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Multe per infrazioni al Codice della Strada: termini di pagamento e di notifica del verbale

Ad esclusione dei casi più gravi in cui si commette reato ed interviene la sentenza del giudice (guida in stato di ebbrezza o rifiuto di sottoporsi ad alcoltest, oppure guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o senza aver conseguito la patente, omissione di soccorso a seguito di incidente), le infrazioni al Codice della Strada sono punite con la sola sanzione amministrativa, talvolta seguita dalla sanzione accessoria.

L’estinzione della sanzione amministrativa avviene con il pagamento di una somma in denaro pari alla multa stessa se, in caso di riconoscimento da parte del conducente della propria responsabilità, quest’ultimo trova sul parabrezza dell’auto il “preavviso” lasciato dall’agente accertatore; in tal caso il pagamento va effettuato entro il termine indicato sul preavviso stesso. Anche in caso di contestazione immediata la somma da versare sarà identica.

Diversamente, rendendosi necessaria l’individuazione del proprietario del veicolo e la spedizione dell’atto giudiziario al suo indirizzo di residenza a mezzo raccomandata, la sanzione sarà gravata da spese di accertamento e di notifica, normalmente al di sotto dei 15 euro.

Una volta spedito l’atto, il verbale di accertamento della violazione – che non è stato consegnato al trasgressore perché lontano dall’auto in sosta vietata (ad esempio) o a causa delle condizioni del traffico – è notificato al proprietario del veicolo entro 90 giorni dalla data di accertamento, con computo dei giorni a partire da quello successivo alla data dell’infrazione. In caso di contestazione immediata, è utile rammentare che il verbale si intende notificato anche se il trasgressore rifiuta di riceverne copia, mentre sono previsti 100 giorni per la notifica al proprietario (http://www.questidenari.com/?p=2824).

Il verbale si intende notificato dal Comando da cui dipendono gli accertatori nel giorno di consegna al servizio postale, al messo comunale o all’ufficiale giudiziario. Ciò implica che la consegna al proprietario oltre il termine stabilito non invalida il verbale se i motivi del ritardo non sono riconducibili al Comando; se invece il ritardo è dovuto al Comando, l’obbligo di pagamento si estingue.

Ai fini della decorrenza dei termini di pagamento o di presentazione del ricorso (al Prefetto o al Giudice di Pace), il verbale si considera notificato se la relativa raccomandata è ricevuta da persona di età almeno pari ad anni 14. In caso di rifiuto, ovvero in caso di assenza, il servizio postale effettua un secondo tentativo di notifica (con l’avviso di giacenza) della durata di 10 giorni, trascorsi inutilmente i quali l’atto si intende notificato a partire dalla data di consegna del primo avviso.

Avvenuta la notifica del verbale, il pagamento completo delle somme deve verificarsi entro 60 giorni di calendario (a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa l’infrazione in caso di contestazione immediata, o a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il verbale è stato notificato dal servizio postale); diversamente si realizza l’iscrizione a ruolo per importo pari alla metà del massimo previsto per la specifica violazione e con tempi di notifica pari a 5 anni.

(continua http://www.questidenari.com/?p=3917)

Conducenti professionali: le sanzioni del Codice della Strada per uso di alcol e inosservanza dei turni di lavoro e di riposo

Oltre alla possibilità di rimanere al volante del mezzo pesante fino a 68 anni, le novità che interessano i conducenti professionali – circa il rispetto delle regole stabilite dal Codice della Strada – riguardano i turni di guida, i turni di riposo, l’esibizione della documentazione all’organo accertatore e l’uso di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope da parte degli autisti.

La politica di “tolleranza zero” nei confronti dei conducenti professionali che assumono alcol si è concretizzata in una scala crescente di sanzioni (sulla base del tasso alcolemico rilevato) raddoppiate in caso di incidente – a partire dal minimo della multa compresa tra 155 e 624 euro (art. 186-bis, comma 2) e 5 punti patente decurtati, fino ad arrivare ai 6.000 euro e 10 punti patente in caso di ebbrezza grave, in aggiunta alle altre sanzioni della sospensione della patente e confisca del veicolo, o addirittura all’arresto e alla revoca della patente quando si guidano veicoli o complessi di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, autobus e altri veicoli per il trasporto di più di 9 persone (conducente compreso).

