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Accertamento sintetico e redditometro secondo il DL 78/2010 convertito nella legge 122

Il redditometro è lo strumento utilizzato per eseguire una specie di accertamento fiscale che rientra nel più ampio genere dell’accertamento sintetico.

Dato che la finalità dell’accertamento sintetico è quella di determinare il reddito delle persone fisiche – attraverso un procedimento induttivo fondato su fatti ritenuti certi individuati nelle spese sostenute – si giunge a quantificare il reddito complessivo del contribuente sulla base degli atti dispositivi, anziché sulla base delle fonti di guadagno.

Tra di essi, saranno tenuti in considerazione:

–        le spese di locazione, il possesso di abitazioni, i consumi di energia elettrica e gas, i mutui per gli immobili

–        le auto, i motocicli, i natanti, gli aerei ed il leasing/noleggio di auto per i mezzi di trasporto

–        i viaggi turistici ed i centri benessere per il tempo libero

–        i movimenti di capitale, le assicurazioni ed i contributi previdenziali dei lavoratori domestici per le altre voci.

La novità più interessante introdotta dal D.L. 78 riguarda la presunzione relativa, con onere probatorio a carico del contribuente, su cui si fonda l’accertamento sintetico: il reddito posseduto in un determinato periodo d’imposta “finanzia” le spese sostenute nel corso del medesimo periodo d’imposta. Detta presunzione legale può essere confutata se il contribuente, in possesso di atti certi, prova che il finanziamento delle spese si è realizzato con redditi relativi a precedenti periodi d’imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o con liberalità.

A far procedere con l’accertamento basato sul redditometro sarà sufficiente la “non congruità” tra reddito e spese verificatasi anche per un solo periodo d’imposta ed uno scostamento tra reddito accertato – ovvero determinato presuntivamente – e dichiarato pari ad 1/5. Con le novità introdotte per la lotta all’evasione fiscale (http://www.questidenari.com/?p=2657) è stata abrogata la previsione che teneva in considerazione gli incrementi patrimoniali in base al reddito degli ultimi 5 anni.

Si attende il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per conoscere il “contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva” necessario ad operare la rettifica del reddito, estrapolato dall’analisi di campioni di contribuenti differenziati per composizione del nucleo familiare e zona geografica di residenza.

Prima di emettere l’accertamento, l’ufficio dovrà invitare il contribuente a fornire dati e notizie rilevanti, e quindi attivare l’accertamento con adesione tramite contraddittorio.

Le disposizioni ultime trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2009.

(per le definizioni di leasing fornite da OIC, IAS, codice civile, Legge, Circolari Banca d’Italia, Risoluzione Agenzia delle Entrate e pronunce della Cassazione si legga http://www.questidenari.com/?p=3379)

(per le novità di fine 2010 sul nuovo redditometro si legga: http://www.questidenari.com/?p=3410)

Proteggiamo la nostra casa

casa          La Polizza assicurativa inerente qualsiasi danno che si verifica all’interno della propria abitazione, e non solo, oggi è sempre più attuale per proteggere quanto di buono ci siamo conquistati con tanta fatica!
Non succeda mai nulla, ma se una fuga di gas ci distrugge casa?

Sperando di non essere coinvolti di persona, il danno economico intaccherebbe i nostri risparmi? La nostra vita ne risentirebbe?

Tutelarci dai danni da incendio, scoppio, fulmini, fughe di gas, fenomeni elettrici, atmosferici, atti vandalici e acqua condotta assume un valore determinante.

Fattore altrettanto importante è la Responsabilità Civile collegata alla polizza. Questa ci tutela per qualsiasi danno di cui siamo civilmente responsabili verso terzi sia all’interno che all’esterno dell’abitazione, causato da noi o dalle persone di cui dobbiamo rispondere (figli minori, ad esempio), o anche da animali domestici.

Assicurare la propria abitazione contro i danni non costa poi così tanto, ma abbiamo bisogno di un valido assicuratore che ci consigli per il meglio.

Il vero risparmio non è far finta che alcune cose non possano mai accaderci, ma piuttosto trasferire il rischio economico alla compagnia assicuratrice in cambio di una spesa annua che, legata ad un evento probabile come detto in “Principio assicurativo” (http://www.questidenari.com/?p=204), non ci costa molto.

 

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