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Circolare N. 6/E dell’11 marzo 2014 – redditometro e protezione dei dati personali: spese per elettrodomestici e arredi, fitto figurativo

(continua da “Circolare N. 6/E dell’11 marzo 2014 – redditometro e protezione dei dati personali: utilizzabilità delle medie Istat per il calcolo delle spese, famiglia fiscale e famiglia anagrafica”)

L’Agenzia delle Entrate ritiene che anche le spese per elettrodomestici, arredi ed altri beni e servizi per la casa, concorrano alla ricostruzione sintetica del reddito esclusivamente in presenza di importi corrisposti per spese effettivamente risultanti dai dati disponibili in anagrafe tributaria.

In ultimo, il Garante ha stabilito che il “fitto figurativo” (spesa assegnata se non risulta per il contribuente e per gli altri componenti del nucleo familiare, nel comune di residenza, alcuna delle tre tipologie di possesso fra proprietà o altro diritto reale, locazione o leasing immobiliare, uso gratuito) viene attribuito al contribuente solo dopo la fase di selezione dello stesso.

Considerato che l’ammontare corrispondente al “fitto figurativo” comprende tutte le altre spese connesse al mantenimento dell’abitazione, nel caso di una diversa condizione abitativa rappresentata in sede di contraddittorio dal contribuente, è necessario non tenerne conto e determinare correttamente le “spese per elementi certi” (manutenzione ordinaria, acqua e condominio) connesse alle caratteristiche dell’immobile a disposizione.

Se il contribuente non chiarisce la propria posizione ovvero non si presenta al contraddittorio, il “fitto figurativo” concorre alla determinazione del maggior reddito accertabile.

Ulteriori approfondimenti sulla circolare n. 6/E dell’11 marzo 2014 dalla fonte dell’Agenzia delle Entrate.

Circolare N. 6/E dell’11 marzo 2014 – redditometro e protezione dei dati personali: utilizzabilità delle medie Istat per il calcolo delle spese, famiglia fiscale e famiglia anagrafica

Preso atto del parere del Garante della privacy che, reso il 21 novembre 2013, comporta il riadattamento delle istruzioni contenute nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E dell’11 marzo 2014, fornisce ulteriori indicazioni operative circa l’attività di accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche.

Il Garante ha escluso il trattamento dei dati personali unicamente automatizzato già nelle prime fasi istruttorie, dato che prima dell’adozione dell’atto deve essere sempre assicurato l’intervento del funzionario dell’Agenzia delle entrate nell’ambito del procedimento di accertamento.

Pertanto, “adottate le garanzie individuate dal Garante a tutela degli interessati, la ricostruzione sintetica può essere effettuata tenendo conto, oltre che della quota di incremento patrimoniale imputabile al periodo d’imposta e della quota di risparmio formatasi nell’anno, dellespese certe (es. mutuo o canone di locazione), delle “spese per elementi certi” (ancorate all’esistenza di elementi oggettivamente riscontrabili come i metri quadrati effettivi delle abitazioni o la potenza degli autoveicoli) e del fitto figurativo.

In ordine alla fase di selezione, viene attribuito il “lifestage” risultante dalla c.d. “famiglia fiscale” presente nell’anagrafe tributaria, determinata in base alla dichiarazione presentata dal contribuente e costituita dallo stesso, dal coniuge, dai figli e dagli altri familiari fiscalmente a carico (si rilegga “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: famiglia fiscale, reddito complessivo accertabile e familiari fiscalmente a carico”).

La “famiglia anagrafica”, che non necessariamente coincide con quella fiscale, comprende anche i figli maggiorenni e gli altri familiari conviventi, nonché i conviventi di fatto, non fiscalmente a carico.

La corretta attribuzione al contribuente della tipologia di famiglia di appartenenza riveste importanza fondamentale per il trattamento dei dati nell’ottica della ricostruzione del reddito familiare e delle spese attribuibili al contribuente.

Pertanto l’ufficio delle Entrate, dopo aver selezionato il soggetto nei confronti del quale intraprendere le attività di controllo, effettuerà riscontri sulla situazione familiare del contribuente, aggiornando la composizione del nucleo familiare, prima ancora di inviare l’invito formale (art. 32, D.P.R. 600/1973).

In sede di primo contraddittorio, il contribuente potrà fornire una diversa rappresentazione della propria situazione familiare ai fini dell’attribuzione della nuova tipologia familiare.

Il Garante della privacy ha stabilito che la ricostruzione sintetica del reddito è conforme al Codice se si fonda su dati relativi a spese certe, spese per elementi certi e fitto figurativo che, pur essendo un dato presunto, può essere agevolmente verificato in sede di contraddittorio.

