Archivi tag: eredità

Istruzioni Imu 2012: soggetti passivi e presupposto dell’imposta in base alla circolare n. 3/DF. Esempi

Prima di procedere al calcolo dell’imposta municipale propria (Imu) occorre definire il soggetto passivo d’imposta individuato nel proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni destinati a qualsiasi uso, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa, e nel titolare del diritto reale d’usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.

Esempio 1: il proprietario che, a seguito di registrazione di contratto, concede ad altre persone di abitare nella sua casa a titolo di comodato gratuito è tenuto al pagamento dell’imposta con l’aliquota ordinaria, trattandosi nella specie di seconda abitazione. Si ricorda che il comodato è un contratto ad effetti obbligatori e non trasferisce la proprietà o i diritti reali di godimento.

Esempio 2: il coniuge che eredita casa dall’altro coniuge defunto, e che abita nella stessa assieme ai figli, sconta l’aliquota agevolata per la prima abitazione e beneficia delle detrazioni previste, mentre i figli non devono effettuare alcun pagamento. Si rammenta che, in caso di successione, il coniuge superstite è titolare del diritto di abitazione ai sensi dell’art. 540, 2°, c.c. e diviene unico soggetto passivo.

Ai soli fini Imu, l’ex-coniuge affidatario della casa coniugale si considera titolare del diritto di abitazione.

Esempio 3: se l’ex-moglie, a seguito di separazione legale, continua a vivere (usufrutto) nella casa dell’ex-marito proprietario, soltanto a lei spetteranno aliquota agevolata e detrazione sulla prima abitazione.

Infine, è soggetto passivo il locatario per gli immobili (anche da costruire o in corso di costruzione) concessi in locazione finanziaria ed il concessionario nel caso di concessione per aree demaniali.

Presupposto impositivo dell’Imu è il possesso di qualunque immobile, ivi compresi l’abitazione principale con le relative pertinenze ed i terreni incolti.

Con le stesse nozioni che erano utilizzate ai fini Ici, si definisce fabbricato l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, compresa l’area occupata dalla costruzione e l’area che ne costituisce pertinenza; si definisce area fabbricabile quella utilizzabile a scopo edificatorio, e non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli e professionali iscritti nella previdenza agricola (riferimento normativo: “Imu: art. 4 del decreto semplificazioni fiscali convertito in legge“); si definisce terreno agricolo quello adibito all’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del c.c. (ulteriori approfondimenti dalla circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze disponibile sul sito web tesoro.it).

(continua “Istruzioni Imu 2012: moltiplicatori ed esempio di calcolo dell’imposta lorda per abitazione principale“)

(per i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui rapporti tra Imu e imposte sui redditi: “Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013: quando l’Imu sostituisce l’Irpef. Immobili non locati“)

Lotta all’evasione fiscale: novità su cartelle esattoriali, compensazioni illecite, nuovo redditometro e transazioni col fisco

Svolta epocale nei rapporti tra contribuenti ed Agenzia delle Entrate.

Oggi servono circa due anni per partire dai controlli iniziali ed arrivare alle ganasce fiscali all’automobile o al pignoramento, passando per la cartella esattoriale (si legga http://www.questidenari.com/?tag=impugnare-cartella-esattoriale); ovvero c’è molto tempo a disposizione per gli evasori che possono intestare beni al coniuge separato fittiziamente o cedere ai prestanome.

A partire dal luglio 2011, con l’esecutività dell’avviso di accertamento, basteranno 90 giorni per completare l’intera procedura ed obbligare gli evasori al versamento delle imposte dovute.

Inoltre, sarà necessario procedere al pagamento delle somme iscritte a ruolo prima di effettuare la compensazione tra crediti e debiti fiscali, in caso residuino importi a sufficienza.

Farà la sua parte anche il nuovo redditometro (si veda la pagina http://www.questidenari.com/?tag=redditometro per gli ultimi aggiornamenti), con cui verranno contestate spese effettive esorbitanti in relazione ai guadagni dichiarati, e che farà scattare l’accertamento automatico già dal primo anno di superamento del reddito dichiarato nella misura del 20% (anziché dal secondo anno consecutivo di superamento della soglia del 25%, come avviene ora).

In ultimo, le imprese in crisi per motivi economici potranno continuare ad accordarsi sul pagamento dei debiti fiscali a mezzo transazione col fisco.

Ma in aggiunta rispetto a quanto già accade, gli imprenditori risponderanno penalmente della dichiarazione sostitutiva rilasciata in cui sono indicati i beni a garanzia delle somme dovute a titolo d’imposta; a seguito di mancato pagamento delle somme concordate, in caso detti beni non facciano più parte dell’attivo patrimoniale perché alienati fittiziamente, l’imprenditore stesso sarà sottoposto a pena detentiva da 6 mesi a 4 anni se i beni occultati hanno valore superiore a 50.000 euro, e da 1 a 6 anni se hanno valore superiore a 200.000 euro.

Fonte: Corriere.it

(per le novità sul redditometro a seguito di conversione in legge 122 del D.L. 78/2010 si veda http://www.questidenari.com/?p=2938)

Gli indicatori del nuovo Redditometro al vaglio

L’Agenzia delle Entrate continua il lavoro di aggiornamento del nuovo redditometro (http://www.questidenari.com/?p=2319).

L’ipotesi di studio, attualmente presentata agli esperti delle categorie, prevede che venga aumentato il numero degli “elementi di capacità di spesa”, basati su spese realmente sostenute, e che gli stessi indicatori siano parametrati sulla composizione del nucleo familiare e adeguati alla distribuzione sul territorio della tipologia familiare.

Secondo una metodologia che non si basa unicamente sulle statistiche, a differenza di ciò che accade per gli studi di settore, il Fisco terrà sotto controllo gli immobili posseduti, le spese sostenute per l’affitto della casa, per la ristrutturazione e per la rata di mutuo, i consumi addebitati per energia e gas; le auto possedute, le mini-car, i motocicli ed i natanti; gli acquisti effettuati in leasing o presso case d’asta; le iscrizioni a club e scuole esclusive, centri ippici e centri benessere; le spese per i viaggi all’estero e la stipula di polizze assicurative.

La contestazione del Fisco si verificherà in caso di scostamento rilevante tra quanto è stato dichiarato e quanto è stato speso, a meno che non si riesca a giustificare gli acquisti attraverso fonti di reddito non desumibili dalla dichiarazione, quali eredità o vincite al gioco.

Fonte: IlMessaggero.it

(per il successivo aggiornamento: http://www.questidenari.com/?p=2657)