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Circolare N. 6/E dell’11 marzo 2014 – redditometro e protezione dei dati personali: utilizzabilità delle medie Istat per il calcolo delle spese, famiglia fiscale e famiglia anagrafica

Preso atto del parere del Garante della privacy che, reso il 21 novembre 2013, comporta il riadattamento delle istruzioni contenute nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E dell’11 marzo 2014, fornisce ulteriori indicazioni operative circa l’attività di accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche.

Il Garante ha escluso il trattamento dei dati personali unicamente automatizzato già nelle prime fasi istruttorie, dato che prima dell’adozione dell’atto deve essere sempre assicurato l’intervento del funzionario dell’Agenzia delle entrate nell’ambito del procedimento di accertamento.

Pertanto, “adottate le garanzie individuate dal Garante a tutela degli interessati, la ricostruzione sintetica può essere effettuata tenendo conto, oltre che della quota di incremento patrimoniale imputabile al periodo d’imposta e della quota di risparmio formatasi nell’anno, dellespese certe (es. mutuo o canone di locazione), delle “spese per elementi certi” (ancorate all’esistenza di elementi oggettivamente riscontrabili come i metri quadrati effettivi delle abitazioni o la potenza degli autoveicoli) e del fitto figurativo.

In ordine alla fase di selezione, viene attribuito il “lifestage” risultante dalla c.d. “famiglia fiscale” presente nell’anagrafe tributaria, determinata in base alla dichiarazione presentata dal contribuente e costituita dallo stesso, dal coniuge, dai figli e dagli altri familiari fiscalmente a carico (si rilegga “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: famiglia fiscale, reddito complessivo accertabile e familiari fiscalmente a carico”).

La “famiglia anagrafica”, che non necessariamente coincide con quella fiscale, comprende anche i figli maggiorenni e gli altri familiari conviventi, nonché i conviventi di fatto, non fiscalmente a carico.

La corretta attribuzione al contribuente della tipologia di famiglia di appartenenza riveste importanza fondamentale per il trattamento dei dati nell’ottica della ricostruzione del reddito familiare e delle spese attribuibili al contribuente.

Pertanto l’ufficio delle Entrate, dopo aver selezionato il soggetto nei confronti del quale intraprendere le attività di controllo, effettuerà riscontri sulla situazione familiare del contribuente, aggiornando la composizione del nucleo familiare, prima ancora di inviare l’invito formale (art. 32, D.P.R. 600/1973).

In sede di primo contraddittorio, il contribuente potrà fornire una diversa rappresentazione della propria situazione familiare ai fini dell’attribuzione della nuova tipologia familiare.

Il Garante della privacy ha stabilito che la ricostruzione sintetica del reddito è conforme al Codice se si fonda su dati relativi a spese certe, spese per elementi certi e fitto figurativo che, pur essendo un dato presunto, può essere agevolmente verificato in sede di contraddittorio.

Pertanto (attività istruttoria) le medie ISTAT sono utilizzabili per il calcolo delle spese solo se collegate ad elementi certi come il possesso e le caratteristiche di immobili e di mobili registrati (esempio: spese per manutenzione ordinaria degli immobili e per acqua e condominio, parametrate ai metri quadrati effettivi delle abitazioni, e spese relative all’utilizzo degli autoveicoli parametrate ai KW effettivi).

Diversamente, le spese per beni e servizi di uso corrente il cui contenuto induttivo è determinato con esclusivo riferimento alla media ISTAT della tipologia di nucleo familiare ed area geografica di appartenenza (spese ISTAT: alimentari e bevande, abbigliamento e calzature, riscaldamento centralizzato, medicinali e visite mediche, tram, autobus, taxi ed altri trasporti, acquisto per apparecchi per telefonia, spese per telefono, libri scolastici, tasse scolastiche, rette e simili, giochi, giocattoli, radiotelevisione, hi fi, computer, animali domestici, barbiere, parrucchiere ed istituti di bellezza, prodotti per la cura della persona, argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi, borse, valige, ed altri effetti personali, onorari di liberi professionisti, alberghi, pensioni e viaggi organizzati, pasti e consumazioni fuori casa), non concorreranno né alla selezione dei contribuenti, né formeranno oggetto del contraddittorio.

(continuaCircolare N. 6/E dell’11 marzo 2014 – redditometro e protezione dei dati personali: spese per elettrodomestici e arredi, fitto figurativo)

Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: auto e moto, giochi ed investimenti

(continua da “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: abitazione, rate di mutuo e canone di locazione, immobili esclusi”)

La tabella A individua pure la categoria di spese per il mantenimento dei mezzi di trasporto che, posseduti a titolo di proprietà o in forza di un contratto di leasing o di noleggio, sono a disposizione del contribuente nel corso dell’anno.

