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Causale del bonifico per spese di ristrutturazione e codice fiscale del beneficiario. Trasferimento della detrazione per vendita dell’immobile

(continua da “Detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria: spese ammesse e interessi passivi sul mutuo”)

Tra le varie novità introdotte dalla normativa, nel caso in cui l’unità immobiliare sia oggetto di cessione (vendita o trasferimento per atto tra vivi) prima che sia trascorso l’intero periodo di agevolazione fiscale, è stata prevista la facoltà riconosciuta al venditore di scegliere se continuare ad usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate oppure trasferire il diritto all’acquirente/persona fisica dell’immobile (ipotesi che si realizza automaticamente in assenza di indicazioni contenute nell’atto di compravendita). In caso di decesso dell’avente diritto, invece, il bonus si trasmette per intero all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non può essere cumulata con l’agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni relative al risparmio energetico.

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga, il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

In particolare, dalla ricevuta del bonifico bancario o postale deve risultare con precisione il riferimento normativo inserito nella causale “bonifico per lavori di ristrutturazione ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986”; infatti le Entrate, in risposta all’interpello n. 901-184/2013 (protocollo 2013/41381), hanno escluso la validità della causale del bonifico indicante il generico riferimento al Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

La stessa risoluzione della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate del Piemonte, tuttavia, ha ammesso il carattere descrittivo per la causale (es. “detrazione del 50% per spese di manutenzione straordinaria”) che pone l’operatore di banca o Poste in condizione di comprenderne il contenuto al fine di trattenere la ritenuta d’acconto sull’importo pagato; se invece la trattenuta non viene effettuata, l’omissione è imputabile al contribuente che, compilando il bonifico in maniera inappropriata, ha impedito la corretta codifica del versamento. Pertanto, in luogo della precisa norma, è consentita l’indicazione della disposizione che ha regolato la detrazione del 36% fino al 31/12/2011 (art. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449), ovvero quella che dal 1° gennaio 2012 ha prorogato a regime l’incentivo (art. 4, 1°, lettera c, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).

In caso il bonifico non presentasse i requisiti descritti, ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale, si renderebbe necessario procedere alla disposizione di un nuovo bonifico recante i dati corretti e regolare i flussi di pagamento col soggetto beneficiario (per approfondimenti sui contenuti della “risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012” si legga “D.L. 83/2012: detrazione 50% per intervento di ristrutturazione edilizia e bonifico”).

Le spese che non vengono liquidate a mezzo bonifico (oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con diverse modalità.

Quando diversi soggetti sostengono la spesa ed intendono tutti usufruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate. Se il bonifico contiene indicazione del codice fiscale del solo soggetto che fino al 13/05/2011 era obbligato a presentare il modulo di comunicazione al Centro operativo di Pescara, gli altri aventi diritto devono riportare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale indicato sul bonifico.

In aggiunta, per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

(continua “Detrazione 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi con bonifico, carta di credito o bancomat fino al 31 dicembre 2013“)

Collegamento negoziale, fattura e ricevuta fiscale: comunicazione delle operazioni con importo non inferiore alla soglia di rilevanza ai fini Iva (3.000, 3.600 o 25.000 euro)

Col documento datato 11 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di risposte ai quesiti pervenuti dalle Associazioni di categoria in materia di “comunicazione all’Anagrafe Tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a euro tremila” (art. 21 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010).

Il concetto di collegamento negoziale, definito dalle Entrate con la Circolare 24/E del 30 maggio 2011, si realizza nella prassi quando le parti di un rapporto perseguono un risultato economico unitario e complesso realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti (Mantovani e Santacroce).

Il collegamento negoziale, che origina dalla legge o dall’autonomia negoziale, può riferirsi all’elemento soggettivo o a quello oggettivo e, qualora sia pattuito il pagamento di corrispettivi periodici, la soglia è riferita ai corrispettivi anche se i versamenti effettuati in un specifico periodo risultano inferiori al limite.

