carico (si rilegga “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: famiglia fiscale, reddito complessivo accertabile e familiari fiscalmente a carico”).

La “famiglia anagrafica”, che non necessariamente coincide con quella fiscale, comprende anche i figli maggiorenni e gli altri familiari conviventi, nonché i conviventi di fatto, non fiscalmente a carico.

La corretta attribuzione al contribuente della tipologia di famiglia di appartenenza riveste importanza fondamentale per il trattamento dei dati nell’ottica della ricostruzione del reddito familiare e delle spese attribuibili al contribuente.

Pertanto l’ufficio delle Entrate, dopo aver selezionato il soggetto nei confronti del quale intraprendere le attività di controllo, effettuerà riscontri sulla situazione familiare del contribuente, aggiornando la composizione del nucleo familiare, prima ancora di inviare l’invito formale (art. 32, D.P.R. 600/1973).

In sede di primo contraddittorio, il contribuente potrà fornire una diversa rappresentazione della propria situazione familiare ai fini dell’attribuzione della nuova tipologia familiare.

Il Garante della privacy ha stabilito che la ricostruzione sintetica del reddito è conforme al Codice se si fonda su dati relativi a spese certe, spese per elementi certi e fitto figurativo che, pur essendo un dato presunto, può essere agevolmente verificato in sede di contraddittorio.

Pertanto (attività istruttoria) le medie ISTAT sono utilizzabili per il calcolo delle spese solo se collegate ad elementi certi come il possesso e le caratteristiche di immobili e di mobili registrati (esempio: spese per manutenzione ordinaria degli immobili e per acqua e condominio, parametrate ai metri quadrati effettivi delle abitazioni, e spese relative all’utilizzo degli autoveicoli parametrate ai KW effettivi).

Diversamente, le spese per beni e servizi di uso corrente il cui contenuto induttivo è determinato con esclusivo riferimento alla media ISTAT della tipologia di nucleo familiare ed area geografica di appartenenza (spese ISTAT: alimentari e bevande, abbigliamento e calzature, riscaldamento centralizzato, medicinali e visite mediche, tram, autobus, taxi ed altri trasporti, acquisto per apparecchi per telefonia, spese per telefono, libri scolastici, tasse scolastiche, rette e simili, giochi, giocattoli, radiotelevisione, hi fi, computer, animali domestici, barbiere, parrucchiere ed istituti di bellezza, prodotti per la cura della persona, argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi, borse, valige, ed altri effetti personali, onorari di liberi professionisti, alberghi, pensioni e viaggi organizzati, pasti e consumazioni fuori casa), non concorreranno né alla selezione dei contribuenti, né formeranno oggetto del contraddittorio.

(continuaCircolare N. 6/E dell’11 marzo 2014 – redditometro e protezione dei dati personali: spese per elettrodomestici e arredi, fitto figurativo)

La comunicazione di operazioni sospette per il professionista. L’individuazione del titolare effettivo e le sanzioni

Il fenomeno del riciclaggio, che si manifesta con la reintroduzione nell’economia legale di denaro proveniente da reati al fine di occultarne l’origine illecita, ha comportato negli ultimi anni il susseguirsi di interventi normativi (tra cui la limitazione all’uso di contanti e titoli al portatore: http://www.questidenari.com/?tag=antiriciclaggio) e l’imposizione di obblighi a carico di soggetti diversi.

Fra questi ultimi non compaiono solo intermediari finanziari e non finanziari, ma anche professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, revisori contabili e notai) chiamati a “verificare adeguatamente” la propria clientela, registrare e conservare i dati relativi ai rapporti continuativi e alle operazioni, adottare adeguate procedure organizzative e misure di controllo interno, ed eventualmente effettuare la segnalazione di operazioni sospette alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria).

Le violazioni in materia di identificazione e registrazione della clientela, di tipo penale, sono sanzionate con una multa da 2.600 euro a 13.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato più grave; in caso di ricorso a mezzi fraudolenti per l’assolvimento dei predetti obblighi, al fine di ostacolare l’individuazione di un determinato soggetto, le sanzioni sono raddoppiate.

La verifica della clientela, per i professionisti, comporta l’identificazione del cliente ed il controllo della sua identità, o dell’eventuale titolare effettivo, in base a documenti, dati ed informazioni ottenuti da fonte affidabile ed indipendente. Si rende necessario, inoltre, l’ottenimento di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale, nonché il controllo costante nel corso della prestazione stessa attraverso l’analisi delle transazioni concluse durante tutto il rapporto.

