Archivi tag: psd

Multe della Polizia Stradale: al Nord si paga con bancomat o carta di credito agli agenti

Ulteriore passo avanti nella dematerializzazione dei pagamenti in un Paese ancora troppo abituato all’uso dei contanti e a tutte le problematiche di evasione fiscale e riciclaggio (http://www.questidenari.com/?tag=antiriciclaggio) ad esso collegate.

In via sperimentale e con l’intento di pervenire ad una distribuzione capillare entro metà 2011, le pattuglie di Polizia Stradale operanti nelle regioni più interessate dal traffico pesante – Lombardia, Emilia, Veneto, Friuli e parte del Piemonte – saranno dotate di POS, strumento che consentirà ai conducenti dei veicoli di pagare le multe elevate per infrazioni al Codice della Strada (http://www.questidenari.com/?tag=multa) con bancomat o carta di credito, senza fare uso di banconote e monete.

Particolarmente interessata la categoria degli autotrasportatori (http://www.questidenari.com/?tag=mezzi-pesanti) che, in caso di infrazione grave, subiscono il fermo del mezzo pesante se non eseguono il pagamento immediato.

Questa novità sull’utilizzo delle carte di debito e di credito pone ulteriore attenzione al problema dei costi di gestione degli strumenti di pagamento più moderni, caratterizzati da canone annuo e spese per ogni transazione eseguita ancora elevati rispetto ad altri Paesi europei, e pertanto non mancherà di sensibilizzare ancor più sugli sviluppi del cammino di avvicinamento ad un sistema di pagamento efficiente ed allineato in pieno ai contenuti della PSD (http://www.questidenari.com/?tag=psd).

Fonte: IlMessaggero.it

Le indicazioni Banca d’Italia in attuazione del Titolo II del D.Lgs. 11/10

Le necessità di adeguamento dell’operato delle banche alla direttiva europea sui servizi di pagamento (direttiva 2007/64/CE, o PSD: http://www.questidenari.com/?tag=payment-services-directive) e gli ultimi dettami in materia di trasparenza richiesti da Bankitalia, paradossalmente, si sono tramutati in un aggravio di costi per i correntisti italiani, soprattutto sulle operazioni di cassa.

Anziché beneficiare delle nuove disposizioni legislative, i depositanti delle maggiori banche hanno visto incrementare – o in taluni casi sorgere dal nulla – le commissioni sui prelevamenti bancomat da ATM di altre banche, sui versamenti, sulla domiciliazione utenze, sui bonifici allo sportello e persino sui bonifici on line (fonte: Corriere.it).

Da un lato l’obbligo per la banca di specificare l’Indicatore Sintetico di Costo (ISC: http://www.questidenari.com/?p=1383), che ha comportato un aggravio di lavoro per rendere disponibile il nuovo parametro sull’estratto conto e quindi ha generato nuovi costi per gli istituti di credito (anche +1,5%); dall’altro la riduzione dei giorni valuta, conseguente al restringimento del periodo di tempo durante il quale la banca utilizza il denaro col proprio tasso di ritorno (http://www.questidenari.com/?p=1963#comment-205), ha determinato mancati guadagni per i medesimi istituti. L’effetto congiunto, sotto forma di accresciuta onerosità, si è scaricato sull’utenza destinataria dei servizi bancari.

E proprio in tema PSD, da pochi giorni è stata pubblicata sul sito web della Banca d’Italia la misura di attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento, contenente indicazioni e chiarimenti rivolti ai prestatori ed agli utilizzatori degli stessi servizi.

Viene ribadito il divieto di applicazione al pagatore della data valuta antecedente a quella in cui i soldi sono stati addebitati sul suo conto, come pure il divieto di applicazione al beneficiario della data valuta successiva a quella in cui i soldi sono stati accreditati sul suo conto.

In merito alla disponibilità, la banca del pagatore esegue l’operazione di trasferimento del denaro sul conto della banca del beneficiario entro la fine della giornata lavorativa successiva a quella in cui ha ricevuto l’ordine di pagamento. Una volta che la somma trasferita sia stata accreditata, la banca del beneficiario rende immediatamente disponibili i soldi sul conto del beneficiario.

Per le somme accreditate, la data disponibilità e la data valuta coincidono nel caso di versamento in contanti e corrispondono alla data di versamento, quando la divisa del denaro è la stessa divisa di denominazione del conto corrente.

Viene anche ribadito il divieto alla banca di inviare alla propria clientela strumenti di pagamento (carta di credito, ad esempio) senza esplicita richiesta, e viene posto interamente a carico dello stesso istituto di credito il rischio di accesso non autorizzato a carte e relativi codici di sicurezza durante il periodo di spedizione a domicilio della clientela bancaria.

