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Detrazione 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi con bonifico, carta di credito o bancomat fino al 31 dicembre 2013

(continua da “Causale del bonifico per spese di ristrutturazione e codice fiscale del beneficiario. Trasferimento della detrazione per vendita dell’immobile”)

Per un elenco esemplificativo degli interventi ammessi ai fini della detrazione, riguardanti sia le singole unità abitative che le parti condominiali, è possibile fare riferimento alla fonte dell’Agenzia delle Entrate.

In aggiunta alla proroga al 31/12/2013, il decreto n. 63/2013 ha introdotto la detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), purché lo stesso acquisto sia finalizzato all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione e la relativa spesa documentata sia stata sostenuta dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.

Rientrano tra i mobili agevolabili, ad esempio, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscono necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, al contrario, porte, pavimentazioni (es. parquet), tende, tendaggi ed altri complementi di arredo.

Rientrano tra i grandi elettrodomestici, ad esempio, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici ed apparecchi per il condizionamento.

La detrazione, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro riferito alle spese complessivamente sostenute, va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. Detto limite si applica alla singola unità immobiliare, comprensiva di pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, ma il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su diverse unità immobiliari avrà diritto altrettante volte al beneficio.

L’intervento di recupero del patrimonio edilizio è individuato sia per la manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo su singole unità immobiliari residenziali come anche su parti comuni di edifici residenziali, sia per la manutenzione ordinaria sulle sole parti comuni dell’edificio residenziale.

Le Entrate sottolineano che la detrazione per gli arredi interni alla propria unità immobiliare non è consentita se sono oggetto di ristrutturazione le sole parti condominiali: in quest’ultimo caso il beneficio è concesso pro-quota ai condomini unicamente per i beni acquistati al fine di arredare le stesse parti comuni (es. guardiola o appartamento del portiere, oppure sala adibita a riunioni condominiali o lavatoio), oltre che per i lavori sulle parti in comproprietà (sempre pro-quota).

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

Ai fini della detrazione è indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui vengono sostenute le spese (nel periodo tra il 6 giugno 2013 ed il 31 dicembre 2013, come sopra indicato) per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali è prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata utilizzando le eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie oppure la comunicazione preventiva all’Asl; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000), invece, costituisce prova per quei lavori in relazione ai quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi.

Tra gli oneri detraibili vi sono le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati.

Al pari dei lavori di ristrutturazione, la detrazione per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici e per le relative spese di trasporto e montaggio dei beni spetta se i pagamenti vengono effettuati a mezzo bonifico bancario o postale con indicazione di:

–        causale del versamento (la stessa utilizzata da banche e Poste per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione agevolati fiscalmente);

–        codice fiscale del beneficiario della detrazione;

–        numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

In caso di pagamento a mezzo carta di credito o carta di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta come indicato nella ricevuta di transazione.

Diversamente, non è possibile effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

E’ necessario conservare tutta la documentazione relativa alla transazione, alla ricevuta di pagamento con bonifico o carta bancomat o carta di credito ed annesso carteggio di addebito in conto corrente, alla fattura indicante natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

La circolare n. 44 del 27 ottobre 2009 a chiarimento della Tremonti-ter

Fra le spiegazioni fornite dalla circ. n. 44 del 27 ottobre 2009 – riguardante l’art. 5 del D.L. 78 del 1° luglio 2009, convertito dalla legge 102 dell’8 agosto 2009 – vi è la specificazione che i beni o macchinari compresi nella divisione 28 (http://www.questidenari.com/?p=1590) rilevano anche se facenti parte di strutture più complesse non comprese nella stessa divisione 28. Ciò comporta che l’investimento in un nuovo bene complesso è agevolabile nei limiti del costo dei (componenti) macchinari ed attrezzature oggettivamente individuabili di cui alla divisione medesima.

Riguardo al soggetto cedente i beni, a nulla rileva il ruolo del codice attività (prevalente o non prevalente) risultante ai fini IVA che non appartiene alla divisione 28.

Inoltre, l’agevolazione riguarda parti componenti non comprese nella medesima divisione, ma che costituiscano dotazione indispensabile dei beni compresi nella divisione 28 (ad esempio: computer e programmi da installare sui macchinari).

Ulteriori precisazioni riguardano il requisito di novità dei beni agevolabili, intendendo per nuovi non solo i beni acquistati dal produttore o dal rivenditore, ma pure quelli acquistati da un qualsiasi soggetto terzo a condizione che il bene stesso non sia stato mai utilizzato da parte di alcuno e che il venditore non abbia fruito di alcuna agevolazione.

