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Crocifissione di San Pietro: elevazione dello spirito e caduta della materia secondo Caravaggio

A capo rovescio al momento del supplizio, nell’atto ultimo di offrirsi inferiore a Cristo crocefisso, San Pietro partecipa al vortice compositivo che origina da un complesso articolato di legni e corpi sovrapposti, affioranti dal buio e scolpiti con la luce. Decentrata ma funzionale all’equilibrio geometrico della rappresentazione, parallela alla veste gettata nell’angolo e ad essa congiunta dalla diagonale, la corda tesa traccia una linea che si sdoppia nell’ombra per effetto di un mirabile esercizio di illusionismo ottico.

Coperti o protetti dall’oscurità, drammatico simbolo del male, torturatori anonimi voltano le spalle indifferenti alla presenza sovrannaturale, sollevano la croce e ripetono movimenti faticosi che tradiscono la fredda esecuzione di un’opera meccanica; al contrario la grazia divina, significata dalla luce, ravviva per intero le membra di Pietro trafitte dai chiodi e penetra visivamente fino ai tessuti muscolari e alle arterie, accostate alle venature del legno fresco per analisi esaustiva della natura tutta e superamento della sola indagine esteriore.

Le energie negative prodotte da soggetti ruvidi e infangati, trasmesse dagli strumenti di tortura e accumulate nel volto sfinito di un vecchio dolorante, si trasformano e forzano il Santo a resistere alle leggi fisiche della materia che cade e degrada: con il moto contrapposto dell’innalzamento del capo, nell’attimo decisivo del riavvicinamento a Dio, si compie la testimonianza dell’accettazione del martirio e trova espressione la volontà di affermazione suprema della Fede.

Si realizza in tal modo il fine teologico della rappresentazione pittorica, commissionata in epoca di Controriforma per divulgare universalmente la tesi erasmiana sul libero arbitrio che contrappose cattolici e protestanti: se per la dottrina luterana l’uomo conduce un’esistenza segnata inesorabilmente dal compimento del male e può salvarsi dal peccato originale soltanto grazie al dono della Fede, nell’esposizione laterale della cappella Cerasi è descritto il principio secondo cui ognuno può scegliere liberamente di percorrere la via della grazia proprio come Pietro, torturato ai tempi delle persecuzioni dei cristiani nell’antica Roma, rifiutò di rinnegare la propria religione e preferì la pena di morte alla sopravvivenza terrena nel peccato dell’idolatria pagana.

Dopo il superamento riconosciuto delle prove di maturità nella Cappella Contarelli, per un compenso di 400 scudi che verrà saldato il 10 novembre 1601 dagli eredi del committente Tesoriere Generale della Camera Apostolica monsignor Tiberio Cerasi, nel settembre del ‘600 Michelangelo Merisi inizia a dipingere due grandi tavole in cipresso per la chiesa di Santa Maria del Popolo. La rappresentazione del martirio di San Pietro è giunta ai giorni nostri nella seconda versione in olio su tela; la prima, rifiutata dalla committenza, è andata smarrita.

Ricorrendo all’espediente del non-luogo, dove trova idonea collocazione il simbolo della pietra avvicinata all’attrezzo necessario della pala per scavare il terreno e conficcare la croce, Caravaggio si serve di modelli tratti dal popolo e sancisce l’abbandono delle forme idealizzate tipiche del periodo giovanile, fornisce indiscussa prova di capacità tecnica straordinaria attraverso la composizione del brano della corda che affonda nella schiena del traente e per metà vi getta ombra, impone coi colori caldi la potenza del suo naturalismo all’attenzione degli artisti accorsi a Roma per apprendere i nuovi insegnamenti e, con uno stile di comunicazione innovativo per la schiettezza del linguaggio impresso nell’immagine sacra, ripresenta il tema di carattere religioso agli osservatori del nuovo mondo che abbandona le certezze e i dogmi medioevali per gli interrogativi e l’analisi della realtà oggettiva nell’età moderna.

Le indicazioni Banca d’Italia in attuazione del Titolo II del D.Lgs. 11/10

Le necessità di adeguamento dell’operato delle banche alla direttiva europea sui servizi di pagamento (direttiva 2007/64/CE, o PSD: http://www.questidenari.com/?tag=payment-services-directive) e gli ultimi dettami in materia di trasparenza richiesti da Bankitalia, paradossalmente, si sono tramutati in un aggravio di costi per i correntisti italiani, soprattutto sulle operazioni di cassa.

