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Conto corrente e libretti di risparmio: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite

(continua da “Conto deposito, titoli, buoni postali, fondi comuni e polizze vita: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite”)

Anziché in misura proporzionale come previsto per i prodotti finanziari, per il conto corrente e per i libretti di risparmio presso banche e Poste italiane il bollo è stato stabilito nella misura fissa su base annua di euro 34,20, con esenzione (per le persone fisiche) nei casi in cui la giacenza media annua risultante da estratti conto e rendiconti non abbia superato 5 mila euro (D.M. 24 maggio 2012, art. 2, 4° comma). Le relative rendite finanziarie, invece, sono colpite da aliquota impositiva al 20%.

Il beneficio di una tassazione fissa potenzialmente limitata rispetto a quella dei prodotti finanziari (per consistenze patrimoniali superiori a 34.200 euro nel 2012), aggiunto al vantaggio della riduzione dell’aliquota sulle rendite finanziarie che ha subito un abbattimento col D.L. 138/2011 (dalla precedente al 27%), viene mitigato dall’applicazione dell’imposta di bollo per ciascun rapporto aperto presso la banca dal medesimo intestatario ovvero per ciascun libretto identicamente intestato (art. 2, 2°).

Di conseguenza (secondo periodo del 4° comma, art. 2) beneficia dell’esenzione l’intestatario che, nel corso del periodo rendicontato, possiede conti e libretti presso lo stesso intermediario con giacenza media complessiva inferiore o uguale a 5.000 euro.

Viceversa se presso la stessa banca una medesima persona fisica intrattiene diversi rapporti di conto corrente, e/o libretto di risparmio, pagherà il bollo per ogni rapporto e/o libretto – ivi inclusi quelli di importo inferiore a 5.000 euro – se la somma dei saldi medi contabili durante il periodo rendicontato supera la soglia di esenzione.

Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta (art. 2, 6°) i conti correnti con valore della giacenza media negativo che, anche nel caso del computo complessivo dei saldi periodali, non obbligano al versamento del bollo.

Analogamente all’imposizione sui prodotti, l’imposta è rapportata al periodo rendicontato se gli estratti conto vengono inviati periodicamente nel corso dell’anno “ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno” (art. 2, 3°).

(continua “Circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012: esempi di imposta di bollo su conto corrente e libretto, su deposito titoli e gestione patrimoniale, su buoni fruttiferi postali“)

Conto deposito, titoli, buoni postali, fondi comuni e polizze vita: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite

Con le ultime disposizioni attuative del Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 è stata specificata l’applicazione dell’imposta di bollo proporzionale sul valore di mercato che colpisce nella misura dello 0,1% per il 2012, e nella misura dello 0,15% per il 2013, le giacenze puntuali dei prodotti finanziari calcolate al termine del periodo rendicontato, ovvero al 31.12 in assenza di rendicontazione e per i buoni fruttiferi postali (art. 3, 1°). L’imposta non è dovuta per valori dei buoni postali fruttiferi non superiori ad euro 5.000, essendo “considerati tutti i buoni fruttiferi di cui il cliente risulti intestatario presso Poste italiane S.p.A., esclusi i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009” (art. 3, 5°).

Sugli stessi fondi comuni di investimento, nonché sui titoli relativi ad azioni ed obbligazioni bancarie e societarie, era intervenuta la riforma fiscale con l’unificazione della tassazione sulle rendite finanziarie nella misura del 20% – ad eccezione dei titoli di Stato italiani e dei Buoni postali di risparmio presenti nella forme di gestione collettiva del risparmio, colpiti nella misura agevolata del 12,5% invariata anche dopo la riarticolazione delle aliquote di cui al D.L. 138/2011 (“DECRETO-LEGGE 138 del 2011 convertito con la LEGGE 148 del 2011: tassazione delle rendite finanziarie (art. 2, commi 6-12 e 27)”).

Tra i prodotti finanziari vengono compresi i depositi bancari e postali anche rappresentati da certificati.

In ordine al criterio temporale “pro rata temporis” adottato, l’ art. 3, 2°, del D.M. 24 maggio 2012 specifica:

Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta è l’anno civile. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno, l’imposta è rapportata al periodo rendicontato”.

