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Operazione frazionata, dilazione di pagamento e fattura

L’aggiramento del limite di euro 999,99 al trasferimento di contante fra soggetti diversi, operato attraverso il frazionamento della somma inerente la stessa operazione economica in tante parti in modo che ciascuna sia di importo inferiore alla soglia indicata, non è consentito dalla legge.

L’attività in questione, difatti, sarebbe considerata elusiva delle norme stabilite a contrasto del fenomeno di riciclaggio del denaro sporco (in materia di libretti di deposito, si legga “Libretto al portatore sopra i 1.000 euro: adeguamento del saldo, trasformazione in libretto nominativo o estinzione entro il 31 marzo 2012”).

Tuttavia, se l’operazione di frazionamento è prevista dalla natura dell’operazione (es. contratto di somministrazione) ovvero deriva da un preventivo accordo tra le parti e per ogni singolo pagamento viene conservata disposizione scritta dei contraenti circa la corresponsione e l’accettazione del versamento, la condotta in oggetto non configura azione illecita.

D.Lgs. 231/2007, art. 49, 2°: “Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

Sul punto è intervenuta la nota interpretativa prot. 65633 del 12 giugno 2008 con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito (nella formulazione del vecchio limite di euro 5mila):

– in particolare, nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore a 5.000 euro, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto, perché tra loro non cumulabili, quelli relativi a distinte ed autonome operazioni, ovvero alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) oppure è la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (ad es. pagamento rateale);

– rientra, comunque, nel potere discrezionale dell’Amministrazione valutare caso per caso, se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione.

Pertanto, in caso il pagamento di una fattura venisse concordato attraverso la corresponsione di diversi importi (dilazione di pagamento) versati in denaro contante, ciascuno inferiore a 1.000 euro, deve rimanere prova scritta sia dell’accordo iniziale che dei successivi trasferimenti in denaro.

In ultimo, è bene rammentare il contenuto del 2° comma, alla lettera m), dell’art. 1 del D.Lgs. 231/07 che circoscrive l’attività elusiva nell’arco temporale di 7 giorni durante i quali vengono effettuati i pagamenti frazionati in corrispondenza delle singole operazioni costituenti l’operazione “unitaria” sotto l’aspetto economico.

m) “operazione  frazionata”: un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo  di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale

Conseguentemente, i pagamenti frazionati eseguiti per più di sette giorni consecutivi non sono riferibili alla stessa operazione, ovvero non configurano una condotta illecita. Tuttavia, con la previsione normativa che lascia margini di valutazione in ordine all’esistenza di elementi riconducibili all’operazione frazionata, si è inteso perseguire anche coloro che abbiano posto in essere un comportamento finalizzato all’elusione, fatta salva la possibilità per il soggetto di dimostrare la propria condotta conforme alla legge.

(continua “Fattura pagata in contanti, prelevamento o versamento pari o superiore a 1.000 euro e operazione sospetta“)

Rid Ordinario, Rid Veloce e Ri.Ba. per le imprese: le novità PSD del 5 luglio 2010

La data del prossimo lunedi 5 luglio segna la piena entrata in vigore della direttiva 2007/64/CE – PSD, recepita dal D.Lgs. 11 del 27 gennaio 2010 (http://www.questidenari.com/?p=2738).

L’Abi ha fornito le indicazioni perché anche le imprese, e non solo la clientela retail, possano venire a conoscenza delle novità introdotte dalla direttiva ed usufruirne a pieno titolo.

A cominciare dal momento di esecuzione dell’ordine di pagamento (es. bonifico), che per la banca coincide con momento di ricezione dell’ordine dal pagatore. L’esecuzione dell’ordine diviene quindi immediata, per quanto rimane possibile per l’impresa trasmettere l’ordine in anticipo rispetto al momento di esecuzione.

Il beneficiario del pagamento (qualsiasi) riceverà l’accredito della somma (disponibilità) entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell’ordine – deve aggiungersi un altro giorno nel caso del bonifico cartaceo. Fino al 1° gennaio 2012, l’impresa disponente può concordare con la banca un ritardo fino a 3 giorni operativi.

La data valuta per il beneficiario (giorno a partire dal quale maturano gli interessi per le somme accreditate) corrisponde alla data di disponibilità. Di conseguenza, oltre a decadere la “valuta fissa beneficiario”, non è possibile richiedere che la somma accreditata sul conto del beneficiario abbia data valuta anteriore alla data di disposizione dell’ordine (no valuta antergata).

In caso di utilizzo del bonifico transfrontaliero, le imprese devono indicare il Bank Identifier Code (BIC: riportato sulle fatture per beni e servizi scambiati nella Comunità Europea), identificativo della banca dell’impresa beneficiaria, oltre al codice IBAN.

L’impresa beneficiaria del bonifico riceve l’intero importo, a meno che non abbia autorizzato la banca a dedurre le eventuali spese sulla somma accreditata. Ciascun cliente sostiene le spese previste dalla propria banca, ovvero non è possibile far gravare gli oneri interamente sull’impresa ordinante o interamente sulla beneficiaria.

Le imprese dispongono di due tipi di RID: Ordinario (riunisce RID Utenze e RID Commerciale) e Veloce (caratterizzato da tempi del ciclo di incasso ridotti).

Prima che avvenga l’addebito, se l’impresa debitrice si accorge – a seguito di controlli da fattura – che verrà addebitato un importo errato, la stessa ha la possibilità di opporsi all’addebito fino al giorno lavorativo antecedente la data di scadenza.

Dopo che sia avvenuto l’addebito, il debitore ha tempo 8 settimane – dalla data di addebito sul conto dell’importo errato – per effettuare la richiesta di rimborso, poi ottenuto entro i 10 giorni lavorativi successivi.

In alternativa, l’impresa creditrice e quella debitrice possono concordare sul modulo RID che la richiesta di rimborso sia effettuata il giorno dell’addebito o entro i 5 successivi (RID Ordinario), oppure sia effettuata il solo giorno dell’addebito (RID Veloce). Nelle fattispecie sono incluse le microimprese, ovvero quelle che hanno meno di 10 addetti e fatturato annuo inferiore ad euro 2 milioni, che tuttavia possono rinunciare contrattualmente al diritto di rimborso e opposizione per beneficiare degli strumenti propri delle imprese.

In caso di operazioni non autorizzate, il rimborso avverrà immediatamente dopo la richiesta del debitore, effettuata entro il limite temporale dei 13 mesi successivi alla data di addebito.

Poiché non è ammessa la data valuta precedente la data di addebito dell’importo sul conto del debitore, l’impresa beneficiaria non può più incassare RID “scadute”.

L’impresa debitrice deve eseguire il pagamento entro la data di scadenza (no “tenuta cassa di 2 giorni”), e quella creditrice dispone della somma il giorno successivo alla data di scadenza della Ri.Ba. (ricevuta bancaria: documento – e non titolo di credito – con cui il creditore dichiara di aver ricevuto una somma di denaro versata a mezzo banca a saldo di una fattura).

Ulteriori approfondimenti dalla fonte (in formato pdf) del sito Abi.