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Riforma del condominio 2012: conto corrente, maggioranze in assemblea, innovazioni, impianti di videosorveglianza, tabelle millesimali

(continua da “Riforma del condominio 2012: azione legale obbligatoria contro un condomino moroso, copia documenti in formato digitale, sanzioni e animali domestici”)

Tutti i flussi monetari, in uscita ed in entrata compresi quelli provenienti da terzi, devono transitare per un conto corrente bancario o postale intestato al condominio, affinchè non vi sia confusione patrimoniale tra le somme appartenenti ai condomini e quelle appartenenti all’amministratore; a ciascun condomino è consentito prendere visione della relativa rendicontazione o estrarne copia a proprie spese (art. 1129 c.c.). La riforma del condominio 2012, nella specie, recepisce la sentenza della Corte di Cassazione n. 7162 del 10/05/2012: “ ……. l’amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio, per evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale od eventualmente quello di altri differenti condomini, da lui amministrati. Vi è pure un’esigenza di trasparenza e di informazione, in modo che ciascun condomino possa costantemente verificare la destinazione dei propri esborsi e la chiarezza e facile comprensibilità dell’intera gestione condominiale.”).

In base al DDL definitivamente approvato dalla Commissione Giustizia del Senato il 20 novembre 2012, inoltre, il quorum costitutivo dell’assemblea in prima convocazione è stato abbassato alla maggioranza dei partecipanti al condominio e ai 2/3 terzi del valore dell’edificio, e le relative deliberazioni sono validamente approvate “con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio” (art. 1136, 1° e 2°, c.c.).

La stessa condizione ultima per l’approvazione della deliberazione di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c. si rende necessaria per disporre le innovazioni (art. 1120 c.c.) che abbiano ad oggetto gli interventi volti a migliorare la sicurezza, “le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune”, “l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo” ed infine (art. 1122-ter c.c.) l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni. Per le innovazioni ordinarie, invece, è richiesta la maggioranza di cui al 5° comma dell’art. 1136 c.c.

L’assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza di 1/3 del numero complessivo dei condomini e di un terzo dei millesimi di proprietà, e la deliberazione è “approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio” (quorum deliberativo: art. 1136, 3°, c.c.).

Per modificare la destinazione d’uso delle parti comuni è necessario in assemblea un numero di voti che rappresenti i 4/5 dei partecipanti al condominio ed i 4/5 del valore dell’edificio (art. 1117-ter).

I valori delle tabelle millesimali possono essere rettificati o modificati all’unanimità (art. 69 disp. att.), mentre possono essere rettificati o modificati con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’art. 1136 in caso di errore oppure “quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino”; nell’ultimo caso le spese sono a carico di colui che ha dato luogo alla variazione.

In caso di revisione giudiziaria non viene previsto il litisconsorzio necessario.

Le precedenti disposizioni si applicano pure per le tabelle redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali.

Ogni condomino dissenziente, astenuto o assente può ricorrere all’autorità giudiziaria per chiedere l’annullamento della deliberazione contraria alla legge o al regolamento di condominio entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data della deliberazione per i dissenzienti e gli astenuti ovvero dalla data di comunicazione per gli assenti (art. 1137 c.c.).

Il condomino che non intenda beneficiare dell’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento può agire senza il benestare dell’assemblea purché non provochi squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini e continui a sostenere le relative spese di manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma (art. 1118, 4°, c.c.).

(continua “Riforma del condominio 2012: ripartizione spese per scale e ascensore; requisiti, nomina e revoca dell’amministratore; polizza assicurativa“)

Decreto-legge 98/2011 convertito dalla legge 111 del 2011: indagini finanziarie, sanzioni, accertamento esecutivo, ritardati versamenti e termini di esigibilità (art. 23)

Le norme in materia tributaria riportate ai commi da 24 a 27 relativi all’art. 23 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, hanno accresciuto il numero dei destinatari delle richieste di indagini finanziarie dell’Amministrazione fiscale, consentendo agli uffici amministrativi di acquisire informazioni su attività di tipo finanziario provenienti da società ed enti di assicurazione.