Ad esclusione della disciplina relativa ai conti deposito, assoggettati ad imposta di bollo proporzionale col D.L. 16/2012 sulle “semplificazioni tributarie”, rimane valida la suddivisione fra imposte dovute introdotta dal D.L. “Salva Italia”: “Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)”. Anche per il conto deposito la tassazione sui rendimenti è stata armonizzata al 20%.

L’imposta di bollo, applicata nella misura minima annua di Euro 34,20 e nella misura massima di Euro 1.200 limitatamente al 2012, deve essere considerata in relazione alla somma complessiva dei prodotti detenuti presso lo stesso intermediario (art. 3, 4°). Il Mef, difatti, ha escluso che diversi rapporti tutti intestati alla stessa persona possano dare luogo all’applicazione del bollo tante volte quanti sono i rapporti stessi.

In caso esista una pluralità di gestori che esercitano attività bancaria, finanziaria o assicurativa, ai fini della tassazione le comunicazioni periodiche sono inviate dal soggetto “che intrattiene direttamente con il cliente un rapporto di custodia, amministrazione, deposito, gestione o altro stabile rapporto” (art. 3, 6°).

Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione ad alto contenuto finanziario (unit linked e index linked), a polizze di capitalizzazione e a buoni postali fruttiferi, l’imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all’atto del rimborso o riscatto (art. 3, 7°). Non sono toccate dall’imposta di bollo le polizze tradizionali del ramo I (corrispondono prestazioni rivalutabili attraverso la partecipazione ad un fondo interno di gestione separata che consente l’acquisizione dei diritti e, contestualmente, coprono dal rischio morte, invalidità permanente e perdita dell’autosufficienza) né i fondi pensione, sui rendimenti dei quali è prevista la tassazione agevolata dell’11%. Per le polizze vita, invece, è prevista l’aliquota impositiva del 20% sulle rendite finanziarie.

(continua “Conto corrente e libretti di risparmio: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite“)

Asta 13 dicembre 2012: Btp 3 anni e Btp 15 anni

Per giovedi 13 dicembre 2012, in asta marginale e con regolamento 17/12/2012, il MEF ha disposto l’emissione dei titoli di Stato relativi ai Buoni del Tesoro Poliennali triennali e ai Btp 15 anni.

I Btp 3 anni (decorrenza 01/12/2012, scadenza 01/12/2015, tasso d’interesse annuo lordo 2,75%) sono offerti in prima tranche per ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 2,5 miliardi di euro ad un massimo di 3,5 miliardi di euro e, nell’asta dello scorso 14 novembre, avevano fatto segnare rendimento lordo al 2,64%. Nella mattinata di giovedi i Btp triennali (ISIN IT0004880990) hanno fatto registrare rendimento lordo in discesa al 2,5% (ai minimi da ottobre 2010), prezzo di aggiudicazione 100,75 e rapporto di copertura 1,36 derivante da richieste per quasi 4,75 miliardi di euro (assegnato l’importo di oltre 3,49 miliardi di euro).

I Btp 15 anni (ISIN IT0004644735, decorrenza 1° settembre 2010, scadenza 1° marzo 2026, tasso d’interesse annuo lordo 4,5%) sono offerti in dodicesima tranche per ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 500 milioni di euro ad un massimo di 750 milioni di euro ed avevano fatto segnare rendimento lordo del 5,32% nell’asta del 13 settembre scorso. I Btp 15 anni, nella mattinata di giovedi, hanno fatto registrare rendimento lordo in discesa al 4,75%, prezzo di aggiudicazione 98,04 e rapporto di copertura 1,98 derivante da richieste per oltre 1,44 miliardi di euro (assegnato l’importo di oltre 729 milioni di euro).

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per la prossima asta dei Btp 3 anni: “Asta 11 gennaio 2013: Btp 3 anni, CCTeu e CCTeu non più in corso d’emissione“)

(per la prossima asta dei Btp 15 anni con ISIN IT0004644735 e scadenza marzo 2026 si legga: “Asta 13 febbraio 2013: Btp 3 anni, Btp 30 anni, CCTeu e Btp 15 anni non più in corso d’emissione“)

Previsioni Euribor e Irs a dicembre 2012

Dopo l’ultima riunione del consiglio direttivo non cambia la politica accomodante della Bce a dicembre, come era prevedibile per via della crescita economica che viene nuovamente rinviata a fine 2013. Secondo stime l’inflazione scenderà sotto il cancelletto del 2%. Scontata l’impossibilità dell’attuazione della vigilanza bancaria entro fine anno.

