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BTP Italia indicizzato all’inflazione italiana: sottoscrizione dal 19 al 22 marzo 2012

Attraverso l’home banking di casa propria abilitato alla funzione di trading on line, in alternativa alla prenotazione presso sportello bancario, dalle ore 9:00 del 19 marzo prossimo fino alle ore 17:30 del successivo giovedi 22 sarà possibile sottoscrivere il nuovo BTP Italia, la prima emissione del MEF relativa al titolo pubblico indicizzato all’inflazione italiana (indice ISTAT FOI ex tabacchi dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

Il BTP Italia, durata 4 anni, viene emesso alla pari (prezzo di emissione 100), senza commissioni, e collocato direttamente a prezzo fisso sul MOT col taglio minimo acquistabile di 1.000 euro (ulteriori acquisti per multipli di mille euro).

Nel corso della sua durata, ovvero fino alla scadenza del 26 marzo 2016, il titolo pubblico paga cedola semestrale posticipata sulla base di un tasso cedolare (reale) fisso annuo (maggiore o uguale al tasso cedolare reale minimo annuo garantito comunicato all’annuncio dell’emissione in data 16/03/2012) stabilito al termine del collocamento e applicato al capitale rivalutato per l’indice FOI senza tabacchi. In breve, la cedola risulta pari alla metà del tasso cedolare reale annuo moltiplicato per il capitale rivalutato, ottenuto applicando l’indice FOI ex tabacchi al valore nominale acquistato. Data di godimento e regolamento è il giorno 26 marzo 2012, a partire dal quale i titoli sono negoziabili liberamente sul MOT.

In caso di deflazione nel semestre, la relativa cedola (floor) si ottiene applicando il tasso reale minimo al capitale non rivalutato. In caso di inflazione nei semestri seguenti, la rivalutazione del capitale è riconosciuta solo se l’indice torna sopra il livello massimo raggiunto nel corso del periodo d’investimento.

A scadenza, in unica soluzione, avviene il rimborso del valore nominale non rivalutato.

Per gli investitori che mantengono il governativo in portafoglio fino a scadenza, è previsto un premio fedeltà quantificato nel 4 per mille lordo del valore nominale acquistato all’emissione dalle persone fisiche.

La tassazione prevista è commisurata all’aliquota del 12,5%.

(per il codice Isin ed il tasso reale minimo: “BTP Italia (ISIN IT0004806888): tasso minimo 2,25%“)

Obbligazioni Enel 2012-2018 a tasso fisso: rendimento al 4,885%. La cedola del bond a tasso variabile al 4,439%

Enel ha comunicato che, alla chiusura del periodo d’offerta delle obbligazioni TF 2012-2018 (ISIN IT0004794142) e TV 2012-2018 (ISIN IT0004794159), il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza dei titoli a tasso fisso è pari al 4,885% (derivante da un tasso d’interesse nominale annuo lordo del 4,875%); i titoli a tasso variabile pagheranno la prima cedola il 20 agosto 2012 al tasso del 4,439% (Euribor 6 mesi + 3,1%).

La data di emissione e di godimento delle obbligazioni è stata fissata al 20/02/2012; la scadenza al 20 febbraio 2018.

ENEL TF 2012-2018 (IT0004794142) e ENEL TV 2012-2018 (IT0004794159)

Dalla lettura del prospetto informativo relativo alla nuova emissione di bond Enel a scadenza 2018 si traggono ulteriori informazioni che accomunano o distinguono le due tranche di obbligazioni a tasso fisso e a tasso variabile (si legga anche “Obbligazioni Enel 2012-2018: tasso fisso sopra il mid-swap 6 anni e tasso variabile sopra l’Euribor 6 mesi”).

Entrambi i prestiti, infatti, hanno durata 6 anni con decorrenza dalla data di emissione, a partire dalla quale possono essere esercitati i diritti collegati alle obbligazioni (data di godimento) sino al termine dei settantadue mesi (data di scadenza). La data di godimento e la data di scadenza saranno comunicate entro 5 giorni dalla conclusione del periodo di offerta (che inizia alle ore 9:00 del 6 febbraio 2012 e termina alle ore 13:30 del 24 febbraio 2012, salvo chiusura anticipata). La data di emissione e godimento coincide con la data di pagamento delle obbligazioni, quando non saranno corrisposte commissioni o spese da parte del richiedente.

Tutte le obbligazioni costituiscono titoli al portatore e sono immesse al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, conferiscono diritto al rimborso alla pari del capitale ed alla percezione delle cedole dalla data di godimento a quella di scadenza.

Se l’investitore residente in Italia è una persona fisica che detiene le obbligazioni al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa (e se non ha optato per il regime del risparmio gestito), gli interessi e le plusvalenze realizzate in occasione della vendita delle stesse sono soggetti ad imposta sostitutiva del 20%. Sul complessivo valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso, è applicata l’imposta di bollo nella misura dello 0,1% annuale per l’anno 2012 col minimo di euro 34,20.

