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Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze

Lo scorso venerdi 21 dicembre la Camera ha approvato in via definitiva la legge Stabilità che entra in vigore il 1° gennaio 2013 (comma 560 dell’unico articolo).

Il comma 380 (lettera a) attribuisce interamente ai Comuni il gettito dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2013 e 2014 e semplifica gli adempimenti con l’indicazione di un unico importo e codice tributo per il versamento, con l’eccezione (lettera f) della riserva di gettito spettante allo Stato sui capannoni industriali – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – per i quali la corrispondente aliquota base da applicare, pari allo 0,76%, può essere elevata dai Comuni sino allo 0,3% (lettera g).

A partire dal 1° luglio 2013 (comma 527) sono annullati di diritto i crediti fino a 2.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti a ruolo esecutivo sino al 31 dicembre 1999.

Dal 1° gennaio 2013 (commi 537 e 538), entro 90 giorni dalla notifica delle c.d. cartelle pazze (primo atto di riscossione utile o atto della procedura cautelare o esecutiva), i contribuenti possono presentare una dichiarazione per sospendere l’azione dell’agente alla riscossione documentando che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo sono stati interessati da:

        prescrizione o decadenza del diritto di credito;

–        provvedimento di sgravio;

        sospensione amministrativa o giudiziale, oppure “sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte”;

        pagamento effettuato;

        qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito.

L’atto viene annullato (comma 540) se trascorrono 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che l’ente creditore, tenuto a rispondere, abbia inviato comunicazione al debitore.

Dal 1° luglio 2013 (comma 480) aumenta la sola aliquota Iva al 22% (dal 21%. La “manovra correttiva 2011”, invece, prevedeva che le aliquote dell’Imposta sul Valore Aggiunto del 10% e del 21% venissero incrementate entrambe di 2 punti percentuali).

Dal 1° gennaio 2013 (comma 483) aumenta a 950 euro la detrazione per ogni figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti ed i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni e tutte le “detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap”.

(continua “Legge di stabilità 2013: Tobin Tax“)

(per i chiarimenti sui rapporti tra l’Imu e le imposte sui redditi: “Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013: quando l’Imu sostituisce l’Irpef. Immobili non locati“)

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138: liquidazione del TFR per dipendenti pubblici e pensionamento delle donne (art. 1)

Col decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138, entrato in vigore lo stesso 13 agosto 2011, è stata modificata la disciplina della liquidazione del Trattamento Fine Rapporto per i dipendenti pubblici.

Il TFR verrà liquidato dopo che siano trascorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto lavorativo per i soggetti che maturano il requisito del pensionamento dal 1° gennaio 2012, ovvero decorsi 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro “nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di  legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione” (art. 1, 22°, lettera a)).

Dette disposizioni non trovano applicazione esclusivamente in caso di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio ed in caso di decesso del dipendente, dato che la lettera b) del comma 22 ha soppresso in parte il 5° comma dell’art. 3 della Legge n. 140/1997. Per i soggetti appartenenti al personale del comparto scuola che maturano i requisiti per il pensionamento entro la data del 31/12/2011, in ogni caso, viene applicata la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore delle nuove norme (art. 1, 23°):

“Resta  ferma  l’applicazione  della  disciplina  vigente  prima dell’entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico è disciplinata in base al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.”

Infine, viene confermata la durata dell’incarico di funzione dirigenziale inferiore a 3 anni se corrispondente all’ottenimento del limite di età per il collocamento a riposo. In tale evenienza, ai fini della liquidazione del trattamento economico di fine servizio ed in applicazione dell’articolo 43, 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l’ultimo stipendio si computa in base all’ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell’incarico con durata inferiore a 3 anni, con riferimento “agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011” (art. 1, 32°).

Il comma 20 dell’art. 1, invece, anticipa di 4 anni la decorrenza del requisito anagrafico per il pensionamento delle donne modificando esclusivamente le date di cui al comma 1 dell’art. 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; nella versione aggiornata:

A decorrere dal 1° gennaio 2016, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2020, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per ogni anno successivo fino al 2027 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Per le disposizioni riguardanti le rendite finanziarie, gli studi di settore, l’attività di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e all’evasione fiscale per professionisti ed attività commerciali si legga http://www.questidenari.com/?p=4922; il testo completo del DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138, è disponibile sul sito Gazzettaufficiale.it.

