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Circolare N. 5/E dell’11 marzo 2013: Imu ed effetto sostituzione per immobili locati part time. Deduzione ed esonero dall’obbligo di presentazione dichiarazione

(continua da “Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013: quando l’Imu sostituisce l’Irpef. Immobili non locati”)

Per gli immobili locati per una parte del periodo d’imposta, qualora non venga applicata o non sia applicabile la cedolare secca (immobili non abitativi, immobili abitativi locati a uso non abitativo, immobili locati a conduttori che esercitano attività di impresa, o arti e professioni), occorre distinguere il periodo di tempo

        nella porzione in cui l’immobile non è locato: l’Imu sostituisce l’Irpef e le addizionali dovute in relazione al reddito fondiario;

        nella porzione in cui l’immobile è locato: si applicano Irpef e addizionali con le regole ordinarie (di cui all’articolo 37, comma 4-bis, del Tuir) mettendo a confronto la rendita catastale rivalutata col canone di locazione ridotto forfetariamente (relativo al periodo di locazione) e considerando il concorso al reddito del canone se risulta superiore alla rendita.

In base all’art. 10, comma 3-bis, del TUIR, secondo cui

se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare

allora il principio di sostituzione impedisce al reddito dell’abitazione principale di concorrere alla formazione del reddito complessivo, ovvero la relativa deduzione Irpef non si applica.

Nel caso in cui l’abitazione principale è locata per una parte dell’anno, come già indicato, occorre suddividere il periodo d’imposta tra la porzione in cui l’abitazione è locata e la porzione in cui non lo è. Per la parte del periodo d’imposta in cui l’immobile è abitazione principale, la relativa deduzione non si applica.

Per quanto riguarda i beni non locati posseduti da società semplici, la circolare N. 5/E dell’11 marzo 2013 chiarisce che l’effetto di sostituzione deve essere “applicato in capo ai soci persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime di impresa, per la quota del reddito di partecipazione riferibile a redditi fondiari in relazione ai quali operi l’effetto di sostituzione”.

Diversamente, se la società è partecipata anche da soci operanti in regime d’impresa, non si produce sostituzione e la quota del reddito di partecipazione (reddito dominicale dei terreni non affittati o reddito dei fabbricati non locati) concorre a formare il reddito degli stessi soci.

In ultimo, la circolare segnala che in caso di sostituzione si ricade nell’ipotesi di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Di conseguenza il contribuente che possiede soltanto redditi sostituiti dall’Imu non è obbligato alla presentazione della dichiarazione, mentre se possiede anche altri redditi deve “verificare nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione 730 e UNICO PF se la propria particolare situazione rientra tra i casi di esonero”.

Approfondimenti sull’aumento dell’imposta di bollo su dossier titoli: efficacia retroattiva (parte II)

(continua dalla parte I http://www.questidenari.com/?p=4762)

Se la redistribuzione dei titoli in portafoglio su più depositi presso diverse banche è praticamente irrealizzabile, l’effettuazione di una qualsiasi attività volta al contenimento della cifra da sborsare per imposta su d/t è addirittura impossibile per il primo semestre (passato) dell’anno in corso.

L’art. 23 del DL 98/2011, al comma 6° che rimane immutato dopo la conversione del testo nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, fa venir meno il principio di non retroattività stabilito dal c.d. statuto del contribuente in materia di norme tributarie:

Legge 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

pubblicata nella G.U. n. 177 del 31 luglio 2000

(omissis)

Art. 3 – Efficacia temporale delle norme tributarie

1. Salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d’imposta non possono essere prorogati.

Infatti il DL 98, al citato comma 6° dell’art. 23 (lo stesso articolo che, al settimo comma, fissa gli importi dell’imposta di bollo per fasce di valore del deposito titoli), recita: “In deroga all’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

E dato che la legge 111 di conversione del decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16/07/2011, il periodo d’imposta a decorrere dal quale si applicano le nuove norme riguardanti il bollo su dossier titoli inizia il 1° gennaio 2011.

(continua http://www.questidenari.com/?p=4819)

Guida sotto influenza di alcol e guida sotto effetto di sostanze stupefacenti – le sanzioni ed i punti previsti dal Codice della Strada aggiornato 2010

Con esclusione delle novità relative a conducenti di età inferiore a 21 anni, ai neopatentati e a coloro che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose (consultabili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2813), la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l è punita con una sanzione da 500 a 2.000 euro e con la decurtazione di 10 punti patente (art. 186, 2° comma, lettera a); tra le altre sanzioni è prevista la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

Inoltre, per livelli di gravità crescenti dell’infrazione:

–        tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l: sanzione da 800 a 3.200 euro, arresto fino a 6 mesi e decurtazione di 10 punti patente (art. 186, 2° comma, lettera b); tra le altre sanzioni è prevista la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno

–        tasso alcolemico oltre 1,5 g/l: sanzione da 1.500 a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a 1 anno e decurtazione di 10 punti patente (art. 186, 2° comma, lettera c); tra le altre sanzioni è prevista la sospensione della patente per una durata da 1 a 2 anni, raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato; in caso di recidiva nel biennio la patente viene revocata; eccetto il caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato, il veicolo è confiscato con la condanna, anche patteggiata

In caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, l’art. 186 comma 7 prevede la sanzione tra 1.500 e 6.000 euro, l’arresto da 3 mesi a 1 anno e la decurtazione di 10 punti patente. Tra le altre sanzioni, la patente viene sospesa da 6 mesi a 2 anni ed il veicolo confiscato, tranne il caso in cui esso appartenga a persona estranea alla violazione. In caso di recidiva nel biennio è disposta la revoca della patente.

In caso di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, è prevista dall’art. 187, 1° la sanzione da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da 6 mesi a 1 anno. Tra le altre sanzioni vi è la sospensione della patente da 1 a 2 anni, e la patente è revocata in caso di recidiva nel triennio o in caso il reato venga commesso da conducente professionale.

In caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, l’art. 187 comma 8 prevede la sanzione tra 800 e 3.200 euro, l’arresto fino a 6 mesi e la decurtazione di 10 punti patente. Tra le altre sanzioni: la patente viene sospesa da 6 mesi a 2 anni ed il veicolo confiscato, tranne il caso in cui esso appartenga a persona estranea alla violazione. E’ disposta la revoca della patente in caso il fatto venga commesso da soggetto già condannato per lo stesso reato nel biennio precedente.

Si rammenta che in caso le prove non invasive degli agenti accertatori forniscano esito positivo, il personale ausiliario delle forze di polizia è autorizzato a procedere ad accertamenti tossicologici su campioni di mucosa del cavo orale. Se il conducente rifiuta detto prelievo, lo stesso conducente viene accompagnato presso strutture sanitarie.

In ultimo, si ricorda che per il conseguimento della patente, anche nel caso dell’esercizio di attività professionali, è necessaria un’apposita certificazione sul non uso di alcol e di sostanze stupefacenti.

(ulteriori dettagli sulle sanzioni per uso di alcol da parte di conducenti professionali, e per mancato rispetto delle durate previste per i turni di lavoro e riposo, sono reperibili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2979)