Archivi tag: esenzioni

Conto corrente e libretti di risparmio: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite

(continua da “Conto deposito, titoli, buoni postali, fondi comuni e polizze vita: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite”)

Anziché in misura proporzionale come previsto per i prodotti finanziari, per il conto corrente e per i libretti di risparmio presso banche e Poste italiane il bollo è stato stabilito nella misura fissa su base annua di euro 34,20, con esenzione (per le persone fisiche) nei casi in cui la giacenza media annua risultante da estratti conto e rendiconti non abbia superato 5 mila euro (D.M. 24 maggio 2012, art. 2, 4° comma). Le relative rendite finanziarie, invece, sono colpite da aliquota impositiva al 20%.

Il beneficio di una tassazione fissa potenzialmente limitata rispetto a quella dei prodotti finanziari (per consistenze patrimoniali superiori a 34.200 euro nel 2012), aggiunto al vantaggio della riduzione dell’aliquota sulle rendite finanziarie che ha subito un abbattimento col D.L. 138/2011 (dalla precedente al 27%), viene mitigato dall’applicazione dell’imposta di bollo per ciascun rapporto aperto presso la banca dal medesimo intestatario ovvero per ciascun libretto identicamente intestato (art. 2, 2°).

Di conseguenza (secondo periodo del 4° comma, art. 2) beneficia dell’esenzione l’intestatario che, nel corso del periodo rendicontato, possiede conti e libretti presso lo stesso intermediario con giacenza media complessiva inferiore o uguale a 5.000 euro.

Viceversa se presso la stessa banca una medesima persona fisica intrattiene diversi rapporti di conto corrente, e/o libretto di risparmio, pagherà il bollo per ogni rapporto e/o libretto – ivi inclusi quelli di importo inferiore a 5.000 euro – se la somma dei saldi medi contabili durante il periodo rendicontato supera la soglia di esenzione.

Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta (art. 2, 6°) i conti correnti con valore della giacenza media negativo che, anche nel caso del computo complessivo dei saldi periodali, non obbligano al versamento del bollo.

Analogamente all’imposizione sui prodotti, l’imposta è rapportata al periodo rendicontato se gli estratti conto vengono inviati periodicamente nel corso dell’anno “ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno” (art. 2, 3°).

(continua “Circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012: esempi di imposta di bollo su conto corrente e libretto, su deposito titoli e gestione patrimoniale, su buoni fruttiferi postali“)

Conto deposito, titoli, buoni postali, fondi comuni e polizze vita: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite

Con le ultime disposizioni attuative del Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 è stata specificata l’applicazione dell’imposta di bollo proporzionale sul valore di mercato che colpisce nella misura dello 0,1% per il 2012, e nella misura dello 0,15% per il 2013, le giacenze puntuali dei prodotti finanziari calcolate al termine del periodo rendicontato, ovvero al 31.12 in assenza di rendicontazione e per i buoni fruttiferi postali (art. 3, 1°). L’imposta non è dovuta per valori dei buoni postali fruttiferi non superiori ad euro 5.000, essendo “considerati tutti i buoni fruttiferi di cui il cliente risulti intestatario presso Poste italiane S.p.A., esclusi i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009” (art. 3, 5°).

Sugli stessi fondi comuni di investimento, nonché sui titoli relativi ad azioni ed obbligazioni bancarie e societarie, era intervenuta la riforma fiscale con l’unificazione della tassazione sulle rendite finanziarie nella misura del 20% – ad eccezione dei titoli di Stato italiani e dei Buoni postali di risparmio presenti nella forme di gestione collettiva del risparmio, colpiti nella misura agevolata del 12,5% invariata anche dopo la riarticolazione delle aliquote di cui al D.L. 138/2011 (“DECRETO-LEGGE 138 del 2011 convertito con la LEGGE 148 del 2011: tassazione delle rendite finanziarie (art. 2, commi 6-12 e 27)”).

Tra i prodotti finanziari vengono compresi i depositi bancari e postali anche rappresentati da certificati.

