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Legge di stabilità 2013: Tobin Tax

(continua da “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze”)

Il comma 491 introduce la Tobin Tax con la definizione dell’imposta pari allo 0,2% sul valore delle transazioni finanziarie, inteso come valoredel saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato”.

E’ soggetto all’imposta il trasferimento della proprietà (escluse successione e donazione) di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui al 6° comma dell’art. 2346 del c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi degli stessi strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente.

L’imposta, dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti, viene corrisposta riducendo della metà l’aliquota per i trasferimenti effettuati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione (quindi: 0,1% in Borsa e 0,2% sui mercati Over The Counter).

E’ soggetto all’imposta anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni, mentre rimangono escluse le “operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonchè le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione”.

Il comma 492 stabilisce in misura fissa, da un minimo di 2,5 centesimi di euro ad un massimo di 100 euro in base al valore nozionale del contratto ed al tipo di strumento derivato, l’imposta applicata per le operazioni su

        strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 3, del DLgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al precedente comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma;

        valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi warrants, covered warrants e certificates.

Se le operazioni descritte prevedono regolamento a mezzo trasferimento di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento stesso della proprietà è soggetto ad imposta nella misura e con le modalità indicate al comma 491.

Il comma 494 individua i soggetti passivi del tributo: l’imposta sulle transazioni aventi ad oggetto azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento, mentre l’imposta sulle operazioni in derivati è dovuta da entrambe le controparti.

Obbligate al versamento sono le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento (art. 18 del DLgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni), nonché gli altri soggetti che intervengono nell’esecuzione delle stesse operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell’esecuzione dell’operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati, “l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione. Negli altri casi l’imposta è versata dal contribuente.

L’imposta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi ovvero della conclusione delle operazioni sugli strumenti derivati.

Viene introdotta dal comma 495 l’imposta che, con l’aliquota dello 0,02%, colpisce il controvalore degli ordini annullati o modificati – al di sopra di una soglia numerica stabilita e nel corso di una giornata di borsa – relativi ad operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Sono definite negoziazioni ad alta frequenza quelle generate “da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all’invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini”, dove le decisioni vengono assunte in un intervallo temporale non superiore al mezzo secondo.

L’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini (comma 496).

Il comma 497, infine, stabilisce che l’imposta relativa ai trasferimenti di cui al comma 491 e l’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli stessi trasferimenti si applicano alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013; per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati, invece, la decorrenza è fissata al 1° luglio 2013.

Per l’anno 2013 l’imposta sui trasferimenti di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi e di titoli rappresentativi dei predetti strumenti (cfr. comma 491, 1° periodo), è fissata nella misura dello 0,22%, mentre è fissata allo 0,12% l’imposta sui trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione (cfr. comma 491, 6° periodo).

L’imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 500 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data”.

Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze

Lo scorso venerdi 21 dicembre la Camera ha approvato in via definitiva la legge Stabilità che entra in vigore il 1° gennaio 2013 (comma 560 dell’unico articolo).

Il comma 380 (lettera a) attribuisce interamente ai Comuni il gettito dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2013 e 2014 e semplifica gli adempimenti con l’indicazione di un unico importo e codice tributo per il versamento, con l’eccezione (lettera f) della riserva di gettito spettante allo Stato sui capannoni industriali – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – per i quali la corrispondente aliquota base da applicare, pari allo 0,76%, può essere elevata dai Comuni sino allo 0,3% (lettera g).

A partire dal 1° luglio 2013 (comma 527) sono annullati di diritto i crediti fino a 2.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti a ruolo esecutivo sino al 31 dicembre 1999.

Dal 1° gennaio 2013 (commi 537 e 538), entro 90 giorni dalla notifica delle c.d. cartelle pazze (primo atto di riscossione utile o atto della procedura cautelare o esecutiva), i contribuenti possono presentare una dichiarazione per sospendere l’azione dell’agente alla riscossione documentando che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo sono stati interessati da:

        prescrizione o decadenza del diritto di credito;

–        provvedimento di sgravio;

        sospensione amministrativa o giudiziale, oppure “sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte”;

        pagamento effettuato;

        qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito.