Per determinare nel dettaglio la griglia sanzionatoria – che per valori di alcol superiori a 0,5 g/l riprende quella prevista dall’art. 186, 2°, lettere a), b) e c) per la generalità dei conducenti consultabile alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2923 – si consideri che vengono applicate maggiorazioni delle sanzioni amministrative di 1/3 per valori compresi tra 0,5 e 0,8 g/l, e maggiorazioni da 1/3 alla metà delle sanzioni penali per valori superiori a 0,8 g/l. Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico comporta la sanzione fino a 9mila euro e l’arresto fino a 18 mesi (art. 186-bis, 6°).

Oltre che per il conseguimento della patente, è necessaria un’apposita certificazione sul non uso di alcol e di sostanze stupefacenti anche all’atto del rinnovo (sono compresi nell’obbligo pure i patentini filoviari).

In fatto di durata massima dei turni di guida, e permanenza nelle fasi di riposo, sono stati adottati i limiti europei previsti dal regolamento comunitario n. 561/ 2006.

Gli articoli 173 del Codice della Strada, al comma 5, e 174 ai commi da 5 a 7, prevedono sanzioni da 155 a 1.600 euro e la perdita da 1 a 10 punti patente (secondo un meccanismo di gradualità nella gravità dell’infrazione basato sulla percentuale di mancato rispetto del limite temporale) per il superamento dei periodi di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose e mancata osservanza dei periodi di riposo.

In particolare, il turno di lavoro relativo al periodo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore (estensibili a 10 ore per non più di due volte a settimana), il periodo di guida settimanale non deve superare le 56 ore, ed il periodo di guida accumulato in due settimane consecutive non deve essere superiore a 90 ore.

Per il turno di riposo, l’interruzione deve durare almeno 45 minuti dopo un periodo di guida di 4,5 ore (eccetto il caso in cui stia per iniziare un periodo di riposo), ovvero in alternativa si possono effettuare due interruzioni di almeno 15 e 30 minuti; il riposo giornaliero deve essere realizzato nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.

Lo stesso art. 174, al comma 4, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie da 38 a 800 euro, stabilisce che il superamento della durata del periodo di guida e l’inosservanza delle disposizioni sui periodi di riposo giornaliero comportano l’applicazione della sanzione anche agli altri membri dell’equipaggio, provocano il ritiro temporaneo dei documenti di guida ed obbligano in solido al pagamento il conducente e l’impresa da cui lo stesso dipende.

In ultimo, con obbligo di pagamento o di versamento della cauzione a mani dell’agente accertatore, si rammenta che la violazione della normativa comunitaria in materia di cabotaggio prevede la sanzione da euro 5mila a 15mila.

Guida sotto influenza di alcol e guida sotto effetto di sostanze stupefacenti – le sanzioni ed i punti previsti dal Codice della Strada aggiornato 2010

Con esclusione delle novità relative a conducenti di età inferiore a 21 anni, ai neopatentati e a coloro che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose (consultabili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2813), la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l è punita con una sanzione da 500 a 2.000 euro e con la decurtazione di 10 punti patente (art. 186, 2° comma, lettera a); tra le altre sanzioni è prevista la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

Inoltre, per livelli di gravità crescenti dell’infrazione:

–        tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l: sanzione da 800 a 3.200 euro, arresto fino a 6 mesi e decurtazione di 10 punti patente (art. 186, 2° comma, lettera b); tra le altre sanzioni è prevista la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno

–        tasso alcolemico oltre 1,5 g/l: sanzione da 1.500 a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a 1 anno e decurtazione di 10 punti patente (art. 186, 2° comma, lettera c); tra le altre sanzioni è prevista la sospensione della patente per una durata da 1 a 2 anni, raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato; in caso di recidiva nel biennio la patente viene revocata; eccetto il caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato, il veicolo è confiscato con la condanna, anche patteggiata

In caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, l’art. 186 comma 7 prevede la sanzione tra 1.500 e 6.000 euro, l’arresto da 3 mesi a 1 anno e la decurtazione di 10 punti patente. Tra le altre sanzioni, la patente viene sospesa da 6 mesi a 2 anni ed il veicolo confiscato, tranne il caso in cui esso appartenga a persona estranea alla violazione. In caso di recidiva nel biennio è disposta la revoca della patente.