Pertanto (attività istruttoria) le medie ISTAT sono utilizzabili per il calcolo delle spese solo se collegate ad elementi certi come il possesso e le caratteristiche di immobili e di mobili registrati (esempio: spese per manutenzione ordinaria degli immobili e per acqua e condominio, parametrate ai metri quadrati effettivi delle abitazioni, e spese relative all’utilizzo degli autoveicoli parametrate ai KW effettivi).

Diversamente, le spese per beni e servizi di uso corrente il cui contenuto induttivo è determinato con esclusivo riferimento alla media ISTAT della tipologia di nucleo familiare ed area geografica di appartenenza (spese ISTAT: alimentari e bevande, abbigliamento e calzature, riscaldamento centralizzato, medicinali e visite mediche, tram, autobus, taxi ed altri trasporti, acquisto per apparecchi per telefonia, spese per telefono, libri scolastici, tasse scolastiche, rette e simili, giochi, giocattoli, radiotelevisione, hi fi, computer, animali domestici, barbiere, parrucchiere ed istituti di bellezza, prodotti per la cura della persona, argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi, borse, valige, ed altri effetti personali, onorari di liberi professionisti, alberghi, pensioni e viaggi organizzati, pasti e consumazioni fuori casa), non concorreranno né alla selezione dei contribuenti, né formeranno oggetto del contraddittorio.

(continuaCircolare N. 6/E dell’11 marzo 2014 – redditometro e protezione dei dati personali: spese per elettrodomestici e arredi, fitto figurativo)

Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: famiglia fiscale, reddito complessivo accertabile e familiari fiscalmente a carico

(continua da “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: obbligo di invito, movimentazioni finanziarie, accertamento con adesione, verbale, sanzioni ridotte e avviso di accertamento”)

Col D.M. 24 dicembre 2012 si stabilisce che il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva è determinato tenendo conto della spesa media e del nucleo familiare di appartenenza del contribuente.

In sede di selezione viene attribuito ad ogni contribuente il lifestage risultante dalla c.d. “Famiglia fiscale” ricostruita in base alle informazioni dei prospetti dei familiari a carico; dette informazioni provengono dai modelli Unico persone fisiche, 730 e dalle certificazioni di lavoro dipendente.

Se già dal primo contraddittorio il contribuente descrive una diversa situazione, pertanto, si procede ad attribuire la corretta tipologia familiare ed un diverso lifestage.

Il decreto stabilisce che il reddito complessivo accertabile del contribuente è pari alla somma di:

–        “spese certe” sostenute dal contribuente o dal familiare fiscalmente a carico;

–        “spese per elementi certi” ottenute con l’applicazione dei valori medi ai dati certi, riferibili al contribuente o al familiare fiscalmente a carico;

–        quota relativa agli incrementi patrimoniali imputabile al periodo d’imposta;

–        quota del risparmio formatasi nell’anno;

–        quota parte dell’ammontare complessivo delle “spese ISTAT” relative alla tipologia del nucleo familiare di appartenenza.

Il decreto stabilisce inoltre che si considerano sostenute dal contribuente le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.

Ne consegue che in caso siano state individuate spese riferite a soggetti fiscalmente a carico, “queste sono attribuite ai dichiaranti in base alla percentuale indicata in dichiarazione al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta”. Al soggetto fiscalmente a carico non viene attribuita alcuna quota della spesa media ISTAT.

(continua “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: abitazione, rate di mutuo e canone di locazione, immobili esclusi“)

(per i riscontri sulla situazione familiare in base al parere del Garante della Privacy: “Circolare N. 6/E dell’11 marzo 2014 – redditometro e protezione dei dati personali: utilizzabilità delle medie Istat per il calcolo delle spese, famiglia fiscale e famiglia anagrafica“)

Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: accertamento sintetico, scostamento 20%, risparmi, spese certe e spese Istat

La circolare n. 24/E del 31 luglio 2013 riguarda le indicazioni operative sull’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche (art. 38, commi 4-7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Decreto del MEF del 24 dicembre 2012) dichiarato per il 2009 e seguenti. Il previgente impianto normativo rimane in vigore per i controlli relativi ai periodi d’imposta precedenti.

Con la nuova disciplina la determinazione sintetica del reddito (dal quale sono deducibili i soli oneri previsti dall’art. 10 del TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la spettanza delle detrazioni d’imposta) si realizza con la presunzione relativa che il totale della spesa nel corso del periodo d’imposta è stato finanziato con i redditi dello stesso periodo. Il contribuente può provare in ogni caso che le spese sono state finanziate con altri mezzi (redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero esclusi dalla formazione della base imponibile) oppure dimostrare che le “spese certe” attribuite (sub) hanno un diverso ammontare o che sono state sostenute da soggetti terzi.

