Archivi tag: pensione

Accredito pensione della Pubblica Amministrazione: indicazione degli estremi di conto corrente entro il 30 settembre 2012. IBAN e spese di chiusura

(continua da “Conto corrente di base per pensionati: gratuito o a pagamento”)

Gli strumenti indicati sono stati predisposti anche al fine di agevolare l’eliminazione dei pagamenti superiori a 1.000 euro effettuati in contanti a favore dei pensionati.

Già dal 1° luglio scorso, in aggiunta alle pensioni, la Pubblica Amministrazione ha proceduto al pagamento di stipendi e compensi pubblici superiori a mille euro attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici bancari o postali. In mancanza di comunicazione degli estremi del conto bancario, del conto postale o del libretto postale, la P.A. eroga le somme spettanti attraverso un assegno di traenza recante la data inderogabile entro la quale deve essere effettuato l’incasso oppure, in alternativa, versa i soldi su un conto di servizio infruttifero in attesa della scelta del pensionato. Qualora detta comunicazione proveniente dal soggetto beneficiario non dovesse giungere entro il termine del 30 settembre 2012, le somme torneranno nella piena disponibilità dell’Inps e per l’effettuazione del pagamento sarà necessario riavviare l’intera procedura.

Art. 3, comma 4-bis del D.L. 16/2012 convertito in legge:

All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:

(omissis)

4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei pagamenti di cui alla lettera c) del comma 4-ter, limitatamente alla fattispecie dei pagamenti pensionistici erogati dall’INPS, indicano un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se l’indicazione non è effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento.

4-septies. Se l’indicazione del beneficiario è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario medesimo. Se l’indicazione non è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento provvedono alla restituzione delle somme all’ente erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di traenza”.

L’utilizzo del conto base, come illustrato, consente la disposizione di pagamenti attraverso il bonifico: nella Guida della Banca d’Italia “Il conto corrente in parole semplici” viene sottolineata l’importanza dell’indicazione corretta del codice IBAN che ha sostituito le tradizionali coordinate bancarie (ABI, CAB e n° conto).

L’International Bank Account Number è definito come il codice utilizzato per identificare in maniera univoca, a livello internazionale, il conto di un cliente presso un’istituzione finanziaria. Esso rappresenta un’estensione del Basic bank account number (BBAN) utilizzato solo a livello nazionale.

La banca non è responsabile del pagamento sbagliato in caso di errore nell’indicazione dell’IBAN (anche se risultano corretti tutti i rimanenti elementi dell’ordine) ma deve attivarsi per il recupero delle somme versate erroneamente.

La chiusura definitiva del conto corrente non prevede spese nè penali, ad eccezione dei casi indicati sulla modulistica contrattuale.

(continua “Commissione su fido accordato e commissione di istruttoria veloce per sconfinamento (scoperto di conto e utilizzo extrafido) dal 1° ottobre 2012“)

Conto corrente di base per pensionati: gratuito o a pagamento

(continua da “Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC”)

Ai titolari di pensione entro la soglia di 1.500 euro mensili con ISEE pari o superiore a 7.500 euro, con riferimento a tutte le pensioni percepite ed escluse le forme di previdenza complementare, viene riservato un conto corrente che prevede l’erogazione gratuita soltanto di alcuni fra i servizi del conto base ordinario (es. illimitate op. di prelevamento da ATM dello stesso Gruppo e pagamento con carta di debito, 12 op. annue di prelevamento contante allo sportello) mentre altri non sono consentiti (es. prelevamento da ATM di altro Gruppo o versamento di contanti e assegni), fatta salva la possibilità di ottenere un numero di operazioni superiore a quello indicato.

In alternativa, i pensionati possono ottenere l’apertura di un conto che prevede l’erogazione gratuita degli stessi servizi (sempre con gli stessi limiti nel numero di operazioni annue consentite) e l’erogazione a pagamento di tutti i servizi esclusi dalla forma precedente. In ogni caso, l’imposta di bollo viene corrisposta come per legge, a meno di esenzione per giacenza media annua non superiore a 5 mila euro.

In caso di cointestazione, il reddito deve essere considerato in capo a ciascun intestatario anziché cumulativamente.

Anche per i pensionati, ai fini dell’apertura del conto, è necessaria la presentazione di un’autocertificazione in cui dichiarano di non essere titolari di altro conto base e di percepire redditi nei limiti indicati; la stessa dichiarazione sul reddito percepito dovrà essere nuovamente presentata entro il 1° marzo di ogni anno, pena la perdita della gratuità.

