Archivi tag: ISC

Commissione su fido accordato e commissione di istruttoria veloce per sconfinamento (scoperto di conto e utilizzo extrafido) dal 1° ottobre 2012

(continua da “Accredito pensione della Pubblica Amministrazione: indicazione degli estremi di conto corrente entro il 30 settembre 2012. IBAN e spese di chiusura”)

Come già indicato, la Guida di Bankitalia “Il conto corrente in parole semplici” fornisce prima una distinzione tra costi fissi e costi variabili del conto corrente e poi individua un utile parametro di valutazione nell’Indicatore Sintetico di Costo (ISC), ma non menziona la recente disciplina contenuta nel decreto Cicr.

Le disposizioni del D.M. 644 30 giugno 2012, entrate in vigore dal 1° luglio scorso e già operative per i rapporti di conto corrente accesi a partire dallo stesso giorno, dal 1° ottobre 2012 verranno applicate anche nei rapporti aperti prima di luglio:

–        alle aperture di credito e agli sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di apertura di credito,

–        agli affidamenti e agli sconfinamenti a valere su conti di pagamento e

–        agli sconfinamenti a valere su carte di credito.

Il decreto in oggetto, in particolare, ha disciplinato la remunerazione dell’affidamento (somma di denaro messa a disposizione e utilizzata dal correntista che poi reintegra la disponibilità) attraverso l’applicazione al cliente dei soli oneri relativi

–        al tasso di interesse (tasso debitore) e

–        ad una commissione, calcolata in proporzione alla somma messa a disposizione (fido accordato) e alla durata dell’affidamento, in ogni caso non eccedente la misura dello 0,5% per ogni trimestre applicata alla somma stessa.

Detta commissione, la cui applicazione esclude qualsiasi altro onere relativo alla messa a disposizione e all’utilizzo dei fondi, non include “le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per l’iscrizione dell’ipoteca, le spese a fronte di servizi di pagamento per l’utilizzo dell’affidamento” e, se addebitata in anticipo, viene restituita nella parte eccedente in caso di estinzione anticipata del rapporto.

Inoltre il decreto (download in formato pdf dalla fonte Bancaditalia.it) ha disciplinato la remunerazione dello sconfinamento (somma di denaro utilizzata dal cliente bancario in eccedenza rispetto al saldo di conto corrente, c.d. scoperto di conto; oppure somma utilizzata in eccedenza rispetto all’affidamento, c.d. utilizzo extrafido) attraverso l’applicazione al cliente dei soli oneri relativi

–        al tasso di interesse (tasso debitore), applicato sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento, e

–        alla commissione di istruttoria veloce (Civ).

Tuttavia se lo sconfinamento attiene solo al saldo per valuta non vengono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse.

Detta Civ è determinata per ciascun contratto in misura fissa, è espressa in valore assoluto, non può eccedere i costi sostenuti mediamente dall’intermediario per l’istruttoria (ovvero il pagamento è dovuto solo se l’istruttoria viene effettivamente eseguita), trova applicazione soltanto per lo sconfinamento determinato dal saldo disponibile di fine giornata e, in caso si verifichino diversi episodi di sconfinamento nel corso della stessa giornata, si applica una sola volta.

In aggiunta al caso sopra indicato, la Civ non è dovuta quando

–        lo sconfinamento non dura per più di 7 giorni consecutivi ed il saldo passivo è inferiore o pari a 500 euro in assenza di fido, ovvero lo sconfinamento non dura per più di 7 giorni consecutivi e l’utilizzo extrafido è inferiore o pari a 500 euro. In queste situazioni il consumatore beneficia dell’esclusione al massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri dell’anno;

–        lo sconfinamento si è verificato per l’effettuazione di un pagamento a favore di un intermediario (es. corresponsione rata di mutuo o prestito, spese di chiusura conto, etc.).

(continua)

Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC

Come illustra la Guida “Il conto corrente in parole semplici” predisposta dalla Banca d’Italia, l’apertura di un conto corrente può avvenire dopo essersi recati presso una filiale bancaria, o accedendo direttamente al sito internet di un istituto di credito, al fine di ottenere la documentazione idonea ad informare sull’offerta del servizio e sui relativi costi senza che vi sia assunzione di alcun impegno da parte del richiedente.

Con il servizio di conto corrente, la banca raccoglie le entrate della propria clientela (stipendio, pensione, etc.), effettua per la stessa i pagamenti (bollette, disposizioni di bonifico, etc.) e consente l’utilizzo del denaro attraverso lo sportello, gli assegni, le carte etc.

