Archivi tag: TAEG

D.Lgs. 141/10: la tutela per il credito al consumo e le novità sui mutui

Il 19 settembre scorso è entrato in vigore il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 con cui, in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, è stata modificata la disciplina dei contratti di credito ai consumatori.

Tra le conseguenze di maggior rilievo per i consumatori che fanno ricorso al prestito personale, o alla cessione del quinto dello stipendio (http://www.questidenari.com/?tag=cessione-quinto) o della pensione, vi è il decadimento automatico del finanziamento collegato all’acquisto di un bene o servizio (collegamento negoziale), quando il contratto dello stesso ultimo sia stato annullato per difformità rispetto alla descrizione del venditore (inadempimento del fornitore).

Ciò significa che non solo l’annullamento del contratto di acquisto di un elettrodomestico o di un viaggio non obbliga più il consumatore all’impugnazione del finanziamento in separata sede, ma pure che la risoluzione del contratto di credito conferisce al consumatore il diritto al rimborso delle rate già pagate, e degli eventuali altri oneri, per un’operazione il cui importo complessivo sia compreso tra i 200 ed i 75.000 euro. Oltre detti limiti, invece, le nuove norme – su cui Banca d’Italia e CICR sono chiamati a produrre la normativa di dettaglio sulla tutela del credito al consumo di successiva emanazione – non modificano il Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93) ed il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/05).

Con riferimento alla generalità dei casi relativi al credito al consumo, il decreto fissa gli obblighi informativi fra i quali l’indicazione del tasso di costo complessivamente applicato (TAEG, comprensivo del tasso d’interesse) e la rappresentazione, anche grafica, del confronto tra le varie offerte di credito disponibili sul mercato (pubblicità). Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro i 14 giorni successivi alla conclusione, ovvero successivi al momento in cui riceve l’informativa prevista, senza che lo stesso sia obbligato al pagamento di penali ma soltanto tenuto alla restituzione del capitale erogato e degli interessi maturati sino alla data del rimborso (recesso del consumatore).

Tra le novità del decreto in materia di mutui, inoltre, è prevista la decadenza della possibilità di revisione unilaterale delle condizioni contrattuali di mutuo da parte delle banche, e l’estensione alle imprese della portabilità del mutuo (prima riservata ai soli consumatori).

Per la visione completa del documento è possibile scaricare il decreto legislativo 141/2010 (in formato pdf) dal sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Moratoria dei mutui e Indicatore Sintetico di Costo al tempo della crisi

Grandi novità per coloro che hanno stipulato un mutuo oppure sono interessati ad altre forme di finanziamento: tutti dovranno essere messi in condizione di appurare facilmente le condizioni di costo praticate e confrontarle con quelle di altri istituti creditizi, ed alcune categorie di persone potranno prorogare il pagamento delle rate di mutuo previste dal contratto in essere.

In particolare, l’esecutivo dell’Associazione Bancaria Italiana ha deliberato che, a partire dal 1° gennaio 2010, sarà possibile opzionare la moratoria dei mutui che sospende il pagamento delle rate fino ad un massimo di 1 anno. Sono interessate dal piano le persone che hanno perso il posto di lavoratore dipendente o sono entrate in cassa integrazione, o quelle che hanno cessato l’attività di lavoratore autonomo o sono state colpite dal decesso di uno dei familiari percettori del reddito di sostegno della famiglia (Fonte: Corriere.it).

Altro passo avanti sul fronte della trasparenza: le nuove disposizioni emanate dalla Banca d’Italia obbligheranno gli istituti di credito a specificare l’Indicatore Sintetico di Costo sulla documentazione da consegnare per legge alla clientela (foglio informativo, documento di sintesi, etc).

L’ISC, che rappresenta il tasso passivo comprensivo dell’esborso per tutti i costi sostenuti dalla clientela (tasso di interesse, commissioni, costi amministrativi e altre voci di prelievo), sarà indicato a partire dall’aprile 2010 su ogni comunicazione ufficiale (contratto, comunicazioni periodiche, pubblicità) e per varie forme di finanziamento (contratti di mutuo, prestiti personali, conti correnti per consumatori, anticipazioni bancarie, prestiti finalizzati, aperture di credito per piccole imprese con meno di 10 addetti, professionisti e artigiani).

L’operazione trasparenza dovrà necessariamente accompagnarsi alla standardizzazione delle comunicazioni che comprenderanno una serie di voci identiche a quelle di altri istituti in modo da agevolarne il confronto: il collegamento al sito web Pattichiari, effettuato dal titolare di conto corrente, mutuo o altro rapporto, consentirà il paragone con le condizioni praticate da altre banche per il prodotto o servizio similare (Fonte: IlSole24Ore).

(per gli effetti dell’introduzione dell’obbligo di indicazione dell’ISC al settembre 2010 si legga http://www.questidenari.com/?p=3044)