In ordine al criterio temporale “pro rata temporis” adottato, l’ art. 3, 2°, del D.M. 24 maggio 2012 specifica:

Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta è l’anno civile. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno, l’imposta è rapportata al periodo rendicontato”.

Ad esclusione della disciplina relativa ai conti deposito, assoggettati ad imposta di bollo proporzionale col D.L. 16/2012 sulle “semplificazioni tributarie”, rimane valida la suddivisione fra imposte dovute introdotta dal D.L. “Salva Italia”: “Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)”. Anche per il conto deposito la tassazione sui rendimenti è stata armonizzata al 20%.

L’imposta di bollo, applicata nella misura minima annua di Euro 34,20 e nella misura massima di Euro 1.200 limitatamente al 2012, deve essere considerata in relazione alla somma complessiva dei prodotti detenuti presso lo stesso intermediario (art. 3, 4°). Il Mef, difatti, ha escluso che diversi rapporti tutti intestati alla stessa persona possano dare luogo all’applicazione del bollo tante volte quanti sono i rapporti stessi.

In caso esista una pluralità di gestori che esercitano attività bancaria, finanziaria o assicurativa, ai fini della tassazione le comunicazioni periodiche sono inviate dal soggetto “che intrattiene direttamente con il cliente un rapporto di custodia, amministrazione, deposito, gestione o altro stabile rapporto” (art. 3, 6°).

Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione ad alto contenuto finanziario (unit linked e index linked), a polizze di capitalizzazione e a buoni postali fruttiferi, l’imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all’atto del rimborso o riscatto (art. 3, 7°). Non sono toccate dall’imposta di bollo le polizze tradizionali del ramo I (corrispondono prestazioni rivalutabili attraverso la partecipazione ad un fondo interno di gestione separata che consente l’acquisizione dei diritti e, contestualmente, coprono dal rischio morte, invalidità permanente e perdita dell’autosufficienza) né i fondi pensione, sui rendimenti dei quali è prevista la tassazione agevolata dell’11%. Per le polizze vita, invece, è prevista l’aliquota impositiva del 20% sulle rendite finanziarie.

(continua “Conto corrente e libretti di risparmio: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite“)

Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)

La conversione in legge del decreto-legge 201/2011 ha comportato modifiche al testo originario dell’articolo 19 (Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all’estero). Fino al 31/12/2011, comunque, rimangono in vigore le disposizioni in materia di bollo derivanti dalla manovra estiva di Tremonti, sulle quali l’Agenzia delle Entrate ha espresso i più recenti chiarimenti con la circolare n. 46/E del 24 ottobre scorso.

Secondo il 1° comma dell’art. 19 – che sostituisce  l’art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972 nei commi 2-bis e 2-ter – a partire dal 1° gennaio 2012 è dovuta dalle persone fisiche l’imposta di bollo nella misura fissa di euro 34,20 (euro 100,00 se il soggetto passivo è diverso da p.f.) che colpisce gli estratti conto bancari e postali, nonché i rendiconti dei libretti di risparmio anche postali; con esclusione dei fondi pensione e sanitari, invece, per le comunicazioni periodiche inviate alla clientela che ha investito in prodotti e strumenti finanziari, anche non soggetti a deposito, è dovuta l’imposta di bollo nella misura proporzionale annua dello 0,1% (0,15% dal 2013) da calcolarsi sul complessivo valore di mercato (in difetto: sul valore nominale o di rimborso). La manovra “salva Italia” non modifica il comma 2 all’art. 13 della Tariffa, per cui il bollo dovuto sulle comunicazioni relative al conto deposito rimane pari ad euro 1,81 per ogni estratto conto generico ed esemplare emesso a seguito dell’effettuazione di operazioni di accredito o addebito sul conto.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

L’estratto conto o il rendiconto si considera comunque inviato alla clientela almeno una volta l’anno (2° comma), anche in mancanza di specifico obbligo, ma il cliente (persona fisica) beneficia dell’esenzione dell’imposta di bollo quando il valor medio annuo della giacenza non supera i 5.000 euro.