Fra i molti conti corrente esistenti, alcuni possono essere ricondotti nella categoria dei “conti ordinari” cosiddetti a consumo per via delle spese proporzionali alle operazioni effettuate, altri nella categoria dei “conti di base” che, nelle forme del prodotto ordinario disponibile a tutti i consumatori, a fronte del pagamento del canone e senza remunerazione delle giacenze, consentono soltanto un numero limitato di operazioni: tra i servizi offerti è previsto il versamento di contanti e di assegni bancari e circolari (12 op. annue), il prelevamento di denaro contante allo sportello (6 op. annue), l’accredito della pensione o dello stipendio, la carta di debito (op. di pagamento illimitate, op. di prelevamento illimitate su ATM dello stesso Gruppo in Italia, 12 op. annue di prelevamento su ATM di altro Gruppo in Italia), la domiciliazione delle principali utenze domestiche (op. illimitate), il pagamento effettuato con bonifico nazionale o SEPA con addebito in conto (6 op. annue) e l’internet banking. Per gli stessi servizi ammessi, in ordine ai quali l’operatività del cliente abbia superato i limiti previsti, la banca può addebitare oneri aggiuntivi al canone annuo comunque non eccedenti i costi pagati dalla clientela per i conti ordinari offerti agli altri consumatori.

Si definisce “carta di debito” quel dispositivo che permette al titolare di:

        acquistare (a mezzo POS) beni e servizi presso qualsiasi esercizio commerciale aderente al circuito al quale la carta è abilitata;

        prelevare contante (tramite ATM) con addebito immediato sul conto corrente collegato alla carta detta “Bancomat”.

Si definisce “domiciliazione bancaria” quel servizio incluso nel conto corrente che consente di eseguire automaticamente pagamenti periodici relativi a bollette e rate di mutuo; in caso di estinzione del conto corrente, è possibile richiedere il trasferimento delle domiciliazioni alla nuova banca.

Rimangono esclusi dai conti “basic” (Convenzione conclusa tra Mef, Banca d’Italia, ABI, Poste Italiane, Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica) il rilascio di carnet assegni e carta di credito, l’apertura di dossier titoli e lo scoperto. Ma le stesse caratteristiche rendono possibile l’accensione anche per i soggetti protestati, dato che il conto lavora a credito ed è escluso l’utilizzo irregolare degli assegni.

Gli oneri fiscali sono quelli previsti per legge, ferma restando l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per giacenza media annua non superiore a 5.000 euro.

Per quei clienti inclusi nelle categorie socialmente svantaggiate con ISEE inferiore a 7.500 euro, il “conto di base” non prevede canone né spese o imposta di bollo ed offre gli stessi servizi del conto base ordinario. Il conto, aperto gratuitamente da coloro che presentano un’autocertificazione in cui attestano di non essere titolari di altro conto di base, può essere cointestato coi familiari considerati nel calcolo ISEE.

Si definisce Indicatore della Situazione Economica Equivalente l’indice della situazione economica di una famiglia che si calcola in base al reddito e ad altri elementi del patrimonio mobiliare ed immobiliare. Per ottenerne l’attestato è necessario rivolgersi all’INPS prima dell’apertura del conto e lo stesso va ripresentato alla banca ogni anno entro il 1° marzo: in caso di ritardo il pagamento del canone diviene obbligatorio per l’anno corrente e si perde il diritto all’esenzione del bollo.

Oltre ai costi fissi di un generico conto corrente riconducibili al canone annuo, al canone per eventuale carta di pagamento, alle imposte di bollo ed alle spese per l’invio delle comunicazioni al cliente, occorre valutare i costi dipendenti dall’utilizzo dello stesso conto: le spese per la registrazione sul conto di ogni operazione, le commissioni per l’esecuzione dei singoli servizi, gli interessi debitori e le spese di liquidazione periodica quando la banca calcola oneri e interessi, ad esempio, possono far aumentare sensibilmente il costo complessivo del servizio.

Al fine di valutare la potenziale onerosità del conto corrente, è utile riferirsi all’ISC: l’Indicatore Sintetico di Costo considera le spese e le commissioni che possono essere addebitate al cliente nel corso dell’anno, ad esclusione di oneri fiscali ed interessi, ed è calcolato per “profili di operatività tipo” (facenti riferimento a famiglie e pensionati) individuati dalla Banca d’Italia.

