Archivi tag: RC auto

Polizza Rc auto: contributo Ssn indeducibile fino a 40 euro nella dichiarazione dei redditi 2013

In base alla Legge 28 giugno 2012, n. 92, sulle “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (GU n. 153 del 3-7-2012 – Suppl. Ordinario n. 136 – provvedimento entrato in vigore il 18/07/2012), il contributo al Servizio sanitario nazionale (Ssn) è deducibile dal reddito imponibile soltanto per la parte eccedente la somma di euro 40.

L. 92/2012, art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro), comma 76:

Il contributo di cui all’articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l’impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, è deducibile, ai sensi  dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo del contraente medesimo per la parte che eccede 40 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall’anno 2012.

Pertanto la quota del premio assicurativo sull’automobile destinata a finanziare il Servizio sanitario nazionale non sarà deducibile ai fini Irpef nella dichiarazione 2013 (redditi 2012) da parte degli assicurati che hanno sostenuto il pagamento della stessa quota per una somma inferiore o uguale a 40 euro (franchigia corrispondente ad un premio versato per Responsabilità civile inferiore o uguale ad euro 380,95); se invece, ad esempio, il contributo Ssn evidenziato nella quietanza di pagamento dovesse essere pari ad euro 50, la parte deducibile si ridurrebbe per differenza a 10 euro.

Il contributo Ssn è deducibile quando il pagamento viene effettuato dal genitore il cui figlio, fiscalmente a carico, è titolare di polizza Rca.

Polizza auto on line: più trasparenza e responsabilità dal 15 luglio 2010

Regole nuove per le polizze on line. Il successo crescente dell’assicurazione auto “stipulata” col mouse ha indotto l’Isvap a varare regole che obbligano le compagnie ad un comportamento di maggiore trasparenza; al tempo stesso, le assicuratrici devono investire maggiormente sulle risorse umane (regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo, pubblicato il 6 aprile 2010 sulla Gazzetta Ufficiale, valido sia per il ramo “danni” che per quello “vita”).

Le compagnie che vendono polizze RC auto, ma anche altri prodotti, entro il 15 luglio prossimo dovranno dedicare un numero minimo di ore alla formazione del personale e, anche quando il call center risultasse in outsourcing, dovranno nominare un coordinatore assumendosi la piena responsabilità del servizio.

Tra gli altri cambiamenti ci sarà l’impossibilità di includere in automatico la polizza incorporandola in un altro servizio come (ad esempio) un finanziamento, ed il divieto di porre in essere procedure finalizzate a disincentivare gli utenti con profilo assicurativo più rischioso, come avviene per la pratica di utilizzo dei numeri telefonici a pagamento (anziché gratuiti) che forniscono informazioni ai residenti nelle zone del meridione a più alto tasso di sinistrosità.

Le sanzioni previste in caso di mancata osservanza da parte della compagnia assicuratrice, eventualmente segnalata dagli stessi utenti/potenziali clienti, potranno arrivare fino a 5 milioni di euro.

Concluso l’accordo a distanza a mezzo telefono o contatto Internet, il cliente riceverà il contratto (in formato cartaceo o elettronico) da restituire firmato a mezzo posta ordinaria o via fax.

Il contrassegno RCA ed il certificato assicurativo dovranno pervenire al cliente entro i 5 giorni successivi al pagamento del premio. Il neo-assicurato, nel frattempo, potrà circolare con altri documenti che attestino l’avvenuto pagamento del premio.

Il diritto di recesso dal contratto negoziato a distanza può essere esercitato nei 14 giorni successivi alla sottoscrizione.

Fonte: IlSole24Ore

(per il divieto di tacito rinnovo riguardante sia le compagnie assicurative tradizionali che le compagnie telefoniche/on line: “DECRETO LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179: esclusione del tacito rinnovo per la polizza R.C. Auto, collaborazione tra intermediari e polizze vita “dormienti” (art. 22)“)