Dal 1° giugno 2012 le banche hanno messo le quattro tipologie di conto base a disposizione di tutti i consumatori, compresa la propria clientela già esistente. I motivi che possono impedire l’accensione del conto, o la prosecuzione del rapporto, si legano alla mancanza delle condizioni per il rispetto degli obblighi di antiriciclaggio per l’adeguata verifica della clientela (obbligo di astensione: art. 23 D.Lgs. 231/2007) o al mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del correntista.

(continua “Accredito pensione della Pubblica Amministrazione: indicazione degli estremi di conto corrente entro il 30 settembre 2012. IBAN e spese di chiusura“)

Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC

Come illustra la Guida “Il conto corrente in parole semplici” predisposta dalla Banca d’Italia, l’apertura di un conto corrente può avvenire dopo essersi recati presso una filiale bancaria, o accedendo direttamente al sito internet di un istituto di credito, al fine di ottenere la documentazione idonea ad informare sull’offerta del servizio e sui relativi costi senza che vi sia assunzione di alcun impegno da parte del richiedente.

Con il servizio di conto corrente, la banca raccoglie le entrate della propria clientela (stipendio, pensione, etc.), effettua per la stessa i pagamenti (bollette, disposizioni di bonifico, etc.) e consente l’utilizzo del denaro attraverso lo sportello, gli assegni, le carte etc.

Fra i molti conti corrente esistenti, alcuni possono essere ricondotti nella categoria dei “conti ordinari” cosiddetti a consumo per via delle spese proporzionali alle operazioni effettuate, altri nella categoria dei “conti di base” che, nelle forme del prodotto ordinario disponibile a tutti i consumatori, a fronte del pagamento del canone e senza remunerazione delle giacenze, consentono soltanto un numero limitato di operazioni: tra i servizi offerti è previsto il versamento di contanti e di assegni bancari e circolari (12 op. annue), il prelevamento di denaro contante allo sportello (6 op. annue), l’accredito della pensione o dello stipendio, la carta di debito (op. di pagamento illimitate, op. di prelevamento illimitate su ATM dello stesso Gruppo in Italia, 12 op. annue di prelevamento su ATM di altro Gruppo in Italia), la domiciliazione delle principali utenze domestiche (op. illimitate), il pagamento effettuato con bonifico nazionale o SEPA con addebito in conto (6 op. annue) e l’internet banking. Per gli stessi servizi ammessi, in ordine ai quali l’operatività del cliente abbia superato i limiti previsti, la banca può addebitare oneri aggiuntivi al canone annuo comunque non eccedenti i costi pagati dalla clientela per i conti ordinari offerti agli altri consumatori.

Si definisce “carta di debito” quel dispositivo che permette al titolare di:

        acquistare (a mezzo POS) beni e servizi presso qualsiasi esercizio commerciale aderente al circuito al quale la carta è abilitata;

        prelevare contante (tramite ATM) con addebito immediato sul conto corrente collegato alla carta detta “Bancomat”.

Si definisce “domiciliazione bancaria” quel servizio incluso nel conto corrente che consente di eseguire automaticamente pagamenti periodici relativi a bollette e rate di mutuo; in caso di estinzione del conto corrente, è possibile richiedere il trasferimento delle domiciliazioni alla nuova banca.

Rimangono esclusi dai conti “basic” (Convenzione conclusa tra Mef, Banca d’Italia, ABI, Poste Italiane, Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica) il rilascio di carnet assegni e carta di credito, l’apertura di dossier titoli e lo scoperto. Ma le stesse caratteristiche rendono possibile l’accensione anche per i soggetti protestati, dato che il conto lavora a credito ed è escluso l’utilizzo irregolare degli assegni.

Gli oneri fiscali sono quelli previsti per legge, ferma restando l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per giacenza media annua non superiore a 5.000 euro.

Per quei clienti inclusi nelle categorie socialmente svantaggiate con ISEE inferiore a 7.500 euro, il “conto di base” non prevede canone né spese o imposta di bollo ed offre gli stessi servizi del conto base ordinario. Il conto, aperto gratuitamente da coloro che presentano un’autocertificazione in cui attestano di non essere titolari di altro conto di base, può essere cointestato coi familiari considerati nel calcolo ISEE.