L’atto viene annullato (comma 540) se trascorrono 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che l’ente creditore, tenuto a rispondere, abbia inviato comunicazione al debitore.

Dal 1° luglio 2013 (comma 480) aumenta la sola aliquota Iva al 22% (dal 21%. La “manovra correttiva 2011”, invece, prevedeva che le aliquote dell’Imposta sul Valore Aggiunto del 10% e del 21% venissero incrementate entrambe di 2 punti percentuali).

Dal 1° gennaio 2013 (comma 483) aumenta a 950 euro la detrazione per ogni figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti ed i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni e tutte le “detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap”.

(continua “Legge di stabilità 2013: Tobin Tax“)

(per i chiarimenti sui rapporti tra l’Imu e le imposte sui redditi: “Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013: quando l’Imu sostituisce l’Irpef. Immobili non locati“)

Legge 15 luglio 2011, n. 111: imposta di bollo sul conto titoli

La conversione con modificazioni del Dl 98/11 nella legge 15 luglio 2011, n° 111 ha determinato la rimodulazione dell’imposta di bollo da corrispondere sul deposito titoli: con criterio di progressività, in base alla giacenza sul conto titoli e all’anno di applicazione dell’imposta, le somme dovute variano da un minimo di 34,2 euro annui ad un massimo di 1.100 euro annui.

In particolare, per titoli il cui valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia

–        inferiore ad euro 50.000: imposta di bollo annua pari ad euro 34,2;

–        compreso tra euro 50.000 e 149.999: imposta di bollo annua pari ad euro 70 fino al 2012, e pari ad euro 230 dal 2013;

–        compreso tra euro 150.000 e 499.999: imposta di bollo annua pari ad euro 240 fino al 2012, e pari ad euro 780 dal 2013;

–        superiore ad euro 500.000: imposta di bollo annua pari ad euro 680 fino al 2012, e pari ad euro 1.100 dal 2013.

LEGGE 15 luglio 2011, n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante

disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0153)

(GU n. 164 del 16-7-2011 )

Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2011

…………………………..

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98

(omissis)

al comma 7, la lettera b) è  sostituita dalla seguente: «b) dopo

il comma 2-bis è  inserito il seguente:

“2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati

dagli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 119 del decreto

legislativo 1º settembre 1993, n. 385:

1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il

cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun

intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 34,20

b) con periodicità semestrale euro 17,1

c) con periodicità trimestrale euro 8,55

d) con periodicità mensile euro 2,85

2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di

titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso

ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro

ed inferiore a 150.000 euro:

a) con periodicità  annuale euro 70,00

b) con periodicità semestrale euro 35,00

c) con periodicità  trimestrale euro 17,5

d) con periodicità  mensile euro 5,83

3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di

titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso

ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro

ed inferiore a 500.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 240,00

b) con periodicità  semestrale euro 120,00

c) con periodicità  trimestrale euro 60,00

d) con periodicità  mensile euro 20,00

4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di

titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso

ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000

euro:

a) con periodicità  annuale euro 680,00

b) con periodicità  semestrale euro 340,00

c) con periodicità  trimestrale euro 170,00

d) con periodicità  mensile euro 56,67

5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di

titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso

ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro

ed inferiore a 150.000 euro:

a) con periodicità  annuale euro 230,00

b) con periodicità  semestrale euro 115,00

c) con periodicità  trimestrale euro 57,50

d) con periodicità  mensile euro 19,17

6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di

titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso

ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro

ed inferiore a 500.000 euro:

a) con periodicità  annuale euro 780,00

b) con periodicità  semestrale euro 390,00

c) con periodicità  trimestrale euro 195,00

d) con periodicità  mensile euro 65,00

7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di

titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso

ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000

euro:

a) con periodicità  annuale euro 1.100,00

b) con periodicità  semestrale euro 550,00

c) con periodicità  trimestrale euro 275,00

d) con periodicità mensile euro 91,67”»

(per gli approfondimenti sull’imposta di bollo su deposito titoli si legga http://www.questidenari.com/?p=4762)

