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Detrazione 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi con bonifico, carta di credito o bancomat fino al 31 dicembre 2013

(continua da “Causale del bonifico per spese di ristrutturazione e codice fiscale del beneficiario. Trasferimento della detrazione per vendita dell’immobile”)

Per un elenco esemplificativo degli interventi ammessi ai fini della detrazione, riguardanti sia le singole unità abitative che le parti condominiali, è possibile fare riferimento alla fonte dell’Agenzia delle Entrate.

In aggiunta alla proroga al 31/12/2013, il decreto n. 63/2013 ha introdotto la detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), purché lo stesso acquisto sia finalizzato all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione e la relativa spesa documentata sia stata sostenuta dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.

Rientrano tra i mobili agevolabili, ad esempio, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscono necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, al contrario, porte, pavimentazioni (es. parquet), tende, tendaggi ed altri complementi di arredo.

Rientrano tra i grandi elettrodomestici, ad esempio, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici ed apparecchi per il condizionamento.

La detrazione, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro riferito alle spese complessivamente sostenute, va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. Detto limite si applica alla singola unità immobiliare, comprensiva di pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, ma il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su diverse unità immobiliari avrà diritto altrettante volte al beneficio.

L’intervento di recupero del patrimonio edilizio è individuato sia per la manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo su singole unità immobiliari residenziali come anche su parti comuni di edifici residenziali, sia per la manutenzione ordinaria sulle sole parti comuni dell’edificio residenziale.

Le Entrate sottolineano che la detrazione per gli arredi interni alla propria unità immobiliare non è consentita se sono oggetto di ristrutturazione le sole parti condominiali: in quest’ultimo caso il beneficio è concesso pro-quota ai condomini unicamente per i beni acquistati al fine di arredare le stesse parti comuni (es. guardiola o appartamento del portiere, oppure sala adibita a riunioni condominiali o lavatoio), oltre che per i lavori sulle parti in comproprietà (sempre pro-quota).

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

Ai fini della detrazione è indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui vengono sostenute le spese (nel periodo tra il 6 giugno 2013 ed il 31 dicembre 2013, come sopra indicato) per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali è prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata utilizzando le eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie oppure la comunicazione preventiva all’Asl; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000), invece, costituisce prova per quei lavori in relazione ai quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi.

Tra gli oneri detraibili vi sono le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati.

Al pari dei lavori di ristrutturazione, la detrazione per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici e per le relative spese di trasporto e montaggio dei beni spetta se i pagamenti vengono effettuati a mezzo bonifico bancario o postale con indicazione di:

–        causale del versamento (la stessa utilizzata da banche e Poste per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione agevolati fiscalmente);

–        codice fiscale del beneficiario della detrazione;

–        numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

In caso di pagamento a mezzo carta di credito o carta di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta come indicato nella ricevuta di transazione.

Diversamente, non è possibile effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

E’ necessario conservare tutta la documentazione relativa alla transazione, alla ricevuta di pagamento con bonifico o carta bancomat o carta di credito ed annesso carteggio di addebito in conto corrente, alla fattura indicante natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

Spese di ristrutturazione edilizia: detrazione Irpef, beneficiari e intestazione di bonifico e fattura

Il decreto legge n. 63/2013 ha esteso alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013 i benefici introdotti dal decreto legge n. 83/2012 che ha innalzato la misura della detrazione fiscale al 50% (in luogo di quella ordinaria del 36%) e l’importo massimo di spesa ammessa ad euro 96.000 per unità immobiliare (dai precedenti 48.000 euro). Col decreto legge n. 201/2011, dal 1° gennaio 2012 il bonus fiscale sulle ristrutturazioni edilizie è stato inserito in maniera permanente tra gli oneri detraibili dall’Irpef.