Si definisce Indicatore della Situazione Economica Equivalente l’indice della situazione economica di una famiglia che si calcola in base al reddito e ad altri elementi del patrimonio mobiliare ed immobiliare. Per ottenerne l’attestato è necessario rivolgersi all’INPS prima dell’apertura del conto e lo stesso va ripresentato alla banca ogni anno entro il 1° marzo: in caso di ritardo il pagamento del canone diviene obbligatorio per l’anno corrente e si perde il diritto all’esenzione del bollo.

Oltre ai costi fissi di un generico conto corrente riconducibili al canone annuo, al canone per eventuale carta di pagamento, alle imposte di bollo ed alle spese per l’invio delle comunicazioni al cliente, occorre valutare i costi dipendenti dall’utilizzo dello stesso conto: le spese per la registrazione sul conto di ogni operazione, le commissioni per l’esecuzione dei singoli servizi, gli interessi debitori e le spese di liquidazione periodica quando la banca calcola oneri e interessi, ad esempio, possono far aumentare sensibilmente il costo complessivo del servizio.

Al fine di valutare la potenziale onerosità del conto corrente, è utile riferirsi all’ISC: l’Indicatore Sintetico di Costo considera le spese e le commissioni che possono essere addebitate al cliente nel corso dell’anno, ad esclusione di oneri fiscali ed interessi, ed è calcolato per “profili di operatività tipo” (facenti riferimento a famiglie e pensionati) individuati dalla Banca d’Italia.

(continua “Conto corrente di base per pensionati: gratuito o a pagamento“)

(per la remunerazione di affidamenti e sconfinamenti, dopo la soppressione della commissione di massimo scoperto con l’art. 117-bis del Tub, si legga: “Commissione su fido accordato e commissione di istruttoria veloce per sconfinamento (scoperto di conto e utilizzo extrafido) dal 1° ottobre 2012“)

Stipendi e pensioni sopra i 1.000 euro, delega alla riscossione, pignoramento delle somme ed espropriazione immobiliare secondo il D.L. 16/2012 convertito in legge 44/2012 (art. 3)

Il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44 (G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 – Suppl. Ordinario n. 85), differisce al 1° luglio 2012 il termine entro il quale la Pubblica Amministrazione erogherà ai prestatori d’opera somme superiori a 1.000 euro per il riconoscimento di stipendi e pensioni a mezzo strumenti di pagamento elettronici diversi dal denaro contante (art. 3, comma 3). Ai fini dell’individuazione del limite dei mille euro, non si tiene conto delle somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità (comma 4-ter).

Inoltre, in base al comma 4-bis, soltanto coloro che percepiscono pagamenti pensionistici erogati dall’Inps devono, entro il 30 giugno 2012, indicare gli estremi del conto di pagamento per l’accredito delle somme dovute dalla P.A.

Qualora il percettore di reddito fosse impossibilitato a raggiungere le sedi degli intermediari per motivi di salute o di restrizione della libertà personale, il soggetto delegato alla riscossione potrebbe accendere un conto corrente base o un libretto di risparmio postale intestati al beneficiario dei pagamenti (comma 4-quater) presentando una propria dichiarazione che attesta la sussistenza della documentazione relativa ai suddetti impedimenti, in luogo della documentazione medesima. Art. 3, comma 4-quinquies:

In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il delegato deve presentare alle banche o a Poste italiane Spa copia della documentazione già autorizzata dall’ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario del pagamento nonché una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente presente qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione.

Il D.L. 16/2012 interviene anche in materia di limiti ai compensi riconosciuti a titolo di salario o stipendio che possono essere pignorati da un creditore privato munito di titolo esecutivo (come decreto ingiuntivo, mutuo stipulato da notaio o sentenza) o da un soggetto pubblico (per motivi fiscali) disponendo che le somme dovute fino ad euro 2.500 rimangono pignorabili nella misura di un decimo, mentre la misura sale ad un settimo per le somme comprese tra detta soglia ed euro 5mila e rimane ferma ad un quinto per le somme superiori a 5 mila euro. Il D.P.R. 602/1973 è modificato con l’inserimento dell’art. 72-ter (Limiti di pignorabilità):

1 – Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro ed in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

2 – Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro

In ultimo, il 5° comma dell’art. 3 D.L. 16/2012 esclude l’espropriazione immobiliare per i crediti riscuotibili a norma del D.P.R. 602/1973 attraverso esattore nel caso in cui i beni, venduti all’asta, hanno valore inferiore a 20.000 euro. Sugli stessi beni, pertanto, non è possibile iscrivere ipoteca a decorrere dal 2 marzo 2012.

