Sanzione per trasferimento contanti oltre limite e oblazione: circolare n. 2 del 16 gennaio 2012

(continua da “Fattura pagata in contanti, prelevamento o versamento pari o superiore a 1.000 euro e operazione sospetta“)

Quando invece la movimentazione si realizza tra più persone, la sanzione prevista per coloro che trasferiscono denaro per importi superiori a 999 euro e 99 centesimi senza fare uso degli strumenti bancari in grado di assicurare la tracciabilità dell’operazione, come i bonifici, le carte di credito, le carte bancomat, gli assegni non trasferibili etc, arriva sino al 40% dell’importo utilizzato col minimo di 3.000 euro per le infrazioni commesse successivamente al 15 giugno 2010. Come precisa la circolare n. 2 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2012, per le infrazioni commesse fino al 15/06/2010 rimane in vigore la sola sanzione tra l’uno ed il quaranta percento della somma trasferita.

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 58, commi 1 e 7-bis:

1. Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito.

…………………………..

7-bis. Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

…………………………..

Quindi, dal 16 giugno 2010, la sanzione compresa tra l’1% ed il 40% della somma si applica ai trasferimenti di importo compreso tra 5 e 50 mila euro, mentre la percentuale è compresa tra il 5% ed il 40% per importi superiori a 50 mila euro, ferma restando in ogni caso la sanzione minima di 3 mila euro.

Inoltre, la circolare riferisce all’art. 60 del medesimo D.Lgs. 231/2007 ricordando che per le infrazioni relative ad importi trasferiti non superiori a 250mila euro è sempre possibile chiudere definitivamente il procedimento sanzionatorio attraverso il versamento in misura ridotta, entro 60 giorni dall’avvenuta notifica della contestazione, di una sanzione pari al 2% dell’importo stesso (c.d. oblazione).

La sanzione (max 40%) colpisce entrambi i soggetti dell’operazione oltre soglia consentita: sia colui che conferisce il denaro, sia colui che lo riceve. A questa conclusione si perviene una volta preso atto della formulazione della norma, che non prevede alcuna distinzione all’art. 58, nonché dello studio del Ministero dell’Economia datato 2006.

(continua Provvedimento Banca d’Italia 3 aprile 2013: adeguata verifica per operazioni con banconote da 500 e 200 euro)

(per l’interpretazione autentica dei soggetti punibili per violazione della normativa antiriciclaggio in materia di assegni: “Antiriciclaggio: responsabilità per traente, girante e beneficiario dell’assegno secondo il D.Lgs. 169/2012”)

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.