(continua “Conto corrente di base per pensionati: gratuito o a pagamento“)

(per la remunerazione di affidamenti e sconfinamenti, dopo la soppressione della commissione di massimo scoperto con l’art. 117-bis del Tub, si legga: “Commissione su fido accordato e commissione di istruttoria veloce per sconfinamento (scoperto di conto e utilizzo extrafido) dal 1° ottobre 2012“)

Le indicazioni Banca d’Italia in attuazione del Titolo II del D.Lgs. 11/10

Le necessità di adeguamento dell’operato delle banche alla direttiva europea sui servizi di pagamento (direttiva 2007/64/CE, o PSD: http://www.questidenari.com/?tag=payment-services-directive) e gli ultimi dettami in materia di trasparenza richiesti da Bankitalia, paradossalmente, si sono tramutati in un aggravio di costi per i correntisti italiani, soprattutto sulle operazioni di cassa.

Anziché beneficiare delle nuove disposizioni legislative, i depositanti delle maggiori banche hanno visto incrementare – o in taluni casi sorgere dal nulla – le commissioni sui prelevamenti bancomat da ATM di altre banche, sui versamenti, sulla domiciliazione utenze, sui bonifici allo sportello e persino sui bonifici on line (fonte: Corriere.it).

Da un lato l’obbligo per la banca di specificare l’Indicatore Sintetico di Costo (ISC: http://www.questidenari.com/?p=1383), che ha comportato un aggravio di lavoro per rendere disponibile il nuovo parametro sull’estratto conto e quindi ha generato nuovi costi per gli istituti di credito (anche +1,5%); dall’altro la riduzione dei giorni valuta, conseguente al restringimento del periodo di tempo durante il quale la banca utilizza il denaro col proprio tasso di ritorno (http://www.questidenari.com/?p=1963#comment-205), ha determinato mancati guadagni per i medesimi istituti. L’effetto congiunto, sotto forma di accresciuta onerosità, si è scaricato sull’utenza destinataria dei servizi bancari.

E proprio in tema PSD, da pochi giorni è stata pubblicata sul sito web della Banca d’Italia la misura di attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento, contenente indicazioni e chiarimenti rivolti ai prestatori ed agli utilizzatori degli stessi servizi.

Viene ribadito il divieto di applicazione al pagatore della data valuta antecedente a quella in cui i soldi sono stati addebitati sul suo conto, come pure il divieto di applicazione al beneficiario della data valuta successiva a quella in cui i soldi sono stati accreditati sul suo conto.

In merito alla disponibilità, la banca del pagatore esegue l’operazione di trasferimento del denaro sul conto della banca del beneficiario entro la fine della giornata lavorativa successiva a quella in cui ha ricevuto l’ordine di pagamento. Una volta che la somma trasferita sia stata accreditata, la banca del beneficiario rende immediatamente disponibili i soldi sul conto del beneficiario.

Per le somme accreditate, la data disponibilità e la data valuta coincidono nel caso di versamento in contanti e corrispondono alla data di versamento, quando la divisa del denaro è la stessa divisa di denominazione del conto corrente.

Viene anche ribadito il divieto alla banca di inviare alla propria clientela strumenti di pagamento (carta di credito, ad esempio) senza esplicita richiesta, e viene posto interamente a carico dello stesso istituto di credito il rischio di accesso non autorizzato a carte e relativi codici di sicurezza durante il periodo di spedizione a domicilio della clientela bancaria.

La misura specifica che il consumatore, dopo aver comunicato alla propria banca l’esecuzione di un’operazione di pagamento avvenuta in mancanza di autorizzazione o in modo non esatto, ha diritto alla rettifica entro 13 mesi dalla data di addebito se si tratta di pagatore, ovvero dalla data di accredito se si tratta di beneficiario. Lo stesso utilizzatore, in assenza di autorizzazione, ha diritto al rimborso immediato dell’importo trasferito.

Analoga tutela è accordata al pagatore nel caso delle operazioni autorizzate di addebito diretto e di quelle effettuate con carta di pagamento (es. addebito preautorizzato per la bolletta telefonica o addebito su conto corrente della cifra spesa con carta di credito): gli importi trasferiti a seguito di dette operazioni, eseguite su iniziativa del beneficiario, sono rimborsabili se ricorrono congiuntamente le condizioni di indeterminatezza della cifra da trasferire al momento iniziale dell’autorizzazione e di eccedenza dell’importo trasferito rispetto alle aspettative del consumatore. In particolare, la quantificazione di detta eccedenza è ritenuta considerevole, e quindi idonea ad originare provvedimento finalizzato al rimborso, a totale discrezione della banca.

