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Circolare N. 6/E dell’11 marzo 2014 – redditometro e protezione dei dati personali: utilizzabilità delle medie Istat per il calcolo delle spese, famiglia fiscale e famiglia anagrafica

Preso atto del parere del Garante della privacy che, reso il 21 novembre 2013, comporta il riadattamento delle istruzioni contenute nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E dell’11 marzo 2014, fornisce ulteriori indicazioni operative circa l’attività di accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche.

Il Garante ha escluso il trattamento dei dati personali unicamente automatizzato già nelle prime fasi istruttorie, dato che prima dell’adozione dell’atto deve essere sempre assicurato l’intervento del funzionario dell’Agenzia delle entrate nell’ambito del procedimento di accertamento.

Pertanto, “adottate le garanzie individuate dal Garante a tutela degli interessati, la ricostruzione sintetica può essere effettuata tenendo conto, oltre che della quota di incremento patrimoniale imputabile al periodo d’imposta e della quota di risparmio formatasi nell’anno, dellespese certe (es. mutuo o canone di locazione), delle “spese per elementi certi” (ancorate all’esistenza di elementi oggettivamente riscontrabili come i metri quadrati effettivi delle abitazioni o la potenza degli autoveicoli) e del fitto figurativo.

In ordine alla fase di selezione, viene attribuito il “lifestage” risultante dalla c.d. “famiglia fiscale” presente nell’anagrafe tributaria, determinata in base alla dichiarazione presentata dal contribuente e costituita dallo stesso, dal coniuge, dai figli e dagli altri familiari fiscalmente a carico (si rilegga “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: famiglia fiscale, reddito complessivo accertabile e familiari fiscalmente a carico”).

La “famiglia anagrafica”, che non necessariamente coincide con quella fiscale, comprende anche i figli maggiorenni e gli altri familiari conviventi, nonché i conviventi di fatto, non fiscalmente a carico.

La corretta attribuzione al contribuente della tipologia di famiglia di appartenenza riveste importanza fondamentale per il trattamento dei dati nell’ottica della ricostruzione del reddito familiare e delle spese attribuibili al contribuente.

Pertanto l’ufficio delle Entrate, dopo aver selezionato il soggetto nei confronti del quale intraprendere le attività di controllo, effettuerà riscontri sulla situazione familiare del contribuente, aggiornando la composizione del nucleo familiare, prima ancora di inviare l’invito formale (art. 32, D.P.R. 600/1973).

In sede di primo contraddittorio, il contribuente potrà fornire una diversa rappresentazione della propria situazione familiare ai fini dell’attribuzione della nuova tipologia familiare.

Il Garante della privacy ha stabilito che la ricostruzione sintetica del reddito è conforme al Codice se si fonda su dati relativi a spese certe, spese per elementi certi e fitto figurativo che, pur essendo un dato presunto, può essere agevolmente verificato in sede di contraddittorio.

Pertanto (attività istruttoria) le medie ISTAT sono utilizzabili per il calcolo delle spese solo se collegate ad elementi certi come il possesso e le caratteristiche di immobili e di mobili registrati (esempio: spese per manutenzione ordinaria degli immobili e per acqua e condominio, parametrate ai metri quadrati effettivi delle abitazioni, e spese relative all’utilizzo degli autoveicoli parametrate ai KW effettivi).

Diversamente, le spese per beni e servizi di uso corrente il cui contenuto induttivo è determinato con esclusivo riferimento alla media ISTAT della tipologia di nucleo familiare ed area geografica di appartenenza (spese ISTAT: alimentari e bevande, abbigliamento e calzature, riscaldamento centralizzato, medicinali e visite mediche, tram, autobus, taxi ed altri trasporti, acquisto per apparecchi per telefonia, spese per telefono, libri scolastici, tasse scolastiche, rette e simili, giochi, giocattoli, radiotelevisione, hi fi, computer, animali domestici, barbiere, parrucchiere ed istituti di bellezza, prodotti per la cura della persona, argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi, borse, valige, ed altri effetti personali, onorari di liberi professionisti, alberghi, pensioni e viaggi organizzati, pasti e consumazioni fuori casa), non concorreranno né alla selezione dei contribuenti, né formeranno oggetto del contraddittorio.

(continuaCircolare N. 6/E dell’11 marzo 2014 – redditometro e protezione dei dati personali: spese per elettrodomestici e arredi, fitto figurativo)

Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: accertamento sintetico, scostamento 20%, risparmi, spese certe e spese Istat

La circolare n. 24/E del 31 luglio 2013 riguarda le indicazioni operative sull’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche (art. 38, commi 4-7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Decreto del MEF del 24 dicembre 2012) dichiarato per il 2009 e seguenti. Il previgente impianto normativo rimane in vigore per i controlli relativi ai periodi d’imposta precedenti.

