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Neopatentati alla guida: potenza specifica e assoluta per il primo anno, limiti di velocità e sanzioni

Lo scorso 9 febbraio sono entrati in vigore i limiti previsti per i neopatentati che, durante il primo anno di ottenimento della patente “B”, non possono guidare automobili di potenza specifica superiore a 55 kiloWatt per tonnellata né veicoli di categoria M1 (autovetture e pullmini adibiti al trasporto di persone fino a 9 posti compreso il conducente) di potenza assoluta superiore a 70 kW.

Detti limiti sono in vigore a prescindere dall’età anagrafica del neopatentato e quindi si applicano pure a chi, dopo aver perso tutti i punti, consegue di nuovo il documento.

Pertanto, sono soggetti alla nuova norma di cui all’art. 117 del Codice della Strada modificato dalla Legge 120/2010 (http://www.questidenari.com/?tag=neopatentato) tutti coloro che superano l’esame per il conseguimento della licenza di guida a partire dalla data del 09/02/2011. Gli stessi neopatentati, per un periodo di tempo pari a tre anni dal conseguimento della patente, osservano il divieto di superare la velocità massima di 100 Km/h in autostrada e 90 Km/h sulle strade extra-urbane.

E’ previsto il pagamento di una sanzione amministrativa per la somma da euro 152 a 608 a carico del titolare della patente che nei primi 3 anni dal conseguimento della stessa circola commettendo infrazione ai descritti limiti di guida e di velocità, nonché l’applicazione della sanzione accessoria amministrativa della sospensione della validità della patente da 2 a 8 mesi.

Art. 117 – Limitazioni nella guida

(omissis)

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n° 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. (*)

(omissis)

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’art. 121.

5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (**)

(*) Comma modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n° 120. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge 120/2010.

(**) Comma modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n° 305 del 31/12/2010.

In particolare, la potenza specifica (riferita alla tara) si calcola rapportando i dati di potenza (in kW) e tara (in tonnellate) verificabili dalla carta di circolazione dei veicoli immatricolati dopo il 04/10/2007, dove la tara è la somma della massa del veicolo vuoto e di quella del conducente (pari a 75 Kg. per definizione). Il risultato deve essere accurato fino al terzo decimale, ovvero un veicolo di potenza pari a 55,001 kW/t non può essere guidato da un neopatentato.

Per tutti gli altri veicoli immatricolati prima del 4 ottobre 2007, ad eccezione di qualche esemplare immatricolato con sistemi non meccanografici prima del 1977 per il quale occorrerà rivolgersi al costruttore, la Motorizzazione pubblicherà sul sito www.ilportaledellautomobilista.it il dato relativo alla potenza specifica a cui si potrà risalire digitando la targa del veicolo (la sovrapposizione di norme nazionali ed europee emanate nel corso del tempo, infatti, ha creato problemi di determinazione dell’esatto valore della tara). O ancora, il proprietario potrà chiedere la ristampa aggiornata della carta di circolazione.

A breve sarà disponibile l’applicativo per smartphone “i-patente”, mentre per i nuovi veicoli privi di targa è necessario chiedere al venditore la dichiarazione di responsabilità (fonte: IlSole24Ore.com).

(per approfondimenti sui limiti di guida e velocità per neopatentati, e sui casi di revoca della patente previsti dal CdS, si legga http://www.questidenari.com/?p=3725)

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Incentivi disponibili dal 3 novembre 2010 per motocicli, nautica, macchine agricole e banda larga. In arrivo i rimborsi ai rivenditori

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico è stato autorizzato l’utilizzo dei rimanenti fondi stanziati dal decreto legge n. 40/2010 (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010) per l’acquisto incentivato dei beni rientranti nelle dieci categorie previste: motocicli, cucine componibili complete di elettrodomestici efficienti, elettrodomestici, immobili ad alta efficienza energetica, internet veloce per i giovani, rimorchi e semirimorchi, macchine agricole e macchine movimento terra, gru a torre per edilizia, componenti elettrici ed elettronici, nautica da diporto.

A partire da aprile di quest’anno, quando negozianti e fornitori hanno iniziato ad applicare sconti sul prezzo di listino conteggiando l’incentivo statale, alcune categorie di prodotti e servizi come motocicli, macchine agricole, prodotti per la nautica e banda larga hanno esaurito con rapidità i bonus a disposizione; diversamente, altri beni (come le gru a torre per l’edilizia) hanno deluso le attese con richieste di molto inferiori al plafond stanziato.

Il decreto attuativo degli incentivi (decreto 26 marzo 2010), avendo stabilito anche variazioni compensative in previsione del verificarsi di una situazione simile a quella attuale, ha consentito di rimodulare le risorse ancora disponibili per 110 milioni di euro in un unico fondo, destinato ai richiedenti di tutte e dieci le categorie di beni e utilizzabile fino al 31/12/2010 in base alla domanda dei consumatori esaudita col criterio qui primi veniunt.