(per i chiarimenti della circolare n. 40/E del 4 agosto 2011 su decorrenza dell’imposta di bollo e valorizzazione del dossier titoli si legga http://www.questidenari.com/?p=4888)

Manovra economica 2011: imposta di bollo sul deposito titoli

Con la firma del Presidente della Repubblica del 6 luglio scorso, la manovra finanziaria (http://www.questidenari.com/?p=4547) sarà legge dai primi di agosto e porterà, fra le novità di maggior rilievo per le tasche di ogni risparmiatore italiano, l’aumento progressivo dell’imposta di bollo sul conto titoli acceso presso la propria banca (decreto-legge 6 luglio 2011, n° 98, articolo 23, comma 7, lettera b).

L’aumento da subito previsto per il bollo farà passare il prelievo dagli attuali 34,20 euro annui a 120 euro; poi, a partire dal 2013, un ulteriore aumento (differenziato in base alla ricchezza posseduta sul dossier titoli) fisserà il bollo a 150 euro su deposito di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca risulti di importo inferiore a 50.000 euro, e a 380 euro su deposito di importo superiore alla stessa soglia di euro 50mila.

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (GU n. 155 del 6-7-2011)

Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011

(omissis)

Art. 23 – Norme in materia tributaria

7. All’articolo 13 della Tariffa, allegata al DPR 26 ottobre 1972,

n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis le parole “comprese le comunicazioni relative

ai depositi di titoli” sono soppresse;

b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: 2-ter. Le

comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli

intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 119 del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

1) per ogni esemplare:

a) con periodicità annuale euro 120

b) con periodicità semestrale euro 60

c) con periodicità trimestrale euro 30

d) con periodicità mensile euro 10

2) per ogni esemplare dal 2013  relativamente ai depositi di

titoli il cui complessivo valore nominale o di  rimborso  presso

ciascuna banca sia inferiore a cinquantamila euro:

a) con periodicità annuale euro 150,00

b) con periodicità semestrale euro 75,00

c) con periodicità trimestrale euro 37,50

d) con periodicità mensile euro 12,50

3) per ogni esemplare dal 2013 relativamente ai depositi di

titoli il cui  complessivo valore nominale o di rimborso presso

ciascuna banca sia non inferiore a cinquantamila euro:

a) con periodicità annuale euro 380,00

b) con periodicità semestrale euro 190,00

c) con periodicità trimestrale euro 95,00

d) con periodicità mensile euro 31,66″

Per recuperare almeno i soldi del bollo agli attuali rendimenti dei Bot annuali, un tasso netto pari all’1,569% (ricavato da Assiom Forex, dopo l’applicazione della ritenuta e la sottrazione delle commissioni massime bancarie, secondo i conteggi pubblicati circa il titolo con regolamento 15 giugno 2011) imporrebbe al depositante di investire nei suddetti titoli di Stato una cifra pari rispettivamente ad euro 7.648, 9.560 e 24.219 in corrispondenza delle tre imposte da 120, 150 e 380 euro. Sopra le stesse cifre investite, ovviamente, inizierebbero a prodursi interessi.

In condizioni di neutralità per le banche, che girano all’Erario la riscossione, l’evidente mancanza di convenienza per i piccoli risparmiatori potrebbe indurre gli stessi a trasferire le proprie somme su forme di investimento alternative prive del balzello, come i conti di deposito.

(per la rimodulazione dell’imposta di bollo sul dossier titoli stabilita dalla legge 15 luglio 2011, n° 111, si legga http://www.questidenari.com/?p=4685)

(per l’applicazione della presente misura alle comunicazioni inviate alla clientela bancaria tra il 6 ed il 16 luglio 2011, come chiarito dalla circolare n. 40/E del 4 agosto 2011,  si legga http://www.questidenari.com/?p=4888)

(per la quantificazione dell’imposta di bollo sul conto deposito si legga http://www.questidenari.com/?p=5636)

Manovra economica 2011-2014 e delega per la riforma fiscale e assistenziale

Il Consiglio dei Ministri, giovedi 30 giugno 2011, ha approvato il decreto-legge per la stabilizzazione finanziaria (manovra economica) ed ha approvato un disegno di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale. La manovra economica sarà in Aula alla Camera l’ultima settimana di luglio.