In caso di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, è prevista dall’art. 187, 1° la sanzione da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da 6 mesi a 1 anno. Tra le altre sanzioni vi è la sospensione della patente da 1 a 2 anni, e la patente è revocata in caso di recidiva nel triennio o in caso il reato venga commesso da conducente professionale.

In caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, l’art. 187 comma 8 prevede la sanzione tra 800 e 3.200 euro, l’arresto fino a 6 mesi e la decurtazione di 10 punti patente. Tra le altre sanzioni: la patente viene sospesa da 6 mesi a 2 anni ed il veicolo confiscato, tranne il caso in cui esso appartenga a persona estranea alla violazione. E’ disposta la revoca della patente in caso il fatto venga commesso da soggetto già condannato per lo stesso reato nel biennio precedente.

Si rammenta che in caso le prove non invasive degli agenti accertatori forniscano esito positivo, il personale ausiliario delle forze di polizia è autorizzato a procedere ad accertamenti tossicologici su campioni di mucosa del cavo orale. Se il conducente rifiuta detto prelievo, lo stesso conducente viene accompagnato presso strutture sanitarie.

In ultimo, si ricorda che per il conseguimento della patente, anche nel caso dell’esercizio di attività professionali, è necessaria un’apposita certificazione sul non uso di alcol e di sostanze stupefacenti.

(ulteriori dettagli sulle sanzioni per uso di alcol da parte di conducenti professionali, e per mancato rispetto delle durate previste per i turni di lavoro e riposo, sono reperibili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2979)

La circolare del 30 luglio sulla riforma del Codice della Strada: zero alcol per neopatentati e conducenti professionali

Praticamente in coincidenza del ricorso al Consiglio di Stato contro la sospensiva del Tar (http://www.questidenari.com/?p=2805) – richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per consentire all’Anas di procedere comunque agli incassi maggiorati dei pedaggi autostradali durante l’esodo, e che fa registrare l’appello delle associazioni di consumatori a conservare le ricevute dei pedaggi per l’eventuale rimborso – viene emessa la prima circolare sulla riforma del Codice della Strada (legge 120/10).

La circolare del dipartimento Pubblica Sicurezza (prot. 300/A/10777/10/101/3/3/9 del 30 luglio) tratta le disposizioni in vigore già da venerdi 30 luglio: tra queste, la temuta applicazione della “tolleranza zero” nei confronti di coloro che, dopo aver bevuto alcolici, si mettono alla guida e appartengono alle seguenti categorie:

–        giovani sotto i 21 anni, o quanti hanno conseguito la patente B da meno di 3 anni, anche se alla guida di motorini e minicar

–        tassisti e autisti di veicolo a noleggio con conducente

–        conducenti di mezzi pesanti e pullmini con più di 9 posti

–        conducenti di auto con rimorchio a traino (anche roulotte o motoscafo) il cui peso complessivo superi le 3,5 tonnellate.

In particolare, l’ultimo punto si riferisce a Suv e camper, abbinati a rimorchi, il cui conducente deve essere in possesso di patente C o BE.

Rispetto a quanto avvenuto nel recente passato in applicazione del codice stradale, ora sono necessari 3 test (quando i primi 2 abbiano avuto esito positivo) per procedere a sanzionare il neo-patentato o il conducente professionale. Fra i motivi che inducono all’adozione di una maggiore cautela vi sono i dubbi sull’attendibilità della rilevazione degli etilometri in dotazione alle Forze dell’Ordine, come pure recepito da alcune sentenze della magistratura.

