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Comunicazione per l’individuazione del trasgressore alla guida: sanzione pecuniaria e ricorso

L’art. 126-bis del nuovo Codice della Strada, al secondo comma, prevede che – entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione privo degli estremi identificativi del trasgressore – il proprietario del veicolo (o l’obbligato solidale) fornisca comunicazione dei dati personali e della patente necessari ad identificare il conducente responsabile dell’infrazione. In caso di omissione della comunicazione (per la decurtazione dei punti patente prevista dalle novità 2010 del CdS: http://www.questidenari.com/?tag=punti), il proprietario – ovvero l’obbligato in solido – è soggetto alla sanzione amministrativa dal minimo di euro 263 al massimo di euro 1.050.

Sempre l’art. 126-bis, 2° chiarisce che la contestazione si intende definita a seguito di pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero di conclusione dei procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, o di decorso dei termini per proporre gli stessi ricorsi.

Pertanto, il proprietario (o il cointestatario) del veicolo che abbia proposto ricorso sarà punito con la “multa supplementare” per mancata comunicazione dei dati solo al termine dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi che lo abbiano visto soccombente.

Con una nota del Ministero dell’Interno, inoltre, si spiega che l’obbligo di indicazione del conducente è da considerarsi adempiuto allorquando il ricorso contiene il nome del trasgressore, anche in caso di mancata compilazione del modulo allegato al verbale (fonte: IlSole24Ore.com).

In ultimo, la nota ministeriale sottolinea che, una volta a conoscenza dell’esito del ricorso contrario all’opponente, gli organi di polizia inviano al proprietario del veicolo un nuovo modulo per la comunicazione dei dati.

Guida sotto influenza di alcol e guida sotto effetto di sostanze stupefacenti – le sanzioni ed i punti previsti dal Codice della Strada aggiornato 2010

Con esclusione delle novità relative a conducenti di età inferiore a 21 anni, ai neopatentati e a coloro che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose (consultabili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2813), la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l è punita con una sanzione da 500 a 2.000 euro e con la decurtazione di 10 punti patente (art. 186, 2° comma, lettera a); tra le altre sanzioni è prevista la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

Inoltre, per livelli di gravità crescenti dell’infrazione:

–        tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l: sanzione da 800 a 3.200 euro, arresto fino a 6 mesi e decurtazione di 10 punti patente (art. 186, 2° comma, lettera b); tra le altre sanzioni è prevista la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno

–        tasso alcolemico oltre 1,5 g/l: sanzione da 1.500 a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a 1 anno e decurtazione di 10 punti patente (art. 186, 2° comma, lettera c); tra le altre sanzioni è prevista la sospensione della patente per una durata da 1 a 2 anni, raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato; in caso di recidiva nel biennio la patente viene revocata; eccetto il caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato, il veicolo è confiscato con la condanna, anche patteggiata

In caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, l’art. 186 comma 7 prevede la sanzione tra 1.500 e 6.000 euro, l’arresto da 3 mesi a 1 anno e la decurtazione di 10 punti patente. Tra le altre sanzioni, la patente viene sospesa da 6 mesi a 2 anni ed il veicolo confiscato, tranne il caso in cui esso appartenga a persona estranea alla violazione. In caso di recidiva nel biennio è disposta la revoca della patente.

In caso di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, è prevista dall’art. 187, 1° la sanzione da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da 6 mesi a 1 anno. Tra le altre sanzioni vi è la sospensione della patente da 1 a 2 anni, e la patente è revocata in caso di recidiva nel triennio o in caso il reato venga commesso da conducente professionale.

In caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, l’art. 187 comma 8 prevede la sanzione tra 800 e 3.200 euro, l’arresto fino a 6 mesi e la decurtazione di 10 punti patente. Tra le altre sanzioni: la patente viene sospesa da 6 mesi a 2 anni ed il veicolo confiscato, tranne il caso in cui esso appartenga a persona estranea alla violazione. E’ disposta la revoca della patente in caso il fatto venga commesso da soggetto già condannato per lo stesso reato nel biennio precedente.

Si rammenta che in caso le prove non invasive degli agenti accertatori forniscano esito positivo, il personale ausiliario delle forze di polizia è autorizzato a procedere ad accertamenti tossicologici su campioni di mucosa del cavo orale. Se il conducente rifiuta detto prelievo, lo stesso conducente viene accompagnato presso strutture sanitarie.

In ultimo, si ricorda che per il conseguimento della patente, anche nel caso dell’esercizio di attività professionali, è necessaria un’apposita certificazione sul non uso di alcol e di sostanze stupefacenti.

(ulteriori dettagli sulle sanzioni per uso di alcol da parte di conducenti professionali, e per mancato rispetto delle durate previste per i turni di lavoro e riposo, sono reperibili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2979)