Allo stesso modo si considera inviata la comunicazione relativa agli strumenti e prodotti finanziari -fra i quali i buoni fruttiferi postali (3° comma che sostituisce in parte la nota 3-ter dell’art. 13 della Tariffa), esenti solo se presentano valore di rimborso non superiore a 5.000 euro. L’imposta è dovuta col minimo di 34,20 euro (e col massimo di euro 1.200,00 per il solo anno 2012).

2. La nota 3-bis all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente: «3-bis. L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000».

3. Nella Nota 3-ter all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato»; b) l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «L’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all’anno 2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000».

(per le disposizioni relative all’Imposta municipale propria anticipata al 2012, risultanti dalla Legge 214/2011 di conversione del D.L. 201/2011, si legga “Imu: valore dell’immobile, moltiplicatori, aliquota e detrazione dall’imposta municipale propria secondo la legge n. 214 del 2011 di conversione al decreto legge 201/2011 (art. 13)”)

(per l’esenzione del bollo dal 1° giugno 2012 a favore delle categorie socialmente svantaggiate: “Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC“)

(per l’applicazione dell’imposta di bollo sui conti deposito: “Conto deposito, titoli, buoni postali, fondi comuni e polizze vita: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite“)

Conversione in legge del Decreto-legge n. 201 del 2011: limiti all’uso di denaro contante e titoli al portatore, sanzioni, pagamenti dalla pubblica amministrazione (art. 12)

In attesa della firma del Capo dello Stato e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, col voto del Senato è stato convertito in legge il decreto-legge n. 201 del 2011 (manovra economica del Governo Monti, c.d. decreto “salva Italia”).

L’art. 12 del testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, “Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante”, conferma la limitazione di euro mille all’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, scambiati fra soggetti diversi che non si avvalgono dell’intermediazione delle banche (1° comma), e trasla al prossimo 31 marzo il termine entro il quale ridurre sotto lo stesso limite il saldo dei libretti di deposito bancari e postali al portatore (in alternativa: è necessario estinguere gli stessi libretti aventi saldo superiore alla soglia consentita). Viene inoltre concessa una moratoria per le infrazioni alla nuova norma commesse tra il 6 dicembre 2011 ed il 31 gennaio 2012.

Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euromille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012». Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma.

L’aggiunta del comma 1-bis inasprisce la sanzione relativa alle violazioni per mancata estinzione, per mancato adeguamento del saldo entro il 31/03/2012 o mancato adempimento degli obblighi di comunicazione in caso di trasferimento di libretti aventi saldo inferiore a 3mila euro: la sanzione viene elevata all’entità del saldo stesso.

All’articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso».

Il secondo comma dell’art. 12 innalza ad euro 1.000 il limite ai pagamenti in contante corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti ai percettori di stipendio, pensione e compensi. Oltre detta soglia, i corrispettivi devono essere erogati mediante “strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”; tenuto conto dell’esigenza di tutela delle fasce di popolazione socialmente svantaggiate che costituiranno la clientela di banche, Poste ed altri intermediari finanziari, “i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo”. Tra le caratteristiche del conto corrente, o del conto di pagamento di base (4° comma), deve figurare un “numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito gratuita” (5° comma).

(per le novità dal 1° gennaio 2012 relative all’imposta di bollo su conto corrente, dossier titoli, buoni fruttiferi postali e altri prodotti d’investimento si legga “Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)”)

(per gli approfondimenti sugli obblighi di chi detiene libretti al portatore si legga: “Libretto al portatore sopra i 1.000 euro: adeguamento del saldo, trasformazione in libretto nominativo o estinzione entro il 31 marzo 2012”)

Conto deposito: garanzie sulle somme e imposta di bollo

Dopo aver valutato le novità fiscali delle manovre di luglio e agosto, la volatilità elevata dei mercati, e preso atto che tra i risparmiatori si fa sempre più labile il (falso) concetto di rischio-zero, le banche hanno reagito da diverse settimane indicando alla clientela soluzioni finanziarie caratterizzate da un basso grado di costo, rischio e complessità. Sulla proposta del conto deposito, in particolare, è in atto una forte concorrenza giocata sul filo dello zero virgola in termini di maggiorazione percentuale di rendimento offerto da un istituto rispetto ai competitors.