Con la nuova disciplina la determinazione sintetica del reddito (dal quale sono deducibili i soli oneri previsti dall’art. 10 del TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la spettanza delle detrazioni d’imposta) si realizza con la presunzione relativa che il totale della spesa nel corso del periodo d’imposta è stato finanziato con i redditi dello stesso periodo. Il contribuente può provare in ogni caso che le spese sono state finanziate con altri mezzi (redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero esclusi dalla formazione della base imponibile) oppure dimostrare che le “spese certe” attribuite (sub) hanno un diverso ammontare o che sono state sostenute da soggetti terzi.

A questa presunzione si accosta, con uguale efficacia, quella basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva determinato mediante l’analisi di campioni di contribuenti, ferma restando la prova contraria del contribuente.

In ogni caso il contribuente è tutelato dal fatto che la determinazione sintetica è consentita solo se lo scostamento tra reddito complessivo determinato presuntivamente e reddito dichiarato è pari almeno al 20%, essendo sufficiente che lo scostamento si verifichi per un solo periodo d’imposta, ed è ulteriormente garantito dalla possibilità di fornire elementi di prova per giustificare lo scostamento tra reddito dichiarato e capacità di spesa attribuita, sia prima che dopo l’avvio del procedimento di accertamento con adesione.

Definite le voci di spesa riconducibili a macro categorie (fra le quali: “Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature“, “Abitazione”, “Combustibili ed energia”, “Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa”, e “Investimenti”), ai fini della quantificazione dell’ammontare della spesa attribuibile al contribuente il decreto distingue tra:

–        spese certe: spese di ammontare certo, oggettivamente riscontrabile, conosciuto dal contribuente e dall’Amministrazione finanziaria;

–        spese per elementi certi: spese di ammontare determinato dall’applicazione di valori medi (rilevati dai dati ISTAT) ad elementi presenti in Anagrafe Tributaria o comunque disponibili (es. potenza delle auto, lunghezza delle barche);

–        spese ISTAT: spese per beni e servizi di uso corrente di ammontare pari alla spesa media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie;

–        quota di spesa, sostenuta nell’anno in esame, per l’acquisto di beni e servizi durevoli.

La ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, inoltre, considera la quota di risparmio accantonata nell’anno.

(continua “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: obbligo di invito, movimentazioni finanziarie, accertamento con adesione, verbale, sanzioni ridotte e avviso di accertamento“)

(per le istruzioni operative aggiornate in base al parere del Garante della Privacy: “Circolare N. 6/E dell’11 marzo 2014 – redditometro e protezione dei dati personali: utilizzabilità delle medie Istat per il calcolo delle spese, famiglia fiscale e famiglia anagrafica“)

La comunicazione di operazioni sospette per il professionista. L’individuazione del titolare effettivo e le sanzioni

Il fenomeno del riciclaggio, che si manifesta con la reintroduzione nell’economia legale di denaro proveniente da reati al fine di occultarne l’origine illecita, ha comportato negli ultimi anni il susseguirsi di interventi normativi (tra cui la limitazione all’uso di contanti e titoli al portatore: http://www.questidenari.com/?tag=antiriciclaggio) e l’imposizione di obblighi a carico di soggetti diversi.

Fra questi ultimi non compaiono solo intermediari finanziari e non finanziari, ma anche professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, revisori contabili e notai) chiamati a “verificare adeguatamente” la propria clientela, registrare e conservare i dati relativi ai rapporti continuativi e alle operazioni, adottare adeguate procedure organizzative e misure di controllo interno, ed eventualmente effettuare la segnalazione di operazioni sospette alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria).

Le violazioni in materia di identificazione e registrazione della clientela, di tipo penale, sono sanzionate con una multa da 2.600 euro a 13.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato più grave; in caso di ricorso a mezzi fraudolenti per l’assolvimento dei predetti obblighi, al fine di ostacolare l’individuazione di un determinato soggetto, le sanzioni sono raddoppiate.

La verifica della clientela, per i professionisti, comporta l’identificazione del cliente ed il controllo della sua identità, o dell’eventuale titolare effettivo, in base a documenti, dati ed informazioni ottenuti da fonte affidabile ed indipendente. Si rende necessario, inoltre, l’ottenimento di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale, nonché il controllo costante nel corso della prestazione stessa attraverso l’analisi delle transazioni concluse durante tutto il rapporto.

