Polizza auto on line: più trasparenza e responsabilità dal 15 luglio 2010

Regole nuove per le polizze on line. Il successo crescente dell’assicurazione auto “stipulata” col mouse ha indotto l’Isvap a varare regole che obbligano le compagnie ad un comportamento di maggiore trasparenza; al tempo stesso, le assicuratrici devono investire maggiormente sulle risorse umane (regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo, pubblicato il 6 aprile 2010 sulla Gazzetta Ufficiale, valido sia per il ramo “danni” che per quello “vita”).

Le compagnie che vendono polizze RC auto, ma anche altri prodotti, entro il 15 luglio prossimo dovranno dedicare un numero minimo di ore alla formazione del personale e, anche quando il call center risultasse in outsourcing, dovranno nominare un coordinatore assumendosi la piena responsabilità del servizio.

Tra gli altri cambiamenti ci sarà l’impossibilità di includere in automatico la polizza incorporandola in un altro servizio come (ad esempio) un finanziamento, ed il divieto di porre in essere procedure finalizzate a disincentivare gli utenti con profilo assicurativo più rischioso, come avviene per la pratica di utilizzo dei numeri telefonici a pagamento (anziché gratuiti) che forniscono informazioni ai residenti nelle zone del meridione a più alto tasso di sinistrosità.

Le sanzioni previste in caso di mancata osservanza da parte della compagnia assicuratrice, eventualmente segnalata dagli stessi utenti/potenziali clienti, potranno arrivare fino a 5 milioni di euro.

Concluso l’accordo a distanza a mezzo telefono o contatto Internet, il cliente riceverà il contratto (in formato cartaceo o elettronico) da restituire firmato a mezzo posta ordinaria o via fax.

Il contrassegno RCA ed il certificato assicurativo dovranno pervenire al cliente entro i 5 giorni successivi al pagamento del premio. Il neo-assicurato, nel frattempo, potrà circolare con altri documenti che attestino l’avvenuto pagamento del premio.

Il diritto di recesso dal contratto negoziato a distanza può essere esercitato nei 14 giorni successivi alla sottoscrizione.

Fonte: IlSole24Ore

(per il divieto di tacito rinnovo riguardante sia le compagnie assicurative tradizionali che le compagnie telefoniche/on line: “DECRETO LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179: esclusione del tacito rinnovo per la polizza R.C. Auto, collaborazione tra intermediari e polizze vita “dormienti” (art. 22)“)

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