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Accertamento sintetico e redditometro secondo il DL 78/2010 convertito nella legge 122

Il redditometro è lo strumento utilizzato per eseguire una specie di accertamento fiscale che rientra nel più ampio genere dell’accertamento sintetico.

Dato che la finalità dell’accertamento sintetico è quella di determinare il reddito delle persone fisiche – attraverso un procedimento induttivo fondato su fatti ritenuti certi individuati nelle spese sostenute – si giunge a quantificare il reddito complessivo del contribuente sulla base degli atti dispositivi, anziché sulla base delle fonti di guadagno.

Tra di essi, saranno tenuti in considerazione:

–        le spese di locazione, il possesso di abitazioni, i consumi di energia elettrica e gas, i mutui per gli immobili

–        le auto, i motocicli, i natanti, gli aerei ed il leasing/noleggio di auto per i mezzi di trasporto

–        i viaggi turistici ed i centri benessere per il tempo libero

–        i movimenti di capitale, le assicurazioni ed i contributi previdenziali dei lavoratori domestici per le altre voci.

La novità più interessante introdotta dal D.L. 78 riguarda la presunzione relativa, con onere probatorio a carico del contribuente, su cui si fonda l’accertamento sintetico: il reddito posseduto in un determinato periodo d’imposta “finanzia” le spese sostenute nel corso del medesimo periodo d’imposta. Detta presunzione legale può essere confutata se il contribuente, in possesso di atti certi, prova che il finanziamento delle spese si è realizzato con redditi relativi a precedenti periodi d’imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o con liberalità.

A far procedere con l’accertamento basato sul redditometro sarà sufficiente la “non congruità” tra reddito e spese verificatasi anche per un solo periodo d’imposta ed uno scostamento tra reddito accertato – ovvero determinato presuntivamente – e dichiarato pari ad 1/5. Con le novità introdotte per la lotta all’evasione fiscale (http://www.questidenari.com/?p=2657) è stata abrogata la previsione che teneva in considerazione gli incrementi patrimoniali in base al reddito degli ultimi 5 anni.

Si attende il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per conoscere il “contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva” necessario ad operare la rettifica del reddito, estrapolato dall’analisi di campioni di contribuenti differenziati per composizione del nucleo familiare e zona geografica di residenza.

Prima di emettere l’accertamento, l’ufficio dovrà invitare il contribuente a fornire dati e notizie rilevanti, e quindi attivare l’accertamento con adesione tramite contraddittorio.

Le disposizioni ultime trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2009.

(per le definizioni di leasing fornite da OIC, IAS, codice civile, Legge, Circolari Banca d’Italia, Risoluzione Agenzia delle Entrate e pronunce della Cassazione si legga http://www.questidenari.com/?p=3379)

(per le novità di fine 2010 sul nuovo redditometro si legga: http://www.questidenari.com/?p=3410)

Lotta all’evasione fiscale: novità su cartelle esattoriali, compensazioni illecite, nuovo redditometro e transazioni col fisco

Svolta epocale nei rapporti tra contribuenti ed Agenzia delle Entrate.

Oggi servono circa due anni per partire dai controlli iniziali ed arrivare alle ganasce fiscali all’automobile o al pignoramento, passando per la cartella esattoriale (si legga http://www.questidenari.com/?tag=impugnare-cartella-esattoriale); ovvero c’è molto tempo a disposizione per gli evasori che possono intestare beni al coniuge separato fittiziamente o cedere ai prestanome.

A partire dal luglio 2011, con l’esecutività dell’avviso di accertamento, basteranno 90 giorni per completare l’intera procedura ed obbligare gli evasori al versamento delle imposte dovute.

Inoltre, sarà necessario procedere al pagamento delle somme iscritte a ruolo prima di effettuare la compensazione tra crediti e debiti fiscali, in caso residuino importi a sufficienza.

Farà la sua parte anche il nuovo redditometro (si veda la pagina http://www.questidenari.com/?tag=redditometro per gli ultimi aggiornamenti), con cui verranno contestate spese effettive esorbitanti in relazione ai guadagni dichiarati, e che farà scattare l’accertamento automatico già dal primo anno di superamento del reddito dichiarato nella misura del 20% (anziché dal secondo anno consecutivo di superamento della soglia del 25%, come avviene ora).

In ultimo, le imprese in crisi per motivi economici potranno continuare ad accordarsi sul pagamento dei debiti fiscali a mezzo transazione col fisco.

Ma in aggiunta rispetto a quanto già accade, gli imprenditori risponderanno penalmente della dichiarazione sostitutiva rilasciata in cui sono indicati i beni a garanzia delle somme dovute a titolo d’imposta; a seguito di mancato pagamento delle somme concordate, in caso detti beni non facciano più parte dell’attivo patrimoniale perché alienati fittiziamente, l’imprenditore stesso sarà sottoposto a pena detentiva da 6 mesi a 4 anni se i beni occultati hanno valore superiore a 50.000 euro, e da 1 a 6 anni se hanno valore superiore a 200.000 euro.

Fonte: Corriere.it

(per le novità sul redditometro a seguito di conversione in legge 122 del D.L. 78/2010 si veda http://www.questidenari.com/?p=2938)

Gli indicatori del nuovo Redditometro al vaglio

L’Agenzia delle Entrate continua il lavoro di aggiornamento del nuovo redditometro (http://www.questidenari.com/?p=2319).

L’ipotesi di studio, attualmente presentata agli esperti delle categorie, prevede che venga aumentato il numero degli “elementi di capacità di spesa”, basati su spese realmente sostenute, e che gli stessi indicatori siano parametrati sulla composizione del nucleo familiare e adeguati alla distribuzione sul territorio della tipologia familiare.

Secondo una metodologia che non si basa unicamente sulle statistiche, a differenza di ciò che accade per gli studi di settore, il Fisco terrà sotto controllo gli immobili posseduti, le spese sostenute per l’affitto della casa, per la ristrutturazione e per la rata di mutuo, i consumi addebitati per energia e gas; le auto possedute, le mini-car, i motocicli ed i natanti; gli acquisti effettuati in leasing o presso case d’asta; le iscrizioni a club e scuole esclusive, centri ippici e centri benessere; le spese per i viaggi all’estero e la stipula di polizze assicurative.

La contestazione del Fisco si verificherà in caso di scostamento rilevante tra quanto è stato dichiarato e quanto è stato speso, a meno che non si riesca a giustificare gli acquisti attraverso fonti di reddito non desumibili dalla dichiarazione, quali eredità o vincite al gioco.

Fonte: IlMessaggero.it

(per il successivo aggiornamento: http://www.questidenari.com/?p=2657)

Il nuovo redditometro

Niente coefficienti, considerazione non più limitata al solo possesso di beni e investimenti: il nuovo redditometro, che affiancherà gli studi di settore, misurerà la reale capacità di spesa del contribuente in relazione al reddito dichiarato.

Così il direttore Accertamento dell’agenzia delle Entrate, Luigi Magistro, ha annunciato che i contribuenti, a partire dalla fine del 2010, disporranno di uno strumento semplice con cui misurare la propria capacità contributiva, la stessa che il Fisco si attende da chi ha speso o investito effettivamente determinate somme.

Non più 6 o 7 elementi di capacità contributiva, ma circa il triplo saranno alla base di un modello matematico-statistico che terrà in considerazione pure la composizione del nucleo familiare.

Fonte: IlSole24Ore

(Articolo correlato: http://www.questidenari.com/?p=2578)