Con carattere di novità rispetto ai chiarimenti contenuti nella Circolare 24/E del 2011, il fattore di collegamento delle operazioni è l’elemento formale della fattura, documento che rappresenta l’operazione oggetto di comunicazione: l’importo della fattura viene utilizzato per verificare il superamento della soglia di rilevanza (invece dell’ammontare delle singole operazioni certificate nella fattura stessa), come si evince dall’esempio della fattura riepilogativa differita redatta per diverse operazioni commerciali. Ma anche in assenza del fattore di collegamento, l’ammontare della fattura può imporre l’obbligo della comunicazione e l’indicazione dell’operazione prevalente (cessione o prestazione). Ciò avviene in caso di fattura cointestata (es. parcella del notaio rilasciata agli eredi o fattura nel settore edilizio): la relativa operazione va comunicata per ognuno degli intestatari utilizzando distinti record di dettaglio; se l’importo totale della fattura supera la soglia e per uno dei cointestatari l’importo è minore di euro 3.000, la “modalità di pagamento” da utilizzare è l’importo frazionato.

In merito alla qualificazione soggettiva dell’operatore, il documento dell’11 ottobre 2011 evidenzia il trattamento della fattura di acquisto (con ammontare superiore alla soglia e priva di addebito dell’imposta) che un soggetto passivo IVA riceve da contribuenti minimi specificando che la fattura costituisce oggetto di comunicazione per il ricevente, a prescindere dagli obblighi del contribuente minimo.

Se la fattura attiene ad un importo con sconto condizionato sul totale del documento, la comunicazione va effettuata per l’importo al netto dello sconto (e cioè per l’effettiva somma incassata).

Infine, il documento – che è possibile scaricare in formato pdf dal sito dell’Agenzia delle Entrate – sottolinea come l’emissione di ricevuta fiscale (no fattura), emessa da un albergo (es.) verso soggetto passivo d’imposta, imponga l’effettuazione dello scorporo dell’imposta (campi separati per imponibile e imposta nel tracciato record).

D.L. 138/2011 convertito con L. 148/2011: tassazione delle plusvalenze latenti al 31 dicembre per le azioni e delle rendite di fondi comuni e polizze vita che includono titoli di Stato

(continua da http://www.questidenari.com/?p=5361)

I commi 29, 30 e 31 dell’art. 2 del decreto-legge 138/2011, convertito con la legge 148/2011, contengono disposizioni che offrono la possibilità dell’affrancamento ai possessori di strumenti finanziari e prodotti d’investimento.

Con riferimento a tutti gli strumenti finanziari in deposito, i detentori di azioni ed altri titoli che operano nel regime dichiarativo o del risparmio amministrato, anziché lasciare accumulare le (eventuali) plusvalenze poi tassate con l’aliquota unica del 20% al momento della cessione (criterio del realizzo), possono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 12,5% sulle stesse plusvalenze maturate sino al 31 dicembre 2011; contestualmente, gli stessi risparmiatori consentono l’aggiornamento del valore dei titoli in modo che maturino (eventuali) plusvalenze residue nell’anno 2012 da assoggettare all’aliquota del 20%. Ad esempio: se un titolo viene acquistato al prezzo di 100 e vale 120 al 31/12/2011, e poi il titolo è valorizzato 130 al momento del realizzo nel 2012, con l’affrancamento (allineamento) è consentita per il 2011 l’applicazione dell’aliquota del 12,5% sulla plusvalenza pari a 20 = 120-100, e l’applicazione dell’aliquota del 20% sulla plusvalenza pari a 10 = 130-120 nell’anno 2012.

Inoltre, al 31/12/2011, il contribuente può portare le minusvalenze, nella misura del 62,5% del loro ammontare, in deduzione dalle (eventuali) plusvalenze future (comma 28).

Le operazioni di allineamento e deduzione delle minusvalenze (comma 32) sono previste dall’art. 2 anche per i fondi comuni d’investimento.

In merito alla tassazione dei titoli di Stato italiani ed esteri (elencati nella White List), invariata al 12,5% anche per l’anno prossimo, sono attesi i chiarimenti di un decreto attuativo di prossima emanazione nel caso in cui detti strumenti del mercato monetario ed obbligazionario, in misura mutevole nel tempo, siano inglobati all’interno di Exchange Traded Fund, all’interno di gestioni collettive o individuali del risparmio (fondi comuni d’investimento e gestioni patrimoniali) o di polizze assicurative (che includono gestioni separate per le polizze vita e fondi comuni per le polizze unit linked). I futuri chiarimenti del Ministero dell’Economia, probabilmente, riguarderanno la predisposizione di un algoritmo di calcolo per la determinazione forfetaria dei redditi da assoggettare alle diverse aliquote, dato che le rendite finanziarie dei prodotti d’investimento sopra elencati, in base al D.L. 138, saranno colpite al 20%.

