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Oneri e interrogativi sulla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti Iva

I soggetti passivi indicati nel Provvedimento del 22 dicembre 2010 dell’Agenzia delle Entrate relativo alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (http://www.questidenari.com/?tag=2010184182) sono chiamati ad assolvere nuovi obblighi: quelli di trasmettere al fisco, dal 1° gennaio 2011, tutte le fatture sopra i 3.000 euro, o di importo superiore a 3.600 euro se per il consumatore finale l’Iva rappresenta un costo secco.

Una norma che non serve soltanto a ridurre i margini di evasione per i commercianti, i professionisti e le piccole imprese, ma anche per quei clienti che, al momento di acquistare un orologio in gioielleria, dovranno essere muniti di codice fiscale (riportato su tessera sanitaria, ad esempio). Anche i loro dati finiranno tracciati nel sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate, che in tal modo potrà accertare più agevolmente scostamenti eventuali tra reddito dichiarato e spese effettuate (http://www.questidenari.com/?tag=redditometro).

Naturalmente tutto ciò comporta un aggravio di oneri.

Ad esempio: un’impresa immobiliare, che nel 2010 ha emesso fattura per aver venduto un’abitazione a un privato, potrebbe non aver memorizzato il codice fiscale oggetto di comunicazione alle Entrate. O un commerciante al minuto, per un’operazione effettuata dopo il 30 aprile 2011, dovrà richiedere e memorizzare il codice fiscale dei clienti privati.

Si rende così necessaria, per alcune categorie di soggetti, la dotazione di un sistema di memorizzazione dei dati, relativi alle suddette cessioni, finalizzato ad estrapolare l’elenco dei clienti e delle operazioni per la trasmissione ai sensi dell’art. 21 del Dl 78/2010. In particolare, per la comunicazione vengono richiesti gli estremi della fornitura e i dati della singola operazione, ovvero occorre utilizzare i registri Iva (si osservi che clienti e fornitori devono indicare nella comunicazione il numero di partita Iva per il quale non c’è obbligo di annotazione nei registri Iva).

Un chiarimento sarebbe poi opportuno circa l’ipotesi di un’operazione a cavallo di due periodi d’imposta che solo cumulativamente superi la soglia stabilita, come nel caso di un tecnico che esegue una riparazione al domicilio di un privato e riceve un acconto pari a 2.000 euro nel 2011, per poi ricevere il saldo di 2.500 euro nel 2012. Si tratta di un’operazione oggetto di comunicazione o da escludere perché il corrispettivo è inferiore alla soglia di 3.600 euro per anno solare?

Fonte: IlSole24Ore.com

(per la Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2011 sulla comunicazione delle operazioni rilevanti a fini Iva si legga http://www.questidenari.com/?p=4436)

Lotta all’evasione fiscale: novità su cartelle esattoriali, compensazioni illecite, nuovo redditometro e transazioni col fisco

Svolta epocale nei rapporti tra contribuenti ed Agenzia delle Entrate.

Oggi servono circa due anni per partire dai controlli iniziali ed arrivare alle ganasce fiscali all’automobile o al pignoramento, passando per la cartella esattoriale (si legga http://www.questidenari.com/?tag=impugnare-cartella-esattoriale); ovvero c’è molto tempo a disposizione per gli evasori che possono intestare beni al coniuge separato fittiziamente o cedere ai prestanome.

A partire dal luglio 2011, con l’esecutività dell’avviso di accertamento, basteranno 90 giorni per completare l’intera procedura ed obbligare gli evasori al versamento delle imposte dovute.

Inoltre, sarà necessario procedere al pagamento delle somme iscritte a ruolo prima di effettuare la compensazione tra crediti e debiti fiscali, in caso residuino importi a sufficienza.

Farà la sua parte anche il nuovo redditometro (si veda la pagina http://www.questidenari.com/?tag=redditometro per gli ultimi aggiornamenti), con cui verranno contestate spese effettive esorbitanti in relazione ai guadagni dichiarati, e che farà scattare l’accertamento automatico già dal primo anno di superamento del reddito dichiarato nella misura del 20% (anziché dal secondo anno consecutivo di superamento della soglia del 25%, come avviene ora).

In ultimo, le imprese in crisi per motivi economici potranno continuare ad accordarsi sul pagamento dei debiti fiscali a mezzo transazione col fisco.

Ma in aggiunta rispetto a quanto già accade, gli imprenditori risponderanno penalmente della dichiarazione sostitutiva rilasciata in cui sono indicati i beni a garanzia delle somme dovute a titolo d’imposta; a seguito di mancato pagamento delle somme concordate, in caso detti beni non facciano più parte dell’attivo patrimoniale perché alienati fittiziamente, l’imprenditore stesso sarà sottoposto a pena detentiva da 6 mesi a 4 anni se i beni occultati hanno valore superiore a 50.000 euro, e da 1 a 6 anni se hanno valore superiore a 200.000 euro.

Fonte: Corriere.it

(per le novità sul redditometro a seguito di conversione in legge 122 del D.L. 78/2010 si veda http://www.questidenari.com/?p=2938)