Pertanto la detrazione al 50% delle spese sostenute (col massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare comprensivo delle spese sostenute negli anni precedenti in caso di mera prosecuzione dei lavori) è valida nel periodo d’imposta 2013, mentre dal 1° gennaio 2014 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

Per gli interventi di ristrutturazione realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciale, arti o professioni, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa.

La detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e nei successivi.

L’ammontare complessivo della spesa viene suddiviso fra tutti gli aventi diritto alla detrazione che hanno sostenuto la stessa spesa.

Beneficiari della detrazione sulle spese di ristrutturazione sono tutti coloro che, a prescindere dalla residenza nel territorio dello Stato, risultano assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

L’agevolazione riguarda i proprietari degli immobili ed i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili che sostengono le suddette spese:

–        proprietari o nudi proprietari,

–        titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie),

–        locatari o comodatari,

–        soci di cooperative divise e indivise,

–        imprenditori individuali (per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce)

–        soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari) alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

L’agevolazione spetta pure al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture, ed a colui che esegue in proprio i lavori sull’immobile (limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati).

(continua “Detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria: spese ammesse e interessi passivi sul mutuo“)

Riqualificazione energetica secondo il D.L. 83/2012 convertito dalla Legge 134/2012: causale e data del bonifico per autonomi e persone fisiche; data rilevante per le imprese

(continua da “Ristrutturazione edilizia: limiti di spesa e detrazione fiscale, causale e data del bonifico per acconto e saldo”)

DECRETO LEGGE 22 giugno 2012, n. 83, art. 11 (Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico), 2° comma modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 – in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187):

All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013».

I benefici fiscali derivanti dall’esecuzione di interventi di risparmio energetico qualificato – detrazione 55% per i pagamenti fino al 30/06/2013 – si ottengono dopo aver realizzato altri adempimenti come la comunicazione all’Enea: da effettuarsi entro 90 giorni dalla fine dei lavori, essa riguarda una scheda informativa coi dati dell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica; diversamente, la comunicazione non contiene gli stessi dati nel caso di pannelli solari, finestre e caldaie a condensazione. Inoltre, devono essere prodotti l’attestazione del consumo di energia o l’asseverazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere al progetto che ricomprende l’asseverazione del tecnico abilitato.

Nel caso della detrazione 55%, la norma da indicare nella causale del bonifico è l’art. 1, commi 344-347 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007).

Analogamente al caso degli interventi di ristrutturazione, il principio di cassa – che considera rilevante la data del bonifico – si applica per le persone fisiche e gli autonomi, mentre per le imprese vale il principio di competenza ai fini dell’individuazione della percentuale di detrazione: la data di consegna o di spedizione per i beni mobili (ovvero, se successiva, la data di trasferimento o costituzione della proprietà o di altro diritto reale), la data di ultimazione della prestazione erogata per i servizi.

(per i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla detrazione fiscale per acquisto e installazione di impianto fotovoltaico per uso domestico: “Risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013: scambio sul posto, ritiro dedicato e documentazione necessaria per detrazione 50% in caso di acquisto e istallazione di impianto fotovoltaico per il risparmio energetico“)

(per spese e lavori relativi al 2012 e al 2013, nonché per spese sostenute nel 2013 dopo l’invio della comunicazione all’Enea, e per la remissione in bonis in caso di comunicazione di fine lavori non eseguita tempestivamente: “Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013: detrazione per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Ravvedimento operoso e sanzioni“)

Ristrutturazione edilizia: limiti di spesa e detrazione fiscale, causale e data del bonifico per acconto e saldo

(continua da “D.L. 83/2012: detrazione 50% per intervento di ristrutturazione edilizia e bonifico”)

Il Decreto Sviluppo 2012 richiama l’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, in base al quale il computo dei limiti deve essere effettuato distintamente per periodo d’imposta; il contribuente applicherà per l’anno 2012 sullo stesso immobile comprensivo di pertinenze, per lo stesso intervento (anche pluriennale) o per più interventi, la detrazione Irpef

nella misura del 36% sulle spese sostenute fino alla data del 25 giugno scorso con il limite di spesa di 48.000 euro e

nella misura del 50% sulle spese sostenute dal 26 giugno 2012, e fino al 31 dicembre dell’anno corrente, col tetto massimo di spesa di euro 96.000 al netto delle spese già sostenute entro la stessa data.