Il comma 29 del D.L. 98/2011 riordina i procedimenti di irrogazione delle sanzioni: la definizione agevolata delle sanzioni si realizza anche quando, successivamente all’accoglimento delle deduzioni prodotte dal contribuente, le stesse sono state rideterminate dall’ufficio.

Al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni: a) all’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell’accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell’importo stabilito dal comma 3.». La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelli notificati prima della predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;

In particolare, il 3° comma dell’art. 16 del D.Lgs. 472/97 recita: “Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell’atto di contestazione. La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie”.

Con la lettera b) del comma 29 diviene obbligatoria l’irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui fanno riferimento, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica:

b) nel comma 1 dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: «possono essere» sono sostituite con la seguente: «sono». La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.

Pertanto, la nuova formulazione del 1° comma dell’art. 17 (Irrogazione immediata) del D.Lgs. 472/97 diventa: “In deroga alle previsioni dell’articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità”.

Il comma 30 dell’art. 23 del D.L. 98/2011 trasla dal 1° luglio al 1° ottobre 2011 l’iniziale applicazione delle disposizioni sull’accertamento esecutivo.

Il comma 31 dell’art. 23 – con la soppressione delle parole “riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria,” nel primo comma, 2° periodo, dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – consente di applicare le sanzioni amministrative in misura ridotta a tutti i versamenti di tributi effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni.

Così diviene l’art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti), 1°, del D.lgs. 471/97: “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”.

Il comma 34 dell’art. 23 proroga al 30 settembre 2012 i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per gli agenti della riscossione.

La ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» è disponibile all’indirizzo web direttorigenerali.it.

(per le disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale – legge 111/2011 – si legga http://www.questidenari.com/?p=4721)

La circolare 24/E del 30 maggio 2011: esempi, elementi necessari, nota di variazione, sanzioni e termini di invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (parte IV)

(continua dalla parte III: http://www.questidenari.com/?p=4490)

Nella comunicazione vanno indicati gli elementi necessari all’individuazione dei soggetti e delle operazioni.  Devono essere indicati la partita IVA o il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente, l’importo delle operazioni con evidenza dell’imponibile, dell’imposta, o della situazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti.

L’operazione non deve essere comunicata se l’importo diminuisce al di sotto dei 3.000 euro per effetto della nota di variazione in diminuzione, essendo stato inizialmente superiore allo stesso limite.

Invece, se per effetto della stessa nota di variazione in diminuzione l’importo rimane superiore a 3.000 euro, la comunicazione va effettuata per l’importo diminuito. Analogamente l’operazione viene comunicata nel momento in cui l’importo supera il limite di 3.000 euro per effetto della nota di variazione in aumento, essendo stato inizialmente inferiore allo stesso limite.

Se la variazione avviene dopo il termine previsto per la comunicazione, l’importo sarà indicato nella comunicazione relativa all’anno in cui la nota di variazione viene emessa.

Come già indicato, l’adempimento in oggetto ha cadenza annuale e deve essere assolto entro il 30 aprile di ciascun anno (termini di invio della comunicazione) con riferimento alle operazioni relative al precedente anno d’imposta. Solo per l’anno d’imposta 2010, il termine indicato è stato posticipato al 31/10/2011.

Scaduti i termini, il contribuente che intende rettificare o integrare la comunicazione, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine, può presentare una nuova comunicazione attraverso l’invio di file integralmente sostitutivi dei precedenti. Successivamente, oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto, si rende applicabile l’istituto del ravvedimento operoso in presenza delle condizioni previste dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472.

L’omessa trasmissione della comunicazione, l’invio della stessa con dati incompleti o non rispondenti al vero, comportano l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro.