A questa presunzione si accosta, con uguale efficacia, quella basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva determinato mediante l’analisi di campioni di contribuenti, ferma restando la prova contraria del contribuente.

In ogni caso il contribuente è tutelato dal fatto che la determinazione sintetica è consentita solo se lo scostamento tra reddito complessivo determinato presuntivamente e reddito dichiarato è pari almeno al 20%, essendo sufficiente che lo scostamento si verifichi per un solo periodo d’imposta, ed è ulteriormente garantito dalla possibilità di fornire elementi di prova per giustificare lo scostamento tra reddito dichiarato e capacità di spesa attribuita, sia prima che dopo l’avvio del procedimento di accertamento con adesione.

Definite le voci di spesa riconducibili a macro categorie (fra le quali: “Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature“, “Abitazione”, “Combustibili ed energia”, “Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa”, e “Investimenti”), ai fini della quantificazione dell’ammontare della spesa attribuibile al contribuente il decreto distingue tra:

–        spese certe: spese di ammontare certo, oggettivamente riscontrabile, conosciuto dal contribuente e dall’Amministrazione finanziaria;

–        spese per elementi certi: spese di ammontare determinato dall’applicazione di valori medi (rilevati dai dati ISTAT) ad elementi presenti in Anagrafe Tributaria o comunque disponibili (es. potenza delle auto, lunghezza delle barche);

–        spese ISTAT: spese per beni e servizi di uso corrente di ammontare pari alla spesa media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie;

–        quota di spesa, sostenuta nell’anno in esame, per l’acquisto di beni e servizi durevoli.

La ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, inoltre, considera la quota di risparmio accantonata nell’anno.

(continua “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: obbligo di invito, movimentazioni finanziarie, accertamento con adesione, verbale, sanzioni ridotte e avviso di accertamento“)

(per le istruzioni operative aggiornate in base al parere del Garante della Privacy: “Circolare N. 6/E dell’11 marzo 2014 – redditometro e protezione dei dati personali: utilizzabilità delle medie Istat per il calcolo delle spese, famiglia fiscale e famiglia anagrafica“)

Circolare N. 5/E dell’11 marzo 2013: Imu ed effetto sostituzione per immobili locati part time. Deduzione ed esonero dall’obbligo di presentazione dichiarazione

(continua da “Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013: quando l’Imu sostituisce l’Irpef. Immobili non locati”)

Per gli immobili locati per una parte del periodo d’imposta, qualora non venga applicata o non sia applicabile la cedolare secca (immobili non abitativi, immobili abitativi locati a uso non abitativo, immobili locati a conduttori che esercitano attività di impresa, o arti e professioni), occorre distinguere il periodo di tempo

        nella porzione in cui l’immobile non è locato: l’Imu sostituisce l’Irpef e le addizionali dovute in relazione al reddito fondiario;

        nella porzione in cui l’immobile è locato: si applicano Irpef e addizionali con le regole ordinarie (di cui all’articolo 37, comma 4-bis, del Tuir) mettendo a confronto la rendita catastale rivalutata col canone di locazione ridotto forfetariamente (relativo al periodo di locazione) e considerando il concorso al reddito del canone se risulta superiore alla rendita.

In base all’art. 10, comma 3-bis, del TUIR, secondo cui

se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare

allora il principio di sostituzione impedisce al reddito dell’abitazione principale di concorrere alla formazione del reddito complessivo, ovvero la relativa deduzione Irpef non si applica.

Nel caso in cui l’abitazione principale è locata per una parte dell’anno, come già indicato, occorre suddividere il periodo d’imposta tra la porzione in cui l’abitazione è locata e la porzione in cui non lo è. Per la parte del periodo d’imposta in cui l’immobile è abitazione principale, la relativa deduzione non si applica.

Per quanto riguarda i beni non locati posseduti da società semplici, la circolare N. 5/E dell’11 marzo 2013 chiarisce che l’effetto di sostituzione deve essere “applicato in capo ai soci persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime di impresa, per la quota del reddito di partecipazione riferibile a redditi fondiari in relazione ai quali operi l’effetto di sostituzione”.

Diversamente, se la società è partecipata anche da soci operanti in regime d’impresa, non si produce sostituzione e la quota del reddito di partecipazione (reddito dominicale dei terreni non affittati o reddito dei fabbricati non locati) concorre a formare il reddito degli stessi soci.