La stabilità dei tassi base (P/T 0,75%; rifinanziamenti marginali 1,5%, depositi 0%) era stata preventivata largamente dagli operatori del mercato Liffe, ma sembra aver sorpreso quanti si aspettavano la novità del tasso negativo per disincentivare i depositi overnight. La discussione tra i membri del consiglio riguarda i pro e i contro di una manovra che dovrebbe apportare necessariamente integrazioni all’automatismo del “corridoio” tassi (differenza 75 p.b.): alle attuali condizioni, infatti, un ulteriore taglio indurrebbe le banche a svuotare i depositi Bce per “travasare” il denaro nei conti correnti, dove maturano interessi al tasso principale nel limite della riserva obbligatoria (oltre limite: 0%); i fondi così girati, in ogni caso, non finanzierebbero l’economia reale. Giovedi scorso, tra depositi e conti correnti, erano presenti 721 miliardi di euro: un livello quasi uguale a quello del giovedi prima e ancora vicino ai circa 800 miliardi registrati quando il tasso sui depositi era allo 0,25%.

Venerdi mattina c’è stata una minima ma significativa reazione proveniente dal circuito interbancario, dove il denaro è stato scambiato a saggi più bassi su tutte le scadenze: dopo alcune sedute caratterizzate da un andamento quasi piatto, in data 7 dicembre 2012 l’Euribor 3 mesi ha fatto registrare il nuovo minimo storico (fixing 0,187%) ed il parametro a scadenza 12 mesi è sceso di dodici millesimi. In ogni caso, con la stessa logica del programma di acquisti Otm che finora ha disinnescato le fiammate speculative sui debiti sovrani, la Bce intende prevenire il surriscaldamento del settore fornendo liquidità illimitata alle banche con aste trimestrali fino al 9 luglio 2013.

Gli operatori di Londra, sempre al 7/12/2012, danno credito alle voci di un prossimo taglio al costo del denaro nell’ordine di un quarto di punto, collocando temporalmente la manovra nel primo trimestre dell’anno prossimo, e rivedono al ribasso tutte le scadenze dei tassi impliciti nei futures sull’Euribor 3 mesi con punte di 15 centesimi sul lungo termine per via della sempre più fosca situazione economica. Il nuovo minimo, ancora una volta spostato avanti a significare il trascinamento di una crisi sempiterna, tocca quota 0,1% a metà 2013.

Le settimane trascorse, non certo per motivi macroeconomici, si è verificata la caduta dell’avversione al rischio e degli spread periferici: dagli oltre 360 punti base di inizio novembre, il differenziale italiano sul decennale tedesco è sceso sotto il 3%, per poi risalire alla notizia della probabile fine anticipata del Governo tecnico che ha restituito parte di credibilità alla carta italiana.

Le scelte degli investitori istituzionali hanno privilegiato i Paesi europei al Nord America alle prese col fiscal cliff ma gli acquisti dei Btp italiani, come quelli dei Bonos, non sono stati eseguiti per effetto della vendita delle obbligazioni emesse dalla Repubblica federale tedesca che, in tal modo, hanno dato ulteriore dimostrazione di affidabilità tenendo saldo il rendimento sul decennale non troppo sopra l’1,4%.

Anche nelle ultime sedute gli investitori hanno mantenuto vivo l’interesse per i titoli tedeschi (venerdi 1,29% per il decennale e addirittura rendimento negativo per il triennale) ed il future sull’Eurex ha fatto segnare +0,12% per la scadenza di marzo (al 7 dicembre Euro-Bund 10 anni: 145,73), rafforzato dalle aspettative inflazionistiche sotto al 2%.

Nonostante la discesa degli ordinativi provenienti dai Paesi vicini stia mettendo a dura prova la solidità del settore manifatturiero della Germania, isola sempre meno felice del centro Europa, il debito tedesco non viene abbandonato.

In quest’ottica si mantengono pressoché inalterate le aspettative ribassiste del tasso Irs 10 anni per le prossime settimane, in continuità con la fase apertasi il mese scorso.