In ultimo, anche la tassazione delle rendite relative ai piani di risparmio a lungo termine passa per un futuro decreto del Ministero che dovrà stabilirne le caratteristiche per la corretta identificazione, finanziaria o assicurativa, e per l’applicazione della corrispondente aliquota (11% o altro).

Finanziaria 2011 – Regime IVA per le cessioni di fabbricati (art. 1, 85°)

Si riporta il contenuto del comma 85 relativo all’art. 1 della Legge di stabilità (http://www.questidenari.com/?tag=finanziaria-2011: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) nel testo definitivo, in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

Le cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici entro 5 anni dal termine della costruzione non sono esenti da Iva. Tale disposizione determina l’estensione dell’ambito di applicazione dell’imposta (cinque anni dai precedenti quattro) in riferimento al regime Iva per la cessione dei fabbricati.

L’articolo 10 (Operazioni esenti dall’imposta), primo comma, numero 8-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 633 – modificato dal Decreto-legge del 25/03/2010 n° 40, art. 2 (nel testo in vigore dal 26 maggio 2010 e con effetto dal 24 agosto 2010) – diviene in tal modo:

le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata”.

(per gli aggiornamenti relativi alla decorrenza dei trattamenti pensionistici – Legge di stabilità 2011 – e per il testo in vigore della Legge n° 220 del 13 dicembre 2010 si legga http://www.questidenari.com/?p=3516)

Lotta all’evasione fiscale: novità su cartelle esattoriali, compensazioni illecite, nuovo redditometro e transazioni col fisco

Svolta epocale nei rapporti tra contribuenti ed Agenzia delle Entrate.

Oggi servono circa due anni per partire dai controlli iniziali ed arrivare alle ganasce fiscali all’automobile o al pignoramento, passando per la cartella esattoriale (si legga http://www.questidenari.com/?tag=impugnare-cartella-esattoriale); ovvero c’è molto tempo a disposizione per gli evasori che possono intestare beni al coniuge separato fittiziamente o cedere ai prestanome.

A partire dal luglio 2011, con l’esecutività dell’avviso di accertamento, basteranno 90 giorni per completare l’intera procedura ed obbligare gli evasori al versamento delle imposte dovute.

Inoltre, sarà necessario procedere al pagamento delle somme iscritte a ruolo prima di effettuare la compensazione tra crediti e debiti fiscali, in caso residuino importi a sufficienza.

Farà la sua parte anche il nuovo redditometro (si veda la pagina http://www.questidenari.com/?tag=redditometro per gli ultimi aggiornamenti), con cui verranno contestate spese effettive esorbitanti in relazione ai guadagni dichiarati, e che farà scattare l’accertamento automatico già dal primo anno di superamento del reddito dichiarato nella misura del 20% (anziché dal secondo anno consecutivo di superamento della soglia del 25%, come avviene ora).

In ultimo, le imprese in crisi per motivi economici potranno continuare ad accordarsi sul pagamento dei debiti fiscali a mezzo transazione col fisco.

Ma in aggiunta rispetto a quanto già accade, gli imprenditori risponderanno penalmente della dichiarazione sostitutiva rilasciata in cui sono indicati i beni a garanzia delle somme dovute a titolo d’imposta; a seguito di mancato pagamento delle somme concordate, in caso detti beni non facciano più parte dell’attivo patrimoniale perché alienati fittiziamente, l’imprenditore stesso sarà sottoposto a pena detentiva da 6 mesi a 4 anni se i beni occultati hanno valore superiore a 50.000 euro, e da 1 a 6 anni se hanno valore superiore a 200.000 euro.

Fonte: Corriere.it

(per le novità sul redditometro a seguito di conversione in legge 122 del D.L. 78/2010 si veda http://www.questidenari.com/?p=2938)

La successione (parte II) – Imposte ed esempi di dichiarazione

Per i beni materiali (fabbricati, terreni) caduti in successione, l’amministrazione finanziaria richiede un versamento di tributi che colpiscono per il 2% quale imposta ipotecaria, l’1% quale imposta catastale, in misura fissa per euro 35,00 per ogni conservatoria provinciale nella quale il de cuius era proprietario di immobili e per euro 58,48 quale imposta di bollo sempre per ogni conservatoria, per euro 18,59 per tributi speciali.

Per quanto concerne l’importo dovuto sia per l’imposta ipotecaria che catastale, bisogna provvedere alla rivalutazione dei beni, sia che si tratti di immobili civili, sia categorie particolari, sia terreni.