La misura specifica che il consumatore, dopo aver comunicato alla propria banca l’esecuzione di un’operazione di pagamento avvenuta in mancanza di autorizzazione o in modo non esatto, ha diritto alla rettifica entro 13 mesi dalla data di addebito se si tratta di pagatore, ovvero dalla data di accredito se si tratta di beneficiario. Lo stesso utilizzatore, in assenza di autorizzazione, ha diritto al rimborso immediato dell’importo trasferito.

Analoga tutela è accordata al pagatore nel caso delle operazioni autorizzate di addebito diretto e di quelle effettuate con carta di pagamento (es. addebito preautorizzato per la bolletta telefonica o addebito su conto corrente della cifra spesa con carta di credito): gli importi trasferiti a seguito di dette operazioni, eseguite su iniziativa del beneficiario, sono rimborsabili se ricorrono congiuntamente le condizioni di indeterminatezza della cifra da trasferire al momento iniziale dell’autorizzazione e di eccedenza dell’importo trasferito rispetto alle aspettative del consumatore. In particolare, la quantificazione di detta eccedenza è ritenuta considerevole, e quindi idonea ad originare provvedimento finalizzato al rimborso, a totale discrezione della banca.

A scanso di equivoci, il documento precisa che (es.) nel caso di aumento – determinabile, e non determinato – della rata di mutuo addebitata sul conto del debitore per effetto dell’incremento del tasso di interesse variabile, tale circostanza non ricade nella fattispecie descritta del rimborso.

La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 8 settimane dalla data di addebito, e la banca corrisponde il dovuto entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della medesima richiesta. In caso di rifiuto, entro lo stesso termine la banca fornisce giustificazione del diniego al pagatore che, qualora non rimanga soddisfatto, può presentare esposto alla Banca d’Italia, oppure presentare ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario, e ricorrere in ogni caso all’Autorità Giudiziaria.

Ulteriori dettagli sono reperibili dal sito web della Banca d’Italia dove è possibile scaricare il documento per la consultazione (in formato pdf ) “Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti)” del settembre 2010.

(per la fase sperimentale di pagamento con carta di credito e carta bancomat delle multe elevate per infrazione al Codice della Strada si legga http://www.questidenari.com/?p=3396)

Rid Ordinario, Rid Veloce e Ri.Ba. per le imprese: le novità PSD del 5 luglio 2010

La data del prossimo lunedi 5 luglio segna la piena entrata in vigore della direttiva 2007/64/CE – PSD, recepita dal D.Lgs. 11 del 27 gennaio 2010 (http://www.questidenari.com/?p=2738).

L’Abi ha fornito le indicazioni perché anche le imprese, e non solo la clientela retail, possano venire a conoscenza delle novità introdotte dalla direttiva ed usufruirne a pieno titolo.

A cominciare dal momento di esecuzione dell’ordine di pagamento (es. bonifico), che per la banca coincide con momento di ricezione dell’ordine dal pagatore. L’esecuzione dell’ordine diviene quindi immediata, per quanto rimane possibile per l’impresa trasmettere l’ordine in anticipo rispetto al momento di esecuzione.

Il beneficiario del pagamento (qualsiasi) riceverà l’accredito della somma (disponibilità) entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell’ordine – deve aggiungersi un altro giorno nel caso del bonifico cartaceo. Fino al 1° gennaio 2012, l’impresa disponente può concordare con la banca un ritardo fino a 3 giorni operativi.

La data valuta per il beneficiario (giorno a partire dal quale maturano gli interessi per le somme accreditate) corrisponde alla data di disponibilità. Di conseguenza, oltre a decadere la “valuta fissa beneficiario”, non è possibile richiedere che la somma accreditata sul conto del beneficiario abbia data valuta anteriore alla data di disposizione dell’ordine (no valuta antergata).

In caso di utilizzo del bonifico transfrontaliero, le imprese devono indicare il Bank Identifier Code (BIC: riportato sulle fatture per beni e servizi scambiati nella Comunità Europea), identificativo della banca dell’impresa beneficiaria, oltre al codice IBAN.

L’impresa beneficiaria del bonifico riceve l’intero importo, a meno che non abbia autorizzato la banca a dedurre le eventuali spese sulla somma accreditata. Ciascun cliente sostiene le spese previste dalla propria banca, ovvero non è possibile far gravare gli oneri interamente sull’impresa ordinante o interamente sulla beneficiaria.