Tra i punti del provvedimento si trovano: la maggiorazione di imposta per le automobili con motore di potenza superiore ai 225 KW, equivalenti a 301 cavalli (superbollo auto); l’istituzione di un forfait fiscale al 5%, relativo alle imprese fatte dai giovani fino a 35 anni, per cinque anni (fiscalità delle imprese); l’immediatezza del controllo sulle assenze dei dipendenti della pubblica amministrazione, se la “malattia” si verifica nei giorni precedenti o successivi a quelli non lavorativi (stretta su dipendenti pubblici). Infine: riduzione del personale degli uffici Ice per almeno 200 unità, con mantenimento degli stessi uffici in Italia di 2 sole unità a Roma e Milano; decurtazione del finanziamento pubblico ai partiti del 10%; istituzione dell’election day, con accorpamento delle elezioni nazionali e amministrative; “aerei blu” riservati al Capo dello Stato, ai Presidenti di Camera e Senato ed ai Presidenti del Consiglio e della Corte Costituzionale, e a disposizione degli altri Ministri unicamente per i viaggi istituzionali all’estero; le “auto blu” rimangono quelle attualmente in uso, mentre in futuro ne avranno diritto i Presidenti (ad esclusione di quello della Corte Costituzionale) limitatamente alle auto di cilindrata non superiore a 1.600 cc, fatte salve le esigenze di sicurezza; gli stipendi dei parlamentari saranno parificati a quelli dei colleghi europei (risparmi). Fonte: Corriere.it

L’età pensionistica delle donne nel settore privato viene aumentata: l’acquisizione del diritto alla pensione, a partire dal 2020, necessiterà di un ulteriore mese, ovvero l’età sale a 60 anni + 1 mese; successivamente, i requisiti anagrafici verranno aumentati di 2 mesi a partire dal 1° gennaio 2021, per proseguire quindi progressivamente fino all’ultimo scaglione fissato in data 01/01/2032.

In particolare, dalla delega alla riforma fiscale si desume la revisione delle aliquote Irpef ridotte a tre: 20%, 30% e 40% (art. 2, 1°).

Viene fissato l’obiettivo di tassare le rendite finanziarie fino al 20%, con esclusione dei titoli di Stato come Bot, Ctz, Btp e CCTeu, e viene ammessa la riduzione della stessa aliquota per le forme previdenziali complementari. Specificamente, l’art. 1, 1°, lettera c), ai punti 1 e 2 menziona il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria affermando che

– con esclusione dei titoli pubblici ed equivalenti, è introdotta “un’unica aliquota per le ritenute e le imposte sostitutive applicabili sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non superiore al 20 per cento, facendo salva l’applicazione delle minori aliquote introdotte in adempimento di obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea”;

– “è possibile applicare un’aliquota inferiore rispetto a quella stabilita ai sensi del numero 1) sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria derivanti da piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti e dalle forme di previdenza e di assistenza socio-sanitaria complementare”.

Inoltre la riforma dell’imposta sul reddito, per quanto riguarda le semplificazioni di cui alla lettera d) del 1° comma dell’art. 2, prevede la revisione degli attuali regimi forfaitari, atta a favorire le nuove imprese, e la revisione degli studi di settore.

L’art. 3 menziona la revisione graduale delle attuali aliquote dell’Imposta sul Valore Aggiunto, il coordinamento col sistema dell’accisa al fine di ridurre gli effetti di duplicazione, la razionalizzazione dei sistemi speciali per evitare le distorsioni applicative della cosiddetta IVA di gruppo, e la semplificazione degli adempimenti formali.

Infine, l’art. 4 (imposta sui servizi) prevede la razionalizzazione in una sola obbligazione fiscale, ed in un solo prelievo, dei tributi relativi all’imposta di registro, di bollo, sulle assicurazioni, sugli intrattenimenti, e dei tributi relativi alle imposte ipotecarie e catastali e relativi alla tassa sulle concessioni governative e sui contratti di borsa; l’art. 6 afferma che il Governo punta ad eliminare gradualmente l’imposta regionale sulle attività produttive (abolizione IRAP), con prioritaria esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro.