Inoltre, sono agevolabili pure quei beni usati che abbiano concorso ad un bene nuovo complesso, sia esso realizzato in economia o acquistato da terzi, purché il costo sostenuto nel complesso sia prevalente rispetto al costo del bene usato.

La circ. n. 44/E svincola la detassazione dal concetto di strumentalità, in quanto afferma che l’agevolazione riguarda tutti i beni nuovi impiegati nel processo produttivo, esclusi quelli assemblati o trasformati per ottenere prodotti destinati alla vendita. In altri termini, operata l’ulteriore ed ovvia esclusione delle merci destinate direttamente alla vendita, è sufficiente che il bene agevolabile sia consegnato o spedito.

In merito alle modalità di effettuazione dell’investimento, sono agevolabili i beni posseduti a mezzo contratto di leasing, rimanendone escluso il leasing operativo che non prevede facoltà di riscatto per l’utilizzatore del bene. L’agevolazione si calcola sul costo sostenuto dal concedente per l’acquisto del bene e attiene al periodo di consegna dello stesso. L’agevolazione riguarda anche l’eventuale successivo contratto di lease-back che dovesse interessare il bene.

In caso di acquisizione dei beni a mezzo contratto di appalto, i costi sono considerati sostenuti al momento dell’ultimazione del servizio, o al momento dell’accettazione da parte del committente della parziale esecuzione dell’opera nel caso di Stato Avanzamento Lavori.

Nel caso di investimenti in beni realizzati in economia, rilevano i costi imputabili in base al principio di competenza che siano sostenuti tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010 – fra cui i costi di progettazione, costi per materiali e manodopera diretta, ammortamenti di beni materiali di utilizzo diretto nell’opera, costi industriali vari di imputazione diretta (stipendi per i tecnici, energia elettrica e forza motrice degli impianti, spese di manutenzione).

Il valore degli investimenti è determinato in base all’art. 110, 1°, lettere a) e b) del TUIR comprendendo gli oneri accessori di acquisto direttamente imputabili nonché l’eventuale IVA oggettivamente indetraibile, ed escludendo le spese generali di trasporto e installazione.

Eventuali contributi in conto impianti riducono il costo dei beni “tremontizzabili”, e pertanto la sopravvenuta certezza del diritto alla percezione del contributo, realizzatasi nell’esercizio successivo a quello dell’investimento, comporta la necessità di procedere a nuova determinazione dell’agevolazione spettante attraverso il computo del valore dell’investimento al netto del contributo. Ad esempio, se nel 2009 la società di capitali ha acquistato un macchinario per euro 100.000 ed ha ottenuto un risparmio fiscale IRES pari ad euro 13.750 = 100.000 : 2 x 27,5%, il contributo di euro 20.000 intervenuto nel 2010 comporterà il versamento dell’IRES pari a 2.750 = 20.000 : 2 x 27,5% (attraverso la variazione fiscale in aumento per € 10.000).

Viceversa, in caso di successiva revoca dei contributi, nel periodo interessato è possibile effettuare analoga variazione fiscale in diminuzione.

In termini di compatibilità con altre agevolazioni, la Tremonti-ter è cumulabile con altre misure, tra cui il credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate (legge 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, 271°-279°), ed il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (legge 296/2006, art. 1, 280°-284°). Ovviamente, detta compatibilità viene meno per altre norme che prevedano espressamente il divieto di cumulabilità, come accade per l’art. 10 del D.I. 19 febbraio 2007 in materia di detrazione risparmio energetico nella misura del 55%.

A ulteriore approfondimento di quanto già affermato (http://www.questidenari.com/?p=946), la revoca dell’agevolazione non riguarda il trasferimento del bene (rimasto in regime d’impresa) che avviene nel corso di operazioni straordinarie (fusione, scissione e trasformazione), e pertanto il soggetto beneficiario dell’operazione subentra nel vincolo della norma agevolativa.

La conservazione del beneficio avviene pure in caso di cessione o conferimento d’azienda o ramo d’azienda, ma la fattispecie si lega all’assolvimento di oneri dichiarativi da parte del cedente/conferente che dovrà indicare tipologia, valore e tempi di effettuazione dell’investimento, come pure dagli atti dovrà appurarsi l’impegno del cessionario/conferitario a mantenere i beni in ambito aziendale fino a scadenza del vincolo.

Diversamente, il soggetto inadempiente sarà obbligato a riversare la detassazione, e ciò anche qualora il beneficio sia stato fruito dall’altro soggetto.