E’ bene chiarire che se l’acquisto di un titolo di Stato espone al rischio di default del Paese emittente, l’accensione di un conto deposito espone al rischio di fallimento della banca. Nella peggiore ipotesi, a ristoro delle eventuali perdite di denaro del correntista, giungerebbe in soccorso il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) a cui devono aderire tutte le banche italiane e le filiali italiane di banche extracomunitarie (alle filiali di banche comunitarie, invece, è lasciata la possibilità di aderire volontariamente al FITD).

La garanzia prestata a favore del depositante, per ogni intestatario del conto a prescindere dal numero di conti posseduti e per ogni banca indipendentemente dall’esistenza di una pluralità di istituti presso i quali siano accesi diversi rapporti, arriva fino alla somma di 100.000 euro per effetto del Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n. 49, di recepimento della Direttiva 2009/14/CE nell’ordinamento italiano. Se ad esempio il correntista possiede presso la banca A un conto con saldo pari a 90mila euro ed un conto cointestato con saldo 30mila euro, per complessivi (90 + 30:2) 105mila euro, e possiede presso la banca B un conto con saldo pari a 110mila euro, la garanzia a suo favore sarà pari ad euro 100mila presso la banca A ed euro 100mila presso la banca B. Ovviamente, se lo stesso correntista fosse titolare soltanto del primo conto per euro 90mila, a tale cifra corrisponderebbe il limite della relativa copertura.

Un punto di forza del conto deposito, al momento, è rappresentato dall’assolvimento dell’imposta di bollo che alcune banche hanno scelto di offrire alla nuova clientela: il sollevamento dai relativi oneri, in tal modo accollati in capo all’intermediario, si aggiungerebbe all’agevolazione della tassazione sugli interessi che scenderà dal 27% al 20% a partire dal 1° gennaio 2012.

Precisamente, il conto deposito non è colpito dall’imposta di bollo per (almeno) euro 34,20, attinente alla comunicazione periodica del deposito titoli e all’estratto conto inviato da banche e Poste, ma è soggetto all’imposta di

–        euro 14,62 per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, come stabilito dalla nota 2-bis all’art. 2 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che regolamenta la disciplina degli atti soggetti ad imposta fin dall’origine, ed

–        euro 1,81 per ogni estratto conto generico e documento relativo ad operazioni di accredito o di addebito, quando la somma supera 77,47 euro, come stabilito dall’art. 13, comma 2, della stessa Tariffa.

In merito ad entrambe le tipologie di imposta di bollo, infine, è utile ricordare che detti oneri non sono dovuti se le movimentazioni del conto deposito vengono effettuate come contropartita del conto corrente di appoggio, presso la stessa banca e per lo stesso titolare: il bollo sul conto di corrispondenza, infatti, rappresenta un’imposta sostitutiva di quella dovuta per gli altri atti e documenti inerenti a rapporti regolati mediante lo stesso conto. Come ricorda anche la Risoluzione n. 160/E dell’Agenzia delle Entrate dell’11 novembre 2005:

….. il legislatore ha concentrato il prelievo dell’imposta di bollo sullo specifico documento bancario che è l’estratto del conto corrente di corrispondenza (articolo 13, comma 2-bis), esentando, nel contempo, tutti gli altri documenti, richiamati nella nota 3-ter, purché relativi a rapporti regolati mediante il menzionato conto corrente. Sono esenti, in particolare, in quanto regolati su conto corrente bancario:

–        i contratti relativi alle operazioni bancarie e finanziarie e i contratti di credito al consumo (art. 2, nota 2-bis tariffa parte prima);

–        gli assegni (art. 9 tariffa parte prima);

–        le quietanze, le note, i conti e le fatture (art. 13, comma 1 della tariffa parte prima);

–        documenti di addebitamento/accreditamento e gli estratti conto (art. 13, comma 2 della tariffa parte prima);

–        le ricevute (art. 14 tariffa parte prima);

–        in generale, tutti i documenti che afferiscono il rapporto di conto corrente.

(per le novità relative all’imposta di bollo a partire dal 1° gennaio 2012 si legga “Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)”)