Neopatentati alla guida: potenza specifica e assoluta per il primo anno, limiti di velocità e sanzioni

Lo scorso 9 febbraio sono entrati in vigore i limiti previsti per i neopatentati che, durante il primo anno di ottenimento della patente “B”, non possono guidare automobili di potenza specifica superiore a 55 kiloWatt per tonnellata né veicoli di categoria M1 (autovetture e pullmini adibiti al trasporto di persone fino a 9 posti compreso il conducente) di potenza assoluta superiore a 70 kW.

Detti limiti sono in vigore a prescindere dall’età anagrafica del neopatentato e quindi si applicano pure a chi, dopo aver perso tutti i punti, consegue di nuovo il documento.

Pertanto, sono soggetti alla nuova norma di cui all’art. 117 del Codice della Strada modificato dalla Legge 120/2010 (http://www.questidenari.com/?tag=neopatentato) tutti coloro che superano l’esame per il conseguimento della licenza di guida a partire dalla data del 09/02/2011. Gli stessi neopatentati, per un periodo di tempo pari a tre anni dal conseguimento della patente, osservano il divieto di superare la velocità massima di 100 Km/h in autostrada e 90 Km/h sulle strade extra-urbane.

E’ previsto il pagamento di una sanzione amministrativa per la somma da euro 152 a 608 a carico del titolare della patente che nei primi 3 anni dal conseguimento della stessa circola commettendo infrazione ai descritti limiti di guida e di velocità, nonché l’applicazione della sanzione accessoria amministrativa della sospensione della validità della patente da 2 a 8 mesi.

Art. 117 – Limitazioni nella guida

(omissis)

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n° 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. (*)

(omissis)

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’art. 121.

5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (**)

(*) Comma modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n° 120. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge 120/2010.

(**) Comma modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n° 305 del 31/12/2010.

In particolare, la potenza specifica (riferita alla tara) si calcola rapportando i dati di potenza (in kW) e tara (in tonnellate) verificabili dalla carta di circolazione dei veicoli immatricolati dopo il 04/10/2007, dove la tara è la somma della massa del veicolo vuoto e di quella del conducente (pari a 75 Kg. per definizione). Il risultato deve essere accurato fino al terzo decimale, ovvero un veicolo di potenza pari a 55,001 kW/t non può essere guidato da un neopatentato.

Per tutti gli altri veicoli immatricolati prima del 4 ottobre 2007, ad eccezione di qualche esemplare immatricolato con sistemi non meccanografici prima del 1977 per il quale occorrerà rivolgersi al costruttore, la Motorizzazione pubblicherà sul sito www.ilportaledellautomobilista.it il dato relativo alla potenza specifica a cui si potrà risalire digitando la targa del veicolo (la sovrapposizione di norme nazionali ed europee emanate nel corso del tempo, infatti, ha creato problemi di determinazione dell’esatto valore della tara). O ancora, il proprietario potrà chiedere la ristampa aggiornata della carta di circolazione.

A breve sarà disponibile l’applicativo per smartphone “i-patente”, mentre per i nuovi veicoli privi di targa è necessario chiedere al venditore la dichiarazione di responsabilità (fonte: IlSole24Ore.com).

(per approfondimenti sui limiti di guida e velocità per neopatentati, e sui casi di revoca della patente previsti dal CdS, si legga http://www.questidenari.com/?p=3725)

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La circolare del 30 luglio sulla riforma del Codice della Strada: zero alcol per neopatentati e conducenti professionali

Praticamente in coincidenza del ricorso al Consiglio di Stato contro la sospensiva del Tar (http://www.questidenari.com/?p=2805) – richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per consentire all’Anas di procedere comunque agli incassi maggiorati dei pedaggi autostradali durante l’esodo, e che fa registrare l’appello delle associazioni di consumatori a conservare le ricevute dei pedaggi per l’eventuale rimborso – viene emessa la prima circolare sulla riforma del Codice della Strada (legge 120/10).

La circolare del dipartimento Pubblica Sicurezza (prot. 300/A/10777/10/101/3/3/9 del 30 luglio) tratta le disposizioni in vigore già da venerdi 30 luglio: tra queste, la temuta applicazione della “tolleranza zero” nei confronti di coloro che, dopo aver bevuto alcolici, si mettono alla guida e appartengono alle seguenti categorie:

–        giovani sotto i 21 anni, o quanti hanno conseguito la patente B da meno di 3 anni, anche se alla guida di motorini e minicar

–        tassisti e autisti di veicolo a noleggio con conducente

–        conducenti di mezzi pesanti e pullmini con più di 9 posti

–        conducenti di auto con rimorchio a traino (anche roulotte o motoscafo) il cui peso complessivo superi le 3,5 tonnellate.

