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Aspettando Trichet: mutuo a tasso fisso o a tasso variabile?

Moderata ripresa economica e aumento delle quotazioni del petrolio (http://www.questidenari.com/?tag=aspettative-tassi). L’incremento del costo base del denaro, atteso ad aprile 2011 come mai lo è stato dalla prima metà del 2009 dopo le parole del presidente Bce attento alla spirale inflazionistica, porta conseguenze di varia natura per le tasche dei risparmiatori e dei mutuatari.

In particolare fra questi ultimi – coloro che si apprestano a richiedere un mutuo casa, o quanti già si trovano a corrispondere le rate parametrate al tasso variabile per consistenti importi erogati dalla banca – sorgono problemi per l’aumento del pagamento periodico. I primi sono indecisi fra le possibili soluzioni, dato che negli ultimi mesi i rialzi hanno interessato sia i tassi fissi che i variabili, i secondi potrebbero trovare motivazioni a cambiare la situazione esistente.

Pertanto, quale sarebbe oggi la scelta del mutuo ottimale?

E’ possibile avvicinarsi alla risposta – in ogni caso senza trascurare la propria sfera psicologica – aiutandosi attraverso considerazioni di natura spicciola sull’esborso mensile nei due diversi casi di un mutuo a tasso variabile, legato all’Euribor 3 mesi pari all’1.18%, e di un mutuo a tasso fisso legato all’Irs 25 anni pari al 3.8%. In entrambi i casi l’importo erogato è pari a 150.000 euro, lo spread è l’1% e la durata è 25 anni.

Da un qualsiasi preventivatore on line, inserendo i valori dei tassi ultimi aggiornati al 7 marzo, si ottengono le rate mensili per 648 euro e 859 euro che farebbero immediatamente propendere per la prima soluzione a tasso variabile, con un risparmio di oltre 200 euro al mese.

Tuttavia, dato che il tasso variabile – per definizione – è soggetto a cambiamenti nel tempo, è opportuno considerare le previsioni al rialzo della stessa scadenza Euribor secondo le valutazioni degli operatori al 4 marzo espresse dai future sul mercato Liffe di Londra (ad esempio):

mar12: 2,38%

mar13: 2,905%

mar14: 3,215%

mar15: 3,55%

fino ad arrivare al “pareggio” con l’attuale tasso fisso nel marzo 2016 (3,795%).

L’applicazione dei tassi fissi e variabili ad importi di capitale sempre inferiori, decrescenti annualmente per via della restituzione delle quote capitale insite nelle rate, comporta per i prossimi 5 anni un esborso totale per il mutuo a tasso fisso di circa 5.500 euro superiore a quello del mutuo a tasso variabile.

In altri termini, se sono giuste le previsioni degli operatori di mercato, chi sceglie il tasso fisso deve mettere in conto di spendere, per i prossimi 5 anni, una media di circa 1.100 euro l’anno in più rispetto a chi sceglie il tasso variabile. Successivamente, un ulteriore innalzamento del tasso Euribor invertirebbe i ruoli consentendo il beneficio di rate più basse ai titolari di mutuo a tasso fisso, ma è agevole comprendere che il periodo dei prossimi mesi, caratterizzati da un debito residuo più alto e da previsioni sui tassi più attendibili, è da tenere in maggiore considerazione nella scelta personale di ciascun mutuatario rispetto ai periodi degli anni a seguire.

(si legga anche la risposta al quesito di un lettore nel luglio 2012)

(e ancora la risposta alla domanda di un utente l’11 settembre 2013)

D.Lgs. 141/10: la tutela per il credito al consumo e le novità sui mutui

Il 19 settembre scorso è entrato in vigore il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 con cui, in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, è stata modificata la disciplina dei contratti di credito ai consumatori.

Tra le conseguenze di maggior rilievo per i consumatori che fanno ricorso al prestito personale, o alla cessione del quinto dello stipendio (http://www.questidenari.com/?tag=cessione-quinto) o della pensione, vi è il decadimento automatico del finanziamento collegato all’acquisto di un bene o servizio (collegamento negoziale), quando il contratto dello stesso ultimo sia stato annullato per difformità rispetto alla descrizione del venditore (inadempimento del fornitore).

Ciò significa che non solo l’annullamento del contratto di acquisto di un elettrodomestico o di un viaggio non obbliga più il consumatore all’impugnazione del finanziamento in separata sede, ma pure che la risoluzione del contratto di credito conferisce al consumatore il diritto al rimborso delle rate già pagate, e degli eventuali altri oneri, per un’operazione il cui importo complessivo sia compreso tra i 200 ed i 75.000 euro. Oltre detti limiti, invece, le nuove norme – su cui Banca d’Italia e CICR sono chiamati a produrre la normativa di dettaglio sulla tutela del credito al consumo di successiva emanazione – non modificano il Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93) ed il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/05).

Con riferimento alla generalità dei casi relativi al credito al consumo, il decreto fissa gli obblighi informativi fra i quali l’indicazione del tasso di costo complessivamente applicato (TAEG, comprensivo del tasso d’interesse) e la rappresentazione, anche grafica, del confronto tra le varie offerte di credito disponibili sul mercato (pubblicità). Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro i 14 giorni successivi alla conclusione, ovvero successivi al momento in cui riceve l’informativa prevista, senza che lo stesso sia obbligato al pagamento di penali ma soltanto tenuto alla restituzione del capitale erogato e degli interessi maturati sino alla data del rimborso (recesso del consumatore).

Tra le novità del decreto in materia di mutui, inoltre, è prevista la decadenza della possibilità di revisione unilaterale delle condizioni contrattuali di mutuo da parte delle banche, e l’estensione alle imprese della portabilità del mutuo (prima riservata ai soli consumatori).

Per la visione completa del documento è possibile scaricare il decreto legislativo 141/2010 (in formato pdf) dal sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri.