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I modelli F23 ed F24

Come ampiamente già riportato, la maggior parte dei versamenti a favore dell’Agenzia delle Entrate viene fatto tramite il modello F24 che si può scaricare dal sito del Ministero delle Finanze.

Riportiamo invece l’istanza di ravvedimento per la correzione dei codici tributo utilizzati sui modelli F23 ed F24 da trasmettere in carta libera all’Agenzia delle Entrate quando ci si rende conto dell’errore commesso.

Scarica il RAVVEDIMENTO PER CORREZIONI DATI MODELLO F24 – formato pdf

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Come evitare le liti con l’amministrazione finanziaria /4 – La conciliazione giudiziale

La conciliazione giudiziale è un mezzo con il quale si può chiudere un contenzioso aperto con l’amministrazione finanziaria.

Si applica a tutte le controversie che sono sotto la giurisdizione delle commissioni tributarie provinciali e non può essere richiesta oltre la prima udienza.

Può essere proposta dalla commissione tributaria stessa che prospetta alle parti il tentativo di conciliazione, o dalle parti stesse (contribuente, ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, Ente Locale, agente della riscossione).

Tuttavia il tentativo di conciliazione non è vincolante: se il contribuente non raggiunge l’accordo nonostante il tentativo, ha la possibilità di proseguire con il contenzioso.

I vantaggi derivanti dalla conciliazione sono i seguenti: 1) riduce le sanzioni amministrative ad 1/3; 2) abbatte fino a metà le sanzioni penali e cancella le sanzioni accessorie; 3) le spese di giudizio restano compensate; 4) evita i rischi e i costi legati alla prosecuzione del contenzioso.

La conciliazione si può effettuare in due modi distinti: in udienza e fuori udienza.

In udienza può essere avviata da una delle parti o dal giudice stesso. E’ necessario che il contribuente o l’ufficio presentino domanda di pubblica udienza presso la segreteria della commissione tributaria, notificata alla controparte entro 10 giorni precedenti alla trattazione. Si può richiedere la conciliazione in tutto o in parte della controversia.

L’ufficio, dopo la fissazione della data di trattazione ma sempre prima dell’udienza, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente.

Il giudice tributario autonomamente può invitare le parti a conciliare la controversia: in caso di accordo viene redatto un verbale, sempre in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.

Quando la conciliazione avviene fuori dall’udienza, in seguito all’accordo in base al quale si può chiudere la controversia, è compito dell’ufficio – sempre prima della fissazione dell’udienza – quello di provvedere a depositare l’accordo presso la commissione tributaria.

Se l’accordo viene confermato in udienza, il presidente della commissione dichiara con decreto l’estinzione del giudizio.

Circa il versamento delle somme dovute, occorre precisare che i modelli da utilizzare sono l’F24 per le imposte dirette,sostitutive, IRAP ed IVA.

Per le imposte indirette bisogna utilizzare il modello F23. Sui suddetti modelli devono essere indicati i codici tributo reperibili dal sito dell’Agenzia delle Entrate ed il codice atto dell’istituto conciliativo a cui si è aderito.

Per le imposte dirette e l’Iva è possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d’imposta del contribuente.

Il pagamento va effettuato in unica soluzione entro 20 giorni dalla data del verbale. In forma rateale con un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo oppure 12 rate sempre trimestrali se la somma supera 51.645,69 euro. La prima rata deve essere versata entro 20 giorni dal decreto, le altre devono essere maggiorate dagli interessi legali.

Il contribuente dovrà produrre polizza fidejussoria per tutto il periodo di rateazione aumentato di 1 anno.

Gli interessi calcolati vanno dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione.

Il contribuente è tenuto a consegnare una copia dell’attestazione del versamento con la documentazione della garanzia prestata.

Nel caso in cui non dovesse avvenire il versamento delle rate successive, l’ufficio provvederà all’iscrizione a ruolo a carico del contribuente e del garante stesso.

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Come evitare le liti con l’amministrazione finanziaria /3 – Il concordato – processi verbali di constatazione (adesione)

Il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 ha introdotto il nuovo istituto di adesione al processo verbale di constatazione.

Esso consiste nel permettere ad un contribuente destinatario di un verbale di constatazione di sollecitare la definizione del proprio rapporto tributario, sulla scorta di rilievi e contenuti compresi nel verbale ricevuto.