In particolare, l’ultimo punto si riferisce a Suv e camper, abbinati a rimorchi, il cui conducente deve essere in possesso di patente C o BE.

Rispetto a quanto avvenuto nel recente passato in applicazione del codice stradale, ora sono necessari 3 test (quando i primi 2 abbiano avuto esito positivo) per procedere a sanzionare il neo-patentato o il conducente professionale. Fra i motivi che inducono all’adozione di una maggiore cautela vi sono i dubbi sull’attendibilità della rilevazione degli etilometri in dotazione alle Forze dell’Ordine, come pure recepito da alcune sentenze della magistratura.

In caso il conducente si rifiuti di sottoporsi al test, sono previste sanzioni penali, sospensione della patente e confisca del mezzo – confisca a cui non si procede se il veicolo appartiene a terzi estranei al reato, ma in tal caso raddoppia la durata della sospensione della patente.

Infine, se il conducente si trova sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, le sanzioni vengono applicate pur in assenza di visita medica, dato che sono sufficienti le analisi sui liquidi biologici.

(per la seconda Circolare del 12 agosto 2010 sulla riforma del Codice della Strada si veda http://www.questidenari.com/?p=2857)

(ulteriori dettagli sulle sanzioni per uso di alcol da parte di conducenti professionali, e per mancato rispetto delle durate previste per i turni di lavoro e riposo, sono reperibili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2979)

(per l’entrata in vigore al giorno 9 febbraio 2011 delle norme relative ai limiti di potenza specifica e assoluta per veicoli guidati da neopatentati, ai limiti di velocità e alle sanzioni per gli stessi conducenti, si legga http://www.questidenari.com/?p=3655)

(sulla sanzione per coloro che guidano motorini e minicar senza la necessaria autorizzazione si legga http://www.questidenari.com/?p=3900)

Riforma del Codice della Strada: le sanzioni pecuniarie a partire da luglio 2010

Con l’approvazione odierna del Senato, diviene legge il nuovo codice stradale.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ecco alcune anticipazioni riguardanti in particolare le multe comminate ai trasgressori:

–        per i neopatentati (per i primi 3 anni di guida) ed i conducenti professionali (camionisti, conducenti di autobus e tassisti) sono previste le seguenti sanzioni operative già dal prossimo venerdi 30 luglio 2010, oltre alla sospensione della patente (eccetto il caso “a”):

a) multa da 155 fino a 624 euro per tasso alcolemico rilevato inferiore a 0,5 g/l. Multa raddoppiata in caso di incidente

b) multa fino a 2.666 euro per tasso alcolemico rilevato compreso tra 0,5 e 0,8 g/l

c) multa fino a 4.800 euro per tasso alcolemico rilevato compreso tra 0,8 e 1,5 g/l. Sanzione aumentata di 1/3 per chi è alla guida di un mezzo pesante

d) multa fino a 9.000 euro per tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l

–        per tutti i conducenti, con sanzioni raddoppiate in caso di incidente:

a) multa fino a 2.000 euro per tasso alcolemico rilevato compreso tra 0,5 e 0,8 g/l

b) fino ad 1 anno di carcere, sospensione della patente fino a 2 anni e revoca della patente in caso di recidiva per tasso alcolemico rilevato superiore a 1,5 g/l.

E’ bene che i conducenti assuntori di farmaci, l’effetto dei quali sia rilevabile dall’etilometro, portino con loro la documentazione medica.

–        per una sola volta, a seguito di accertamento e pur in mancanza di incidente, la pena detentiva e pecuniaria potrà essere sostituita con lavori di pubblica utilità da parte di coloro che siano stati trovati alla guida in stato di ebbrezza, per la durata prevista dalla sanzione detentiva e corrispondentemente alla conversione di ogni giorno di lavoro di pubblica utilità in euro 250 di pena pecuniaria.

–        multa fino a 2.000 euro per chi supera di oltre 40 km/h il limite di velocità, fino a 3.119 euro per chi supera il limite di oltre 60 km/h.

–        sono previste sanzioni per chi conduce minicar e ciclomotori che superano la velocità di 45 Km/h (fino a 1.559 euro), e per chi produce o commercializza gli stessi mezzi (fino a 4.000 euro) o per il meccanico che ne elabora i motori (fino a 3.119 euro). Norma operativa dal prossimo venerdi 30 luglio 2010.

