Archivi tag: asta

Stipendi e pensioni sopra i 1.000 euro, delega alla riscossione, pignoramento delle somme ed espropriazione immobiliare secondo il D.L. 16/2012 convertito in legge 44/2012 (art. 3)

Il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44 (G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 – Suppl. Ordinario n. 85), differisce al 1° luglio 2012 il termine entro il quale la Pubblica Amministrazione erogherà ai prestatori d’opera somme superiori a 1.000 euro per il riconoscimento di stipendi e pensioni a mezzo strumenti di pagamento elettronici diversi dal denaro contante (art. 3, comma 3). Ai fini dell’individuazione del limite dei mille euro, non si tiene conto delle somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità (comma 4-ter).

Inoltre, in base al comma 4-bis, soltanto coloro che percepiscono pagamenti pensionistici erogati dall’Inps devono, entro il 30 giugno 2012, indicare gli estremi del conto di pagamento per l’accredito delle somme dovute dalla P.A.

Qualora il percettore di reddito fosse impossibilitato a raggiungere le sedi degli intermediari per motivi di salute o di restrizione della libertà personale, il soggetto delegato alla riscossione potrebbe accendere un conto corrente base o un libretto di risparmio postale intestati al beneficiario dei pagamenti (comma 4-quater) presentando una propria dichiarazione che attesta la sussistenza della documentazione relativa ai suddetti impedimenti, in luogo della documentazione medesima. Art. 3, comma 4-quinquies:

In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il delegato deve presentare alle banche o a Poste italiane Spa copia della documentazione già autorizzata dall’ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario del pagamento nonché una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente presente qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione.

Il D.L. 16/2012 interviene anche in materia di limiti ai compensi riconosciuti a titolo di salario o stipendio che possono essere pignorati da un creditore privato munito di titolo esecutivo (come decreto ingiuntivo, mutuo stipulato da notaio o sentenza) o da un soggetto pubblico (per motivi fiscali) disponendo che le somme dovute fino ad euro 2.500 rimangono pignorabili nella misura di un decimo, mentre la misura sale ad un settimo per le somme comprese tra detta soglia ed euro 5mila e rimane ferma ad un quinto per le somme superiori a 5 mila euro. Il D.P.R. 602/1973 è modificato con l’inserimento dell’art. 72-ter (Limiti di pignorabilità):

1 – Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro ed in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

2 – Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro

In ultimo, il 5° comma dell’art. 3 D.L. 16/2012 esclude l’espropriazione immobiliare per i crediti riscuotibili a norma del D.P.R. 602/1973 attraverso esattore nel caso in cui i beni, venduti all’asta, hanno valore inferiore a 20.000 euro. Sugli stessi beni, pertanto, non è possibile iscrivere ipoteca a decorrere dal 2 marzo 2012.

(per le novità sull’imposta municipale unica apportate dal Dl 16/2012: “Imu: art. 4 del decreto semplificazioni fiscali convertito in legge“)

(per la rateizzazione dei debiti tributari secondo il D.l. 16/2012 convertito in L. 44/2012: “D.L. 16/2012 convertito in legge 44 del 2012: rateizzazione dei debiti tributari, pagamento delle somme eccedenti il debito d’imposta e riduzione dell’inadempimento (art. 1, commi da 4 a 4-quater)“)

Le aste del 29 e 30 marzo 2011: BTP€i quinquennali, Btp a 3 e 10 anni, CCTeu

Ieri il Tesoro ha assegnato in asta del 29/03/2011 la 3° tranche del  BTP€i 5 ANNI col capitale rivalutato in base al tasso d’inflazione europeo.

Il titolo (ISIN IT0004682107, cedola 2,1%, data emissione 15/09/2010, scadenza 15/09/2016 e regolamento 31/03/2011) ha fatto registrare rendimento lordo pari a 1,66% e rapporto di copertura 1,53 grazie a richieste superiori ai 2,6 miliardi di euro.

Inoltre quest’oggi, nell’asta marginale del 30 marzo 2011, sono emessi CCTeu e Btp triennali e decennali con regolamento 01/04/2011.

I Btp 3 anni (ISIN IT0004707995, decorrenza 01/04/2011, scadenza 01/04/2014, 1° tranche) sono offerti con il tasso d’interesse annuo lordo facciale alzato al 3%. Le richieste del Btp triennale, che hanno superato i 5,8 miliardi di euro (copertura 1,3), hanno determinato rendimento lordo pari a 3,24% (in rialzo rispetto al 3,11% di febbraio).

I Btp 10 anni (ISIN IT0004695075, decorrenza 01/03/2011, scadenza 01/09/2021, tasso d’interesse annuo lordo 4,75%) sono offerti in 3° tranche. Le richieste del Btp decennale, che hanno superato i 4,87 miliardi di euro (buona copertura a 1,5), hanno determinato rendimento lordo pari a 4,8% (in lieve calo rispetto al 4,84% di febbraio).

I CCTeu (ISIN IT0004652175, decorrenza 15/10/2010, scadenza 15/10/2017, tasso d’interesse semestrale lordo pari all’Euribor 6 mesi maggiorato dello 0,8%, cedola a scadenza 15 aprile 2011 pari a 1,016%) sono offerti in 11° tranche. Le richieste del CCTeu, che hanno superato di poco i 2,39 miliardi di euro (copertura 1,64), hanno determinato rendimento lordo pari a 2,33% (in ribasso rispetto al 2,57% di febbraio).