In ultimo, la circolare segnala che in caso di sostituzione si ricade nell’ipotesi di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Di conseguenza il contribuente che possiede soltanto redditi sostituiti dall’Imu non è obbligato alla presentazione della dichiarazione, mentre se possiede anche altri redditi deve “verificare nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione 730 e UNICO PF se la propria particolare situazione rientra tra i casi di esonero”.

Circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012: esempi di imposta di bollo su conto corrente e libretto, su deposito titoli e gestione patrimoniale, su buoni fruttiferi postali

(continua da “Conto corrente e libretti di risparmio: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite”)

La circolare n. 48/E dell’Agenzia delle Entrate datata 21/12/2012 riprende in esame l’art. 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Oltre all’esenzione dell’imposta di bollo per i “conti di base” destinati a fasce di consumatori socialmente svantaggiate con ISEE inferiore ad euro 7.500 (“Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC”), la circolare rammenta l’applicazione del tributo in relazione al periodo rendicontato, come da evidenze dell’estratto conto, in ogni caso non inferiore all’importo minimo di 1 euro.

Posto che per “giacenza media” si intende la media dei saldi contabili giornalieri di ciascun rapporto nel periodo oggetto di rendicontazione, la circolare precisa che la verifica della giacenza complessiva del cliente deve essere effettuata in occasione di ogni estratto o rendiconto, in riferimento al periodo rendicontato, e che l’imposta va applicata a tutti i rapporti intrattenuti dal cliente se la stessa giacenza complessiva dei conti e dei libretti intestati al medesimo soggetto risulta superiore a 5.000 euro. Nella valutazione devono essere inclusi pure i libretti di risparmio al portatore, considerato che “in tal caso, ai fini del cumulo, occorre porre rilievo al soggetto che viene censito al momento dell’emissione del libretto ovvero al soggetto successivamente censito dall’intermediario quale portatore del libretto”.

Se presso la medesima banca vengono intrattenuti diversi rapporti di conto corrente o libretto di risparmio da parte del medesimo cliente, ai fini della valutazione per l’eventuale esenzione di un rapporto, vanno sommate le giacenze medie di ciascun conto o libretto in relazione allo stesso periodo temporale anche se risulta diversa la periodicità di rendicontazione dei rapporti. Torna utile l’esempio n. 5, in cui il cliente persona fisica è intestatario presso la medesima banca di due rapporti di conto corrente (A con valore medio di giacenza pari ad euro 53.000 nel 1° trimestre e ad euro 1.000 nel resto dell’anno; B con valore medio di giacenza pari ad euro 2.000 per tutto l’anno), dove la rendicontazione (indicata dalla sottolineatura) di A avviene con periodicità annuale e la rendicontazione (indicata dalla sottolineatura) di B avviene con periodicità trimestrale.

Come si nota dalla tabella, il c/c A fa pagare il bollo pieno a fine anno mentre il c/c B, che fa pagare trimestralmente all’invio della rendicontazione in ragione della frazione di anno, è esente da imposta per il 2°, 3° e 4° trimestre per via della giacenza media complessiva inferiore (nei rispettivi periodi) alla soglia di 5.000 euro.

In ordine all’imposta di bollo applicabile alle comunicazioni periodiche inviate alla clientela relative a prodotti finanziari valorizzati al termine del periodo rendicontato, la circolare sottolinea che le stesse comunicazioni si presumono inviate anche se il gestore non è tenuto alla redazione e all’invio, in relazione ai prodotti finanziari detenuti dalla clientela, e che in tal caso l’imposta va applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente. A titolo esemplificativo, pertanto, sono assoggettate all’imposta di bollo le comunicazioni relative a deposito titoli, a quote di fondi comuni d’investimento e Sicav, a strumenti finanziari derivati (per i quali eventuali valori negativi non hanno rilevanza ai fini del calcolo dell’imposta).

La circolare del 21 dicembre 2012 indica che in presenza di rendicontazioni periodiche, ovvero di rapporti che iniziano o terminano nel corso dell’anno, l’imposta deve essere rapportata ai giorni del periodo rendicontato.

Tale disposizione è da intendersi valida anche in merito all’applicazione della soglia minima (euro 34,20) e massima d’imposta (euro 1.200 per il 2012) in considerazione dell’ammontare complessivo dei prodotti detenuti presso la stessa banca. Pertanto (es.) se dall’applicazione dell’aliquota proporzionale dovesse scaturire un pagamento inferiore ad euro 17,10 (ovvero inferiore alla metà del minimo previsto), l’imposta dovuta sarà pari in ogni caso a detto importo per un periodo di rendicontazione di durata sei mesi. Inoltre, in caso di estinzione del rapporto in corso d’anno la verifica delle soglie minime e massime deve essere effettuata al momento della cessazione del rapporto e, “in caso di più rapporti, la verifica deve essere effettuata alla data di cessazione dell’ultimo rapporto in corso d’anno e le soglie minime e massime devono essere ragguagliate ai giorni dell’anno in cui il cliente ha intrattenuto rapporti con l’intermediario, considerando una volta sola i giorni compresi in periodi contemporanei”.

