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Conducenti professionali: le sanzioni del Codice della Strada per uso di alcol e inosservanza dei turni di lavoro e di riposo

Oltre alla possibilità di rimanere al volante del mezzo pesante fino a 68 anni, le novità che interessano i conducenti professionali – circa il rispetto delle regole stabilite dal Codice della Strada – riguardano i turni di guida, i turni di riposo, l’esibizione della documentazione all’organo accertatore e l’uso di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope da parte degli autisti.

La politica di “tolleranza zero” nei confronti dei conducenti professionali che assumono alcol si è concretizzata in una scala crescente di sanzioni (sulla base del tasso alcolemico rilevato) raddoppiate in caso di incidente – a partire dal minimo della multa compresa tra 155 e 624 euro (art. 186-bis, comma 2) e 5 punti patente decurtati, fino ad arrivare ai 6.000 euro e 10 punti patente in caso di ebbrezza grave, in aggiunta alle altre sanzioni della sospensione della patente e confisca del veicolo, o addirittura all’arresto e alla revoca della patente quando si guidano veicoli o complessi di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, autobus e altri veicoli per il trasporto di più di 9 persone (conducente compreso).

Per determinare nel dettaglio la griglia sanzionatoria – che per valori di alcol superiori a 0,5 g/l riprende quella prevista dall’art. 186, 2°, lettere a), b) e c) per la generalità dei conducenti consultabile alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2923 – si consideri che vengono applicate maggiorazioni delle sanzioni amministrative di 1/3 per valori compresi tra 0,5 e 0,8 g/l, e maggiorazioni da 1/3 alla metà delle sanzioni penali per valori superiori a 0,8 g/l. Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico comporta la sanzione fino a 9mila euro e l’arresto fino a 18 mesi (art. 186-bis, 6°).

Oltre che per il conseguimento della patente, è necessaria un’apposita certificazione sul non uso di alcol e di sostanze stupefacenti anche all’atto del rinnovo (sono compresi nell’obbligo pure i patentini filoviari).

In fatto di durata massima dei turni di guida, e permanenza nelle fasi di riposo, sono stati adottati i limiti europei previsti dal regolamento comunitario n. 561/ 2006.

Gli articoli 173 del Codice della Strada, al comma 5, e 174 ai commi da 5 a 7, prevedono sanzioni da 155 a 1.600 euro e la perdita da 1 a 10 punti patente (secondo un meccanismo di gradualità nella gravità dell’infrazione basato sulla percentuale di mancato rispetto del limite temporale) per il superamento dei periodi di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose e mancata osservanza dei periodi di riposo.

In particolare, il turno di lavoro relativo al periodo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore (estensibili a 10 ore per non più di due volte a settimana), il periodo di guida settimanale non deve superare le 56 ore, ed il periodo di guida accumulato in due settimane consecutive non deve essere superiore a 90 ore.

Per il turno di riposo, l’interruzione deve durare almeno 45 minuti dopo un periodo di guida di 4,5 ore (eccetto il caso in cui stia per iniziare un periodo di riposo), ovvero in alternativa si possono effettuare due interruzioni di almeno 15 e 30 minuti; il riposo giornaliero deve essere realizzato nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.

Lo stesso art. 174, al comma 4, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie da 38 a 800 euro, stabilisce che il superamento della durata del periodo di guida e l’inosservanza delle disposizioni sui periodi di riposo giornaliero comportano l’applicazione della sanzione anche agli altri membri dell’equipaggio, provocano il ritiro temporaneo dei documenti di guida ed obbligano in solido al pagamento il conducente e l’impresa da cui lo stesso dipende.

In ultimo, con obbligo di pagamento o di versamento della cauzione a mani dell’agente accertatore, si rammenta che la violazione della normativa comunitaria in materia di cabotaggio prevede la sanzione da euro 5mila a 15mila.

Riposo durante la fuga in Egitto: il Caravaggio sognante

Onirico e poetico, questo riposo della Vergine, col capo appoggiato sul Bambino dormiente, celebra il distacco di Caravaggio dall’iconografia abituale.

Il “riposo durante la fuga in Egitto” è allietato da un angelo musicante, gentilissimo nel suo aspetto, pallido e avversato dai toni scuri delle ali d’aquila e dall’occhio attento dell’asino che contornano il suo profilo. La partitura, sorretta da San Giuseppe e di nuovo leggibile ed eseguibile come nel “suonatore di liuto”, riproduce l’inizio del Cantico dei Cantici, lodando la bellezza della Vergine dai capelli rossi.

Il tema musicale raffinato, inquadrabile nell’ambiente di alta cultura a cui ebbe accesso Michelangelo Merisi durante l’ultimo decennio del ‘500, lascia supporre che il quadro venne commissionato da un uomo potente, forse il cardinale Aldobrandini, per quanto nulla si sappia in merito ai dettagli economici dell’impegno.

Caravaggio esprime ancora una volta la sua caratteristica più apprezzata nel periodo giovanile con l’ennesima prova di eccezionale vocazione a trasporre brani di natura morta: la varietà di erbe rigogliose che compongono la vegetazione sulla destra del dipinto – scelta infrequente per questo pittore che non amò i paesaggi – stupisce per l’acutezza di osservazione e contrasta con la secchezza dell’albero e del terreno pietroso nella parte opposta. L’Artista simboleggia così il mondo “prima e dopo” la venuta della grazia rappresentata da Cristo, e lo fa in abbinamento a due diverse maniere di raffigurare San Giuseppe, la cui descrizione è naturalistica da un lato, e l’angelo, Maria e Gesù, idealizzati dall’altro.

Il “riposo durante la fuga in Egitto”, databile 1593-1594, appartiene oggi alla Galleria Doria Pamphilij di Roma.

(per la rappresentazione della Vergine nella “Madonna dei Pellegrini o di Loreto” si legga http://www.questidenari.com/?p=3825)