Tra questi sono considerati gli autoveicoli ed i motoveicoli (compresi camper, caravan e minicar) per le spese puntualmente individuate (in assenza si procede a calcolare carburante e manutenzione in base alla potenza in kw), per le assicurazioni obbligatorie e non, per il bollo. Se nel corso dell’anno sono state pagate somme a titolo di maxirata o riscatto per i contratti di leasing o noleggio, le stesse rilevano come spese per “investimenti”, analogamente alle spese per l’acquisto di veicoli in proprietà.

Anche per i natanti, per le imbarcazioni e le navi da diporto nella disponibilità del contribuente in proprietà o in leasing, in assenza di spese puntualmente individuate relative a carburante e manutenzione, si procede ai relativi calcoli in base a lunghezza e tipologia (a motore o a vela) applicando i parametri contenuti nella Tabella A. Quindi si aggiungono le spese per Rc obbligatoria e gli eventuali canoni pagati nell’anno per le unità da diporto possedute in leasing.

Lo stesso procedimento viene adottato per gli aeromobili.

Vengono ancora considerate le spese per “istruzione”, per “tempo libero, cultura e giochi”, le spese per “altri beni e servizi” tra le quali sono compresi gli esborsi per assicurazioni contro danni, infortuni e malattie, per contributi previdenziali obbligatori, per alberghi, pensioni e viaggi organizzati, per assegni periodici corrisposti al coniuge.

L’ultima sezione della tabella A è dedicata agli investimenti: le relative spese per incrementi patrimoniali, imputabili al contribuente nel periodo d’imposta, sono pari alla differenza tra investimenti e disinvestimenti operati nell’anno e nei quattro precedenti all’acquisto dei beni. In sede di contraddittorio il contribuente può fornire prova in ordine alla formazione della provvista, che potrebbe aver ricavato nel corso di un periodo diverso rispetto ai quattro anni indicati, e all’utilizzo della stessa per effettuare lo specifico investimento.

Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: famiglia fiscale, reddito complessivo accertabile e familiari fiscalmente a carico

(continua da “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: obbligo di invito, movimentazioni finanziarie, accertamento con adesione, verbale, sanzioni ridotte e avviso di accertamento”)

Col D.M. 24 dicembre 2012 si stabilisce che il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva è determinato tenendo conto della spesa media e del nucleo familiare di appartenenza del contribuente.

In sede di selezione viene attribuito ad ogni contribuente il lifestage risultante dalla c.d. “Famiglia fiscale” ricostruita in base alle informazioni dei prospetti dei familiari a carico; dette informazioni provengono dai modelli Unico persone fisiche, 730 e dalle certificazioni di lavoro dipendente.

Se già dal primo contraddittorio il contribuente descrive una diversa situazione, pertanto, si procede ad attribuire la corretta tipologia familiare ed un diverso lifestage.

Il decreto stabilisce che il reddito complessivo accertabile del contribuente è pari alla somma di:

–        “spese certe” sostenute dal contribuente o dal familiare fiscalmente a carico;

–        “spese per elementi certi” ottenute con l’applicazione dei valori medi ai dati certi, riferibili al contribuente o al familiare fiscalmente a carico;

–        quota relativa agli incrementi patrimoniali imputabile al periodo d’imposta;

–        quota del risparmio formatasi nell’anno;

–        quota parte dell’ammontare complessivo delle “spese ISTAT” relative alla tipologia del nucleo familiare di appartenenza.

Il decreto stabilisce inoltre che si considerano sostenute dal contribuente le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.

Ne consegue che in caso siano state individuate spese riferite a soggetti fiscalmente a carico, “queste sono attribuite ai dichiaranti in base alla percentuale indicata in dichiarazione al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta”. Al soggetto fiscalmente a carico non viene attribuita alcuna quota della spesa media ISTAT.

(continua “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: abitazione, rate di mutuo e canone di locazione, immobili esclusi“)

(per i riscontri sulla situazione familiare in base al parere del Garante della Privacy: “Circolare N. 6/E dell’11 marzo 2014 – redditometro e protezione dei dati personali: utilizzabilità delle medie Istat per il calcolo delle spese, famiglia fiscale e famiglia anagrafica“)

Redditometro – le differenze tra vecchio e nuovo strumento di accertamento

Il nuovo redditometro – già delineato nei precedenti articoli: http://www.questidenari.com/?tag=redditometro – è operativo per le dichiarazioni dei redditi relativi all’anno 2009 (Unico 2010) e lascia aperti alcuni interrogativi circa la caratteristica di norma procedurale o sostanziale, e circa la possibilità di utilizzo in prospettiva “difensiva” per gli accertamenti degli anni pregressi.