In caso il conducente si rifiuti di sottoporsi al test, sono previste sanzioni penali, sospensione della patente e confisca del mezzo – confisca a cui non si procede se il veicolo appartiene a terzi estranei al reato, ma in tal caso raddoppia la durata della sospensione della patente.

Infine, se il conducente si trova sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, le sanzioni vengono applicate pur in assenza di visita medica, dato che sono sufficienti le analisi sui liquidi biologici.

(per la seconda Circolare del 12 agosto 2010 sulla riforma del Codice della Strada si veda http://www.questidenari.com/?p=2857)

(ulteriori dettagli sulle sanzioni per uso di alcol da parte di conducenti professionali, e per mancato rispetto delle durate previste per i turni di lavoro e riposo, sono reperibili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2979)

(per l’entrata in vigore al giorno 9 febbraio 2011 delle norme relative ai limiti di potenza specifica e assoluta per veicoli guidati da neopatentati, ai limiti di velocità e alle sanzioni per gli stessi conducenti, si legga http://www.questidenari.com/?p=3655)

(sulla sanzione per coloro che guidano motorini e minicar senza la necessaria autorizzazione si legga http://www.questidenari.com/?p=3900)

Riforma del Codice della Strada: le sanzioni pecuniarie a partire da luglio 2010

Con l’approvazione odierna del Senato, diviene legge il nuovo codice stradale.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ecco alcune anticipazioni riguardanti in particolare le multe comminate ai trasgressori:

–        per i neopatentati (per i primi 3 anni di guida) ed i conducenti professionali (camionisti, conducenti di autobus e tassisti) sono previste le seguenti sanzioni operative già dal prossimo venerdi 30 luglio 2010, oltre alla sospensione della patente (eccetto il caso “a”):

a) multa da 155 fino a 624 euro per tasso alcolemico rilevato inferiore a 0,5 g/l. Multa raddoppiata in caso di incidente

b) multa fino a 2.666 euro per tasso alcolemico rilevato compreso tra 0,5 e 0,8 g/l

c) multa fino a 4.800 euro per tasso alcolemico rilevato compreso tra 0,8 e 1,5 g/l. Sanzione aumentata di 1/3 per chi è alla guida di un mezzo pesante

d) multa fino a 9.000 euro per tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l

–        per tutti i conducenti, con sanzioni raddoppiate in caso di incidente:

a) multa fino a 2.000 euro per tasso alcolemico rilevato compreso tra 0,5 e 0,8 g/l

b) fino ad 1 anno di carcere, sospensione della patente fino a 2 anni e revoca della patente in caso di recidiva per tasso alcolemico rilevato superiore a 1,5 g/l.

E’ bene che i conducenti assuntori di farmaci, l’effetto dei quali sia rilevabile dall’etilometro, portino con loro la documentazione medica.

–        per una sola volta, a seguito di accertamento e pur in mancanza di incidente, la pena detentiva e pecuniaria potrà essere sostituita con lavori di pubblica utilità da parte di coloro che siano stati trovati alla guida in stato di ebbrezza, per la durata prevista dalla sanzione detentiva e corrispondentemente alla conversione di ogni giorno di lavoro di pubblica utilità in euro 250 di pena pecuniaria.

–        multa fino a 2.000 euro per chi supera di oltre 40 km/h il limite di velocità, fino a 3.119 euro per chi supera il limite di oltre 60 km/h.

–        sono previste sanzioni per chi conduce minicar e ciclomotori che superano la velocità di 45 Km/h (fino a 1.559 euro), e per chi produce o commercializza gli stessi mezzi (fino a 4.000 euro) o per il meccanico che ne elabora i motori (fino a 3.119 euro). Norma operativa dal prossimo venerdi 30 luglio 2010.

–        i 17-enni possono guidare se accompagnati da una persona che abbia conseguito la patente B da almeno 10 anni, non possono trasportare persone e devono esporre sull’automezzo l’acronimo “GA” (guida accompagnata). In caso di violazione, la multa va da 78 a 311 euro.