Tra gli esempi che è possibile indicare – sulla base degli elementi forniti dalla Circolare – vi è quello relativo all’acquisto, effettuato nel 2010 da parte di un’impresa, di un automezzo con valore 30.000 euro (Iva esclusa), pagato con acconto di 5.000 euro e successive rate. Dato che l’importo unitario è superiore alla soglia di 25mila euro prevista per l’anno 2010, l’operazione deve essere comunicata per lo stesso anno e, con riferimento alla comunicazione del 2011 e di ciascun anno di corresponsione delle rate, saranno oggetto di riepilogo i pagamenti effettuati, per l’importo complessivo delle somme versate, con indicazione della data di registrazione dell’ultimo pagamento effettuato nel campo “data dell’operazione”.

Un ulteriore esempio può riferirsi al caso di un gioielliere che vende merce ad un cliente non residente nel territorio nazionale. Dal giorno 01/07/2011, per le operazioni di importo almeno pari a 3.600 euro (Iva inclusa), è necessaria la schedatura del cliente con obbligo di indicazione del nome, cognome, data di nascita, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita e Stato estero del domicilio fiscale.

(per i chiarimenti della circolare 28/E/2011 delle Entrate sugli obblighi per autoveicoli ed immobili, e per i dati identificativi che commercianti e artigiani devono ottenere dai clienti residenti sul territorio nazionale e non residenti si legga http://www.questidenari.com/?p=4654)

Intesa Sanpaolo: bilancio 2010 e I° trimestre 2011. Dividendo pagato dal 26 maggio e prezzo delle azioni ordinarie fissato per l’aumento di capitale

Il risultato netto consolidato di Intesa Sanpaolo a chiusura dell’esercizio 2010 è stato pari a 2,705 miliardi di euro, in calo del 3,6% (anche a causa della discesa del tasso Euribor) rispetto ai 2,805 miliardi del 2009 che erano maturati anche grazie al rilascio di imposte differite per 511 milioni di euro. Per la sola capogruppo, invece, utile in crescita del 30,4% a quota 2,327 miliardi.

La nota ufficiale della società, tuttavia, sottolinea che i risultati degli ultimi due anni sono molto simili se si escludono le principali componenti non ricorrenti.

Intesa Sanpaolo ha fissato la distribuzione di un dividendo pari a 0,08 euro per azione ordinaria e 0,091 euro per azione risparmio, pagato a partire dal 26 maggio 2011 con stacco cedola il 23/05/2011.

I proventi operativi netti (16,625 miliardi di euro) sono risultati in flessione del 5,9% rispetto al 2009, mentre le commissioni nette sono aumentate a quota 5,671 miliardi di euro (+5,7%).

Il totale dei crediti deteriorati (in sofferenza, incagliati, ristrutturati e scaduti/sconfinanti) a fine 2010 è cresciuto a 21,208 miliardi di euro (+3,67%) e, tenuto conto della prossima distribuzione dei dividendi, i coefficienti patrimoniali al 31 dicembre si portano al 7,9% per il Core Tier 1 Ratio (7,1% a fine 2009), al 9,4% per il Tier 1 ratio (8,4% a fine 2009) e al 13,2% per il coefficiente patrimoniale totale (11,8% a fine 2009).

Il rendiconto finanziario consolidato ha evidenziato assorbimento di liquidità (-3,655 miliardi di euro) derivante, in sostanza, dalla diminuzione del cash per attività operativa (-2,646 miliardi) e per attività di provvista (-1,127 miliardi); la cassa è rimasta comunque positiva a quota 4,758 miliardi di euro.

Nel 1° trimestre 2011 Intesa Sanpaolo ha maturato in bilancio un risultato netto consolidato pari a 661 milioni di euro (-3,9% rispetto al trimestre 2010 da gennaio a marzo).

I proventi operativi netti sono risultati stabili a 4,206 miliardi di euro (-0,9%) così come gli interessi netti pari a 2,396 miliardi di euro.

Il gruppo ha registrato il forte calo dell’attività assicurativa scesa a quota 120 milioni di euro, mentre le rettifiche nette su crediti nel primo trimestre del 2011 si fermano a 680 milioni (contro i 750 del I° trimestre 2010).

Il rendiconto finanziario consolidato ha evidenziato generazione di liquidità per 682 milioni di euro (che portano la cassa a quota 5,435 mld una volta considerato l’effetto dei cambi) nonostante l’assorbimento di liquidità dall’attività operativa per 87 milioni di euro.