(per le novità sull’imposta municipale unica apportate dal Dl 16/2012: “Imu: art. 4 del decreto semplificazioni fiscali convertito in legge“)

(per la rateizzazione dei debiti tributari secondo il D.l. 16/2012 convertito in L. 44/2012: “D.L. 16/2012 convertito in legge 44 del 2012: rateizzazione dei debiti tributari, pagamento delle somme eccedenti il debito d’imposta e riduzione dell’inadempimento (art. 1, commi da 4 a 4-quater)“)

Manovra economica 2011-2014 e delega per la riforma fiscale e assistenziale

Il Consiglio dei Ministri, giovedi 30 giugno 2011, ha approvato il decreto-legge per la stabilizzazione finanziaria (manovra economica) ed ha approvato un disegno di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale. La manovra economica sarà in Aula alla Camera l’ultima settimana di luglio.

Tra i punti del provvedimento si trovano: la maggiorazione di imposta per le automobili con motore di potenza superiore ai 225 KW, equivalenti a 301 cavalli (superbollo auto); l’istituzione di un forfait fiscale al 5%, relativo alle imprese fatte dai giovani fino a 35 anni, per cinque anni (fiscalità delle imprese); l’immediatezza del controllo sulle assenze dei dipendenti della pubblica amministrazione, se la “malattia” si verifica nei giorni precedenti o successivi a quelli non lavorativi (stretta su dipendenti pubblici). Infine: riduzione del personale degli uffici Ice per almeno 200 unità, con mantenimento degli stessi uffici in Italia di 2 sole unità a Roma e Milano; decurtazione del finanziamento pubblico ai partiti del 10%; istituzione dell’election day, con accorpamento delle elezioni nazionali e amministrative; “aerei blu” riservati al Capo dello Stato, ai Presidenti di Camera e Senato ed ai Presidenti del Consiglio e della Corte Costituzionale, e a disposizione degli altri Ministri unicamente per i viaggi istituzionali all’estero; le “auto blu” rimangono quelle attualmente in uso, mentre in futuro ne avranno diritto i Presidenti (ad esclusione di quello della Corte Costituzionale) limitatamente alle auto di cilindrata non superiore a 1.600 cc, fatte salve le esigenze di sicurezza; gli stipendi dei parlamentari saranno parificati a quelli dei colleghi europei (risparmi). Fonte: Corriere.it

L’età pensionistica delle donne nel settore privato viene aumentata: l’acquisizione del diritto alla pensione, a partire dal 2020, necessiterà di un ulteriore mese, ovvero l’età sale a 60 anni + 1 mese; successivamente, i requisiti anagrafici verranno aumentati di 2 mesi a partire dal 1° gennaio 2021, per proseguire quindi progressivamente fino all’ultimo scaglione fissato in data 01/01/2032.

In particolare, dalla delega alla riforma fiscale si desume la revisione delle aliquote Irpef ridotte a tre: 20%, 30% e 40% (art. 2, 1°).

Viene fissato l’obiettivo di tassare le rendite finanziarie fino al 20%, con esclusione dei titoli di Stato come Bot, Ctz, Btp e CCTeu, e viene ammessa la riduzione della stessa aliquota per le forme previdenziali complementari. Specificamente, l’art. 1, 1°, lettera c), ai punti 1 e 2 menziona il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria affermando che

– con esclusione dei titoli pubblici ed equivalenti, è introdotta “un’unica aliquota per le ritenute e le imposte sostitutive applicabili sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non superiore al 20 per cento, facendo salva l’applicazione delle minori aliquote introdotte in adempimento di obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea”;

– “è possibile applicare un’aliquota inferiore rispetto a quella stabilita ai sensi del numero 1) sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria derivanti da piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti e dalle forme di previdenza e di assistenza socio-sanitaria complementare”.

Inoltre la riforma dell’imposta sul reddito, per quanto riguarda le semplificazioni di cui alla lettera d) del 1° comma dell’art. 2, prevede la revisione degli attuali regimi forfaitari, atta a favorire le nuove imprese, e la revisione degli studi di settore.