In particolare, le obbligazioni a tasso fisso Enel TF 2012-2108 (codice ISIN IT0004794142) sono emesse ed offerte in sottoscrizione ad un prezzo compreso tra il 99% ed il 100% del loro valore nominale. Il relativo tasso di interesse nominale annuo lordo, pari al tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza, sarà comunicato entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del periodo di offerta. Gli interessi sono pagabili annualmente in via posticipata, con 1° pagamento alla scadenza del 1° anno dalla data di godimento e ultimo pagamento alla data di scadenza del prestito. Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle obbligazioni sarà reso noto, insieme al margine di rendimento effettivo (spread) ed al tasso mid swap a 6 anni, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del periodo di offerta e sarà ottenuto dalla somma del margine (non inferiore a 310 p.b.) e del tasso (rilevato il terzo giorno lavorativo antecedente alla data di godimento).

Le obbligazioni a tasso variabile Enel TV 2012-2018 (codice ISIN IT0004794159) sono emesse ed offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale. Il relativo tasso variabile sarà indicizzato all’Euribor 6 mesi (divisore 360) maggiorato di un margine (non inferiore a 310 p.b.) determinato e comunicato entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del periodo di offerta. Gli interessi sono pagabili semestralmente in via posticipata, con 1° pagamento alla scadenza del 6° mese dalla data di godimento e sino alla data di scadenza. Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle obbligazioni sarà variabile in dipendenza dell’andamento dell’Euribor a 6 mesi.

Ulteriori approfondimenti dal prospetto informativo che è possibile scaricare in formato pdf dal sito Enel.com.

(per il rendimento effettivo a scadenza dei titoli a tasso fisso e per la prima cedola dei titoli a tasso variabile si legga: “Obbligazioni Enel 2012-2018 a tasso fisso: rendimento al 4,885%. La cedola del bond a tasso variabile al 4,439%”)

Legge 15 luglio 2011, n. 111: reclamo e mediazione fiscale

Per le liti fiscali pendenti al 1° maggio 2011 di valore non superiore a 20.000 euro, al netto di sanzioni e interessi, chi intende proporre ricorso è obbligato a presentare reclamo alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto. Il reclamo, finalizzato all’annullamento totale o parziale della lite ad eccezione della circostanza del recupero degli aiuti di Stato, può contenere una proposta di mediazione che indichi la rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

Il punto 9 dell’art. 39 (Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria) del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, comprendente le modifiche apportate dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, stabilisce che dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, venga inserito l’art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione).

Il comma 8 dell’art. 17-bis afferma che qualora l’organo destinatario non accogliesse il reclamo finalizzato all’annullamento totale o parziale dell’atto, né l’eventuale proposta di mediazione, procederebbe a formulare una (contro)proposta di mediazione.

Decorsi 90 giorni in assenza di notifica dell’accoglimento del reclamo o di conclusione della mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli artt. 22 e 23 decorrono dalla predetta data, ovvero dal ricevimento del diniego se l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, o ancora dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale in caso di accoglimento parziale del reclamo. Le precedenti disposizioni si applicano agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

La parte soccombente nella controversia è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso spese del procedimento.

Le liti fiscali possono essere definite con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’art. 16 (Chiusura delle liti fiscali pendenti) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che al 1° comma distingue tra la lite di valore non superiore a 2.000 euro, per la definizione della quale il contribuente versa 150 euro, e la lite di valore superiore a 2.000 euro, per la definizione della quale il contribuente versa il:

–        10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio;

–        50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia come sopra;

–        30% del valore della lite nel caso in cui la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.

Ulteriori approfondimenti dallo stralcio dell’art. 39 (in formato doc).

(per l’estinzione dei processi in materia previdenziale nei quali sia parte l’Inps, e per scaricare la G.U. 164 con la Legge 15 luglio 2011, n. 111, si legga http://www.questidenari.com/?p=4721)

Novità fiscali per i fondi comuni d’investimento italiani dal 1° luglio 2011: equiparazione della tassazione e utilizzo delle minusvalenze

A partire dal 4 luglio, sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione diffusa adatti al raggiungimento del pubblico su larga scala, è necessario prestare rinnovata attenzione alla lettura del Nav (Net asset value) dei fondi comuni d’investimento di diritto italiano.

Infatti il “prezzo” della singola quota acquistata in origine dal sottoscrittore, in base al cambiamento della normativa fiscale a far data dal 1° luglio 2011, deve intendersi al lordo delle imposte; il titolare di fondi che volesse quantificare il rendimento netto, maturato tra due successivi istanti temporali, dovrebbe prima sottrarre il valore iniziale da quello finale del Nav e poi depurare la differenza dall’imposta dovuta per legge.

Ciò avviene senza che alcun pregiudizio possa affliggere i possessori di quote di fondi comuni, indifferentemente dalla generazione di rendimenti o perdite prima di detto termine: in caso di perdita, il Nav risulta già aumentato perché incorpora il credito d’imposta (tra le poste dell’attivo di bilancio) pari al 12,5% della perdita stessa; in caso di rendimento, il Nav risulta già diminuito perché contiene il debito d’imposta da versare al Fisco (tra le poste del passivo di bilancio).