In pratica per i rimanenti giorni di ottobre, e fino al prossimo 1° novembre, tutto procederà normalmente, essendo terminati al momento i bonus per i beni sopra indicati (ad eccezione della “banda larga” prossima all’esaurimento); poi martedi 2 novembre il sistema tecnico (sito web http://incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it) non sarà più utilizzabile per la prenotazione con gli attuali criteri ma per la sola consultazione; infine, dal giorno successivo (03/11/2010) le prenotazioni sul nuovo fondo, effettuate con le solite procedure dai rivenditori e riservate agli acquirenti di tutte le categorie di beni che siano in possesso dei consueti requisiti, consentiranno gli acquisti agevolati fino ad esaurimento dei rimanenti 110 milioni. In particolare, i requisiti e le modalità di erogazione dei contributi relative a ciascuno dei settori incentivati sono dettagliati dal decreto del 26 marzo 2010 all’art. 2, comma 1, lettere da a) a s) e all’art. 3, mentre le modalità e le ragioni di eventuale revoca dei contributi sono indicate all’art. 5 dello stesso Dm.

Le attese di vendita, basate sui dati pregressi, sono forti per i motocicli – per l’incentivo sui quali non sono richiesti particolari adempimenti da parte dell’acquirente, dato che il rivenditore si occupa del necessario – ovvero per i modelli a due ruote fino a 400 cc o fino a 70 kw di categoria Euro 3 e per i modelli elettrici e ibridi (si legga http://www.questidenari.com/?p=2469). I primi sono scontati del 10% sul prezzo di vendita se contestualmente viene effettuata la rottamazione di un pezzo vecchio; quelli elettrici, invece, non prevedono rottamazione e danno diritto ad un bonus del 20% sul prezzo di vendita.

Buone attese anche per la nautica, coi motori fuoribordo e gli stampi per scafi da diporto, e per gli abbonamenti telefonici Adsl (http://www.questidenari.com/?tag=adsl).

E sul piano dei rimborsi ai rivenditori, relativamente agli incentivi sinora fruiti dai consumatori, è stato comunicato che il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha appena firmato il decreto per l’avvio delle procedure burocratiche di pagamento ai negozianti: una volta controllata la regolarità della documentazione pervenuta, le Poste renderanno disponibili i rimborsi fra circa due settimane (fonte: Radio 24, Salvadanaio del 22 ottobre 2010).

Per quanto riguarda gli immobili ad alta efficienza energetica, in attesa di ulteriori chiarimenti sulla certificazione da produrre, i rimborsi di 5mila o 7mila euro spettano direttamente agli acquirenti a completamento di una procedura diversa dalle altre: nella specie, il venditore si occupa di prenotare il bonus 20 giorni prima della firma dell’atto notarile (http://www.questidenari.com/?tag=attestato-certificazione-energetica).

Giova rammentare che le misure descritte non prevedono incentivi per la lavatrice.

Autocertificazione, scontrino parlante e verifica degli incentivi

Gli incentivi del Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010) procedono senza sosta, mentre giungono ulteriori informazioni sulle modalità operative per i destinatari della manovra a sostegno della ripresa economica.

Per esempio, ora è stabilito con certezza ciò che prima poteva solo essere immaginato come la soluzione più ragionevole al problema della rottamazione della cucina a gas, ovvero l’autocertificazione dell’acquirente in sostituzione dell’attestazione del demolitore. In mancanza di autocertificazione, infatti, il problema dei pasti sarebbe stato risolto solo al ristorante per uno o più giorni.

Altro dubbio risolto riguarda lo scontrino del venditore che deve essere “parlante”, ovvero contenere indicazioni sul prezzo, sulla tipologia di prodotto venduto e sull’incentivo applicato. In alternativa, qualora dallo scontrino non potessero evincersi dette informazioni, si renderebbe necessaria l’emissione di fattura.

Chi è indeciso sul motociclo da acquistare non può indugiare ancora per molto: i relativi incentivi sono prossimi ad esaurirsi, nonostante il meccanismo farraginoso di prenotazione che i venditori devono attivare (fonte: Corriere.it).

L’assalto al call center di cui si sono resi protagonisti molti operatori, perplessi ma obbligati alla prenotazione dell’incentivo a causa delle richieste numerose dei loro clienti, era prevedibile.

Tuttavia, in merito ai tempi di realizzazione, è bene rammentare che, dopo il perfezionamento del contratto di acquisto del ciclomotore, la legge consente la verifica della sussistenza del bonus in un lasso di tempo pari ai 2 giorni successivi alla data di acquisto.

Trascorso detto periodo, se l’incentivo è disponibile l’acquirente potrà versare l’acconto vincolante per l’acquisto del bene. Diversamente, l’acquirente non sarà obbligato all’acquisto ed il venditore dovrà stracciare il contratto.

Incentivi 2010: chiarimenti sui motocicli

Con riferimento agli incentivi previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010), in materia di motocicli (che siano in regola con i requisiti richiesti dal decreto ministeriale 26 marzo 2010) si rendono opportune le seguenti distinzioni.

I motocicli Euro 3, fino a 400 cc o fino a 70 kw di potenza, sono ammessi al beneficio dell’incentivo se acquistati contestualmente alla rottamazione per demolizione di vecchio ciclomotore o motociclo Euro 0 o Euro 1. Il bonus concesso è pari al 10% del costo fino ad un massimo di euro 750.

A parziale rettifica di quanto esposto in un precedente articolo (http://www.questidenari.com/?p=2410), i motocicli dotati di alimentazione elettrica, doppia o esclusiva, sono ammessi al beneficio senza che sia necessario procedere a rottamazione, in base all’interpretazione della norma fornita dal ministero (fonte http://www.sviluppoeconomico.gov.it/). Il bonus concesso è pari al 20% del costo fino ad un massimo di euro 1.500.

(per la nuova disponibilità degli incentivi per i motocicli al 3 novembre 2010 si legga http://www.questidenari.com/?p=3168)