In particolare, le attività di identificazione e registrazione svolte dal professionista possono comportare la verifica della sussistenza di una effettiva titolarità nei casi in cui la clientela sia rappresentata da una società controllata da altre società o entità giuridiche collocate anche all’estero. Il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale viene esercitata l’attività, ovvero, nelle persona giuridica, è rappresentato dalla persona fisica che – direttamente o indirettamente – possiede o controlla in misura sufficiente partecipazioni al capitale sociale o diritti di voto, anche tramite azioni al portatore purché non si tratti di società quotata; si ritiene che detto criterio sia soddisfatto se la misura corrisponde ad almeno il 25% + 1 di partecipazione al capitale sociale. Infine, per fondazioni e trust il titolare effettivo è la persona fisica beneficiaria di almeno il 25% del patrimonio dell’entità giuridica; in caso detta persona non sia stata ancora determinata, il professionista individua la categoria di persone nel cui interesse agisce l’entità giuridica.

Oltre alla relazione diretta coi soggetti interessati, il professionista può avvalersi dei pubblici registri e di elenchi, atti e documenti al fine di individuare il titolare effettivo (per esempio ricorrendo a visura camerale).

Le segnalazioni di operazioni sospette, che non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e non comportano responsabilità civili, penali o amministrative se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa, saranno effettuate esclusivamente con modalità telematiche a partire da maggio 2011 (sul portale Banca d’Italia sarà istituito apposito data-entry) e riporteranno:

–        i dati del cliente, dei delegati e delle controparti, oltre che dell’eventuale titolare effettivo o di altre persone sistematicamente presenti all’esecuzione delle operazioni (consulenti, familiari, soci);

–        l’eventuale riconducibilità della segnalazione agli schemi di evasione Iva intra Ue, imprese in crisi, usura e scudo fiscale;

–        eventuali provvedimenti giudiziari, investigativi o amministrativi collegati alla segnalazione (per quanto la sola conoscenza di un provvedimento, in assenza di altri elementi, non legittima la segnalazione. E’ il caso dei provvedimenti contenuti nelle richieste di indagini finanziarie ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 600/73 sulle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

I professionisti possono visualizzare le istruzioni per la compilazione e scaricare la modulistica relativa alla segnalazione di operazioni sospette dal sito della Banca d’Italia all’indirizzo http://www.bancaditalia.it.

Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva: dati clienti e fornitori secondo il Provvedimento del 22/12/2010

Col provvedimento del 22 dicembre 2010 l’Agenzia delle Entrate ha attuato la norma relativa al Decreto-legge 31 maggio 2010, n° 78 – convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n° 122 (art. 21: http://www.questidenari.com/?tag=comunicazione-telematica) – introduttiva dell’obbligo di trasmissione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. Inizialmente sono escluse le operazioni Iva non soggette all’obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011 quali, per esempio, quelle relative al commercio al dettaglio.

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.

L’obbligo di comunicazione riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, rese e ricevute dai soggetti passivi, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario al cedente (o dal committente al prestatore) sono pari o hanno superato la soglia dei 3.000 euro al netto dell’Iva applicata.

Detta soglia è elevata a 3.600 euro, comprensiva dell’Imposta sul Valore Aggiunto, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, ovvero quelle per cui il cessionario (o committente) risulti essere il consumatore finale (operazioni business to consumer).

La stipulazione di diversi contratti fra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, comporta la valutazione dell’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti.

Nel caso dei contratti di appalto, fornitura, somministrazione e quelli da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazione va effettuata solo quando i corrispettivi dovuti per l’intero anno solare risultano di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro.

Al fine di consentire l’introduzione graduale del provvedimento, per il periodo d’imposta 2010 la soglia stabilita è innalzata (in ogni caso) a 25.000 euro ed è posticipato al 31 ottobre 2011 il termine entro cui deve essere effettuata la comunicazione, peraltro limitata alle sole operazioni effettuate tra soggetti Iva (operazioni business to business soggette all’obbligo di fatturazione).

Le operazioni relative ad importazioni ed esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 633, sono escluse dall’obbligo di comunicazione, come sono altresì escluse, in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA per le quali non ricorra l’obbligo di emissione della fattura e che vengano effettuate fino al 30 aprile 2011.

Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:

– l’anno di riferimento

– la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente

– i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, e l’importo dell’IVA applicata o la specificazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’IVA applicata (per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, il committente o il commissionario è tenuto a fornire la propria partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale, ovvero i dati di cui all’art. 4, 1° comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 605).

I soggetti obbligati alla comunicazione effettuano la stessa aggregata per anno entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento per le operazioni.

La trasmissione dei dati avviene tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet (Fisconline), e l’Agenzia delle Entrate attesta la riuscita trasmissione dei dati mediante ricevuta contenuta in un file munito del codice di autenticazione (Entratel) o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline). La ricevuta sarà disponibile entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle Entrate.

Ulteriori approfondimenti dal testo del Provvedimento (Prot. n. 2010/184182) che è possibile scaricare (in formato pdf) dal sito web dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.