La bozza del ddl delega è disponibile in formato pdf dal sito web MilanoFinanza.it.

(per l’innalzamento dell’imposta di bollo sul conto titoli previsto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si legga http://www.questidenari.com/?p=4594)

Leasing – contabilizzazione col metodo patrimoniale e finanziario

L’adozione dei principi contabili nazionali o internazionali (http://www.questidenari.com/?tag=leasing) comporta la distinzione tra il metodo patrimoniale, risultato in linea con la prassi, ed il metodo finanziario per la contabilizzazione in bilancio delle operazioni derivanti da contratti di locazione finanziaria.

La nuova normativa, all’art. 2424 c.c., prevede che il soggetto locatore fornisca “separata indicazione” delle immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria da iscriversi nella macroclasse B dell’attivo di bilancio, essendo tale disposizione riferita unicamente ai soggetti non operanti nei confronti del pubblico iscritti nell’elenco di cui all’art. 113 del T.U.B. (società finanziarie che svolgono attività soltanto verso altre società del gruppo di appartenenza, salvo che quest’ultimo non includa pure banche o intermediari finanziari che svolgono attività verso il pubblico) e per i quali non sono previsti ulteriori obblighi in Nota Integrativa; le altre società concedenti, ovvero quelle iscritte all’elenco dell’art. 106 del T.U.B. (intermediari finanziari) e all’albo di cui all’art. 13 del T.U.B. (banche), redigono il bilancio secondo le disposizioni del D.Lgs. 87/92 e del provvedimento Banca d’Italia 31 luglio 1992.

Invece, riguardo alla disciplina civilistica del locatario, il Legislatore ha confermato la prassi dell’utilizzo del metodo patrimoniale per la rappresentazione in bilancio delle operazioni integrandola con l’applicazione del metodo finanziario per i contratti di leasing finanziario, relativamente all’informativa della Nota Integrativa. Per esattezza, la formulazione del n° 22 aggiunto all’art. 2427 c.c. (con la Riforma del diritto societario) precisa che nella N.I. al bilancio devono essere descritte “le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio”. La determinazione del valore attuale delle rate non scadute, da effettuarsi sulla base di un tasso di interesse effettivo, comporta l’estrapolazione di un saggio non solo comprensivo del tasso di interesse passivo ma pure di tutta quella serie di oneri (diritti fissi, ad esempio) che, se influenti in misura significativa ai fini delle operazioni di calcolo, devono essere oggetto di specifica valutazione a seconda della formulazione contrattuale.

In particolare, col metodo patrimoniale il locatore iscrive in attivo dello Stato Patrimoniale le immobilizzazioni ed i relativi ammortamenti, mentre le stesse immobilizzazioni acquisite con la locazione finanziaria non compaiono nello SP del locatario che ne rileva i soli effetti dei canoni periodici corrisposti nel Conto Economico. Tale procedura, evidentemente, è in contrasto col dettato dei principi contabili internazionali e non consente una piena applicazione del principio della prevalenza della sostanza (operazione di finanziamento) sulla forma (osservanza rigida del contratto), motivo che ha indotto il legislatore ad intervenire con l’informativa specifica della Nota Integrativa.

Sulla base delle definizioni fornite dallo IAS n° 17, in caso di rappresentazione contabile di un contratto di leasing finanziario, occorre invece applicare il metodo finanziario perché si rende necessario un tipo di rilevazione che rifletta la sostanza contrattuale, anziché la forma.

In termini contabili, il locatario iscrive in attivo dello Stato Patrimoniale il bene acquistato al netto della posta rettificativa (ammortamento), nel passivo il corrispondente debito verso il concedente e nel Conto Economico gli oneri finanziari secondo il principio di competenza.

Sempre sulla base dello IAS 17, in caso di rappresentazione di leasing operativo occorre soltanto imputare a Conto Economico il canone periodico (contabilizzazione del contratto d’affitto).

(continua)

(per le novità fiscali sul leasing immobiliare introdotte dalla Legge di stabilità 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=3418)