In particolare, le attività di identificazione e registrazione svolte dal professionista possono comportare la verifica della sussistenza di una effettiva titolarità nei casi in cui la clientela sia rappresentata da una società controllata da altre società o entità giuridiche collocate anche all’estero. Il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale viene esercitata l’attività, ovvero, nelle persona giuridica, è rappresentato dalla persona fisica che – direttamente o indirettamente – possiede o controlla in misura sufficiente partecipazioni al capitale sociale o diritti di voto, anche tramite azioni al portatore purché non si tratti di società quotata; si ritiene che detto criterio sia soddisfatto se la misura corrisponde ad almeno il 25% + 1 di partecipazione al capitale sociale. Infine, per fondazioni e trust il titolare effettivo è la persona fisica beneficiaria di almeno il 25% del patrimonio dell’entità giuridica; in caso detta persona non sia stata ancora determinata, il professionista individua la categoria di persone nel cui interesse agisce l’entità giuridica.

Oltre alla relazione diretta coi soggetti interessati, il professionista può avvalersi dei pubblici registri e di elenchi, atti e documenti al fine di individuare il titolare effettivo (per esempio ricorrendo a visura camerale).

Le segnalazioni di operazioni sospette, che non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e non comportano responsabilità civili, penali o amministrative se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa, saranno effettuate esclusivamente con modalità telematiche a partire da maggio 2011 (sul portale Banca d’Italia sarà istituito apposito data-entry) e riporteranno:

–        i dati del cliente, dei delegati e delle controparti, oltre che dell’eventuale titolare effettivo o di altre persone sistematicamente presenti all’esecuzione delle operazioni (consulenti, familiari, soci);

–        l’eventuale riconducibilità della segnalazione agli schemi di evasione Iva intra Ue, imprese in crisi, usura e scudo fiscale;

–        eventuali provvedimenti giudiziari, investigativi o amministrativi collegati alla segnalazione (per quanto la sola conoscenza di un provvedimento, in assenza di altri elementi, non legittima la segnalazione. E’ il caso dei provvedimenti contenuti nelle richieste di indagini finanziarie ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 600/73 sulle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

I professionisti possono visualizzare le istruzioni per la compilazione e scaricare la modulistica relativa alla segnalazione di operazioni sospette dal sito della Banca d’Italia all’indirizzo http://www.bancaditalia.it.

Redditometro – le differenze tra vecchio e nuovo strumento di accertamento

Il nuovo redditometro – già delineato nei precedenti articoli: http://www.questidenari.com/?tag=redditometro – è operativo per le dichiarazioni dei redditi relativi all’anno 2009 (Unico 2010) e lascia aperti alcuni interrogativi circa la caratteristica di norma procedurale o sostanziale, e circa la possibilità di utilizzo in prospettiva “difensiva” per gli accertamenti degli anni pregressi.

Evidenti le differenze col vecchio redditometro (art. 38, 5° del D.P.R. 600/73) per il quale la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta, salvo prova contraria, coi redditi conseguiti nell’anno in cui è effettuata la spesa e nei quattro precedenti (ovvero vi è la presunzione che l’incremento patrimoniale derivi dai risparmi effettuati negli anni precedenti). Inoltre, al 4° comma, si precisa che lo scostamento tra reddito complessivo e reddito presunto sinteticamente deve riguardare due annualità (anche non consecutive, in base a Cass. n° 237 del 09/01/2009) e deve presentarsi in misura almeno pari al 25%. E ancora, le sentenze Cass. 05/11/1998 n° 26541 e Cass. 17200/2009 affermano che l’art. 38 del DPR 600 non impone all’ufficio di procedere contestualmente per i due o più periodi d’imposta per i quali ritiene la dichiarazione non essere congrua, né richiede che detta valutazione di non congruità venga preceduta necessariamente dall’invio del questionario di cui all’art. 32, n° 4 (così sentenza 14367/2007), ma è necessario che l’atto di accertamento sintetico per un determinato anno di imposta contenga indicazione delle ragioni (atte a consentire la difesa al contribuente) per le quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d’imposta così da legittimare l’accertamento sintetico.

Col nuovo redditometro gli incrementi patrimoniali sono totalmente eliminati e la ricostruzione sintetica del reddito, salvo prova contraria, avviene sulla base di ogni manifestazione di spesa che rileva nell’anno di sostenimento. Inoltre lo scostamento tra reddito complessivo e reddito presunto sinteticamente può riguardare anche una sola annualità e deve presentarsi in misura almeno pari al 20%.

(continua http://www.questidenari.com/?p=3463)