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta 27 aprile 2011 dei BTP€i 5 ANNI e dei BTP€i 10 ANNI si veda http://www.questidenari.com/?p=4085)

(per l’asta del 28 aprile 2011 su Btp 3 anni, Btp 10 anni e CCTeu si legga http://www.questidenari.com/?p=4092)

(per l’asta dei CCTeu del 28 ottobre 2011: http://www.questidenari.com/?p=5404)

Redditometro – beni “sensibili” e coefficienti

Il nuovo 4° comma dell’art. 38 D.P.R. 600/1973, in riferimento alle spese effettivamente sostenute (http://www.questidenari.com/?p=3410), delinea l’accertamento sintetico puro stabilendo che l’ufficio “può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”. Lo scostamento rilevato anche per un solo anno, invece, è definito dal comma 6: “la determinazione sintetica del reddito complessivo ……. è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”.

L’utilizzo del redditometro (il cui meccanismo di funzionamento è stato modificato per effetto dell’art. 22 del D.L. 78 convertito nella legge 122/2010) è indicato sempre dall’art. 38 del D.P.R. 600 che al nuovo 5° comma recita: “la determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, …….”.

In merito a detti “elementi indicativi di capacità contributiva”, al momento – anche sulla base delle anticipazioni dell’Agenzia e con riferimento all’elenco contenuto nella Circolare della Guardia di Finanza n. 1 del 29/12/2008 (volume 2) – si ritiene che nuovi indicatori relativi a

–     pagamento di consistenti rate di mutuo e sostenimento di spese per arredo di lusso e per frequenti viaggi e crociere,

–        partecipazione ad aste,

–        iscrizione a circoli esclusivi e a scuole private particolarmente costose, etc.

affiancheranno le voci di spesa sotto riportate per costituire un insieme di circa 100 “beni sensibili” raggruppati in quattro macro-categorie (abitazioni, mezzi di trasporto, tempo libero, altre voci):

–        aerei ed elicotteri da turismo, alianti, motoalianti, ultraleggeri e deltaplani a motore

–        imbarcazioni da diporto di stazza lorda compresa fra 3 e 50 tonnellate, con propulsione a vela, ovvero non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 hp effettivi; navi di stazza superiore a t. 50; navi ed imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiore, complessivamente, a tre mesi all’anno

–     autoveicoli con alimentazione a benzina o a gasolio, di qualunque cilindrata, camper e autocaravan, motocicli con cilindrata superiore a 250 cc, roulotte

–        residenza principale in proprietà, locazione o comodato e residenze secondarie, in locazione stagionale in multiproprietà, ovvero anche in proprietà, locazione non stagionale e/o comodato

–        collaboratori familiari a tempo pieno conviventi o non conviventi, collaboratori a tempo parziale

–        cavalli da corsa o da equitazione, mantenuti in proprio o a pensione

–        assicurazioni, ad eccezione di quelle per RC auto, sulla vita e contro gli infortuni.

Dunque si può affermare che, per il nuovo redditometro, le differenze principali con l’attuale versione saranno costituite dalla composizione del “paniere” di elementi e dal fatto che i coefficienti – parametri idonei alla trasformazione della spesa in reddito, ovvero alla quantificazione del reddito presunto sintetico http://www.questidenari.com/?p=2938 – saranno collegati ai beni indice, al tenore di vita del luogo di residenza e al nucleo familiare.

(continua)

(per i chiarimenti sull’accertamento sintetico applicato dal periodo d’imposta 2009: “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: accertamento sintetico, scostamento 20%, risparmi, spese certe e spese Istat“)

Salgono i rendimenti di Cct 7 anni e Btp 3 anni, scendono i Btp 10 anni

Per volumi domandati pari circa ad una volta e mezzo i volumi offerti, le aste dei Titoli di Stato del 28 maggio 2010 sono da considerarsi soddisfacenti se valutate nell’ottica dello scetticismo con cui gli operatori di mercato vivono questa fase storica, caratterizzata dall’incertezza sulla tenuta del piano di aiuti da 440 miliardi di euro a favore dei Paesi in difficoltà che sarebbero sollevati dall’onere di rimborso debiti a mezzo emissione bond per i prossimi tre anni.

Nel dettaglio, i rendimenti lordi annui del Cct 7 anni a tasso variabile (cedola indicizzata al Bot semestrale + spread), del Btp 2% triennale e del Btp 4% decennale, contro i rispettivi rendimenti ultimi registrati, sono stati i seguenti

–        2,316% per Cct a scadenza 01/03/2017 (contro 1,63%)

–        2,347% per Btp a scadenza 01/06/2013 (contro 2,07%)

–        4,066% per Btp a scadenza 01/09/2020 (contro 4,09%).

A ulteriore conferma dell’emotività del momento, la notizia del giudizio declassato dall’agenzia Fitch sulla Spagna, abbassato di un livello da AAA ad AA+, ha propagato i suoi effetti anche sull’Italia, facendo risalire il rendimento del Btp decennale al 4,15% sul mercato secondario, ed allargando il differenziale col Bund tedesco fino a 147 centesimi.

Fonte: IlSole24Ore.com

(per l’asta Btp 10 anni del 29 luglio 2010 si veda: http://www.questidenari.com/?p=2799)