A scanso di equivoci, il documento precisa che (es.) nel caso di aumento – determinabile, e non determinato – della rata di mutuo addebitata sul conto del debitore per effetto dell’incremento del tasso di interesse variabile, tale circostanza non ricade nella fattispecie descritta del rimborso.

La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 8 settimane dalla data di addebito, e la banca corrisponde il dovuto entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della medesima richiesta. In caso di rifiuto, entro lo stesso termine la banca fornisce giustificazione del diniego al pagatore che, qualora non rimanga soddisfatto, può presentare esposto alla Banca d’Italia, oppure presentare ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario, e ricorrere in ogni caso all’Autorità Giudiziaria.

Ulteriori dettagli sono reperibili dal sito web della Banca d’Italia dove è possibile scaricare il documento per la consultazione (in formato pdf ) “Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti)” del settembre 2010.

(per la fase sperimentale di pagamento con carta di credito e carta bancomat delle multe elevate per infrazione al Codice della Strada si legga http://www.questidenari.com/?p=3396)

Le previsioni Euribor e l’Eurirs a settembre 2010

Assodato che la vigorosa ripresa economica, decantata nel periodo pre-vacanziero, era principalmente una piacevole illusione alimentata dalla debolezza dell’Euro nei confronti delle principali valute http://www.questidenari.com/?p=2831 – constatazione che non sembra trovare spazio nelle cronache finanziarie di questi giorni – l’attuale condizione di salute del sistema economico del Vecchio Continente ha spinto Trichet e gli altri membri del consiglio direttivo Bce a rialzare le stime di crescita del Pil, con una flessione per la seconda metà del 2010.

L’effetto congiunto della crescita economica, moderata nelle attese e con tante incertezze, e della lieve revisione al rialzo delle previsioni inflazionistiche, “bussola” della politica monetaria Bce, comunque non ha modificato i tassi di riferimento, fermi ai consueti livelli: il costo base del denaro resta all’1%, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginali all’1,75%, ed il tasso che la stessa Bce riconosce alle banche commerciali sui depositi a breve termine rimane allo 0,25%.

La liquidità nel sistema economico continua a rimanere abbondante, e nulla lascia presagire cambiamenti drastici fino al termine del 2010, quando dovrebbe – ma il condizionale è d’obbligo – concludersi il ciclo delle aste straordinarie a tasso fisso ed importo illimitato accompagnate da tre aste di “fine tuning”, misure d’emergenza adottate per la crisi finanziaria (fonte: IlSole24Ore.com). Le prossime scadenze per le aste a 3 mesi, secondo calendario, sono state fissate al 28 ottobre, 25 novembre e 23 dicembre 2010.

E allora: se la ripresa economica non appare assumere il carattere della preannunciata solidità in Europa (né tantomeno oltre oceano dove Bernanke, che dieci giorni fa ha parlato di crescita dell’economia Usa più lenta del previsto, non sembra in procinto di obbligare Trichet alla contro-mossa sui tassi), se l’inflazione a breve termine non preoccupa e se le banche navigano il mare tranquillo della liquidità, cosa poteva succedere all’Euribor se non ingranare la retromarcia per tornare sui passi dei mesi precedenti?

In agosto il più noto tra i tassi interbancari, le cui diverse scadenze ruotano tutte attorno all’1% del tasso di rifinanziamento della Bce, ha iniziato a percorrere la via della discesa (persa dai minimi primaverili) col consueto passo lento, fino ad arrivare allo 0,883% di venerdi 3 settembre sulla scadenza trimestrale – quella più interessante per la restituzione del mutuo a tasso variabile.

Secondo le dichiarazioni rilasciate da un operatore, “i mercati finanziari hanno archiviato le speranze di una ripresa economica stabile” (fonte: IlSole24Ore.com). Concetto che si riflette sulle previsioni dell’Euribor sia sul mercato londinese dei derivati Liffe, sia sul tedesco Eurex.

Se al giorno venerdi 3 settembre sul Liffe il future sull’Euribor 3 mesi restituisce lo 0.93% per dicembre 2010, l’1% per marzo 2011, l’1.065% per giugno 2011 e l’1.125% per settembre 2011, bisognerà attendere fino al settembre 2013 per vedere il tasso superare quota 2%.