Gli immobili civili (cat. A2, A3, A4 etc.) debbono essere rivalutati per il coefficiente 105; gli immobili categorie C1 ed E devono essere rivalutati per il coefficiente 34, e gli immobili categorie A10 e D devono essere rivalutati per il coefficiente 50. Si ricorda che la rendita catastale, prima di essere rivalutata, deve essere moltiplicata per il numero fisso 5%.

Un’eccezione si verifica nel caso in cui l’erede abbia la sua residenza presso l’abitazione del de cuius. In questo caso l’importo da pagare, sia come imposta ipotecaria che catastale, è fisso ed ammonta per tutte e due le voci ad euro 168,00, fermi restando gli importi dovuti per le conservatorie.

L’imposta minima da versare, sia ipotecaria che catastale, ammonta ad euro 168,00.

Prima di effettuare il calcolo delle imposte da versare si deve tener conto della quota di possesso del bene che può non essere di totale proprietà del de cuius: infatti gli importi cambiano nel caso in cui il coniuge o i figli siano cointestatari del bene. A titolo esemplificativo, si rimanda al documento allegato (successioni: esempi).

Nel quadro B4 (è possibile scaricare il modulo “dichiarazione di successione” dalla parte I http://www.questidenari.com/?p=1902) vanno riportate le liquidità depositate presso gli istituti di credito. In mancanza di detti importi trascritti sul quadro, l’istituto può rifiutarsi di consegnare agli eredi le somme depositate dal de cuius. Dette somme debbono essere riportate e certificate con il saldo del conto alla data del decesso ed allegate alla dichiarazione.

E’ fondamentale ricordarsi di presentare all’ufficio territoriale del catasto (entro 30 giorni dalla presentazione presso l’agenzia delle entrate della dichiarazione di successione) la domanda di voltura dei cespiti iscritti nella successione, pena la sanzione per la ritardata presentazione. Alla data odierna il catasto fabbricati e terreni non è probatorio ma è in fase di ultimazione il trasferimento agli enti locali di detto compito: quindi, avere aggiornati gli assetti proprietari sarà molto importante per poter definire le compravendite di immobili.

Esempio pratico di una dichiarazione di successione:

–        de cuius: Mario Rossi

–        coniuge: Maria Bianchi

–        figli: Rossi Angelo, Rossi Antonella

–        decesso senza testamento, quindi successione dovuta per legge

–        beni caduti in successione: abitazione di famiglia + pertinenza (garage); immobile acquistato al 50% dai coniugi (cointestato); depositi su c/c cointestato: € 20.000,00

–        rendita catastale dell’immobile: € 375,00; rendita catastale del garage: € 43,00 – non rivalutati.

In questo caso l’importo da versare è di euro 168,00 per l’imposta ipotecaria ed euro 168,00 per l’imposta catastale, più euro 35,00 per la conservatoria ed euro 58,48 per l’imposta di bollo, ed euro 18,59 per i tributi speciali.

Nel caso in cui l’abitazione non fosse stata residenza principale della famiglia (casa a disposizione), si sarebbe dovuto calcolare la rendita e dividere l’importo al 50% visto che la quota del coniuge non cade in successione. Il conteggio da effettuarsi è il seguente:

rendita catastale euro 375 x 5% x 110 = 43.312,50, da dividere per 2: € 21.656,25 (immobile A2)

rendita catastale euro 43 x 5% x 110 : 2 = 4.966,50 : 2 = € 2.483,25 (immobile C2)

IMPOSTA DOVUTA

imposta ipotecaria ( 2%): 21.656,25 + 2.483,25 = 24.139,50 x 2 : 100 = € 482,79

imposta catastale (1%): 21.656,25 + 2.483,25 = 24.139,50 x 1 : 100 = € 241,395

Le imposte vanno versate col modello F23:

imposta ipotecaria con codice tributo 649T (euro 482,79)

imposta catastale con codice tributo 737T (euro 241,39)

imposta ipotecaria con codice tributo 778T per ogni conservatoria (euro 35,00)

imposta di bollo con codice tributo 456T (euro 58,48)

imposta tributi speciali con codice tributo 964T (euro 18,59).

La dichiarazione è completa per la presentazione in 3 copie.

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(per il rimborso delle imposte intestato a persona deceduta: “Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborsi a favore del successore o del rappresentante”)