Esempio: se il contribuente ha già bonificato 48.000 euro entro il 25/06/2012, egli applicherà la detrazione al 36% su 48 mila euro e la detrazione al 50% fino al limite di ulteriori 48 mila euro da bonificare entro fine anno.

A partire dall’anno prossimo, e fino al 30 giugno 2013, il contribuente applicherà la detrazione del 50% sulle spese sostenute col tetto massimo di spesa per euro 96.000.

Ma se nel 2013 si effettueranno interventi che rappresentano la prosecuzione di lavori già iniziati, il limite di 96 mila euro dovrà tener conto delle spese sostenute negli anni precedenti. E se in data 30/06/2013 saranno state sostenute spese per almeno 48 mila euro, le ulteriori spese sostenute entro la fine anno non potranno dare luogo al beneficio della detrazione nella misura ristabilita al 36%.

In base al principio di cassa e indipendentemente dalla data di inizio lavori, di ultimazione lavori o da quella riportata in fattura, la data ordine del bonifico – di importo identico a quello riportato in fattura e recante indicazione nella causale dell’art. 16-bis del TUIR (Dpr 917/1986) – rileva per la percentuale delle spese applicabile in detrazione: come più volte ribadito, pari al 50% se il pagamento è effettuato dopo l’entrata in vigore del decreto sviluppo e fino al 30/06/2013 (la percentuale ritornerà al 36%, invece, per i pagamenti effettuati dal 1° luglio 2013).

Pertanto, se in passato sono stati pagati acconti che hanno beneficiato della vecchia detrazione al 36%, la corresponsione del saldo successiva alla stessa data di entrata in vigore del decreto consente il beneficio del 50% limitatamente a tale ultimo importo.

Il medesimo principio di cassa si applica agli interventi di risparmio energetico qualificato in relazione ai quali, con la conversione del D.L. Sviluppo in Legge del 3 agosto 2012, le spese di riqualificazione energetica degli edifici consentono la proroga del beneficio della detrazione Irpef e Ires nella misura del 55% sino al 30 giugno 2013.

(continua “Riqualificazione energetica secondo il D.L. 83/2012 convertito dalla Legge 134/2012: causale e data del bonifico per autonomi e persone fisiche; data rilevante per le imprese“)

Fattura pagata in contanti, prelevamento o versamento pari o superiore a 1.000 euro e operazione sospetta

I chiarimenti forniti dal Ministero con nota 65633 (si legga “Operazione frazionata, dilazione di pagamento e fattura“) non riguardano il caso in cui una fattura venga pagata in contanti soltanto per una parte del corrispettivo pattuito, sempre che detta parte non sia superiore al limite consentito di 999,99 euro.

Ad esempio, se una fattura di 2.500 euro viene regolata con bonifico bancario per euro 2 mila e col trasferimento di denaro contante per la rimanente somma di euro 500, l’operazione non viola alcuna disposizione di legge grazie alla tracciabilità resa possibile dal ricorso al bonifico bancario.

Si ricorda che, ad eccezione delle soglie stabilite da ciascun istituto e della disponibilità personale sul deposito, non esistono limiti al versamento e al prelevamento di denaro dal proprio conto corrente, poichè interviene l’intermediario bancario e non si realizza trasferimento da un soggetto all’altro.

Tuttavia il personale bancario, su cui gravano responsabilità di natura amministrativa e penale, è obbligato a registrare le operazioni sopra la soglia consentita e a valutare la presenza di fattori di anomalia per decidere eventualmente di far scattare la segnalazione di “operazione sospetta“, destinata all’Unità di Informazione Finanziaria.

