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Redditometro – beni “sensibili” e coefficienti

Il nuovo 4° comma dell’art. 38 D.P.R. 600/1973, in riferimento alle spese effettivamente sostenute (http://www.questidenari.com/?p=3410), delinea l’accertamento sintetico puro stabilendo che l’ufficio “può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”. Lo scostamento rilevato anche per un solo anno, invece, è definito dal comma 6: “la determinazione sintetica del reddito complessivo ……. è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”.

L’utilizzo del redditometro (il cui meccanismo di funzionamento è stato modificato per effetto dell’art. 22 del D.L. 78 convertito nella legge 122/2010) è indicato sempre dall’art. 38 del D.P.R. 600 che al nuovo 5° comma recita: “la determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, …….”.

In merito a detti “elementi indicativi di capacità contributiva”, al momento – anche sulla base delle anticipazioni dell’Agenzia e con riferimento all’elenco contenuto nella Circolare della Guardia di Finanza n. 1 del 29/12/2008 (volume 2) – si ritiene che nuovi indicatori relativi a

–     pagamento di consistenti rate di mutuo e sostenimento di spese per arredo di lusso e per frequenti viaggi e crociere,

–        partecipazione ad aste,

–        iscrizione a circoli esclusivi e a scuole private particolarmente costose, etc.

affiancheranno le voci di spesa sotto riportate per costituire un insieme di circa 100 “beni sensibili” raggruppati in quattro macro-categorie (abitazioni, mezzi di trasporto, tempo libero, altre voci):

–        aerei ed elicotteri da turismo, alianti, motoalianti, ultraleggeri e deltaplani a motore

–        imbarcazioni da diporto di stazza lorda compresa fra 3 e 50 tonnellate, con propulsione a vela, ovvero non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 hp effettivi; navi di stazza superiore a t. 50; navi ed imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiore, complessivamente, a tre mesi all’anno

–     autoveicoli con alimentazione a benzina o a gasolio, di qualunque cilindrata, camper e autocaravan, motocicli con cilindrata superiore a 250 cc, roulotte

–        residenza principale in proprietà, locazione o comodato e residenze secondarie, in locazione stagionale in multiproprietà, ovvero anche in proprietà, locazione non stagionale e/o comodato

–        collaboratori familiari a tempo pieno conviventi o non conviventi, collaboratori a tempo parziale

–        cavalli da corsa o da equitazione, mantenuti in proprio o a pensione

–        assicurazioni, ad eccezione di quelle per RC auto, sulla vita e contro gli infortuni.

Dunque si può affermare che, per il nuovo redditometro, le differenze principali con l’attuale versione saranno costituite dalla composizione del “paniere” di elementi e dal fatto che i coefficienti – parametri idonei alla trasformazione della spesa in reddito, ovvero alla quantificazione del reddito presunto sintetico http://www.questidenari.com/?p=2938 – saranno collegati ai beni indice, al tenore di vita del luogo di residenza e al nucleo familiare.

(continua)

(per i chiarimenti sull’accertamento sintetico applicato dal periodo d’imposta 2009: “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: accertamento sintetico, scostamento 20%, risparmi, spese certe e spese Istat“)