Anziché beneficiare delle nuove disposizioni legislative, i depositanti delle maggiori banche hanno visto incrementare – o in taluni casi sorgere dal nulla – le commissioni sui prelevamenti bancomat da ATM di altre banche, sui versamenti, sulla domiciliazione utenze, sui bonifici allo sportello e persino sui bonifici on line (fonte: Corriere.it).

Da un lato l’obbligo per la banca di specificare l’Indicatore Sintetico di Costo (ISC: http://www.questidenari.com/?p=1383), che ha comportato un aggravio di lavoro per rendere disponibile il nuovo parametro sull’estratto conto e quindi ha generato nuovi costi per gli istituti di credito (anche +1,5%); dall’altro la riduzione dei giorni valuta, conseguente al restringimento del periodo di tempo durante il quale la banca utilizza il denaro col proprio tasso di ritorno (http://www.questidenari.com/?p=1963#comment-205), ha determinato mancati guadagni per i medesimi istituti. L’effetto congiunto, sotto forma di accresciuta onerosità, si è scaricato sull’utenza destinataria dei servizi bancari.

E proprio in tema PSD, da pochi giorni è stata pubblicata sul sito web della Banca d’Italia la misura di attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento, contenente indicazioni e chiarimenti rivolti ai prestatori ed agli utilizzatori degli stessi servizi.

Viene ribadito il divieto di applicazione al pagatore della data valuta antecedente a quella in cui i soldi sono stati addebitati sul suo conto, come pure il divieto di applicazione al beneficiario della data valuta successiva a quella in cui i soldi sono stati accreditati sul suo conto.

In merito alla disponibilità, la banca del pagatore esegue l’operazione di trasferimento del denaro sul conto della banca del beneficiario entro la fine della giornata lavorativa successiva a quella in cui ha ricevuto l’ordine di pagamento. Una volta che la somma trasferita sia stata accreditata, la banca del beneficiario rende immediatamente disponibili i soldi sul conto del beneficiario.

Per le somme accreditate, la data disponibilità e la data valuta coincidono nel caso di versamento in contanti e corrispondono alla data di versamento, quando la divisa del denaro è la stessa divisa di denominazione del conto corrente.

Viene anche ribadito il divieto alla banca di inviare alla propria clientela strumenti di pagamento (carta di credito, ad esempio) senza esplicita richiesta, e viene posto interamente a carico dello stesso istituto di credito il rischio di accesso non autorizzato a carte e relativi codici di sicurezza durante il periodo di spedizione a domicilio della clientela bancaria.

La misura specifica che il consumatore, dopo aver comunicato alla propria banca l’esecuzione di un’operazione di pagamento avvenuta in mancanza di autorizzazione o in modo non esatto, ha diritto alla rettifica entro 13 mesi dalla data di addebito se si tratta di pagatore, ovvero dalla data di accredito se si tratta di beneficiario. Lo stesso utilizzatore, in assenza di autorizzazione, ha diritto al rimborso immediato dell’importo trasferito.

Analoga tutela è accordata al pagatore nel caso delle operazioni autorizzate di addebito diretto e di quelle effettuate con carta di pagamento (es. addebito preautorizzato per la bolletta telefonica o addebito su conto corrente della cifra spesa con carta di credito): gli importi trasferiti a seguito di dette operazioni, eseguite su iniziativa del beneficiario, sono rimborsabili se ricorrono congiuntamente le condizioni di indeterminatezza della cifra da trasferire al momento iniziale dell’autorizzazione e di eccedenza dell’importo trasferito rispetto alle aspettative del consumatore. In particolare, la quantificazione di detta eccedenza è ritenuta considerevole, e quindi idonea ad originare provvedimento finalizzato al rimborso, a totale discrezione della banca.

A scanso di equivoci, il documento precisa che (es.) nel caso di aumento – determinabile, e non determinato – della rata di mutuo addebitata sul conto del debitore per effetto dell’incremento del tasso di interesse variabile, tale circostanza non ricade nella fattispecie descritta del rimborso.

La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 8 settimane dalla data di addebito, e la banca corrisponde il dovuto entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della medesima richiesta. In caso di rifiuto, entro lo stesso termine la banca fornisce giustificazione del diniego al pagatore che, qualora non rimanga soddisfatto, può presentare esposto alla Banca d’Italia, oppure presentare ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario, e ricorrere in ogni caso all’Autorità Giudiziaria.

Ulteriori dettagli sono reperibili dal sito web della Banca d’Italia dove è possibile scaricare il documento per la consultazione (in formato pdf ) “Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti)” del settembre 2010.

(per la fase sperimentale di pagamento con carta di credito e carta bancomat delle multe elevate per infrazione al Codice della Strada si legga http://www.questidenari.com/?p=3396)