Detta segnalazione si potrebbe realizzare soprattutto, ma non automaticamente, in casi particolari: quando il prelevamento/versamento effettuato da una stessa persona fosse superiore alla cifra di 15 mila euro, anche raggiunta attraverso operazioni ravvicinate nel tempo; oppure, anche in mancanza del superamento della soglia consentita (999,99 euro), la segnalazione potrebbe essere effettuata qualora la frequenza del prelevamento/versamento risultasse inusuale o l’operazione disposta fosse priva di un’apparente motivazione.

Sul punto precisa l’art. 41, comma 1, cpv del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231:

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.

ed interviene la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2010, prot. 297944:

” ….. segnalazione di operazioni sospette, per la quale rimane quindi indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva.

(continua in “Sanzione per trasferimento contanti oltre limite e oblazione: circolare n. 2 del 16 gennaio 2012)

(per le istruzioni in materia di operazione sospetta con utilizzo di banconote di grosso taglio: “Provvedimento Banca d’Italia 3 aprile 2013: adeguata verifica per operazioni con banconote da 500 e 200 euro“)

Operazione frazionata, dilazione di pagamento e fattura

L’aggiramento del limite di euro 999,99 al trasferimento di contante fra soggetti diversi, operato attraverso il frazionamento della somma inerente la stessa operazione economica in tante parti in modo che ciascuna sia di importo inferiore alla soglia indicata, non è consentito dalla legge.

L’attività in questione, difatti, sarebbe considerata elusiva delle norme stabilite a contrasto del fenomeno di riciclaggio del denaro sporco (in materia di libretti di deposito, si legga “Libretto al portatore sopra i 1.000 euro: adeguamento del saldo, trasformazione in libretto nominativo o estinzione entro il 31 marzo 2012”).

Tuttavia, se l’operazione di frazionamento è prevista dalla natura dell’operazione (es. contratto di somministrazione) ovvero deriva da un preventivo accordo tra le parti e per ogni singolo pagamento viene conservata disposizione scritta dei contraenti circa la corresponsione e l’accettazione del versamento, la condotta in oggetto non configura azione illecita.

D.Lgs. 231/2007, art. 49, 2°: “Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

Sul punto è intervenuta la nota interpretativa prot. 65633 del 12 giugno 2008 con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito (nella formulazione del vecchio limite di euro 5mila):

– in particolare, nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore a 5.000 euro, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto, perché tra loro non cumulabili, quelli relativi a distinte ed autonome operazioni, ovvero alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) oppure è la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (ad es. pagamento rateale);

– rientra, comunque, nel potere discrezionale dell’Amministrazione valutare caso per caso, se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione.

Pertanto, in caso il pagamento di una fattura venisse concordato attraverso la corresponsione di diversi importi (dilazione di pagamento) versati in denaro contante, ciascuno inferiore a 1.000 euro, deve rimanere prova scritta sia dell’accordo iniziale che dei successivi trasferimenti in denaro.

In ultimo, è bene rammentare il contenuto del 2° comma, alla lettera m), dell’art. 1 del D.Lgs. 231/07 che circoscrive l’attività elusiva nell’arco temporale di 7 giorni durante i quali vengono effettuati i pagamenti frazionati in corrispondenza delle singole operazioni costituenti l’operazione “unitaria” sotto l’aspetto economico.

m) “operazione  frazionata”: un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo  di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale

Conseguentemente, i pagamenti frazionati eseguiti per più di sette giorni consecutivi non sono riferibili alla stessa operazione, ovvero non configurano una condotta illecita. Tuttavia, con la previsione normativa che lascia margini di valutazione in ordine all’esistenza di elementi riconducibili all’operazione frazionata, si è inteso perseguire anche coloro che abbiano posto in essere un comportamento finalizzato all’elusione, fatta salva la possibilità per il soggetto di dimostrare la propria condotta conforme alla legge.

(continua “Fattura pagata in contanti, prelevamento o versamento pari o superiore a 1.000 euro e operazione sospetta“)