In quest’ultima circostanza, la Società di Gestione del Risparmio (che avrebbe dovuto versare le imposte) ha effettuato una prima compensazione tra poste creditorie e debitorie alla data del 30 giugno, ovvero ha neutralizzato il risparmio versando le imposte dal fondo in utile a quello in perdita; in aggiunta, qualora detta compensazione non fosse risultata sufficiente, dal 1° luglio la SGR ha proseguito col versare al fondo in perdita le ritenute dei partecipanti al fondo in utile. Tali artifici contabili non producono alcuna variazione del Nav del fondo in perdita, il cui credito si trasforma in cassa, né producono alcuna variazione del Nav del fondo in utile, le cui ritenute vengono versate ai fondi in perdita anziché al Fisco.

Questi adattamenti si sono resi necessari a seguito della conversione in legge del c.d. Milleproroghe del febbraio scorso (art. 2, commi da 62 a 84, del Dl 29 dicembre 2010, n° 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n° 10) con cui la tassazione dei fondi comuni italiani (e dei lussemburghesi storici) è stata equiparata alla tassazione dei fondi comuni e Sicav di diritto estero armonizzati. Cade così la distinzione tra fondi “nettisti” e fondi “lordisti” che, a parere di alcuni gestori, impediva un confronto corretto tra le performance degli OICR assoggettati a differenti regimi, essendo stati i primi svantaggiati da un’imposizione giornaliera in grado di influenzare sensibilmente i risultati nel lungo periodo (ulteriori approfondimenti in http://www.questidenari.com/?p=1372).

In termini tecnici, con la riforma si è verificato il passaggio dalla tassazione sul maturato in capo al fondo alla tassazione sul realizzato a carico del partecipante: soltanto in occasione del disinvestimento delle quote del fondo da parte del titolare, all’epoca del riscatto, verrà effettuato il prelievo del 12,5% sulla differenza effettiva che, realizzata tra valore iniziale (alla sottoscrizione) e valore finale (al rimborso o alla cessione) della quota, sostanzia un plusvalore.

La SGR, o il soggetto che ha collocato il fondo, agisce in tal modo da sostituto d’imposta applicando per conto del Fisco la ritenuta a titolo d’imposta sui proventi (12,5% del surplus costituito dalla somma di dividendi, altri proventi periodici come cedole e interessi, e variazione positiva del Nav), senza che ricorra obbligo di indicazione in sede di dichiarazione dei redditi per il partecipante né rilascio di certificazione da parte della società; anche in caso di perdita è prevista l’esenzione dall’obbligo dichiarativo, ma nella fattispecie la SGR rilascerà la certificazione delle minusvalenze per la partecipazione al fondo da utilizzare presso altre banche ove la stessa persona possieda un dossier amministrato. A differenza della vecchia normativa, la certificazione delle minusvalenze è rilasciata pure per il riscatto parziale delle quote in modo che, in caso il rapporto con l’intermediario si definisca nel solo possesso delle rimanenti quote del fondo, le perdite possano essere utilizzate a compensazione delle plusvalenze future derivanti da altri rapporti relativi alla detenzione di strumenti finanziari in custodia, amministrazione o deposito; in alternativa, le stesse perdite possono essere utilizzate in sede di dichiarazione dei redditi.

La redazione della dichiarazione dei redditi è obbligatoria nel solo caso in cui, entro il 30 settembre 2011, il sottoscrittore decidesse di revocare il regime del risparmio amministrato presso la SGR in presenza di perdite sofferte dal 1° luglio 2011: l’utilizzo delle perdite, nel quadro RT del modello Unico 2012, comporta l’indicazione della somma desumibile dalla documentazione di provenienza bancaria attestante la minusvalenza subita (es. lettera di conferma di rimborso quote).

Giova ricordare che, ad esclusione di quanto accade nei prodotti finanziari relativi alle gestioni patrimoniali (sub), i plusvalori maturati sui fondi (∆ Nav positivo e proventi periodici, tutti qualificati come “redditi di capitale”) non possono essere compensati con le minusvalenze derivanti da altri fondi.

Come già anticipato, la minusvalenza derivante da fondi (∆ Nav negativo qualificato tra i “redditi diversi”) può essere invece compensata entro i successivi 4 anni col guadagno di natura finanziaria, esclusi dividendi e cedole, generato in conto capitale (capital gain) da investimenti in titoli azionari, obbligazionari ed altri strumenti finanziari detenuti in custodia, amministrazione o deposito (anche virtuale), ovvero può essere utilizzata in sede di dichiarazione dei redditi.

Le novità fiscali non hanno toccato le polizze vita e le Gestioni Patrimoniali in Fondi, che restano lordiste senza che si determini cambiamento alcuno per l’eventuale presenza di fondi sottostanti assoggettati a diverso regime a partire dal giorno 01/07/2011. Si ricorda che l’apertura di una Gpf potrà compensare perdite o guadagni già realizzati sui fondi, come anche può essere usata in compensazione la chiusura di una Gpf in perdita.

(per le novità in materia di tassazione dei fondi comuni d’investimento nella misura del 20% introdotte dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, si legga http://www.questidenari.com/?p=4922)