(per alcuni esempi sull’aggiornamento dei programmi di contabilità Iva a seguito dell’introduzione dell’obbligo di comunicazione telematica si legga http://www.questidenari.com/?p=3591)

(per il significato di collegamento negoziale, l’elemento formale della fattura e gli altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate forniti nel documento dell’11 ottobre 2011 si legga “Collegamento negoziale, fattura e ricevuta fiscale: comunicazione delle operazioni con importo non inferiore alla soglia di rilevanza ai fini Iva (3.000, 3.600 o 25.000 euro)”)

Finanziaria 2011 – Regime IVA per le cessioni di fabbricati (art. 1, 85°)

Si riporta il contenuto del comma 85 relativo all’art. 1 della Legge di stabilità (http://www.questidenari.com/?tag=finanziaria-2011: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) nel testo definitivo, in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

Le cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici entro 5 anni dal termine della costruzione non sono esenti da Iva. Tale disposizione determina l’estensione dell’ambito di applicazione dell’imposta (cinque anni dai precedenti quattro) in riferimento al regime Iva per la cessione dei fabbricati.

L’articolo 10 (Operazioni esenti dall’imposta), primo comma, numero 8-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 633 – modificato dal Decreto-legge del 25/03/2010 n° 40, art. 2 (nel testo in vigore dal 26 maggio 2010 e con effetto dal 24 agosto 2010) – diviene in tal modo:

le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata”.

(per gli aggiornamenti relativi alla decorrenza dei trattamenti pensionistici – Legge di stabilità 2011 – e per il testo in vigore della Legge n° 220 del 13 dicembre 2010 si legga http://www.questidenari.com/?p=3516)

Redditometro – beni “sensibili” e coefficienti

Il nuovo 4° comma dell’art. 38 D.P.R. 600/1973, in riferimento alle spese effettivamente sostenute (http://www.questidenari.com/?p=3410), delinea l’accertamento sintetico puro stabilendo che l’ufficio “può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”. Lo scostamento rilevato anche per un solo anno, invece, è definito dal comma 6: “la determinazione sintetica del reddito complessivo ……. è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”.

L’utilizzo del redditometro (il cui meccanismo di funzionamento è stato modificato per effetto dell’art. 22 del D.L. 78 convertito nella legge 122/2010) è indicato sempre dall’art. 38 del D.P.R. 600 che al nuovo 5° comma recita: “la determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, …….”.

In merito a detti “elementi indicativi di capacità contributiva”, al momento – anche sulla base delle anticipazioni dell’Agenzia e con riferimento all’elenco contenuto nella Circolare della Guardia di Finanza n. 1 del 29/12/2008 (volume 2) – si ritiene che nuovi indicatori relativi a

–     pagamento di consistenti rate di mutuo e sostenimento di spese per arredo di lusso e per frequenti viaggi e crociere,

–        partecipazione ad aste,

–        iscrizione a circoli esclusivi e a scuole private particolarmente costose, etc.

affiancheranno le voci di spesa sotto riportate per costituire un insieme di circa 100 “beni sensibili” raggruppati in quattro macro-categorie (abitazioni, mezzi di trasporto, tempo libero, altre voci):

–        aerei ed elicotteri da turismo, alianti, motoalianti, ultraleggeri e deltaplani a motore

–        imbarcazioni da diporto di stazza lorda compresa fra 3 e 50 tonnellate, con propulsione a vela, ovvero non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 hp effettivi; navi di stazza superiore a t. 50; navi ed imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiore, complessivamente, a tre mesi all’anno

–     autoveicoli con alimentazione a benzina o a gasolio, di qualunque cilindrata, camper e autocaravan, motocicli con cilindrata superiore a 250 cc, roulotte

–        residenza principale in proprietà, locazione o comodato e residenze secondarie, in locazione stagionale in multiproprietà, ovvero anche in proprietà, locazione non stagionale e/o comodato

–        collaboratori familiari a tempo pieno conviventi o non conviventi, collaboratori a tempo parziale

–        cavalli da corsa o da equitazione, mantenuti in proprio o a pensione

–        assicurazioni, ad eccezione di quelle per RC auto, sulla vita e contro gli infortuni.

Dunque si può affermare che, per il nuovo redditometro, le differenze principali con l’attuale versione saranno costituite dalla composizione del “paniere” di elementi e dal fatto che i coefficienti – parametri idonei alla trasformazione della spesa in reddito, ovvero alla quantificazione del reddito presunto sintetico http://www.questidenari.com/?p=2938 – saranno collegati ai beni indice, al tenore di vita del luogo di residenza e al nucleo familiare.

(continua)

(per i chiarimenti sull’accertamento sintetico applicato dal periodo d’imposta 2009: “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: accertamento sintetico, scostamento 20%, risparmi, spese certe e spese Istat“)