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NO al nucleare. Qualche perché

Il genere umano, tanto intelligente da arrivare a realizzare la scissione del nucleo dell’atomo e a comprendere il principio della fusione (quella del sole, il c.d. nucleare pulito sfruttabile su vasta scala solo nel secolo prossimo!) ha bisogno di assistere ad eventi catastrofici per capire di essere ancora una nullità al cospetto della natura.

La lezione di Chernobyl dell’86, col suo carico di morti e deformati, evidentemente non era bastata a far comprendere la portata sociale, culturale ed economica della scelta nucleare. I preparatissimi Giapponesi, avvezzi a fronteggiare eventi sismici ed onde anomale al punto da attirare per decenni l’ammirazione e l’invidia di tutto il mondo, adesso ci impietosiscono con il loro autocontrollo perduto, coi loro occhi impauriti che bagnano di lacrime le mascherine bianche.

Ma se le centrali di prima generazione non potevano essere adeguate agli attuali standard di sicurezza – ed il collasso dei sistemi di raffreddamento di Fukushima ne fornisce piena evidenza – è naturale chiedersi fino a che punto occorre “alzare l’asticella” per tutelarsi in caso di incidente dalla contaminazione dell’aria, a causa delle nubi radioattive trasportate dai venti, e dalla contaminazione della terra attraverso le falde acquifere. Almeno per il cesio disperso a seguito della fusione del nocciolo, i tecnici ricordano che devono trascorrere 300 anni perché si esaurisca la sua carica radioattiva nei terreni circostanti il raggio di 250 kilometri (Corriere.it).

Dunque: se l’evidenza empirica ci fa registrare eventi sismici di magnitudo prossima a 9 della scala Richter (30mila volte più forte della scossa in Abruzzo), è opportuno costruire centrali che sopportino un simile impatto se poi si verifica un terremoto ancora più intenso?

E’ il caso che l’uomo continui a rincorrere la natura senza sapere fino a dove, o piuttosto prenda atto di aver giocato un confronto impari e cerchi soluzioni di energia alternativa rinnovabile meno traumatiche per gli equilibri del creato?

Purtroppo non è soltanto in dubbio la soluzione della fissione nucleare come scelta “sicura” sul piano tecnico-operativo, decisione su cui la stragrande maggioranza della popolazione non saprebbe esprimersi; in aggiunta, e forse qui sta il peggio, si pone un enorme interrogativo sulla gestione politica del nucleare.

In altri termini, il pensiero dominante fra coloro che commentano i fatti di cronaca sui quotidiani in rete – almeno qui in Italia – riferisce che la gente non si fida del modo in cui la classe politica gestisce le centrali dismesse da oltre venti anni (per scelta referendaria) ed il loro carico di scorie radioattive.

La centrale di Borgo Sabotino a Latina potrebbe costituire valido esempio: dall’anno di spegnimento 1987, nel reattore sono ancora presenti 2.000 tonnellate di grafite altamente radioattiva che – secondo l’ultimo piano di decommissioning – saranno smaltite nel 2040 quando l’intera area sarà bonificata. Con tutti i rischi connessi alla salute degli operatori e della vicinissima popolazione, che oltretutto si ritrova il costo della dismissione alla voce A2 della propria bolletta energetica (fonte originaria: Latina Oggi del 9 gennaio 2011).

E senza dubbio in molti hanno riflettuto sulle scelte politiche contraddittorie degli ultimi mesi: prima gli incentivi per l’energia alternativa, poi un decreto per fermare lo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, ora la “pausa di riflessione” annunciata dal ministro Paolo Romani per non cadere preda dell’emotività sull’ipotesi di nuove centrali nucleari in Italia, in concomitanza con le intenzioni di approfondimento della questione provenienti dai leader di ogni parte del mondo.

Ma anche “a freddo” il dibattito sul bilancio degli oneri e dei benefici è apertissimo, con una contabilità in continuo aggiornamento sull’energia nucleare attualmente più costosa di qualunque altra fonte energetica (IlMessaggero.it) e su centrali che inizierebbero a funzionare tra decenni: un periodo di tempo troppo lungo che dovremmo piuttosto utilizzare per concentrare gli sforzi sull’efficientamento delle rinnovabili, derivanti soprattutto dal sole e dal vento.

L’Italia non difetta certo di luce e la sua storia recente, quella di un territorio ad alto rischio idro-geologico, racconta che abbiamo serie difficoltà a metterci in sicurezza contro alluvioni e terremoti che devastano centri storici, fiumi che straripano e frane che travolgono furgoni sull’autostrada provocando morti e feriti: dormiremmo sonni tranquilli sul cuscino del nucleare?

Le indicazioni Banca d’Italia in attuazione del Titolo II del D.Lgs. 11/10

Le necessità di adeguamento dell’operato delle banche alla direttiva europea sui servizi di pagamento (direttiva 2007/64/CE, o PSD: http://www.questidenari.com/?tag=payment-services-directive) e gli ultimi dettami in materia di trasparenza richiesti da Bankitalia, paradossalmente, si sono tramutati in un aggravio di costi per i correntisti italiani, soprattutto sulle operazioni di cassa.

