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Redditometro – le differenze tra vecchio e nuovo strumento di accertamento

Il nuovo redditometro – già delineato nei precedenti articoli: http://www.questidenari.com/?tag=redditometro – è operativo per le dichiarazioni dei redditi relativi all’anno 2009 (Unico 2010) e lascia aperti alcuni interrogativi circa la caratteristica di norma procedurale o sostanziale, e circa la possibilità di utilizzo in prospettiva “difensiva” per gli accertamenti degli anni pregressi.

Evidenti le differenze col vecchio redditometro (art. 38, 5° del D.P.R. 600/73) per il quale la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta, salvo prova contraria, coi redditi conseguiti nell’anno in cui è effettuata la spesa e nei quattro precedenti (ovvero vi è la presunzione che l’incremento patrimoniale derivi dai risparmi effettuati negli anni precedenti). Inoltre, al 4° comma, si precisa che lo scostamento tra reddito complessivo e reddito presunto sinteticamente deve riguardare due annualità (anche non consecutive, in base a Cass. n° 237 del 09/01/2009) e deve presentarsi in misura almeno pari al 25%. E ancora, le sentenze Cass. 05/11/1998 n° 26541 e Cass. 17200/2009 affermano che l’art. 38 del DPR 600 non impone all’ufficio di procedere contestualmente per i due o più periodi d’imposta per i quali ritiene la dichiarazione non essere congrua, né richiede che detta valutazione di non congruità venga preceduta necessariamente dall’invio del questionario di cui all’art. 32, n° 4 (così sentenza 14367/2007), ma è necessario che l’atto di accertamento sintetico per un determinato anno di imposta contenga indicazione delle ragioni (atte a consentire la difesa al contribuente) per le quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d’imposta così da legittimare l’accertamento sintetico.

Col nuovo redditometro gli incrementi patrimoniali sono totalmente eliminati e la ricostruzione sintetica del reddito, salvo prova contraria, avviene sulla base di ogni manifestazione di spesa che rileva nell’anno di sostenimento. Inoltre lo scostamento tra reddito complessivo e reddito presunto sinteticamente può riguardare anche una sola annualità e deve presentarsi in misura almeno pari al 20%.

(continua http://www.questidenari.com/?p=3463)

Accertamento sintetico e redditometro secondo il DL 78/2010 convertito nella legge 122

Il redditometro è lo strumento utilizzato per eseguire una specie di accertamento fiscale che rientra nel più ampio genere dell’accertamento sintetico.

Dato che la finalità dell’accertamento sintetico è quella di determinare il reddito delle persone fisiche – attraverso un procedimento induttivo fondato su fatti ritenuti certi individuati nelle spese sostenute – si giunge a quantificare il reddito complessivo del contribuente sulla base degli atti dispositivi, anziché sulla base delle fonti di guadagno.

Tra di essi, saranno tenuti in considerazione:

–        le spese di locazione, il possesso di abitazioni, i consumi di energia elettrica e gas, i mutui per gli immobili

–        le auto, i motocicli, i natanti, gli aerei ed il leasing/noleggio di auto per i mezzi di trasporto

–        i viaggi turistici ed i centri benessere per il tempo libero

–        i movimenti di capitale, le assicurazioni ed i contributi previdenziali dei lavoratori domestici per le altre voci.

La novità più interessante introdotta dal D.L. 78 riguarda la presunzione relativa, con onere probatorio a carico del contribuente, su cui si fonda l’accertamento sintetico: il reddito posseduto in un determinato periodo d’imposta “finanzia” le spese sostenute nel corso del medesimo periodo d’imposta. Detta presunzione legale può essere confutata se il contribuente, in possesso di atti certi, prova che il finanziamento delle spese si è realizzato con redditi relativi a precedenti periodi d’imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o con liberalità.

A far procedere con l’accertamento basato sul redditometro sarà sufficiente la “non congruità” tra reddito e spese verificatasi anche per un solo periodo d’imposta ed uno scostamento tra reddito accertato – ovvero determinato presuntivamente – e dichiarato pari ad 1/5. Con le novità introdotte per la lotta all’evasione fiscale (http://www.questidenari.com/?p=2657) è stata abrogata la previsione che teneva in considerazione gli incrementi patrimoniali in base al reddito degli ultimi 5 anni.

Si attende il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per conoscere il “contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva” necessario ad operare la rettifica del reddito, estrapolato dall’analisi di campioni di contribuenti differenziati per composizione del nucleo familiare e zona geografica di residenza.

Prima di emettere l’accertamento, l’ufficio dovrà invitare il contribuente a fornire dati e notizie rilevanti, e quindi attivare l’accertamento con adesione tramite contraddittorio.

Le disposizioni ultime trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2009.

(per le definizioni di leasing fornite da OIC, IAS, codice civile, Legge, Circolari Banca d’Italia, Risoluzione Agenzia delle Entrate e pronunce della Cassazione si legga http://www.questidenari.com/?p=3379)

(per le novità di fine 2010 sul nuovo redditometro si legga: http://www.questidenari.com/?p=3410)

Orientamenti della Cassazione su studi di settore e disposizioni su contenzioso pendente – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 14 aprile 2010

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 14/04/2010 vengono illustrati gli ultimi orientamenti della Cassazione in materia di studi di settore e vengono fornite disposizioni sul contenzioso pendente.

In sintesi, la circ. 19/E/2010 afferma che

–        il contraddittorio permette all’Ufficio di confrontare la presunzione relativa allo scostamento rilevato e la realtà economica del contribuente

–        l’Ufficio è obbligato ad invitare il contribuente a fornire i propri chiarimenti in contraddittorio

–        in caso di mancata attivazione del contraddittorio, rilevata dal contribuente nel corso del giudizio di prime cure, gli uffici ometteranno di coltivare le controversie

–        non rappresenta una carenza di motivazione dell’atto di accertamento la mancata indicazione delle ragioni per cui sono stati disattesi i rilievi puntuali del contribuente, qualora dette ragioni, esplicitate dall’Ufficio in sede di contraddittorio, siano riportate nel verbale redatto e consegnato al contribuente stesso

–        l’inerzia del contribuente a seguito di invito al contraddittorio fa sì che l’atto possa essere motivato unicamente in applicazione dello studio di settore e che, in caso di soccombenza dell’Agenzia, si possa procedere a compensazione delle spese di giudizio.