Le imprese dispongono di due tipi di RID: Ordinario (riunisce RID Utenze e RID Commerciale) e Veloce (caratterizzato da tempi del ciclo di incasso ridotti).

Prima che avvenga l’addebito, se l’impresa debitrice si accorge – a seguito di controlli da fattura – che verrà addebitato un importo errato, la stessa ha la possibilità di opporsi all’addebito fino al giorno lavorativo antecedente la data di scadenza.

Dopo che sia avvenuto l’addebito, il debitore ha tempo 8 settimane – dalla data di addebito sul conto dell’importo errato – per effettuare la richiesta di rimborso, poi ottenuto entro i 10 giorni lavorativi successivi.

In alternativa, l’impresa creditrice e quella debitrice possono concordare sul modulo RID che la richiesta di rimborso sia effettuata il giorno dell’addebito o entro i 5 successivi (RID Ordinario), oppure sia effettuata il solo giorno dell’addebito (RID Veloce). Nelle fattispecie sono incluse le microimprese, ovvero quelle che hanno meno di 10 addetti e fatturato annuo inferiore ad euro 2 milioni, che tuttavia possono rinunciare contrattualmente al diritto di rimborso e opposizione per beneficiare degli strumenti propri delle imprese.

In caso di operazioni non autorizzate, il rimborso avverrà immediatamente dopo la richiesta del debitore, effettuata entro il limite temporale dei 13 mesi successivi alla data di addebito.

Poiché non è ammessa la data valuta precedente la data di addebito dell’importo sul conto del debitore, l’impresa beneficiaria non può più incassare RID “scadute”.

L’impresa debitrice deve eseguire il pagamento entro la data di scadenza (no “tenuta cassa di 2 giorni”), e quella creditrice dispone della somma il giorno successivo alla data di scadenza della Ri.Ba. (ricevuta bancaria: documento – e non titolo di credito – con cui il creditore dichiara di aver ricevuto una somma di denaro versata a mezzo banca a saldo di una fattura).

Ulteriori approfondimenti dalla fonte (in formato pdf) del sito Abi.

Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento: modalità e tempi di rimborso dei pagamenti RID errati a partire dal 5 luglio 2010

Entrata in vigore il 1° marzo 2010 col Decreto Legislativo n. 11 del 27/01/2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13/02/2010, la Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento 64/07 (PSD: Payment Services Directive) attraversa la fase conclusiva del regime transitorio previsto dallo stesso decreto di recepimento.

Se dal 1° marzo la Direttiva è stata applicata ai soli bonifici ed ai pagamenti con le carte, le regole in oggetto entreranno in pieno vigore anche su Ri.Ba., RID, Mav e Bollettino Bancario a partire dal 5 luglio 2010 (senza mai riguardare assegni, cambiali e traveller’s cheques).

La clientela bancaria – anche con riferimento ai contratti in vigore alla data del 1° marzo u.s. – ha già avuto modo di sperimentare gli effetti dell’applicazione del codice IBAN, che sostituisce le vecchie coordinate del conto corrente integrando fra gli altri ABI, CAB e numero di conto, e di valersi dell’accorciamento dei tempi di accredito delle somme trasferite a mezzo bonifico.

In sintesi, una volta che l’ordinante abbia disposto l’operazione di bonifico, è sufficiente 1 giorno lavorativo per concretizzare la disponibilità del denaro sul conto del beneficiario (2 giorni operativi, invece, per l’ordine disposto su supporto cartaceo). Le banche o le Poste potrebbero avvalersi della deroga fino al 1° gennaio 2012 concessa dalla Direttiva in merito al prolungamento di 2 giorni per ciascuna delle suddette operazioni (3 e 4 giorni lavorativi, rispettivamente), esponendosi tuttavia al rischio che il cliente receda dal contratto di conto corrente. Inoltre, per il beneficiario vengono a coincidere la data della disponibilità e quella della valuta (per ulteriori approfondimenti: http://www.questidenari.com/?p=1963#comment-205).

La Direttiva, in aggiunta, impedisce al disponente l’ordine di richiedere che l’importo accreditato sul conto del beneficiario presenti data valuta antecedente o uguale alla data di disposizione dell’ordine (c.d. valuta antergata).

Ma le novità PSD più interessanti del 5 luglio prossimo riguardano le procedure su addebiti diretti ed incassi e conferiscono ai privati la possibilità di opporsi agli addebiti su conto corrente (conseguenti agli ordini autorizzativi dati alla banca o direttamente al creditore: Rid) che non vengano riconosciuti validi.