–        i 17-enni possono guidare se accompagnati da una persona che abbia conseguito la patente B da almeno 10 anni, non possono trasportare persone e devono esporre sull’automezzo l’acronimo “GA” (guida accompagnata). In caso di violazione, la multa va da 78 a 311 euro.

–        per chi circola a bordo di veicoli con emissioni inquinanti non idonee, o durante il periodo di sospensione della patente oppure quando si trova in stato di temporanea inidoneità alla guida, è prevista una multa fino a 624 euro. Per la circolazione con veicolo sospeso in attesa di revisione, la multa arriva fino a 7.369 euro.

–        i tempi di notifica delle contravvenzioni a mezzo raccomandata scendono a 90 giorni (di calendario, e non lavorativi) successivi all’accertamento dell’infrazione. In caso di contestazione immediata, invece, sono 100 i giorni a disposizione per la notifica della contravvenzione agli obbligati in solido. Per violazioni accertate in remoto, per le quali è prevista la sanzione compresa tra 263 e 1.050 euro, è possibile omettere la segnalazione del conducente per evitare la perdita dei punti patente.

–        coloro che sono titolari di un reddito annuo inferiore ad euro 10.628,16 possono rateizzare (rata minima: euro 100) le multe di importo almeno pari ad euro 200 – col massimo di 12 rate per multe inferiori a 2.000 euro; col massimo di 24 rate per multe inferiori a 5.000 euro; col massimo di 60 rate per multe oltre i 5.000 euro.

–        bar, alberghi e ristoranti che proseguiranno l’attività oltre la mezzanotte e non metteranno a disposizione dei clienti gli etilometri saranno multati fino a 1.200 euro.

–        multa fino a 7.000 euro per la vendita di superalcolici da asporto dalle 22:00 alle 6:00 del mattino e multa fino a 10.500 euro per la vendita di alcolici e superalcolici nelle aree di servizio (autogrill) a partire dalle 22:00; multa fino a 20.000 euro per la vendita di alcolici e superalcolici nei locali pubblici dalle 3:00 alle 6:00 del mattino.

–        titolari e gestori di stabilimenti balneari che organizzeranno feste danzanti con alcolici oltre l’orario previsto 17:00-20:00 saranno multati tra i 5.000 ed i 20.000 euro.

–        chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sarà punito con l’arresto, la confisca del mezzo e la multa fino a 6.000 euro (la pena è aumentata di 1/3, e fino alla metà, se il conducente è camionista o neopatentato).

–        multa da 100 a 400 euro per chi getta rifiuti dall’auto.

–        multa da 389 a 1.559 euro per chi causa un incidente con danni ad un animale senza soccorrerlo, e multa fino a 311 euro per le altre persone che, coinvolte nel sinistro, non prestano soccorso (si tratta di una norma giustificata da motivi di sicurezza: si pensi alla pericolosità della carcassa rimasta sull’asfalto di un animale di grosse dimensioni). In tal caso occorre segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine.

–        multa fino a 25.000 euro per il commercio di prodotti farmaceutici pericolosi per la guida “senza il pittogramma che indica questa pericolosità”.

–        colpite le intestazioni fittizie di autoveicoli.

Fonti web varie: IlSole24Ore.com, IlMessaggero.it

(per la trattazione completa delle sanzioni previste dalla Legge 120/10 in materia di superamento dei limiti di velocità si legga: http://www.questidenari.com/?p=2816)

(per approfondimenti sui tempi di notifica dei verbali, rateizzazione della multa e ricorso al Giudice di Pace si veda: http://www.questidenari.com/?p=2824)

(per il quadro definitivo delle sanzioni previste dal Codice della Strada 2010 in caso di guida sotto effetto di alcol e guida sotto effetto di sostanze stupefacenti si legga http://www.questidenari.com/?p=2923)

(ulteriori ed aggiornati dettagli sulle sanzioni per uso di alcol da parte di conducenti professionali, e per mancato rispetto delle durate previste per i turni di lavoro e riposo, sono reperibili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2979)

(per l’obbligo di uso del casco omologato ECE/ONU 22/05 in sella a ciclomotori e motoveicoli dal 12 ottobre 2010 si legga http://www.questidenari.com/?p=3079)

(per l’obbligo dei gestori a dotare l’esercizio aperto al pubblico di etilometro si legga l’aggiornamento al 13 novembre 2010: http://www.questidenari.com/?p=3292)