Anziché beneficiare delle nuove disposizioni legislative, i depositanti delle maggiori banche hanno visto incrementare – o in taluni casi sorgere dal nulla – le commissioni sui prelevamenti bancomat da ATM di altre banche, sui versamenti, sulla domiciliazione utenze, sui bonifici allo sportello e persino sui bonifici on line (fonte: Corriere.it).

Da un lato l’obbligo per la banca di specificare l’Indicatore Sintetico di Costo (ISC: http://www.questidenari.com/?p=1383), che ha comportato un aggravio di lavoro per rendere disponibile il nuovo parametro sull’estratto conto e quindi ha generato nuovi costi per gli istituti di credito (anche +1,5%); dall’altro la riduzione dei giorni valuta, conseguente al restringimento del periodo di tempo durante il quale la banca utilizza il denaro col proprio tasso di ritorno (http://www.questidenari.com/?p=1963#comment-205), ha determinato mancati guadagni per i medesimi istituti. L’effetto congiunto, sotto forma di accresciuta onerosità, si è scaricato sull’utenza destinataria dei servizi bancari.

E proprio in tema PSD, da pochi giorni è stata pubblicata sul sito web della Banca d’Italia la misura di attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento, contenente indicazioni e chiarimenti rivolti ai prestatori ed agli utilizzatori degli stessi servizi.

Viene ribadito il divieto di applicazione al pagatore della data valuta antecedente a quella in cui i soldi sono stati addebitati sul suo conto, come pure il divieto di applicazione al beneficiario della data valuta successiva a quella in cui i soldi sono stati accreditati sul suo conto.

In merito alla disponibilità, la banca del pagatore esegue l’operazione di trasferimento del denaro sul conto della banca del beneficiario entro la fine della giornata lavorativa successiva a quella in cui ha ricevuto l’ordine di pagamento. Una volta che la somma trasferita sia stata accreditata, la banca del beneficiario rende immediatamente disponibili i soldi sul conto del beneficiario.

Per le somme accreditate, la data disponibilità e la data valuta coincidono nel caso di versamento in contanti e corrispondono alla data di versamento, quando la divisa del denaro è la stessa divisa di denominazione del conto corrente.

Viene anche ribadito il divieto alla banca di inviare alla propria clientela strumenti di pagamento (carta di credito, ad esempio) senza esplicita richiesta, e viene posto interamente a carico dello stesso istituto di credito il rischio di accesso non autorizzato a carte e relativi codici di sicurezza durante il periodo di spedizione a domicilio della clientela bancaria.

La misura specifica che il consumatore, dopo aver comunicato alla propria banca l’esecuzione di un’operazione di pagamento avvenuta in mancanza di autorizzazione o in modo non esatto, ha diritto alla rettifica entro 13 mesi dalla data di addebito se si tratta di pagatore, ovvero dalla data di accredito se si tratta di beneficiario. Lo stesso utilizzatore, in assenza di autorizzazione, ha diritto al rimborso immediato dell’importo trasferito.

Analoga tutela è accordata al pagatore nel caso delle operazioni autorizzate di addebito diretto e di quelle effettuate con carta di pagamento (es. addebito preautorizzato per la bolletta telefonica o addebito su conto corrente della cifra spesa con carta di credito): gli importi trasferiti a seguito di dette operazioni, eseguite su iniziativa del beneficiario, sono rimborsabili se ricorrono congiuntamente le condizioni di indeterminatezza della cifra da trasferire al momento iniziale dell’autorizzazione e di eccedenza dell’importo trasferito rispetto alle aspettative del consumatore. In particolare, la quantificazione di detta eccedenza è ritenuta considerevole, e quindi idonea ad originare provvedimento finalizzato al rimborso, a totale discrezione della banca.

A scanso di equivoci, il documento precisa che (es.) nel caso di aumento – determinabile, e non determinato – della rata di mutuo addebitata sul conto del debitore per effetto dell’incremento del tasso di interesse variabile, tale circostanza non ricade nella fattispecie descritta del rimborso.

La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 8 settimane dalla data di addebito, e la banca corrisponde il dovuto entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della medesima richiesta. In caso di rifiuto, entro lo stesso termine la banca fornisce giustificazione del diniego al pagatore che, qualora non rimanga soddisfatto, può presentare esposto alla Banca d’Italia, oppure presentare ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario, e ricorrere in ogni caso all’Autorità Giudiziaria.

Ulteriori dettagli sono reperibili dal sito web della Banca d’Italia dove è possibile scaricare il documento per la consultazione (in formato pdf ) “Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti)” del settembre 2010.

(per la fase sperimentale di pagamento con carta di credito e carta bancomat delle multe elevate per infrazione al Codice della Strada si legga http://www.questidenari.com/?p=3396)