Il coefficiente patrimoniale Core Tier 1 ratio è risultato in crescita all’8,2%, il Tier 1 ratio è aumentato al 9,7% ed il coefficiente patrimoniale totale è sceso al 13% (-0,2%). Con gli effetti dell’aumento di capitale da 5 miliardi di euro già approvato (ieri è stato fissato a 1,369 euro il prezzo delle azioni ordinarie), lo stesso coefficiente patrimoniale proforma Core Tier 1 risulterebbe pari al 9,8%, il Tier 1 Ratio salirebbe all’11,3% ed il coefficiente patrimoniale totale al 14,7%.

(per il dividendo pagato da Enel il 23 giugno 2011 derivante dalla chiusura del bilancio 2010, e per il bilancio intermedio I° trimestre 2011 si veda http://www.questidenari.com/?p=4250)

Unicredit: bilancio 2010 e I° trimestre 2011, dividendi al 26 maggio

Con 1,323 miliardi di euro Unicredit chiude l’esercizio 2010 con un calo dell’utile netto consolidato nell’ordine del 22,2% rispetto all’anno prima.

Come si legge dalla nota ufficiale del sito del gruppo, al 26 maggio 2011 saranno pagati dividendi pari a 0,03 euro per azione ordinaria ed a 0,045 per azione risparmio, con stacco cedola (n° 32) in data 23/05/2011.

Il margine di intermediazione è sceso a quota 26,347 miliardi di euro (-5,9% a cambi e perimetri costanti), derivante fra l’altro da interessi netti in calo del 9,3% (15,993 miliardi) e dalla crescita dell’8,4% delle commissioni nette (8,455 miliardi).

Il Core Tier 1 è salito a 8,58% (dall’8,47% del 2009 post aumento di capitale).

Il bilancio del 1° trimestre 2011 si chiude all’insegna della forte crescita dell’utile a quota 810 milioni di euro (+55,7% rispetto al periodo gennaio-marzo 2011).

Il margine d’intermediazione è arrivato a 6,928 miliardi (+7% sul trimestre precedente e +3,3% normalizzato rispetto al 1° trimestre 2010).

Stabili i costi operativi ad euro 3,858 miliardi e ridotte le rettifiche nette su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni, col costo del rischio in calo a 108 punti base (-0,19% sul trimestre gennaio-marzo 2010).

Tra i ratio patrimoniali, il Core Tier 1 a marzo 2011 si è attestato a 9,06%. Il Tier 1 Ratio e il Total Capital Ratio, rispettivamente, sono pari a 9,97% e 13,47%.

(per il bilancio Intesa Sanpaolo al 31/12/2010, il bilancio del I° trimestre 2011, il pagamento dei dividendi per azioni ordinarie e risparmio ed i dettagli dell’aumento di capitale a maggio 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4213)

Le indicazioni Banca d’Italia in attuazione del Titolo II del D.Lgs. 11/10

Le necessità di adeguamento dell’operato delle banche alla direttiva europea sui servizi di pagamento (direttiva 2007/64/CE, o PSD: http://www.questidenari.com/?tag=payment-services-directive) e gli ultimi dettami in materia di trasparenza richiesti da Bankitalia, paradossalmente, si sono tramutati in un aggravio di costi per i correntisti italiani, soprattutto sulle operazioni di cassa.

Anziché beneficiare delle nuove disposizioni legislative, i depositanti delle maggiori banche hanno visto incrementare – o in taluni casi sorgere dal nulla – le commissioni sui prelevamenti bancomat da ATM di altre banche, sui versamenti, sulla domiciliazione utenze, sui bonifici allo sportello e persino sui bonifici on line (fonte: Corriere.it).