Alla stessa data del 3 settembre, le previsioni sull’Eurex confermano la crescita graduale nel tempo, nuovamente rivista al ribasso:

–        0,935% per dicembre 2010 (in calo rispetto all’1,075% del 6 agosto 2010)

–        0,98% per marzo 2011

–        1,07% per giugno 2011

–        1,08% per settembre 2011.

Marcia indietro anche per l’Eurirs, che oggi più che mai consente di affidarsi al mutuo a tasso fisso – apprezzatissimo  per le scadenze pari o superiori ai 20 anni dagli Italiani che comprano casa – per arrivare a spuntare indici di costo complessivo attorno al 4%.

Complice la ricerca ossessiva del “porto sicuro”, e nonostante il rispetto dei paletti fissati gradualmente per il risanamento del bilancio della Grecia che ha permesso di sbloccare dopo metà agosto la seconda tranche degli aiuti monetari dalla Ue, i richiedenti titoli di debito pubblico hanno orientato con forza le loro preferenze sui Bund a discapito dei Paesi periferici: tra i più colpiti l’Irlanda (che questo mese deve restituire euro 2,5 Mld di bond bancari, ma che non può spaventare per l’incidenza limitata del Pil sull’Eurozona), la Spagna, il Portogallo e soprattutto la Grecia, col premio di rischio più alto. Con la conseguenza per i titoli tedeschi che i prezzi sono schizzati e i rendimenti hanno seguito la direzione opposta, mandando il decennale al minimo storico. L’Italia, al solito senza infamia e senza lode, si è segnalata piuttosto per aver attirato sui Btp sempre più investitori istituzionali e sempre meno risparmiatori.

In questo modo l’Eurirs, collegato al rendimento del Bund, ha visto appiattire i valori su tutte le scadenze, per poi riprendersi a inizio settembre: in particolare, al 03/09/2010, i tassi sono al 2.99% a 25 anni e al 2.91% a 30 anni, col paradosso – inspiegabile per gli analisti – del tasso inversamente proporzionale al tempo.

(per le previsioni Euribor 3 mesi di ottobre 2010 e le scadenze Irs si legga: http://www.questidenari.com/?p=3061)

Moratoria dei mutui e Indicatore Sintetico di Costo al tempo della crisi

Grandi novità per coloro che hanno stipulato un mutuo oppure sono interessati ad altre forme di finanziamento: tutti dovranno essere messi in condizione di appurare facilmente le condizioni di costo praticate e confrontarle con quelle di altri istituti creditizi, ed alcune categorie di persone potranno prorogare il pagamento delle rate di mutuo previste dal contratto in essere.

In particolare, l’esecutivo dell’Associazione Bancaria Italiana ha deliberato che, a partire dal 1° gennaio 2010, sarà possibile opzionare la moratoria dei mutui che sospende il pagamento delle rate fino ad un massimo di 1 anno. Sono interessate dal piano le persone che hanno perso il posto di lavoratore dipendente o sono entrate in cassa integrazione, o quelle che hanno cessato l’attività di lavoratore autonomo o sono state colpite dal decesso di uno dei familiari percettori del reddito di sostegno della famiglia (Fonte: Corriere.it).

Altro passo avanti sul fronte della trasparenza: le nuove disposizioni emanate dalla Banca d’Italia obbligheranno gli istituti di credito a specificare l’Indicatore Sintetico di Costo sulla documentazione da consegnare per legge alla clientela (foglio informativo, documento di sintesi, etc).

L’ISC, che rappresenta il tasso passivo comprensivo dell’esborso per tutti i costi sostenuti dalla clientela (tasso di interesse, commissioni, costi amministrativi e altre voci di prelievo), sarà indicato a partire dall’aprile 2010 su ogni comunicazione ufficiale (contratto, comunicazioni periodiche, pubblicità) e per varie forme di finanziamento (contratti di mutuo, prestiti personali, conti correnti per consumatori, anticipazioni bancarie, prestiti finalizzati, aperture di credito per piccole imprese con meno di 10 addetti, professionisti e artigiani).

L’operazione trasparenza dovrà necessariamente accompagnarsi alla standardizzazione delle comunicazioni che comprenderanno una serie di voci identiche a quelle di altri istituti in modo da agevolarne il confronto: il collegamento al sito web Pattichiari, effettuato dal titolare di conto corrente, mutuo o altro rapporto, consentirà il paragone con le condizioni praticate da altre banche per il prodotto o servizio similare (Fonte: IlSole24Ore).

(per gli effetti dell’introduzione dell’obbligo di indicazione dell’ISC al settembre 2010 si legga http://www.questidenari.com/?p=3044)