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Finanziaria 2011 – accertamenti fiscali (art. 1, commi 18-22)

Si riporta il contenuto dei commi 18-22 relativi all’art. 1 della Legge di stabilità (http://www.questidenari.com/?tag=finanziaria-2011: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) nel testo definitivo, in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

Comma 18 – Con decorrenza 1° febbraio 2011, le sanzioni amministrative applicabili nel caso di accertamento con adesione riferito alle imposte sui redditi, all’Iva ed alle altre imposte indirette, sono aumentate da un quarto ad un terzo del minimo previsto dalla legge (cfr. Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”, il 5° comma dell’art. 2 “Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto” diviene: “A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione commesse nel periodo d’imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall’ufficio. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi”).

Sempre a decorrere dal 01/02/2011, altresì sono elevate ad un terzo del minimo previsto dalla legge le multe in caso di rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione, e a formulare istanza di accertamento con adesione (l’art. 15, 1° dello stesso Dlgs 218/97, è così modificato: “Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell’articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell’articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell’articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione”).

Comma 21 – Le disposizioni del comma 18 sono applicate agli atti definibili emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Comma 19 – A decorrere dal 1° febbraio 2011, le sanzioni aumentano da un terzo al 40% delle somme irrogabili in relazione all’ammontare del tributo conciliato. In materia di contenzioso tributario, l’art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo in vigore dal 1° gennaio 2005) è così modificato al comma 6: “In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo”.

Comma 22 – Le disposizioni del comma 19 si applicano ai ricorsi presentati a decorrere dal 1° febbraio 2011. Le disposizioni del comma 20 si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011 e con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Comma 20 – A decorrere dal 1° febbraio 2011, aumentano le sanzioni pecuniarie (un decimo; un ottavo; un decimo; un terzo; un terzo) in ordine alle varie ipotesi di ravvedimento operoso. Il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 è modificato con le maggiori sanzioni (supra) rispettivamente all’articolo 13, 1°, lettere a), b) e c); all’articolo 16, 3°; all’articolo 17, 2°.

(per gli aggiornamenti sulle aliquote contributive – Legge di stabilità 2011 – si legga http://www.questidenari.com/?p=3454)

Come evitare le liti con l’amministrazione finanziaria /4 – La conciliazione giudiziale

La conciliazione giudiziale è un mezzo con il quale si può chiudere un contenzioso aperto con l’amministrazione finanziaria.

Si applica a tutte le controversie che sono sotto la giurisdizione delle commissioni tributarie provinciali e non può essere richiesta oltre la prima udienza.

Può essere proposta dalla commissione tributaria stessa che prospetta alle parti il tentativo di conciliazione, o dalle parti stesse (contribuente, ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, Ente Locale, agente della riscossione).

Tuttavia il tentativo di conciliazione non è vincolante: se il contribuente non raggiunge l’accordo nonostante il tentativo, ha la possibilità di proseguire con il contenzioso.

I vantaggi derivanti dalla conciliazione sono i seguenti: 1) riduce le sanzioni amministrative ad 1/3; 2) abbatte fino a metà le sanzioni penali e cancella le sanzioni accessorie; 3) le spese di giudizio restano compensate; 4) evita i rischi e i costi legati alla prosecuzione del contenzioso.

La conciliazione si può effettuare in due modi distinti: in udienza e fuori udienza.

In udienza può essere avviata da una delle parti o dal giudice stesso. E’ necessario che il contribuente o l’ufficio presentino domanda di pubblica udienza presso la segreteria della commissione tributaria, notificata alla controparte entro 10 giorni precedenti alla trattazione. Si può richiedere la conciliazione in tutto o in parte della controversia.

L’ufficio, dopo la fissazione della data di trattazione ma sempre prima dell’udienza, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente.

Il giudice tributario autonomamente può invitare le parti a conciliare la controversia: in caso di accordo viene redatto un verbale, sempre in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.

Quando la conciliazione avviene fuori dall’udienza, in seguito all’accordo in base al quale si può chiudere la controversia, è compito dell’ufficio – sempre prima della fissazione dell’udienza – quello di provvedere a depositare l’accordo presso la commissione tributaria.

Se l’accordo viene confermato in udienza, il presidente della commissione dichiara con decreto l’estinzione del giudizio.

Circa il versamento delle somme dovute, occorre precisare che i modelli da utilizzare sono l’F24 per le imposte dirette,sostitutive, IRAP ed IVA.

Per le imposte indirette bisogna utilizzare il modello F23. Sui suddetti modelli devono essere indicati i codici tributo reperibili dal sito dell’Agenzia delle Entrate ed il codice atto dell’istituto conciliativo a cui si è aderito.

Per le imposte dirette e l’Iva è possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d’imposta del contribuente.

Il pagamento va effettuato in unica soluzione entro 20 giorni dalla data del verbale. In forma rateale con un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo oppure 12 rate sempre trimestrali se la somma supera 51.645,69 euro. La prima rata deve essere versata entro 20 giorni dal decreto, le altre devono essere maggiorate dagli interessi legali.

Il contribuente dovrà produrre polizza fidejussoria per tutto il periodo di rateazione aumentato di 1 anno.

Gli interessi calcolati vanno dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione.

Il contribuente è tenuto a consegnare una copia dell’attestazione del versamento con la documentazione della garanzia prestata.

Nel caso in cui non dovesse avvenire il versamento delle rate successive, l’ufficio provvederà all’iscrizione a ruolo a carico del contribuente e del garante stesso.

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