–        per chi circola a bordo di veicoli con emissioni inquinanti non idonee, o durante il periodo di sospensione della patente oppure quando si trova in stato di temporanea inidoneità alla guida, è prevista una multa fino a 624 euro. Per la circolazione con veicolo sospeso in attesa di revisione, la multa arriva fino a 7.369 euro.

–        i tempi di notifica delle contravvenzioni a mezzo raccomandata scendono a 90 giorni (di calendario, e non lavorativi) successivi all’accertamento dell’infrazione. In caso di contestazione immediata, invece, sono 100 i giorni a disposizione per la notifica della contravvenzione agli obbligati in solido. Per violazioni accertate in remoto, per le quali è prevista la sanzione compresa tra 263 e 1.050 euro, è possibile omettere la segnalazione del conducente per evitare la perdita dei punti patente.

–        coloro che sono titolari di un reddito annuo inferiore ad euro 10.628,16 possono rateizzare (rata minima: euro 100) le multe di importo almeno pari ad euro 200 – col massimo di 12 rate per multe inferiori a 2.000 euro; col massimo di 24 rate per multe inferiori a 5.000 euro; col massimo di 60 rate per multe oltre i 5.000 euro.

–        bar, alberghi e ristoranti che proseguiranno l’attività oltre la mezzanotte e non metteranno a disposizione dei clienti gli etilometri saranno multati fino a 1.200 euro.

–        multa fino a 7.000 euro per la vendita di superalcolici da asporto dalle 22:00 alle 6:00 del mattino e multa fino a 10.500 euro per la vendita di alcolici e superalcolici nelle aree di servizio (autogrill) a partire dalle 22:00; multa fino a 20.000 euro per la vendita di alcolici e superalcolici nei locali pubblici dalle 3:00 alle 6:00 del mattino.

–        titolari e gestori di stabilimenti balneari che organizzeranno feste danzanti con alcolici oltre l’orario previsto 17:00-20:00 saranno multati tra i 5.000 ed i 20.000 euro.

–        chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sarà punito con l’arresto, la confisca del mezzo e la multa fino a 6.000 euro (la pena è aumentata di 1/3, e fino alla metà, se il conducente è camionista o neopatentato).

–        multa da 100 a 400 euro per chi getta rifiuti dall’auto.

–        multa da 389 a 1.559 euro per chi causa un incidente con danni ad un animale senza soccorrerlo, e multa fino a 311 euro per le altre persone che, coinvolte nel sinistro, non prestano soccorso (si tratta di una norma giustificata da motivi di sicurezza: si pensi alla pericolosità della carcassa rimasta sull’asfalto di un animale di grosse dimensioni). In tal caso occorre segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine.

–        multa fino a 25.000 euro per il commercio di prodotti farmaceutici pericolosi per la guida “senza il pittogramma che indica questa pericolosità”.

–        colpite le intestazioni fittizie di autoveicoli.

Fonti web varie: IlSole24Ore.com, IlMessaggero.it

(per la trattazione completa delle sanzioni previste dalla Legge 120/10 in materia di superamento dei limiti di velocità si legga: http://www.questidenari.com/?p=2816)

(per approfondimenti sui tempi di notifica dei verbali, rateizzazione della multa e ricorso al Giudice di Pace si veda: http://www.questidenari.com/?p=2824)

(per il quadro definitivo delle sanzioni previste dal Codice della Strada 2010 in caso di guida sotto effetto di alcol e guida sotto effetto di sostanze stupefacenti si legga http://www.questidenari.com/?p=2923)

(ulteriori ed aggiornati dettagli sulle sanzioni per uso di alcol da parte di conducenti professionali, e per mancato rispetto delle durate previste per i turni di lavoro e riposo, sono reperibili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2979)

(per l’obbligo di uso del casco omologato ECE/ONU 22/05 in sella a ciclomotori e motoveicoli dal 12 ottobre 2010 si legga http://www.questidenari.com/?p=3079)

(per l’obbligo dei gestori a dotare l’esercizio aperto al pubblico di etilometro si legga l’aggiornamento al 13 novembre 2010: http://www.questidenari.com/?p=3292)