Da un lato l’obbligo per la banca di specificare l’Indicatore Sintetico di Costo (ISC: http://www.questidenari.com/?p=1383), che ha comportato un aggravio di lavoro per rendere disponibile il nuovo parametro sull’estratto conto e quindi ha generato nuovi costi per gli istituti di credito (anche +1,5%); dall’altro la riduzione dei giorni valuta, conseguente al restringimento del periodo di tempo durante il quale la banca utilizza il denaro col proprio tasso di ritorno (http://www.questidenari.com/?p=1963#comment-205), ha determinato mancati guadagni per i medesimi istituti. L’effetto congiunto, sotto forma di accresciuta onerosità, si è scaricato sull’utenza destinataria dei servizi bancari.

E proprio in tema PSD, da pochi giorni è stata pubblicata sul sito web della Banca d’Italia la misura di attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento, contenente indicazioni e chiarimenti rivolti ai prestatori ed agli utilizzatori degli stessi servizi.

Viene ribadito il divieto di applicazione al pagatore della data valuta antecedente a quella in cui i soldi sono stati addebitati sul suo conto, come pure il divieto di applicazione al beneficiario della data valuta successiva a quella in cui i soldi sono stati accreditati sul suo conto.

In merito alla disponibilità, la banca del pagatore esegue l’operazione di trasferimento del denaro sul conto della banca del beneficiario entro la fine della giornata lavorativa successiva a quella in cui ha ricevuto l’ordine di pagamento. Una volta che la somma trasferita sia stata accreditata, la banca del beneficiario rende immediatamente disponibili i soldi sul conto del beneficiario.

Per le somme accreditate, la data disponibilità e la data valuta coincidono nel caso di versamento in contanti e corrispondono alla data di versamento, quando la divisa del denaro è la stessa divisa di denominazione del conto corrente.

Viene anche ribadito il divieto alla banca di inviare alla propria clientela strumenti di pagamento (carta di credito, ad esempio) senza esplicita richiesta, e viene posto interamente a carico dello stesso istituto di credito il rischio di accesso non autorizzato a carte e relativi codici di sicurezza durante il periodo di spedizione a domicilio della clientela bancaria.

La misura specifica che il consumatore, dopo aver comunicato alla propria banca l’esecuzione di un’operazione di pagamento avvenuta in mancanza di autorizzazione o in modo non esatto, ha diritto alla rettifica entro 13 mesi dalla data di addebito se si tratta di pagatore, ovvero dalla data di accredito se si tratta di beneficiario. Lo stesso utilizzatore, in assenza di autorizzazione, ha diritto al rimborso immediato dell’importo trasferito.

Analoga tutela è accordata al pagatore nel caso delle operazioni autorizzate di addebito diretto e di quelle effettuate con carta di pagamento (es. addebito preautorizzato per la bolletta telefonica o addebito su conto corrente della cifra spesa con carta di credito): gli importi trasferiti a seguito di dette operazioni, eseguite su iniziativa del beneficiario, sono rimborsabili se ricorrono congiuntamente le condizioni di indeterminatezza della cifra da trasferire al momento iniziale dell’autorizzazione e di eccedenza dell’importo trasferito rispetto alle aspettative del consumatore. In particolare, la quantificazione di detta eccedenza è ritenuta considerevole, e quindi idonea ad originare provvedimento finalizzato al rimborso, a totale discrezione della banca.

A scanso di equivoci, il documento precisa che (es.) nel caso di aumento – determinabile, e non determinato – della rata di mutuo addebitata sul conto del debitore per effetto dell’incremento del tasso di interesse variabile, tale circostanza non ricade nella fattispecie descritta del rimborso.

La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 8 settimane dalla data di addebito, e la banca corrisponde il dovuto entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della medesima richiesta. In caso di rifiuto, entro lo stesso termine la banca fornisce giustificazione del diniego al pagatore che, qualora non rimanga soddisfatto, può presentare esposto alla Banca d’Italia, oppure presentare ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario, e ricorrere in ogni caso all’Autorità Giudiziaria.

Ulteriori dettagli sono reperibili dal sito web della Banca d’Italia dove è possibile scaricare il documento per la consultazione (in formato pdf ) “Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti)” del settembre 2010.

(per la fase sperimentale di pagamento con carta di credito e carta bancomat delle multe elevate per infrazione al Codice della Strada si legga http://www.questidenari.com/?p=3396)