Esempio n. 13: presso lo stesso intermediario il cliente intrattiene nel 2013 un contratto di deposito titoli (d/t: decorrenza 1° aprile 2013, valore pari ad euro 10.000 e rendicontazione trimestrale) ed un contratto di gestione patrimoniale (GP: decorrenza 1° luglio 2013, valore pari ad euro 10.000 e rendicontazione annuale).

Come si nota, l’applicazione del tributo in funzione del numero dei giorni (91, 92 e 92 per il d/t rispettivamente al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre; 184 per la GP al 31 dicembre) determina il computo dell’imposta proporzionale nell’anno per euro 3,70 + 3,80 + 3,80 + 7,60 = 18,90. Tuttavia, l’imposta minima annuale rapportata ai 91 + 92 + 92 = 275 giorni dell’anno, pari ad euro 25,77 derivante dal prodotto tra l’imposta minima 34,20 ed il rapporto 275/365, comporta l’applicazione dell’imposta residuale per l’anno 2013 pari ad euro 6,87 (differenza tra 25,77 e 18,90).

Risulta di particolare interesse la puntualizzazione delle Entrate secondo cui qualora “non vi siano evidenze di prodotti finanziari ma il rapporto intrattenuto dal cliente risulti comunque movimentato nel periodo rendicontato, l’imposta deve essere applicata nella misura minima prevista pari ad euro 34,20, rapportata al periodo rendicontato”; la stessa precisazione integra la successiva che stabilisce, in caso di rendicontazioni di estinzione, analoga imposizione fiscale rapportata ai giorni di durata per prodotti che presentino valore pari a zero al termine del periodo rendicontato in cui hanno avuto luogo movimentazioni.

La circolare, infine, si sofferma sull’obbligo dell’ente gestore relativo alla determinazione dell’imposta dovuta al 31 dicembre di ogni anno per le polizze assicurative che viene applicata, per ciascun anno unitamente all’imposta dell’ultimo anno o frazione di anno, al momento del rimborso o del riscatto.

Per i buoni fruttiferi postali, invece, la determinazione dell’imposta va effettuata “sulla base della situazione in essere al termine dell’anno, senza tener conto dei buoni rimborsati in corso d’anno. Per i buoni che risultano in essere al 31 dicembre, inoltre, l’imposta deve essere calcolata senza effettuare il ragguaglio al periodo di durata del titolo nel corso dell’anno. Tale regola interessa sia il calcolo dell’imposta proporzionale che le soglie minime e massime di imposta previste dalla norma”. Pertanto, all’atto del rimborso nel corso dell’anno, va considerata esclusivamente la “misura del tributo memorizzata negli anni precedenti a quello del rimborso”.

Nel caso in cui il cliente detenga diversi prodotti finanziari per i quali l’imposta deve essere applicata al momento del rimborso o della scadenza, occorre imputare l’imposta determinata al termine dell’anno pro quota a ciascun prodotto, sia quando l’imposta è calcolata in misura proporzionale sia quando trovano applicazione le soglie minime e massime.

Esempio n. 16: il contribuente è titolare di tre buoni postali (BPF 1, BPF 2 e BPF 3) a durata tre anni, di valore nominale pari a 6mila, 10mila e 15mila euro e rispettivamente sottoscritti il 1° aprile 2012, il 1° maggio 2012 ed il 1° giugno 2012.

L’applicazione dell’aliquota 0,1% (anno 2012) e 0,15% (anni 2013 e 2014) ai rispettivi valori nominali determina i valori in euro del bollo indicati in tabella dai quali si osserva che, laddove l’imposta complessiva annua è inferiore alla soglia minima (ovvero al 31.12.12), il pagamento del bollo di euro 34,20 avviene in proporzione al peso della singola imposta sull’onere totale annuo.

Ulteriori approfondimenti dalla fonte dell’Agenzia delle Entrate (download in formato pdf).

(per l’imposta di bollo massima applicabile nel 2013 a prodotti finanziari dei quali siano titolari soggetti diversi dalle persone fisiche: “Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013: limite massimo dell’imposta di bollo per i prodotti finanziari“)