L’art. 3 menziona la revisione graduale delle attuali aliquote dell’Imposta sul Valore Aggiunto, il coordinamento col sistema dell’accisa al fine di ridurre gli effetti di duplicazione, la razionalizzazione dei sistemi speciali per evitare le distorsioni applicative della cosiddetta IVA di gruppo, e la semplificazione degli adempimenti formali.

Infine, l’art. 4 (imposta sui servizi) prevede la razionalizzazione in una sola obbligazione fiscale, ed in un solo prelievo, dei tributi relativi all’imposta di registro, di bollo, sulle assicurazioni, sugli intrattenimenti, e dei tributi relativi alle imposte ipotecarie e catastali e relativi alla tassa sulle concessioni governative e sui contratti di borsa; l’art. 6 afferma che il Governo punta ad eliminare gradualmente l’imposta regionale sulle attività produttive (abolizione IRAP), con prioritaria esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro.

La bozza del ddl delega è disponibile in formato pdf dal sito web MilanoFinanza.it.

(per l’innalzamento dell’imposta di bollo sul conto titoli previsto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si legga http://www.questidenari.com/?p=4594)

Aliquote 2011: contributi per gestione separata, artigiani e commercianti

Le aliquote contributive per la gestione separata (http://www.questidenari.com/?tag=gestione-separata art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n° 335) sono invariate nel 2011 al 26,72% per tutti i soggetti iscritti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (26% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva), e al 17% per i soggetti titolari di pensione o muniti di altra tutela pensionistica obbligatoria (soggetti coperti).

Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, facendo uso del modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA).

L’onere contributivo rimane totalmente a carico dei professionisti iscritti alla gestione separata, ed il versamento dei contributi deve essere eseguito alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2010, 1° acconto 2011 e 2° acconto 2011) a mezzo modello telematico F24.

Dette aliquote (26,72% e 17,00%) sono applicate per l’anno 2011 ai redditi degli iscritti alla gestione separata fino al massimale di reddito per euro 93.622.

L’accredito dei contributi è basato sul minimale di reddito che, per l’anno 2011, è fissato ad euro 14.552; in caso di mancato raggiungimento di detto minimale alla fine dell’anno, verrà operata una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (art. 2, 29° della L. 335/1995).

Risultano invariate anche le aliquote di computo (per il calcolo della pensione) al 26% per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e al 17% per tutti gli altri iscritti (ulteriori approfondimenti dalla fonte: Circolare INPS n° 30 del 9 febbraio 2011).

Anche per artigiani e commercianti (http://www.questidenari.com/?tag=autonomi) sono invariate le aliquote contributive per l’anno 2011.

Per i soli commercianti è prorogato fino al 31/12/2013 l’obbligo al versamento del contributo da calcolarsi con l’aliquota aggiuntiva dello 0,09% ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale (art. 19-ter, 2°, legge n° 2 del 28 gennaio 2009).

Nel 2011 il reddito minimo annuo a base del calcolo per il contributo pensionistico IVS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (da versare in rate trimestrali) è pari ad euro 14.552.

Il massimale (sulla cui differenza rispetto al minimale viene computato il contributo residuo eventuale da versare in due acconti di pari importo e saldo, da aggiungersi al contributo “fisso” nei limiti del minimale di reddito) è pari ad euro 71.737 – che aumenta ad euro 93.622 per gli iscritti dal gennaio 1996 senza possibilità di frazionamento su base mensile.

Sul reddito minimale e per lo scaglione di reddito compreso tra il minimo annuo ed euro 43.042, il contributo per i titolari di qualunque età si applica nella misura del 20% per gli artigiani e del 20,09% per i commercianti, mentre per i collaboratori di età fino a 21 anni il contributo si applica nella misura del 17% per gli artigiani e del 17,09% per i commercianti.

Per lo scaglione di reddito compreso tra euro 43.042,01 ed il massimale, il contributo per i titolari di qualunque età si applica nella misura del 21% per gli artigiani e del 21,09% per i commercianti, mentre per i collaboratori di età fino a 21 anni si applica nella misura del 18% per gli artigiani e del 18,09% per i commercianti (in breve: +1% rispetto al precedente scaglione).

I contributi devono essere pagati – a mezzo modelli di pagamento unificato F24 – alle scadenze del 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2011 e 16 febbraio 2012 per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito, ed entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2010, primo acconto 2011 e secondo acconto 2011 (ulteriori approfondimenti dalla fonte: Circolare INPS n° 34 del 10 febbraio 2011).