Nel caso in cui il contribuente solleciti l’utilizzo di questo istituto, ha diritto alle seguenti agevolazioni: a) riduzione ad 1/8 delle sanzioni ossia alla metà della misura prevista nell’ipotesi di accertamento con adesione; b) pagamento delle somme dovute in forma rateizzata senza alcuna garanzia.

Non tutti i processi verbali di constatazione sono definibili in questo modo, ma solo quelli che hanno come conseguenza l’emissione di un accertamento parziale oppure contengono la constatazione di violazioni sostanziali riferite esclusivamente alle norme in materia di imposte sui redditi Irap ed Iva.

Si definiscono accertamenti parziali quelli emessi ai sensi degli articoli 41 bis del D.P.R. 600/73 e 54, 4° comma del D.P.R. 633/72.

Il contribuente che desidera aderire al processo verbale di constatazione deve comunicare su carta semplice all’ufficio dell’agenzia delle entrate competente e all’organo che ha redatto il verbale.

Nel caso in cui sia stato redatto dall’ufficio, la comunicazione è unica.

La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica, utilizzando il modello predisposto dall’agenzia delle entrate in data 10 settembre 2008.

La domanda può essere presentata sia a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure ai soggetti destinatari che ne rilasciano apposita ricevuta.

Essendo la domanda presentata ai sensi e per gli effetti della legge 445 del 2000, deve essere corredata da fotocopia del documento in corso di validità rilasciato da una pubblica amministrazione e munito di foto.

La conseguenza del verbale di constatazione è l’emissione di un atto di definizione di accertamento parziale, contenente le motivazioni e gli elementi su cui si fonda la definizione, la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, da versarsi anche in forma rateale.

L’atto è notificato al contribuente entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

La notifica dell’atto comporta in capo al contribuente l’obbligo di versamento delle somme dovute come riportato sullo stesso; il mancato pagamento comporta l’iscrizione a ruolo delle stesse  somme (http://www.questidenari.com/?p=556). Detta iscrizione non è impugnabile, salvo che la cartella esattoriale contenga errori di calcolo.

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Come evitare le liti con l’amministrazione finanziaria /1 – L’autotutela

Al fine di evitare il contenzioso, l’amministrazione fiscale ha cercato di migliorare la propria efficienza istituendo delle procedure ad hoc.

Una di queste è l’autotutela, un’autocorrezione che l’amministrazione può adottare, ma bisogna tener presente che si tratta di una facoltà discrezionale.

L’Agenzia delle Entrate può provvedere tramite i propri uffici ad una autocorrezione dell’atto, oppure su istanza del contribuente.

Quindi non è necessario che si attivi il contribuente stesso, ma è consigliato al contribuente di effettuare l’istanza vista la possibilità che l’ufficio non provveda a causa della mole di lavoro da eseguire.

I casi più frequenti di richiesta di annullamento o di revoca di un atto si hanno quando l’illegittimità derivi da: errore di persona, evidente errore logico di calcolo, errore sul presupposto dell’imposta, doppia imposizione, mancata considerazione dei pagamenti regolarmente eseguiti, mancanza di documentazione successivamente presentata, sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati precedentemente negati, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’amministrazione.

L’atto illegittimo può essere annullato anche in presenza di giudizio pendente o, se è divenuto definitivo, per decorso dei termini per ricorrere o anche, se il contribuente ha presentato ricorso e lo stesso è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

Se si è formato un giudizio sostanziale (cioè il contribuente ha impugnato l’atto e i giudici tributari, con decisione non più revocabile, hanno dato ragione all’amministrazione), l’annullamento è possibile soltanto per motivi di legittimità del tutto diversi da quelli esaminati e respinti dai giudici.

L’annullamento dell’atto automaticamente fa sì che un eventuale accertamento infondato sia ritirato, ed eventualmente le somme pagate a seguito di iscrizione a ruolo siano rimborsate.

Il contribuente, come già esposto, ha facoltà di iniziativa ma deve tener presente che l’istanza di autotutela non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario, per cui si invita chi si trovasse in dette situazioni a provvedere a presentare il ricorso per non far trascorrere i termini di opposizione.

L’istanza presentata dal contribuente non è soggetta ad alcuna forma particolare, basti pensare che può essere presentata in carta libera: è necessario che ci siano riportati i dati del contribuente, i motivi (possibilmente fondati) che fanno ritenere l’atto illegittimo e quindi annullabile in toto o in parte.

Si fa presente che qualsiasi atto può essere oggetto di riesame.

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Perché impugnare la cartella esattoriale

Nel caso in cui non fosse stato possibile produrre la documentazione idonea ad ottenere lo sgravio della cartella esattoriale nei modi previsti (http://www.questidenari.com/?p=556), rimane al contribuente la via del ricorso da proporsi presso la commissione tributaria provinciale oppure, a seconda dell’ente creditore, presso il giudice di pace – entro 30 giorni dalla notifica, per quanto concerne i debiti ascritti a seguito di sanzioni comminate per infrazioni al codice della strada.

Per quanto concerne i debiti tributari, il ricorso va prodotto entro 60 giorni sia alla commissione che all’ente che ha emesso il ruolo (generalmente: agenzia delle entrate).

Il ricorso va prodotto in plico senza essere imbustato con i relativi allegati, e può essere presentato a mano oppure spedito.

E’ fondamentale tenere presente che sulla cartella esattoriale deve essere riportato il nominativo del funzionario delegato, altrimenti la stessa è impugnabile per vizio di forma.

Si ricorda al contribuente che la sospensione della cartella esattoriale andrebbe richiesta generalmente al momento dell’istituzione del contenzioso, altrimenti l’ADR (agente della riscossione) è legittimato a richiedere il pagamento della stessa con le problematiche che ne conseguono; infatti, il mancato pagamento comporterebbe l’iscrizione del fermo amministrativo sugli autoveicoli e automezzi, la trascrizione di ipoteca e l’eventuale pignoramento immobiliare.

Per questi motivi si ribadisce l’importanza della contemporaneità della sospensiva della cartella esattoriale con la presentazione del ricorso, in quanto le operazioni sopra descritte, in un secondo tempo, comportano spese di cui il contribuente dovrà farsi carico per la presentazione della sospensiva, salvo rivalersi in sede di giudizio.

Il fermo amministrativo è cancellato al momento del pagamento della prima rata dell’eventuale rateazione.

In caso di pignoramento, il contribuente che presenta la richiesta di rateazione dovrà versare con la prima rata tutti i costi sostenuti per la procedura.

Per quanto concerne il contenzioso, si fa presente che per importi dovuti sino a un certo limite il contribuente può presentarsi in prima persona a difendere le proprie ragioni, per somme più elevate il contribuente dovrà necessariamente fare ricorso ad un professionista abilitato.

La sentenza emessa dalle varie commissioni può essere impugnata dalla parte soccombente – sia che si tratti dell’amministrazione pubblica che del contribuente – presso la commissione regionale (sempre facendo riferimento al luogo di residenza o sede legale dell’eventuale soggetto giuridico).

I termini vanno da quello “breve”, ossia quando una delle parti indifferentemente notifica la sentenza all’altra, al termine “lungo” quando non sono ancora trascorsi 13 mesi dal deposito della sentenza – a quel punto, se la sentenza non è impugnata, essa diviene definitiva.

Ulteriore grado del contenzioso è il ricorso alla Corte di Cassazione – sezione tributaria – che giudica nel merito ed eventualmente rimanda il giudizio alla commissione regionale per un ulteriore dibattimento.

Si ricorda che il maggior numero delle cartelle esattoriali viene emesso per mancato pagamento delle imposte oppure per gli accertamenti emessi ai sensi degli artt. 36 bis e 36 ter.

PROSSIMO ARTICOLO: gli accertamenti (http://www.questidenari.com/?p=708)

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La cartella esattoriale

Per le persone non particolarmente introdotte nel campo, cerchiamo di illustrare cos’è una cartella esattoriale e i motivi che inducono l’amministrazione ad emetterla.

Iniziamo col dire che tramite il ruolo esattoriale (cartella) la pubblica amministrazione riscuote determinate somme di denaro che il contribuente deve corrispondere.cartella-esattoriale2

Ci sono ruoli emessi annualmente e che il contribuente è tenuto a versare (molti enti locali riscuotono i loro tributi in questo modo, basti pensare ai contributi per la nettezza urbana e l’acqua). Sempre tramite ruolo, vengono riscosse le sanzioni per le infrazioni al codice della strada non liquidate entro il termine dei 60 giorni dalla notifica.

Ma il caso più frequente dell’emissione dei ruoli è la mancata corresponsione delle imposte sui redditi.

A differenza di una decina di anni fa, generalmente prima dell’emissione del ruolo, al contribuente arriva (dall’amministrazione) un avviso relativo ad un’anomalia delle dichiarazioni presentate, chiamato avviso bonario, che permette di provvedere alla risoluzione della controversia nel caso in cui non ci siano sanzioni da versare, oppure, se l’anomalia è verificata, consente di sanare versando una sanzione in misura ridotta.

Può accadere che detto avviso non sia notificato ed al contribuente arrivi direttamente il ruolo esattoriale: se il contribuente non ha nulla da obiettare, può provvedere al pagamento richiedendo il rimborso della quota parte della sanzione applicata.

Se invece il contribuente ha motivo di contendere, può presentare la dovuta documentazione all’agenzia delle entrate e chiedere l’annullamento del ruolo, oppure può impugnare il ruolo stesso nei termini presso le commissioni tributarie.

Il contribuente può effettuare il pagamento del ruolo entro 30 giorni dalla notifica oppure predisporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica stessa. Il pagamento estingue la controversia.

Può accadere che il contribuente non sia nelle condizioni di effettuare il pagamento in unica soluzione, per cui lo stesso può versare in più riprese gli importi a lui più comodi ed estinguere il ruolo, ma questo comporta l’applicazione di interessi e more sull’importo ancora non evaso.

Questo si verifica perché il contribuente non ha la possibilità di effettuare una rateizzazione degli importi iscritti a ruolo in rate costanti per un massimo di 72 rate commisurate in base al debito e approvate dall’esattore stesso (Equitalia S.p.A. controllata al 51% dall’agenzia delle entrate e al 49% dall’INPS – http://www.equitaliaonline.it/equitalia/opencms/) che consente il pagamento con un tasso di interesse minore di quello dovuto nella precedente soluzione; se non vengono rispettate le scadenze la rateizzazione decade.

Resta inteso che nella prima modalità l’esattore ha l’obbligo di provvedere a riscuotere il dovuto con interventi che vanno dal fermo amministrativo sugli autoveicoli, alla trascrizione di ipoteca su immobili e pignoramento di somme depositate presso terzi (conti corrente bancari e postali).

Per maggior chiarezza, illustriamo il fermo amministrativo, detto anche “ganasce fiscali“, consistente nella trascrizione del fermo al PRA che non dovrebbe consentire la circolazione del mezzo; questo comporta il rischio del sequestro del mezzo, in caso si venga fermati dalle forze dell’ordine, e la mancata copertura assicurativa.

L’iscrizione dell’ipoteca sul bene immobile è una forma cautelativa dell’amministrazione che conferisce alla stessa la titolarità del diritto di essere soddisfatta con preferenza nel caso di espropriazione o vendita del bene.

Nel caso del pignoramento immobiliare, l’esattore provvederà all’atto esecutivo della vendita all’asta dell’immobile per debiti superiori a 8.000 Euro.

Nel caso del pignoramento mobiliare, l’esattore può pignorare beni mobili del debitore sia presso l’abitazione che presso la sede dove viene svolta l’attività (sede operativa), e successivamente provvedere a metterli all’asta per soddisfare il proprio credito.

Il caso del pignoramento presso terzi si ha quando l’esattore richiede al terzo debitore del contribuente di effettuare il pagamento sostituendosi al debitore.

Nel caso dello stipendio, l’importo da versare sino a totale copertura dell’insolvenza non può superare il quinto dello stipendio stesso (cessione del 5° dello stipendio).

Il provvedimento di sgravio si ha quando l’amministrazione riconosce il proprio errore ed emette un provvedimento col quale annulla gli effetti della precedente richiesta.

Il provvedimento di sospensione si ha quando il contribuente impugna la cartella esattoriale presso la commissione tributaria e la stessa, per fondati motivi, riconosce in via presuntiva che il debito non è dovuto e, al fine di evitare una situazione di possibile insolvenza da parte del ricorrente, provvede a chiedere la sospensione della riscossione del debito.

Nel caso in cui la sospensione non avvenisse, l’esattore deve procedere alla riscossione fino alla pronuncia del giudice tributario su ricorso.

SCARICA L’ISTANZA DI RATEAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO (PERSONA FISICA, IMPORTI FINO A 5.000 EURO) – formato pdf

SCARICA LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE – formato pdf

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(per le novità di luglio 2010 in materia di multe comminate per violazioni del Codice della Strada: http://www.questidenari.com/?p=2790)