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D.L. 16/2012 convertito in legge 44 del 2012: rateizzazione dei debiti tributari, pagamento delle somme eccedenti il debito d’imposta e riduzione dell’inadempimento (art. 1, commi da 4 a 4-quater)

L’art. 1 (Rateizzazione debiti tributari) del D.L. 16/2012, convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012, al 4° comma, precisa che gli enti pubblici possono consentire al debitore la corresponsione del debito tributario attraverso pagamenti a rate, anche se è in atto un contenzioso, ad eccezione del caso in cui gli enti previdenziali debbano riscuotere crediti in ottemperanza ad obblighi derivanti da sanzioni comunitarie.

Al fine di una più equilibrata riscossione dei loro crediti di natura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica, ancorché intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già fruisca di una rateizzazione, riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente periodo non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie.

Fermi restando i limiti di pignorabilità di cui all’art. 72-ter del D.P.R. 602/73 (per approfondimenti: “Stipendi e pensioni sopra i 1.000 euro, delega alla riscossione, pignoramento delle somme ed espropriazione immobiliare secondo il D.L. 16/2012 convertito in legge 44/2012 (art. 3)“), le società pubbliche, per non incorrere nella violazione dei doveri d’ufficio (comma 4-ter), procedono comunque al pagamento delle somme eccedenti il debito d’imposta anche se il beneficiario è stato segnalato all’agente della riscossione ai fini del recupero della somma iscritta a ruolo per cartelle esattoriali di importo complessivamente superiore a 10.000 euro. Art. 1, comma 4-bis:

In presenza della segnalazione di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico é comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall’articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 3,  comma  5,  lettera  b),  del  presente  decreto, e dall’articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l’ammontare del debito per cui si é verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

Durante il periodo di sospensione del pagamento che segue la comunicazione inviata da Equitalia, la società pubblica non riconosce somme al beneficiario fino a concorrenza del debito comunicato, pari all’ammontare per inadempimento maggiorato di spese esecutive ed interessi di mora.

La violazione dei doveri d’ufficio è integrata se durante lo stesso periodo di sospensione, e prima della notifica dell’ordine al terzo di versamento (contenuto nell’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi), interviene pagamento da parte del beneficiario o provvedimento dell’ente creditore che riduce o elimina l’inadempimento, ovvero decorrono i 30 giorni senza che Equitalia abbia notificato l’ordine di versamento, e il soggetto pubblico non procede a pagare le somme dovute al beneficiario. Art. 1, comma 4-quater:

Costituisce altresì violazione dei doveri d’ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

D.M. n. 40/2008, art. 3, commi 5 e 6:

5. Se durante la sospensione di cui al comma 4 e prima della notifica dell’ordine di versamento di cui all’articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell’ente creditore che fanno venir meno l’inadempimento o ne riducono l’ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l’importo del pagamento che quest’ultimo puo’ conseguentemente effettuare a favore del beneficiario.

6. Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell’articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l’ordine di versamento di somme per l’importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.