Evidenti le differenze col vecchio redditometro (art. 38, 5° del D.P.R. 600/73) per il quale la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta, salvo prova contraria, coi redditi conseguiti nell’anno in cui è effettuata la spesa e nei quattro precedenti (ovvero vi è la presunzione che l’incremento patrimoniale derivi dai risparmi effettuati negli anni precedenti). Inoltre, al 4° comma, si precisa che lo scostamento tra reddito complessivo e reddito presunto sinteticamente deve riguardare due annualità (anche non consecutive, in base a Cass. n° 237 del 09/01/2009) e deve presentarsi in misura almeno pari al 25%. E ancora, le sentenze Cass. 05/11/1998 n° 26541 e Cass. 17200/2009 affermano che l’art. 38 del DPR 600 non impone all’ufficio di procedere contestualmente per i due o più periodi d’imposta per i quali ritiene la dichiarazione non essere congrua, né richiede che detta valutazione di non congruità venga preceduta necessariamente dall’invio del questionario di cui all’art. 32, n° 4 (così sentenza 14367/2007), ma è necessario che l’atto di accertamento sintetico per un determinato anno di imposta contenga indicazione delle ragioni (atte a consentire la difesa al contribuente) per le quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d’imposta così da legittimare l’accertamento sintetico.

Col nuovo redditometro gli incrementi patrimoniali sono totalmente eliminati e la ricostruzione sintetica del reddito, salvo prova contraria, avviene sulla base di ogni manifestazione di spesa che rileva nell’anno di sostenimento. Inoltre lo scostamento tra reddito complessivo e reddito presunto sinteticamente può riguardare anche una sola annualità e deve presentarsi in misura almeno pari al 20%.

(continua http://www.questidenari.com/?p=3463)

Accertamento sintetico e redditometro secondo il DL 78/2010 convertito nella legge 122

Il redditometro è lo strumento utilizzato per eseguire una specie di accertamento fiscale che rientra nel più ampio genere dell’accertamento sintetico.

Dato che la finalità dell’accertamento sintetico è quella di determinare il reddito delle persone fisiche – attraverso un procedimento induttivo fondato su fatti ritenuti certi individuati nelle spese sostenute – si giunge a quantificare il reddito complessivo del contribuente sulla base degli atti dispositivi, anziché sulla base delle fonti di guadagno.

Tra di essi, saranno tenuti in considerazione:

–        le spese di locazione, il possesso di abitazioni, i consumi di energia elettrica e gas, i mutui per gli immobili

–        le auto, i motocicli, i natanti, gli aerei ed il leasing/noleggio di auto per i mezzi di trasporto

–        i viaggi turistici ed i centri benessere per il tempo libero

–        i movimenti di capitale, le assicurazioni ed i contributi previdenziali dei lavoratori domestici per le altre voci.

La novità più interessante introdotta dal D.L. 78 riguarda la presunzione relativa, con onere probatorio a carico del contribuente, su cui si fonda l’accertamento sintetico: il reddito posseduto in un determinato periodo d’imposta “finanzia” le spese sostenute nel corso del medesimo periodo d’imposta. Detta presunzione legale può essere confutata se il contribuente, in possesso di atti certi, prova che il finanziamento delle spese si è realizzato con redditi relativi a precedenti periodi d’imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o con liberalità.

A far procedere con l’accertamento basato sul redditometro sarà sufficiente la “non congruità” tra reddito e spese verificatasi anche per un solo periodo d’imposta ed uno scostamento tra reddito accertato – ovvero determinato presuntivamente – e dichiarato pari ad 1/5. Con le novità introdotte per la lotta all’evasione fiscale (http://www.questidenari.com/?p=2657) è stata abrogata la previsione che teneva in considerazione gli incrementi patrimoniali in base al reddito degli ultimi 5 anni.

Si attende il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per conoscere il “contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva” necessario ad operare la rettifica del reddito, estrapolato dall’analisi di campioni di contribuenti differenziati per composizione del nucleo familiare e zona geografica di residenza.

Prima di emettere l’accertamento, l’ufficio dovrà invitare il contribuente a fornire dati e notizie rilevanti, e quindi attivare l’accertamento con adesione tramite contraddittorio.

Le disposizioni ultime trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2009.

(per le definizioni di leasing fornite da OIC, IAS, codice civile, Legge, Circolari Banca d’Italia, Risoluzione Agenzia delle Entrate e pronunce della Cassazione si legga http://www.questidenari.com/?p=3379)

(per le novità di fine 2010 sul nuovo redditometro si legga: http://www.questidenari.com/?p=3410)