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Provvedimento Banca d’Italia 3 aprile 2013: adeguata verifica per operazioni con banconote da 500 e 200 euro

(continua da “Sanzione per trasferimento contanti oltre limite e oblazione: circolare n. 2 del 16 gennaio 2012”)

La normativa prevede anche sanzioni nei confronti di soggetti specificamente individuati sui quali incombono obblighi di adeguata verifica della clientela.

Col provvedimento del 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela secondo l’art. 7, 2°, del DLgs. 21 novembre 2007, n. 231, la Banca d’Italia ha inteso precisare l’operatività con banconote di grosso taglio. La violazione delle stesse istruzioni è sanzionata ai sensi dell’art. 56 del medesimo decreto legislativo (sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro).

In presenza di una qualsiasi operazione (tra cui deposito, prelievo e pagamento) che preveda l’utilizzo di banconote di grosso taglio, da 500 euro o da 200 euro, le banche e gli altri intermediari finanziari dovranno astenersi dall’effettuazione della stessa operazione per importo unitario superiore a 2.500 euro, ovvero dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere, se non riscontrano ragionevoli motivazioni che consentano di escludere la connessione con fenomeni di riciclaggio. L’uso di banconote di grosso taglio per importi superiori a detto limite è indipendente dalla condizione che l’operazione preveda, oltre lo stesso importo, l’utilizzo di altri tagli.

In presenza delle condizioni descritte, i destinatari del provvedimento (tra cui Poste italiane S.p.A.) dovranno altresì valutare l’invio della segnalazione per operazione sospetta (per approfondimenti sulle circostanze al verificarsi delle quali il personale bancario valuta l’attivazione della procedura di segnalazione si legga “Fattura pagata in contanti, prelevamento o versamento pari o superiore a 1.000 euro e operazione sospetta”).

Le disposizioni di questo provvedimento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, con riferimento ai rapporti continuativi, si applicano a quelli già in essere a tale data anche se costituiti prima dell’entrata in vigore del decreto antiriciclaggio; con esse viene introdotta una nuova soglia di attenzione (duemilacinquecento euro) che fa scattare l’adeguata verifica della clientela nel caso descritto di utilizzo di banconote da 200 o 500 euro, considerate elementi di rischio per operazioni sia occasionali sia continuative; rimangono valide, ovviamente, le più generali disposizioni dell’art. 15 del DLgs. 231/2007 secondo cui gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela quando instaurano un rapporto continuativo e “quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate”.

(continua)

Fattura pagata in contanti, prelevamento o versamento pari o superiore a 1.000 euro e operazione sospetta

I chiarimenti forniti dal Ministero con nota 65633 (si legga “Operazione frazionata, dilazione di pagamento e fattura“) non riguardano il caso in cui una fattura venga pagata in contanti soltanto per una parte del corrispettivo pattuito, sempre che detta parte non sia superiore al limite consentito di 999,99 euro.

Ad esempio, se una fattura di 2.500 euro viene regolata con bonifico bancario per euro 2 mila e col trasferimento di denaro contante per la rimanente somma di euro 500, l’operazione non viola alcuna disposizione di legge grazie alla tracciabilità resa possibile dal ricorso al bonifico bancario.

Si ricorda che, ad eccezione delle soglie stabilite da ciascun istituto e della disponibilità personale sul deposito, non esistono limiti al versamento e al prelevamento di denaro dal proprio conto corrente, poichè interviene l’intermediario bancario e non si realizza trasferimento da un soggetto all’altro.

Tuttavia il personale bancario, su cui gravano responsabilità di natura amministrativa e penale, è obbligato a registrare le operazioni sopra la soglia consentita e a valutare la presenza di fattori di anomalia per decidere eventualmente di far scattare la segnalazione di “operazione sospetta“, destinata all’Unità di Informazione Finanziaria.

Detta segnalazione si potrebbe realizzare soprattutto, ma non automaticamente, in casi particolari: quando il prelevamento/versamento effettuato da una stessa persona fosse superiore alla cifra di 15 mila euro, anche raggiunta attraverso operazioni ravvicinate nel tempo; oppure, anche in mancanza del superamento della soglia consentita (999,99 euro), la segnalazione potrebbe essere effettuata qualora la frequenza del prelevamento/versamento risultasse inusuale o l’operazione disposta fosse priva di un’apparente motivazione.

Sul punto precisa l’art. 41, comma 1, cpv del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231:

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.

ed interviene la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2010, prot. 297944:

” ….. segnalazione di operazioni sospette, per la quale rimane quindi indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva.

(continua in “Sanzione per trasferimento contanti oltre limite e oblazione: circolare n. 2 del 16 gennaio 2012)

(per le istruzioni in materia di operazione sospetta con utilizzo di banconote di grosso taglio: “Provvedimento Banca d’Italia 3 aprile 2013: adeguata verifica per operazioni con banconote da 500 e 200 euro“)