Nel caso di addebito autorizzato – tipicamente periodico per bollette luce, acqua, etc. – il correntista avrà 8 settimane di tempo, dal giorno dell’addebito stesso, per chiedere la restituzione della cifra e la banca, in mancanza di rifiuto motivato, dovrà stornare la stessa somma entro 10 giorni dalla richiesta.

Nel caso di addebito non autorizzato il correntista avrà 13 mesi di tempo dalla data dell’addebito per chiedere alla banca la restituzione immediata della cifra.

Nel caso il correntista ravvisi l’anomalia prima che venga realizzato l’addebito, lo stesso avrà facoltà di revoca dell’ordine sino al giorno precedente alla scadenza della Rid.

Si ricorda che le nuove carte di debito (bancomat) e carte di credito possono essere inviate solo se espressamente richieste (ad eccezione della sostituzione della carta), e che la contestazione ed il rimborso degli importi erroneamente addebitati – e rilevati dall’estratto conto – segue lo stesso iter della Rid (supra).

I Ri.Ba. non potranno essere pagati successivamente alla scadenza indicata sull’avviso.

Infine, per gli addebiti, la data di valuta dei pagamenti disposti sarà la stessa della data di addebito (no retrodatazione data valuta).

E’ possibile consultare e scaricare la guida (in formato pdf) per la clientela retail dal sito Abi: www.sepa.abi.it

[polldaddy rating=”2272149″]

(per la PSD indirizzata alle imprese si legga http://www.questidenari.com/?p=2750)

(per l’attuazione del D.Lgs. n° 11 del 2010 che ha recepito la PSD, si consultino le indicazioni della Banca d’Italia alla pagina http://www.questidenari.com/?p=3044)

Dal 1° aprile 2010: al massimo 4 giorni per la disponibilità degli assegni bancari

A partire da giovedi 1° aprile 2010, i soldi trasferiti a mezzo assegno bancario devono essere disponibili sul conto corrente del beneficiario entro 4 giorni lavorativi successivi alla data di versamento.

La scadenza 01/04/2010, infatti, segna la parificazione dei tempi di disponibilità degli assegni bancari a quelli degli assegni circolari, come previsto dalla Manovra estiva 2009 finalizzata a limitare l’autonomia delle banche circa la fissazione dei tempi di valuta e disponibilità per assegni e bonifici (http://www.questidenari.com/?p=1416). E’ possibile consultare integralmente il testo del DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 11 in vigore dal 01/03/2010 (fonte: gazzettaufficiale.it).

In merito ai tempi di valuta e disponibilità dei bonifici, invece, si rinvia al recepimento della direttiva europea sui servizi di pagamento (Psd) da parte del Consiglio dei Ministri (http://www.questidenari.com/?p=1963).

Nuovo conto corrente: al supermercato senza contanti

Oggi 1° marzo 2010, giorno a partire dal quale decorre l’applicazione delle nuove durate stabilite per la disponibilità dei soldi trasferiti a mezzo bonifico bancario (max 1 giorno: http://www.questidenari.com/?p=1963), è opportuno sottolineare gli ulteriori effetti derivanti dalla ricezione della direttiva Psd finalizzata alla creazione del mercato unico europeo dei servizi di pagamento.

Lo spirito della nuova normativa, diretta a limitare l’uso del denaro contante che si collega al sommerso e quindi orientata a rialzare il Prodotto Interno Lordo di alcuni punti percentuali, si concretizza nella dematerializzazione dei pagamenti e nell’istituzione di “quasi-banche”, ovvero società (fra cui supermercati, distributori di carburante, operatori telefonici e società di trasporto) che potranno offrire alla propria clientela servizi finanziari assimilabili a quelli del conto corrente bancario, ma disponibili a costi più contenuti e in tempi più rapidi.

I nuovi “istituti di pagamento” avranno persino la possibilità di accordare credito (nei limiti fissati da Bankitalia) ai titolari del nuovo conto, inizialmente alimentato da contanti, da disposizioni provenienti da altri conti o dall’accredito dello stipendio e poi utilizzato per pagare la spesa, le utenze, le sanzioni o gli abbonamenti, e per effettuare bonifici. Sullo stesso conto sarà possibile attivare pagamenti contactless, che non prevedono inserimento della carta e digitazione del Pin, o corresponsioni a mezzo cellulare oppure on line.

L’iniziativa potrebbe riscuotere successo in Italia, dove il 90% delle transazioni è ancora effettuato in contanti ma si registra crescente successo per l’utilizzo delle carte prepagate ricaricabili, percepite dalla popolazione soprattutto come un mezzo di pagamento il cui rischio è limitato al solo importo prescelto.

Fonte: IlSole24Ore