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Rateizzazione delle multe: la Circolare 6535 del 22 aprile 2011

(continua da http://www.questidenari.com/?p=4060)

La possibilità del ricorso è esclusa per i soggetti che richiedono la rateazione della multa.

La Circolare 6535 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, emanata il 22 aprile scorso per offrire chiarimenti in merito agli aspetti innovativi della riforma del Codice della strada (Legge 120/2010 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale), fornisce ulteriori indicazioni sull’argomento.

La riforma è ritenuta idonea ad incontrare le difficoltà dei meno abbienti (art. 202-bis: rateizzazione delle sanzioni pecuniarie); inoltre, essa è considerata adatta a disincentivare il contenzioso dato che i soggetti beneficiari della rateizzazione delle multe concretizzano la rinuncia al ricorso sia in sede amministrativa (http://www.questidenari.com/?tag=ricorso-al-prefetto) che giurisdizionale (http://www.questidenari.com/?tag=ricorso-al-giudice).

La sanzione pecuniaria, come è noto, potrà essere pagata a rate solo se quantificata in una somma almeno pari a 200 euro e se relativa a soggetto sanzionato la cui situazione economica, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi dopo aver conteggiato il numero dei componenti la famiglia, è da considerarsi disagiata. Il pagamento della multa potrà essere dilazionato fino ad un massimo di 60 rate mensili, ciascuna pari a non meno di 100 euro compresivi degli interessi di legge (ulteriori dettagli in http://www.questidenari.com/?p=2824).

La concessione della dilazione deve essere richiesta entro 30 giorni dalla notifica della violazione con apposita istanza che, inviata dall’interessato anche all’ufficio o Comando da cui dipendono gli accertatori, è finalizzata ad invitare l’Amministrazione a decidere in senso favorevole o meno entro 90 giorni dalla ricezione della stessa domanda.

In caso di accoglimento della richiesta, il mancato pagamento della prima rata, ovvero di due rate consecutive (successive alla prima versata), comporterà la decadenza dal beneficio.

La mancata risposta all’istanza entro il termine previsto è considerata diniego (silenzio-rigetto), da notificarsi all’interessato secondo le forme previste dall’art. 201 del Codice della Strada. Le stesse forme sono utilizzate pure per notificare l’accoglimento o il rigetto.

Il soggetto sanzionato, a partire dal giorno di notifica del rigetto o di comunicazione del silenzio-rigetto, dovrà eseguire il pagamento dell’intera multa entro 30 giorni.

Diversamente, sempre in caso di mancato accoglimento, il sanzionato può fare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica per impugnare il provvedimento di rigetto oppure la comunicazione di silenzio-rigetto.

Legge 120/10 – le contravvenzioni nel nuovo Codice della Strada

A 15 giorni di distanza dalla pubblicazione sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 luglio 2010, la legge 120 entrerà in vigore nella parte dell’abbreviazione dei tempi di notifica della multa.

Dal 13 agosto 2010, infatti, le violazioni al Codice della Strada (http://www.questidenari.com/?tag=nuovo-cds) – commesse in data successiva all’entrata in vigore delle nuove norme sulla circolazione – saranno notificate a mezzo verbale entro i 90 giorni successivi all’infrazione. In caso di contestazione immediata, invece, viene introdotto il termine di 100 giorni per la notifica all’eventuale obbligato in solido (generalmente cointestatario dell’automezzo).

La possibilità di rateizzare la multa è stata sottoposta a diverse condizioni.

Anzitutto, il trasgressore – per una o più violazioni accertate contestualmente per importo superiore a 200 euro – deve essere titolare di un reddito (risultante dall’ultima dichiarazione) non superiore ad euro 10.628,16 aumentato di euro 1.032,91 per ciascun familiare convivente.

La richiesta di rateizzazione deve essere inviata in carta semplice al Prefetto competente per territorio se la violazione al codice è stata accertata da Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza, mentre la stessa domanda deve essere inviata al Sindaco del Comune se la violazione è stata accertata dalla Polizia Municipale.

Col minimo di 100 euro per ogni rata, la dilazione non può superare le 12 rate se l’importo da pagare è inferiore a 2.000 euro, non può superare le 24 rate se l’importo da pagare è compreso tra 2.000 e 5.000 euro, e non può superare le 60 rate se l’importo da pagare supera i 5.000 euro.

Ma le novità del codice stradale riguardano pure il ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis del CdS).

A partire dalla data di notifica degli atti, il termine di fissazione dell’udienza non potrà eccedere i 30 giorni (60 giorni per i residenti all’estero che intendono ricorrere).

Il termine è ridotto a 20 giorni in caso l’opponente richieda la sospensione del provvedimento, che può essere disposta dal giudice solo per gravi e documentati motivi in prima udienza, ed è impugnabile in tribunale.

Inoltre, si ricorda che dal 1° gennaio 2010 è necessario versare il “contributo unificato” pari a 30 euro (o 70 euro per sanzioni superiori ad euro 1.500) ed acquistare marche da bollo per euro 8: dette somme saranno recuperate solo se il giudice accoglierà le ragioni del ricorrente.

Il ricorso al Giudice di Pace contro la contravvenzione può essere presentato dal trasgressore, dal proprietario del veicolo a cui è giunta la notifica, dal legale rappresentante della società a cui è intestato il veicolo, o dal genitore del minorenne.

L’impugnazione dell’atto deve avvenire – su carta libera – entro 60 giorni dalla notifica, ed è possibile richiedere l’archiviazione della sanzione, oppure la sua modifica in altra sanzione, o infine la rateizzazione della sanzione pecuniaria.

Il ricorso al Giudice di Pace comporta l’applicazione della sanzione minima in caso di mancato accoglimento; contro la sentenza è possibile ricorrere in Cassazione.

Il ricorso al Prefetto comporta l’applicazione della sanzione doppia in caso di rigetto; contro la sentenza è possibile ricorrere al Giudice di Pace.

(per il termine a partire dal quale vengono abbreviati i tempi di notifica delle multe si legga anche la seconda Circolare del Ministero dell’Interno http://www.questidenari.com/?p=2857)

(per l’ottenimento di informazioni dalla rete Internet sull’esito del ricorso al Prefetto: http://www.questidenari.com/?p=3345)

(per approfondimenti sui tempi di notifica del verbale e sui tempi di pagamento della multa si veda http://www.questidenari.com/?p=3853)

(per i chiarimenti sulla rateizzazione delle multe forniti dalla Circolare 6535 del 22 aprile 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4111)