(per le previsioni della settimana prossima sui tassi variabili dei mutui: “Previsioni Euribor 3 mesi del 14 dicembre 2012“)

(per le previsioni sui tassi fissi dei mutui del mese prossimo: “Previsioni Euribor e Irs a gennaio 2013“)

Asta Bot annuali del 12 dicembre 2012

Per mercoledi 12 dicembre 2012, con regolamento 14/12/2012, il MEF ha disposto l’emissione dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali col sistema di collocamento dell’asta competitiva.

I Bot 12 mesi, che avevano fatto registrare rendimento medio ponderato pari all’1,762% nell’asta dello scorso 13 novembre, sono offerti per un importo pari a 6,5 miliardi di euro ed hanno scadenza 13/12/2013 (364 giorni).

I Bot annuali (ISIN IT0004874092, emissione 14/12/2012, prima tranche), nella mattinata di mercoledi, hanno fatto registrare rendimento medio ponderato in discesa all’1,456% e prezzo medio ponderato 98,549; la domanda è stata pari ad oltre 12,61 miliardi di euro e il bid-to-cover si è attestato a 1,94 (assegnato l’intero importo offerto). Il rendimento lordo (minimo da marzo) scende al rendimento netto minimo dello 0,969% una volta applicata la ritenuta fiscale e sottratte le commissioni bancarie massime secondo Assiom Forex.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta dei Bot 1 anno del prossimo mese: “Asta Bot annuali del 10 gennaio 2013“)

Riforma del condominio 2012: ripartizione spese per scale e ascensore; requisiti, nomina e revoca dell’amministratore; polizza assicurativa

(continua da “Riforma del condominio 2012: conto corrente, maggioranze in assemblea, innovazioni, impianti di videosorveglianza, tabelle millesimali”)

La suddivisione delle spese sostenute per i lavori riguardanti scale e ascensori (pulizia, manutenzione, sostituzione, energia elettrica) viene stabilita per metà in base ai millesimi di proprietà e per metà in proporzione all’altezza del piano abitato. Inoltre, ai fini del concorso di metà della spesa ripartita in ragione del valore delle singole unità immobiliari, “si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune” (art. 1124 c.c.).

Quando i condomini sono almeno nove, l’assemblea (o l’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario se la stessa assemblea non vi provvede) nomina un amministratore (art. 1129 c.c.) che, all’accettazione della nomina o del rinnovo, deve specificare l’importo dovuto a titolo di compenso.

Se viene richiesto dall’assemblea, la nomina dell’amministratore è subordinata alla stipulazione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile, a copertura dai rischi derivanti dallo svolgimento del mandato. Contestualmente all’inizio di eventuali lavori straordinari, l’amministratore è obbligato ad adeguare i massimali di polizza in funzione dell’entità delle maggiori spese deliberate.

L’amministratore rimane in carica senza necessità di conferma anno per anno e può essere revocato in ogni momento con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina, o con le modalità previste dal regolamento condominiale. Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 (art. 1138 c.c.).

L’amministratore può essere revocato anche su disposizione dell’autorità giudiziaria a cui abbia fatto ricorso un singolo condomino in presenza di gravi irregolarità o per la mancata rendicontazione della gestione. Costituiscono gravi irregolarità, tra le altre, l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale e per la revoca/nomina dell’amministratore, la gestione dei flussi di denaro che generi confusione patrimoniale tra le somme dell’amministratore e quelle dei condomini, la mancanza di diligenza nella cura dell’azione ed esecuzione coattiva relativa all’azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio. Se si sono manifestate gravi irregolarità fiscali o non si è proceduto ad accensione di conto corrente intestato al condominio, i condomini possono chiedere la convocazione dell’assemblea a seguito della quale, in caso di mancata revoca, gli stessi possono ricorrere all’autorità giudiziaria; qualora la domanda venisse accolta, il ricorrente otterrebbe risarcimento delle spese legali dal condominio che a sua volta andrebbe a rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.

Può essere eletto amministratore colui che gode dei diritti civili e non è stato protestato né condannato per delitti contro il patrimonio. Inoltre l’amministratore deve possedere un diploma di maturità, deve aver frequentato un apposito corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale ad eccezione del caso in cui venga nominato uno tra i condomini dello stabile (art. 71-bis disp. att.); coloro che abbiano già svolto l’attività per almeno un anno fra i tre precedenti l’entrata in vigore delle presenti disposizioni, invece, sono obbligati alla sola formazione periodica.